Persone non assicurabili Clausole campione

Persone non assicurabili. Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Persone non assicurabili. Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Persone non assicurabili. Fatta eccezione per gli alunni, che sono sempre assicurati, nei confronti delle altre categorie, la Società non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. Per tali categorie di assicurati l’assicurazione cessa col manifestarsi delle patologie sopra indicate. Inoltre, per la Garanzia “Contagio accidentale da virus H.I.V., non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro.
Persone non assicurabili. La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali; schizofrenia, sindromi organiche- celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L' assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. In deroga a quanto presente nel primo capoverso del presente articolo, in ragione dei progetti che prevedono l’integrazione tra disabili e normodotati, esclusivamente per gli sport equestri si intendono comunque assicurati i soggetti affetti da epilessia o dalle seguenti infermità mentali; schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Si intendono inoltre assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
Persone non assicurabili. La garanzia assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o sindromi collegate. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l’assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’Art. 1898 c.c., senza obbligo della Società di corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente - ove richiesto - la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
Persone non assicurabili. Non è assicurabile:
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula del contratto, sono affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS. Ai fini delle garanzie Invalidità permanente da infortunio, Morte da infortunio, Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio, Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio, Pronto indennizzo per inabilità prolungata da infortunio, Xxxxxxx xxxxxxxxx da infortunio, Xxxxxxxx spese sanitarie da infortunio, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio, oltre le affezioni di cui sopra, non sono assicurabili persone affette al momento della stipula da epilessia e/o una delle seguenti malattie mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Spettano a Generali Italia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicato il recesso.