Zurich Azienda Agricola
Zurich Azienda Agricola
Contratto di Assicurazione a copertura degli esercenti di Aziende agricole per i rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni a terzi, Tutela del reddito, Tutela Legale.
Versione Esercente
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 11.2020
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 02.2021
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 02.2021
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Assicurazione per la protezione degli esercenti di aziende agricole a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni a terzi, Tutela del reddito, Tutela legale.
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Zurich Azienda Agricola
Rappresentanza Generale per l’Italia Versione esercente
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura una molteplicità di rischi quali: la responsabilità civile delle aziende agricole in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi; i danni materiali alla proprietà in caso di incendio; il furto; la tutela del reddito e la tutela legale.
Che cosa è assicurato?
Garanzia “incendio e danni ai beni”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali dell’azienda agricola, impianti) o al contenuto (es: scorte di prodotti, macchinari, bestiame, foraggio), in conseguenza di eventi quali, ad esempio, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
Garanzia “furto”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per furto o rapina aventi ad oggetto il contenuto posto nei locali dell’azienda agricola assicurata indicata in polizza.
Garanzia “danni a terzi”: responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: la garanzia assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall’assicurato, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, compresa l’eventuale proprietà dei locali e le attività complementari.
Garanzia “tutela del reddito”:
1) Xxxxx indiretti: la garanzia prevede il pagamento di un importo per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da un sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia “incendio e danni ai beni”.
2) Salvareddito: la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell’azienda agricola assicurata).
Garanzia“Tutela legale”: la garanzia assicura l’onere dell’assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’azienda agricola dichiarata in polizza e/o nell’ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta l’attività. Sono previste due forme di garanzia: tutela dell’esercizio dell’attività FORMA BASE e tutela dell’esercizio dell’attività FORMA COMPLETA.
È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo.
Zurich indennizza i danni fino all’ importo massimo stabilito in polizza (c.d. “massimale”).
Che cosa non è assicurato?
Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (articolo 1917 del codice civile).
Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
Aziende agricole che non esercitano attività di acquacoltura, caccia e pesca:
- che non si trovino nel territorio italiano;
- con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste nel contratto.
Con riferimento alla garanzia “danni a terzi” non sono considerati terzi:
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’assicurato non sia una persona fisica;
- altre persone non qualificabili come prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione;
- i prestatori di lavoro;
Con riferimento alla garanzia “tutela del reddito
– salvareddito”:
- persone che alla decorrenza del contratto abbiano un’età superiore a 65 anni;
- persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l’assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.
Con riferimento alla garanzia “tutela legale”:
- i procedimenti penali per delitto doloso;
- i casi di patteggiamento;
- soggetti diversi dalle ditte Individuali e imprese familiari, società di persone, società di capitali.
Ci sono limiti di copertura?
Con riferimento alla garanzia “incendio e danni ai beni” sono esclusi i danni:
causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
conseguenti a: eruzioni vulcaniche; maremoti; mareggiate e penetrazioni di acqua marina; valanghe e slavine; variazione dei livelli di falda; cedimento, franamento e smottamento del terreno; crollo e collasso strutturale; causati da: gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.
Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi i danni:
agevolati dal contraente e/o dall’assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
i) persone che con il contraente e/o l’assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
ii) persone del fatto delle quali il contraente e/o l’assicurato deve rispondere;
iii) incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
persone legate al contraente e/o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’assicurato, se questi è una società.
Con riferimento alla garanzia “danni a terzi”, sono esclusi i danni:
1. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età;
2. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
3. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione “danni a terzi” gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari) o di altre norme imperative di legge.
Con riferimento alla garanzia “tutela del reddito”,
per la componente “danni indiretti” l’assicurazione non comprende i danni: causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
conseguenti a: eruzioni vulcaniche; maremoti; mareggiate e penetrazioni di acqua marina; valanghe e slavine; variazione dei livelli di falda; cedimento, franamento e smottamento del terreno; crollo e collasso strutturale; conseguenti a terremoto, allagamento, inondazione e alluvione;
causati da: gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
per la componente “salvareddito” l’assicurazione non è operante per inabilità temporanea a seguito di:
infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
infortuni accaduti nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti.
