Anticipo spese mediche Clausole campione

Anticipo spese mediche. È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative. Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: ⚫ la causa della richiesta, ⚫ l'ammontare della cifra necessaria, ⚫ il suo recapito, ⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. La prestazione è operante quando l'evento si verifica: SMALL MEDIUM LARGE AUTOPIU'SICURA NON OPERATIVA fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT Massimale ⚫ 500 euro per sinistro senza garanzie di restituzione, ⚫ estendibili al massimo ad 2.600 euro per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa Erogabilità 3 volte per annualità assicurativa
Anticipo spese mediche. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro. – nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; – se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; – se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
Anticipo spese mediche. (prestazione valida solo in Italia)
Anticipo spese mediche. È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e nel caso in cui lo stessa debba sostenere delle spese mediche impre- viste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative. Se l’ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata sola- mente dopo che l’Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate. Per l’attivazione della prestazione l’assicurato deve comunicare: • la causa della richiesta, • l’ammontare della cifra necessaria, • il suo recapito, • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. La prestazione è operante quando l’evento si verifica: SMALL MEDIUM LARGE START NON OPERATIVA fuori dal Comune di residenza dell’assicurato ACTIVE Massimale • euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, • estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa Erogabilità Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Anticipo spese mediche. Qualora in caso di Incidente Stradale, l’Assicurato subisca un ricovero per infortunio e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
Anticipo spese mediche. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro. La prestazione non è operante: – nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; – se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; – se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 15) Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. HDI terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. 16) Accompagnamento di minori Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) od aereo (classe economica) di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. HDI terrà a proprio carico le relative spese. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. 17) Autista a disposizione Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. HDI terrà a proprio carico...
Anticipo spese mediche. Se l’Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio, deve sostenere delle spese mediche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticipa, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture a esse relative, fino a un importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento) per Sinistro. Se l’ammontare delle fatture supera l’importo di Euro 500,00 (cinquecento), la Prestazione viene erogata dopo che siano state date alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione delle somme stesse. L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.600,00 (duemilaseicento). La Prestazione viene fornita a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Anticipo spese mediche. (Prestazione valida all'estero)
Anticipo spese mediche. (Prestazione valida all'estero) Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Società provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.098,00. La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.098,00.
Anticipo spese mediche. Se l'assicurato deve sostenere delle spese mediche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la centrale operativa anticipa, per conto dell'assicurato, il pagamento delle fatture a esse relative fino a un importo massimo di euro 500,00 per sinistro. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.