Assicurazione per conto altrui Clausole campione

Assicurazione per conto altrui. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del codice civile.
Assicurazione per conto altrui. Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Istituto Scolastico Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Cod.Civ.
Assicurazione per conto altrui. Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 Codice civile.
Assicurazione per conto altrui. Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice CivileAssicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Assicurazione per conto altrui. La presente assicurazione è stipulata per conto altrui per la copertura dei rischi indicati; gli obblighi derivanti dal Contratto devono essere adempiuti dalla Associata e, laddove specificato, dalla Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possano essere adempiuti che dall’Assicurato così come disposto dall’art.1891 del C.C.
Assicurazione per conto altrui. Se l’Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l’eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall’Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
Assicurazione per conto altrui. Poiché l’Assicurazione di cui al presente Contratto di Assicurazione può esser stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla Poliz- za devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 Codice Civile.
Assicurazione per conto altrui. Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Assicurazione per conto altrui. L’Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso dell’Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall’Assicurazione. Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall’Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro. I diritti derivanti dall’Assicurazione, tra cui l’Assistenza in caso di Sinistro, spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato stesso. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell’Assicurazione.
Assicurazione per conto altrui. Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. L’accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata al Contraente se non con l’intervento o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).