Con riferimento alla garanzia “tutela legale”, sono esclusi i danni nei seguenti casi:
- subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a € 250; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore a € 500;
- procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
• se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile;
• nel caso di dolo dell’assicurato, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile;
• se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- per fatti dolosi dell’assicurato. Se l’assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia:
• assoluzione o proscioglimento pronunciati con sentenza inappellabile;
• derubricazione del reato da doloso a colposo;
• archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la compagnia richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
Dove vale la copertura?
garanzia “danni a terzi”: territori di tutti i paesi del mondo esclusi U.S.A. – Stati Uniti d’America e Canada.
garanzia “incendio e danni ai beni”, “furto” e “tutela del reddito” limitatamente alla componente “danni indiretti”: vale per l’azienda agricola assicurata a condizione che sia ubicata nel territorio italiano, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
garanzia “tutela del reddito” limitatamente alla componente “salvareddito”: l’assicurazione vale nel mondo intero.
garanzia “tutela legale”: la copertura riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli stati d’Europa;
• nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia;
• il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all’intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio, la modifica dell’attività assicurata).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Il contraente o, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato a Zurich o all’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto.
Fermo l’obbligo di pagare l’intero premio per tutta la durata del contratto, è possibile frazionare il premio in rate semestrali e quadrimestrali senza alcun onere aggiuntivo.
Il premio è comprensivo delle imposte e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge.
Per i contratti di durata poliennale il premio può essere pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:
1) premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati in polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione scelta. Il tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un’unica soluzione.
Con riferimento alla garanzia “tutela legale”, relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza. Negli altri casi, la copertura ha inizio dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
Con riferimento alla Garanzia “salvareddito” garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:
1) Infortunio;
2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.
La garanzia decorre invece dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per tutte le altre Malattie, a condizione che la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo.
La garanzia“tutela legale”si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Come posso disdire la polizza?
Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) al proprio intermediario assicurativo o a Zurich almeno 30 giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Assicurazione per la protezione degli esercenti di aziende agricole a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni a terzi, Tutela del reddito, Tutela Legale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto: Zurich Azienda Agricola - Versione esercente
Data di realizzazione: febbraio 2021 - Ultimo Aggiornamento: febbraio 2021
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.453 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Eventi coperti | • incendio; • xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici; • scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e implosione; • caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; • onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; • urto di veicoli stradali o di natanti in transito, purché non di proprietà o condotti dall’assicurato o in suo uso o servizio; • fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; guasto accidentale degli impianti stessi; colaggio o fuoriuscita di liquidi; eventi garantiti dalla presente sezione “incendio e danni ai beni”; • fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; • guasti provocati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. |
Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo. | |
Danni da acqua | La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. |
Fenomeno elettrico | La garanzia comprende i danni da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti nelle voci “fabbricato”, “contenuto”, “macchinari e attrezzature”. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.500. |
Elettronica | La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche dell’azienda agricola, a causa di: • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; • sabotaggio dei prestatori di lavoro; • traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; • inondazione, alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate in polizza. |
Supporto dati – maggiori costi | La garanzia comprende il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti dati danneggiati, comprensive del valore dei supporti stessi e dei maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. |
Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati | La garanzia comprende le spese necessarie per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati. |
Rottura lastre | La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei fabbricati dell’azienda agricola. |
Indennità aggiuntiva | La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione “incendio e danni ai beni” per: • onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo “procedura per la valutazione del danno” di cui al capitolo “Come è gestito il sinistro?”; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento delle cose assicurate. |
Demolizione e sgombero | La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche. |
Dispersione di liquidi alimentari | La garanzia comprende il danno causato dalla dispersione dei liquidi alimentari derivanti dalla rottura accidentale dei relativi contenitori. |
