Conservazione dei documenti Clausole campione

Conservazione dei documenti. 1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste. 2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere al Contraente il Finanziamento, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite la Piattaforma Imprese Online.
Conservazione dei documenti. 1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
Conservazione dei documenti. I documenti contenenti dati personali devono essere conservati in modo tale da evitarne l’accesso a chi non è autorizzato. Devono altresì essere resi disponibili in caso di richiesta da parte dell’interessato, ma solo dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Trattamento ed entro i limiti stabiliti dalla Legge. La conservazione sostitutiva dei documenti digitali deve garantire la protezione dei dati e delle procedure informatiche, ovvero garantire tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica, logica e ambientale dei dati e del sistema preposto alla loro conservazione (comprensivo delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione), garantire la tutela della privacy attraverso un trattamento a norma di dati e informazioni personali, etc.
Conservazione dei documenti. 10.1 Il procacciatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell’incarico stesso.
Conservazione dei documenti. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
Conservazione dei documenti. 1. La Segreteria conserva il fascicolo d’ufficio per dieci anni. 2. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.
Conservazione dei documenti. Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale deve conservare per un minimo di 3 anni l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore o tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine, conserva per un minimo di 4 anni una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario E’ ammessa la conservazione in formato elettronico Al fine di verificare se un prodotto importato in una Parte sia originario dell'altra Parte o se siano rispettate le altre prescrizioni, l'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni come sopra descritto, l'autorità doganale della Parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della Parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti In data 22 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare esplicativa sulle modalità applicative delle norme contenute nell’Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone.
Conservazione dei documenti. INFORMATICI‌ I documenti contenuti nei PdV presi in carico dal Sistema di conservazione sono archiviati all’interno del Sistema; la loro conservazione a norma avviene contestualmente alla generazione e alla sottoscrizione, da parte del Responsabile della Conservazione, dei Pacchetti di Archiviazione (PdA). Un PdA contiene documenti trasmessi dal Soggetto produttore all’interno di uno o più PdV e il file IPdA. L’IPdA, conformemente a quanto disposto dall’allegato 4 del DPCM 3 dicembre 2013, è un file in formato XML associato ad ogni PdA ed è generato secondo lo standard UNI SInCRO 11386:2010. L’Indice, che nel caso del Cliente ▇▇▇▇▇▇▇▇ produttore dei documenti è marcato temporalmente e sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Conservazione, attesta il corretto svolgimento del processo di conservazione e contiene in particolare: - informazioni relative all’IPdA: identificatore univoco dell’IPdA e informazioni sull’applicazione che lo ha generato (nome e versione dell’applicazione e nome del produttore dell’applicazione); - informazioni relative al PdA cui l’IPdA si riferisce: identificatore univoco del PdA; eventuali riferimenti ad altri PdA da cui deriva il Pacchetto; informazioni relative ai PdV contenuti nel PdA (identificatore univoco, impronta); - informazioni relative ai file contenuti nel PdA: metadati associati ai documenti delle diverse tipologie documentarie conservate; - informazioni relative al processo di produzione del PdA: indicazione del nome e del ruolo dei soggetti che intervengono nel processo di produzione del PdA; riferimento temporale adottato; normativa applicata per l’implementazione del processo di produzione del PdA.
Conservazione dei documenti. ‌ La Conservazione Sostitutiva a norma è un processo che permette di archiviare in modo sicuro i documenti sottoscritti grafometricamente dal Cliente, affinché restino integri e risultino immodificabili e leggibili nel tempo. La Banca utilizza a tale scopo un servizio di conservazione dei documenti informatici conforme a quanto disposto dal D.lgs. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale). Periodiche verifiche sull’integrità e la leggibilità dei Documenti vengono svolte sul sistema di conservazione dal Responsabile della Conservazione al fine di garantire un alto livello di affidabilità e di qualità del servizio nel tempo. Tutti i Documenti restano disponibili nel sistema di conservazione al quale possono accedere solo alcuni specifici operatori autorizzati.
Conservazione dei documenti. La documentazione corrente è conservata a cura del responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito. I documenti che costituiscono l’Archivio di deposito sono conservati e custoditi in appositi locali opportunamente attrezzati con scaffalature e armadi, ai quali può avere accesso soltanto il personale dell’Ufficio Archivio e Protocollo. L’Archivio di deposito è suddiviso in sezioni corrispondenti ai diversi titolari di classificazione ed è gestito tramite un Elenco di consistenza. I documenti informatici sono memorizzati dal sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. Le rappresentazioni digitali dei documenti originali su supporto cartaceo, acquisite con l’ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione. La conservazione dei documenti è attuata tramite il Sistema di conservazione a norma “Legaldoc”, sistema di conservazione sostitutiva dei documenti in modalità ASP (Application Service Providing) che permette di mantenere e garantire nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici nel rispetto della normativa vigente (deliberazione Cnipa n. 11/2004 e articoli n. 43 e 71 del D.Lgs. n. 235/2010 Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale). I documenti, ricevuti nel Data Center di Infocamere in formato digitale, vengono conservati a norma di legge per tutta la durata prevista. La conservazione è effettuata mediante memorizzazione su supporti non riscrivibili e termina con l’apposizione della marca temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione (Infocamere), il quale attesta il corretto svolgimento del processo. La leggibilità dei documenti nel tempo è garantita da Infocamere.