Ernie traumatiche Clausole campione

Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente e diaria da ricovero alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi. Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita invalidità permanente ferma, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita. Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL ( All. n°1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, del DPR n. 38 del 2000 e loro successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Ernie traumatiche. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 3.5 – Xxxxxx esclusi, si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che: • la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia; • qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; • qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00; • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale; • qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 3.19. In tali casi la Società riconosce l’indennizzo previsto senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste. Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre: • dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste; • dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Ernie traumatiche. A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l’intesa che:
Ernie traumatiche. A parziale deroga del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l’intesa che: • qualora l’ernia risulti operabile, viene corrisposta solamen- te l’indennità assicurata per il caso di Inabilità temporanea, ove prevista, fino a un massimo di 100 giorni; • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene riconosciuto solamente il grado di Invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’Invalidità permanente totale; • in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al collegio medico secon- do la procedura prevista alla voce “Controversie” del capi- tolo “in caso di Sinistro”.
Ernie traumatiche la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente a tutte le ernie di qualsiasi natura, incluse le ernie discali, ed in genere alle conseguenze di sforzi.
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanete alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, incluse le ernie discali. 6.4A Ernie operabili: per ciascuna singola ernia viene riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, fermo comunque quanto pattuito fra le Parti in merito ad eventuali franchigie per l'invalidità permanente. 6.4B Xxxxx non operabili: l’indennizzo viene valutato in base alla tabella INAIL (d.P.R. 30 giugno1965, n. 1124 e successive modifiche) con rinuncia all'applicazione della relativa franchigia ivi presente, fermo restando che in ogni caso la Società non corrisponderà indennità superiore al 10% della somma assicurata in caso di invalidità permanente totale.
Ernie traumatiche. A parziale deroga dell’art “8.11 – Esclusioni”, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che: • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’invalidità permanente totale; • in caso di contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio medico secondo la procedura prevista all’art. 14.2.2 “Procedura per la valutazione del danno”.

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  • Caratteristiche della fornitura La fornitura si intende costituita da un unico lotto non frazionabile. Per tale motivo, la Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente capitolato speciale, nulla escluso. Nell’Allegato C viene indicata l’attività di sequenziamento annua svolta dalla AOUBO e la frequenza delle sedute analitiche, su cui dovrà essere dimensionata l’offerta economica, utilizzando l’allegato F. Ai fini della determinazione dei quantitativi dei reagenti da quotare la ditta dovrà tener conto del loro rendimento reale e non teorico, in relazione dell’organizzazione del laboratorio (Allegato C) ed alla tecnologia proposta. Il sistema di sequenziamento offerto deve rispondere ai requisiti tecnici e funzionali indispensabili descritti nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti indispensabili implica la non ammissione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall’ Art.68 del D.lgs. 50/2016 in tema di soluzioni tecniche equivalenti che soddisfino le esigenze di tipo sanitario per le quali i relativi dispositivi sono utilizzati, da comprovare in sede di offerta tecnica, pena l’esclusione. La fornitura prevede: • Noleggio di una piattaforma di sequenziamento NGS nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all’ uso previsto nel presente Capitolato e dotata dei requisiti “indispensabili” indicati nell’ Allegato A. Il noleggio, di durata quinquennale, dovrà includere per lo stesso periodo il Servizio di assistenza tecnica di tipo Full Risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. • Il sistema NGS in noleggio deve includere per l’intero periodo tutte le strumentazioni necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema fornito (esempio:ups). • Fornitura per un periodo di 1 anno , eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, dei reagenti accessori dedicati all’utilizzo dello strumento • Kit per il sequenziamento di SARS-CoV-2 per un periodo di un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno. I kit devono essere validati sulla strumentazione offerta e devono e essere congrui con l’ attività prevista,descritta in Allegato C. • Per tutta la durata della fornitura dei kit di sequenziamento di SARS-Cov2 (1 anno eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno) la fornitura deve essere completa di tutta la strumentazione accessoria necessaria per l’esecuzione della metodica di sequenziamento proposta, nulla escluso (esempio: amplificatore, vortex, piastre magnetiche,etc). Tali strumentazioni e gli eventuali consumabili/reagenti utilizzati devono essere forniti gratuitamente. • La strumentazione in noleggio dopo il periodo iniziale di fornitura del kit per SARS-Cov-2 (1 anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno) deve poter essere utilizzata con altri kit per SARS-Cov-2 validati sulla strumentazione ed acquisiti tramite gara così come con ulteriori kit di interesse microbiologico acquisiti anche essi tramite procedure di gara • Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione della AOUBO • Fornitura a titolo gratuito di tutti i materiali (controlli strumentali, i calibratori , il materiale consumabile, gli accessori , l’hardware, il software, etc.) nulla escluso durante il periodo della installazione e del collaudo. • Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. • Supporto scientifico e metodologico per il personale della AOUBO • Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi, come dettagliato nell’ Art. 12. • L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o extraaziendali. • Quant’altro previsto nel presente Capitolato Speciale.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

  • PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il quesito interpretativo oggetto della presente istanza di interpello concerne il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla somma che la Regione ... si è impegnata a corrispondere all'ATI per effetto dell'Accordo transattivo sottoscritto tra le parti nel corso del ..., volto a definire il contenzioso pendente presso il Tribunale civile di ... in relazione alle contestazioni insorte nell'ambito del contratto di appalto stipulato per la realizzazione di interventi sul sistema fognario del comprensorio ... In sede di composizione bonaria, la stazione appaltante ha, in particolare, riconosciuto all'ATI un importo forfettario di ... euro a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio in corso. Ciò posto, in xxx xxxxxxxxxxx, xx fa presente che una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio. Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto individuare la "funzione economica" delle somme dedotte in contratto, rilevanti agli effetti dell'IVA se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte negoziale (in tal senso, cfr. CGE causa C- 277/05 del 18 luglio 2007, nonché ex multis risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003). Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 risultano, infatti, imponibili "le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte". Nella sentenza n. 20233 del 2018 la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che "la prestazione è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico". Tale impostazione appare in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui, tenuto conto della definizione omnicomprensiva della base imponibile IVA, "una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente" (cfr. sentenza 2 giugno 2016, causa X-000/00 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit). In tal senso, si è espressa anche la sentenza 3 settembre 2015, causa C-463/14 (cfr. paragrafi 35 e 36). Quanto premesso, nel merito del caso di specie, la scrivente non condivide la soluzione prospettata dall'istante in ordine alla irrilevanza IVA della somma riconosciuta dalla Regione ... in sede di composizione bonaria della lite insorta tra le parti. La circostanza che la somma in esame venga erogata a fronte della rinuncia da parte dell'ATI all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della Regione ... in relazione al contenzioso in corso, consente di qualificare la stessa come il corrispettivo previsto per l'assunzione di una obbligazione rilevante agli effetti dell'IVA. Al riguardo, infatti, si è dell'avviso che l'esplicita rinuncia da parte dell'ATI appaltatrice alle riserve e alle domande di cui all'atto di citazione nonché della rinuncia a tutte le altre riserve presentate dalla stessa configuri un'obbligazione che soddisfa il presupposto impositivo di imposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. In base alle argomentazioni che precedono si ritiene che in relazione alla somma in esame l'ATI dovrà emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Le conoscenze e le capacità tecniche che caratterizzano questa figura professionale sono le seguenti: - conoscenza ed applicazione delle varie tecniche di lavoro; - disciplina degli orari di lavoro e dei turni di servizio; - conoscenza ed utilizzo della modulistica aziendale relativa al servizio; - conoscenza delle norme sulla sicurezza a bordo dei mezzi navali comprese le norme su l'antincendio e le tecniche di primo soccorso; - conoscenza ed applicazione delle tecnologie di vendita e di controllo sui titoli di viaggio (i-mob); - conseguimento del patentino di Agente Accertatore; - conoscenza dell'ambiente lagunare e delle linee di navigazione interna; - conoscenza delle tecniche di mobilitazione delle persone diversamente abili a bordo dei mezzi in servizio pubblico di linea; - saper esercitare tecniche di mediazione e di gestione del conflitto con la clientela; - conoscere e saper applicare tecniche di comunicazione; - conoscenza dei luoghi di interesse turistico (monumenti e varie) in ambito lagunare; - conoscenza base della lingua inglese orientata a fornire le informazione relative al servizio. PROFILO FORMATIVO OPERATORE FTA Il contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi sarà volto al conseguimento del profilo professionale di Operatore FTA, area professionale 3^, area operativa esercizio funicolari terrestri ed aeree, di cui all'accordo nazionale 4 aprile 2001, in applicazione dell'accordo nazionale del 27.11.2000. Profilo professionale di assunzione: Operatore FTA.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.