Fermentazione, autocombustione e smassamento | La garanzia comprende i danni al foraggio causati da fermentazione o autocombustione dello stesso, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Sono inoltre comprese le spese sostenute dall’assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddetti eventi. |
Scorte e prodotti, macchinari e attrezzatture presso terzi | La garanzia comprende i danni alle scorte e prodotti, ai macchinari e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l’abitazione del titolare o dei soci dell’azienda agricola, conseguenti agli eventi assicurati del capitolo “che cosa è assicurato e come?” La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per singole cose assicurate interessate da sinistro. |
Danni alle recinzioni | La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle recinzioni di carattere permanente installate a protezione delle colture dell’azienda agricola, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli, causati da animali selvatici. |
Asfissia del bestiame | La garanzia comprende il danno da morte del bestiame per asfissia: • causata da mancato o anormale funzionamento degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell’allevamento, anche se dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica; • quale conseguenza diretta di quanto indicato degli eventi coperti. |
Folgorazione del bestiame | La garanzia comprende il danno da morte del bestiame assicurato, per folgorazione causata da guasti delle apparecchiature o impianti elettrici. |
Indennità speciale “Bio” | In caso di danneggiamento di prodotti biologici dell’azienda agricola assicurati con la garanzia “scorte e prodotti”, è riconosciuta un’indennità aggiuntiva pari al 20% dell’importo indennizzabile a termini di polizza. |
Errori di manovra e movimentazione | La garanzia comprende i danni alle cose assicurate causati da errori di manovra e movimentazione nell’utilizzo di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. La garanzia vale esclusivamente per i danni avvenuti all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda agricola indicata in polizza. |
Incendio del patrimonio arboreo | La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell’azienda agricola, danneggiati a seguito di incendio dei fabbricati assicurati. La garanzia vale esclusivamente: - per piante e arbusti posti a non più di 30 metri dai fabbricati assicurati; - se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell’evento. |
Danni da dispersione di combustibile | La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti a servizio dei fabbricati. |
FURTO | |
Eventi coperti | - furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali contenenti le cose assicurate e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate alla voce “mezzi di chiusura” del capitolo “delimitazioni ed esclusioni”; - mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; - furto commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; - furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; - furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; |
- rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Unicamente per le macchine agricole la garanzia rapina è operante anche se avvenuta all’esterno dei locali; - guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina a: • cose assicurate (esclusi valori, macchine agricole, bestiame); • locali e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura; - furto commesso da prestatori di lavoro dell’azienda agricola al di fuori dell’orario di lavoro; - furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; - le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa. | |
Bestiame | Si assicura, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza per l’ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, il bestiame ricoverato negli appositi locali dell’azienda agricola. |
Scorte e prodotti | Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza per l’ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, le scorte e prodotti in deposito negli appositi locali dell’azienda agricola. |
Macchinari e attrezzature | Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate a indicate in polizza per l’ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, i macchinari e le attrezzature in deposito negli appositi locali dell’azienda agricola. |
Macchine agricole | Si assicurano, nei limiti delle somme indicate in polizza, le macchine agricole ovunque collocate in territorio italiano. |
Spese mediche da infortunio | La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie sostenute e documentate per infortunio dell’assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina: • all’interno dell’azienda agricola; • all’esterno dell’azienda agricola, durante il trasporto di valori per conto dell’azienda stessa. |
Indennità aggiuntiva | La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione “furto” per: • i costi sostenuti per la documentazione del danno; • il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati. |
DANNI A XXXXX | |
Xxxxx a terzi nell’esercizio dell’attività | Danni che l’assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, nella conduzione dell’azienda agricola indicata in polizza. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato: • per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L a termini di legge; e comprende i danni derivanti: • dalla proprietà e/o conduzione dei beni immobili che costituiscono l’azienda agricola; • dalla manutenzione ordinaria degli immobili eseguita in economia dal personale dell’azienda agricola; • dalle attività di coltivazione agricola e silvicoltura, inclusi i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; • dall’impiego di macchine agricole e relativi motori, usati per le necessità dell’azienda o secondo quanto previsto dall’art. 2139 del codice civile in tema di scambio di beni e servizi; • dalle attività di trasformazione e conservazione dei prodotti del fondo agricolo e apicoltura; • dalla proprietà, conduzione e impiego di animali da cortile, animali domestici, cani da lavoro, da guardia e da caccia; • dall’impiego di bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale destinati al trasporto di persone e/o cose; • dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dell’azienda agricola, di velocipedi e biciclette a pedalata assistita; • dall’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi; |
