Liquidazione dell’indennizzo Clausole campione

Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all’Assicurato la comunicazione di contestazione o la quietanza di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art.
Liquidazione dell’indennizzo. Morte da Infortunio: l’indennizzo sarà pagato nel limite previsto in parti uguali agli eredi dell’Assicurato o, in caso di designazione, alla persona indicata. Per le altre garanzie prestate: l’indennizzo verrà liquidato all’Assicurato a titolo di recupero della Caparra confirmatoria, se non resa dal Proprietario dell’Immobile (oggetto della Compravendita), e per corrispondere, in tutto o in parte, la Commissione di intermediazione immobiliare comunque dovuta all’Agente Immobiliare al quale l’Assicurato aveva affidato l’incarico per la pratica di acquisto dell’immobile.
Liquidazione dell’indennizzo. Poste Vita S.p.A. compiuti gli accertamenti del caso liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all’interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. Per i ricoveri, anche in Day hospital, avvenuti all’estero, l’indennizzo verrà corrisposto al rientro dell’Assicurato in Italia, nella valuta corrente in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. • L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Concessionario effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Concessionario di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo. • A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Concessionario l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Concessionario stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione. • Con la sottoscrizione dell’Assicurazione, pertanto, l’Assicurato presta il proprio preventivo consenso all’accollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell’eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l’acquisto di un Nuovo Veicolo dal Concessionario nei termini e alle condizioni di cui all’Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Concessionario creditore al di fuori del debito accollato. • In caso di leasing sul Veicolo assicurato, qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione d...
Liquidazione dell’indennizzo. La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, in base alle percentuali esposte nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento alle percentuali dei casi ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipen- dentemente dalla professione dell’Assicurato. 29 8 50 50 30 10 51 53 31 12 52 56 32 14 53 59 33 16 54 62 34 18 55 65 35 20 56 68 36 22 57 71 37 24 58 74 38 26 59 77 39 28 60 80 40 30 61 83 41 32 62 86 42 34 63 89 43 36 64 92 44 38 65 95 45 40 da 66 a 100 100 Se l'assicurato muore, per cause diverse dalla malattia denunciata, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, liquida agli eredi: − l'importo già concordato con l’Assicurato oppure, in mancanza, − l'importo già offerto all’Assicurato oppure, in mancanza, − l’importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti. Se invece l’Assicurato muore per cause diverse dalla malattia denunciata, prima che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali, la Società liquida agli eredi l’importo oggettivamente determinabile sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli eredi, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Liquidazione dell’indennizzo a) per la copertura Guasti Meccanici L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla riparazione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10 o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa. L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo.
Liquidazione dell’indennizzo. L’indennizzo del danno viene effettuato nei seguenti termini:
Liquidazione dell’indennizzo. Compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, entro un mese dalla conclusione di tale iter, corrisponde l’indennizzo che risulti dovuto. Tuttavia, qua- lora l’infortunio determini una inabilità temporanea superiore a 60 giorni e sia stata accertata l’in- dennizzabilità del danno, la Società è tenuta, a richiesta dell’Assicurato, a corrispondere un anti- cipo pari al periodo di inabilità temporanea maturato, anche se l’Assicurato non abbia ancora ripreso servizio.
Liquidazione dell’indennizzo. 5.0 -Morte da Infortunio: l’indennizzo sarà pagato nel limite previsto in parti uguali agli eredi dell’Assicurato o, in caso di designazione, alla persona indicata. Per le altre garanzie prestate: l’indennizzo verrà liquidato all’Assicurato a titolo di recupero dei canoni che deve corrispondere a seguito del Contratto di Locazione.