Altre garanzie sempre operanti Clausole campione

Altre garanzie sempre operanti. Sono compresi inoltre i danni:
Altre garanzie sempre operanti. Spese di demolizione e sgombero Fermo quanto disposto al capitolo “Esclusioni”, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate, nonché quelle relative al Fabbricato ove l’impianto è installato. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidato con il minimo di 250 Euro. Resta fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
Altre garanzie sempre operanti. Spese mediche da infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per infortunio dell’assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina: • all’interno dei locali assicurati; • all’esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di valori per conto dell’azienda stessa. La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per anno assicurativo.
Altre garanzie sempre operanti. Fabbricati in condominio Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08 La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati assicurati, e alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi. La garanzia vale altresì per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni personali, purché l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.
Altre garanzie sempre operanti. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx • l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro; • il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e/o del Limite di Indennizzo; • non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro.
Altre garanzie sempre operanti. La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati alla presente Sezione DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO.
Altre garanzie sempre operanti. In aggiunta a quanto previsto alla voce 1.1 (Rimborso spese sanitarie), ma nell'ambito della somma assicurata, la garanzia vale anche per: In caso di cure ambulatoriali a seguito di infortunio che non comporti ricovero, la Compagnia rimborsa le spese sostenute, con il massimo di € 2.600,00 annui; Viene riconosciuto il rimborso per il trasporto mediate autoambulanza, elisoccorso o automedica per il raggiungimento dell’istituto di cura per il ricovero e/o per l’ accesso al Pronto Soccorso con il limite massimo di € 1.800 per ogni sinistro; Viene, altresì, riconosciuto per il raggiungimento dell’istituto di cura per il ricovero e/o per l’ accesso al Pronto Soccorso il rimborso delle spese di taxi fino ad un massimo di € 50,00 per ogni sinistro. A parziale deroga del capitolo "Delimitazioni", la garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoto. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Altre garanzie sempre operanti. In aggiunta a quanto previsto al capitolo "COSA E COME ASSICURIAMO" la garanzia vale anche per: A parziale deroga del capitolo "DELIMITAZIONI", la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l'intesa che: - la garanzia prende effetto dalle ore 24 del 180° giorno seguente al perfezionamento della polizza; - se in base al parere medico l'ernia non è operabile, verrà riconosciuto un grado di Invalidità Permanente non superiore al 10%; - in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista dalla voce "Controversie" del capitolo "IN CASO DI SINISTRO". La Compagnia paga ai figli e/o al coniuge non legalmente separato dall'Assicurato, che risultino beneficiari dell'assicurazione, la somma convenuta per il caso di Morte aumentata del 50% quando l'Assicurato muore in conseguenza di un infortunio subito a seguito di reato di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro, messi in opera nei confronti dell'Assicurato stesso. Per questa specifica prestazione l'esposizione massima della Società non potrà in ogni caso essere superiore a € 258.228,45 indipendentemente dall'eventuale maggior somma assicurata per il caso di morte.
Altre garanzie sempre operanti. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.1 “Oggetto dell’Assicurazione” e 3.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le se- guenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza e con le regole, i Limiti di Indennizzo, i Massimali, le Fran- chigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse. P.0382.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 37 di 81