• dall’esercizio di officine interne per l’ordinaria manutenzione; • dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in genere; • dall’esercizio del servizio antincendio interno o dall’intervento diretto di prestatori di lavoro dell’assicurato, per tale scopo; • dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda agricola; • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati incluso l’allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontaggio di stand; • dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e delle attività dell’azienda agricola; • dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e cani; • dalla gestione di punti di vendita diretta ubicati all’interno dell’azienda agricola. Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile da Zurich per ogni sinistro e per annualità assicurativa. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo. | |
Committenza - responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro | Responsabilità dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro. |
Mezzi meccanici di sollevamento | Danni derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda agricola. |
Prelievo e consegna | Danni derivanti dall’attività di prelievo, consegna e rifornimento di prodotti, effettuato direttamente dall’assicurato. |
Mezzi sotto carico e scarico | Danni ai mezzi di trasporto (inclusi gli animali da soma e da traino) sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. |
Danni da spargimento d’acqua | Danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a guasti e/o rotture accidentali degli impianti idrici facenti parte dei fabbricati che costituiscono l’azienda agricola. |
Responsabilità civile personale | Responsabilità di ciascun prestatore di lavoro, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato, per i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni inerenti l’azienda agricola, arrecati: a. alle persone considerate terzi (escluso l’assicurato/contraente) in base alle condizioni di assicurazione, entro il limite del massimale di responsabilità civile terzi; b. agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia “ responsabilità civile operai”. |
Scambio di manodopera | Responsabilità civile derivante all’assicurato per lo scambio di manodopera ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile: - nello svolgimento, anche occasionale, di attività per conto di altri imprenditori agricoli; - in qualità di committente di lavori svolti da altri imprenditori agricoli e loro prestatori di lavoro. |
Cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori | Xxxxx a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. |
Cose di terzi in consegna e custodia | Xxxxx alle cose di terzi in consegna o custodia all’assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. |
Danni da incendio a cose di terzi | Xxxxx a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute. |
Veicoli di terzi e prestatori di lavoro | Danni ai veicoli di terzi e dei prestatori di lavoro in sosta nell’area di pertinenza dell’azienda agricola. |
Danni da cedimento o franamento del terreno | Danni a cose di terzi a causa del cedimento o franamento del terreno. |
Inquinamento accidentale | Xxxxx involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. |
Insegne | Danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, installati anche esternamente all’azienda agricola purché nel territorio italiano. |
Errato trattamento dei dati personali | Perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento dei dati personali, conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. |
RC Apicoltore | Danni derivanti dall’attività di apicoltore, svolta anche all’esterno dell’azienda agricola su fondi di proprietà di terzi. |
Affidamento minori | Xxxxx per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’assicurato di minori da parte dei clienti dell’agriturismo. |
Proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco | Danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco ubicate nell’azienda agricola. |
RC agricoltura sociale | Danni accaduti nello svolgimento di attività sociali attinenti all’azienda agricola finalizzate: - allo sviluppo di abilità e di capacità personali e/o all’inserimento socio-lavorativo di soggetti con disabilità, ecc.; - al supporto riabilitativo con l’ausilio di animali e delle coltivazioni dell’azienda agricola; - all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche. |
Responsabilità civile della vita privata | Qualora l’assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda agricola, la garanzia comprende i danni occorsi in relazione alla vita privata dell’assicurato e dei familiari con lui conviventi, compresi i danni derivanti: - dalla pratica di attività sportive, di svago e del tempo libero svolte a carattere ricreativo e/o dilettantistico; - dalla conduzione dell’abitazione situata nell’azienda agricola, comprese le pertinenze e le antenne televisive; - dalla detenzione di armi regolarmente detenute, compreso il loro impiego esclusivamente per l’esercizio sportivo e della caccia. |
TUTELA DEL REDDITO | |
Danni indiretti | La garanzia può essere attivata solo se acquistata la sezione “incendio e danni ai beni”. |
Salvareddito | Zurich rimborsa al contraente/assicurato una diaria giornaliera, in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci assicurati da cui derivi una inabilità temporanea totale a svolgere l’attività professionale dichiarata, a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi. E’ condizione essenziale che vengano assicurati il titolare e tutti i soci che prendono parte all’attività assicurata. |
TUTELA LEGALE | |
Tutela dell’esercizio dell’attività | Sono previste due forme di garanzia: Forma base: assicura l’assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza e nell’ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l’attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; |
c) debba presentare opposizione davanti all’autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500. La garanzia vale inoltre per la difesa legale dell’assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’assicurato, a erogare consulenza legale telefonica. Forma completa: assicura l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza e, inoltre, nell’ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili (indicati in polizza) ove viene svolta l’attività. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all’autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500; d) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile e solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio; f) debba sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250, relative a: 1. contratti con fornitori di beni e/o servizi; 2. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti l’azienda agricola indicata in polizza ove viene svolta l’attività; 3. contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell’assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’assicurato, a erogare consulenza legale telefonica. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Incendio e danni ai beni Forma con franchigia | L’opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l’applicazione della franchigia per sinistro indicata in polizza, con l’eccezione delle: - garanzie che prevedono franchigie o scoperti superiori rispetto a quelli indicati nella presente opzione; - garanzie “rischio locativo” e “ricorso terzi”. |
Furto Forma con Franchigia | L’opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro indicata in polizza, con l’eccezione delle garanzie che prevedono franchigie o scoperti superiori rispetto a quelli indicati nella presente opzione. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Rischio locativo | L’opzione copre i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione provocati da incendio o altro evento garantito dalla sezione “incendio e danni ai beni”. |
Ricorso terzi | L’opzione prevede la copertura delle somme che l’assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro indennizzabile ai termini di polizza. L’opzione è estesa ai danni derivanti da: • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni; • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia “ricorso terzi” ed entro il sottolimite del 10% del massimale assicurato per la presente garanzia. |
Fenomeno elettrico | Il limite di indennizzo della garanzia si intende elevato della somma indicata in polizza. |
Elettronica | Il limite di indennizzo della garanzia si intende elevato della somma indicata in polizza. |
Spese di ricerca e riparazione | In caso di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia può essere attivata solo se assicurato il fabbricato. |
Eventi sociopolitici | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. |
Atti di terrorismo | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. |
Eventi atmosferici | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: • uragano, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti a ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. |
Sovraccarico di neve | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal collasso strutturale totale o parziale dei Fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul tetto. |
Grandine su fragili | L’opzione è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia può essere attivata solo se acquistata la garanzia “eventi atmosferici”. |
Rottura impianti da gelo | L’opzione è estesa ai danni alle cose assicurate a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo. E’ compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, così come previste dalla garanzia “spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in polizza per tale garanzia. |
Scorte e prodotti in refrigerazione | L’opzione indennizza i danni a scorte e prodotti in refrigerazione, custoditi in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di: • mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; |
• mancato mantenimento dell’atmosfera controllata conseguenti: - a sinistri indennizzati dalla sezione “incendio e danni ai beni”; - guasti accidentali o rotture: nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’azienda agricola; - black-out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’azienda agricola. La garanzia può essere acquistata solo se assicurati “contenuto” e/o “scorte e prodotti”. | |
Danni alle coltivazioni | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti: - alla produzione delle coltivazioni erbacee, arbustive e arboree; - all’impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale, definitiva e irreversibile della capacità produttiva; dell’azienda agricola, sia sotto serra sia a pieno campo, causati da: - incendio; - fulmine; - fumo; - scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e implosione; - caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; - veicoli usciti di strada a seguito di incidente della circolazione, esclusi quelli dell’assicurato. |
Commercio ambulante | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle scorte e prodotti e dalle attrezzature, portati all’esterno dell’azienda agricola durante l’attività di commercio ambulante autorizzato svolto nel territorio italiano, causati da: - incendio; - fulmine; - esplosione e acoppio non causato da ordigni esplosivi; - ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; - collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso. La garanzia può essere acquistata solo se assicurati “contenuto” e/o “scorte e prodotti”. |
Impianto fotovoltaico | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall’impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo dell’azienda agricola assicurata, a seguito degli eventi assicurati dalla sezione “incendio e danni ai beni” incluse le “garanzie aggiuntive”, se operanti. Per impianti di potenza superiore a 30 KwP l’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia. |
Xxxxxxxxx | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle “cose assicurate” per effetto di terremoto. L’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia. |
Inondazione e alluvione | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “cose assicurate” per effetto di inondazione e alluvione. L’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia. |
Allagamento | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “cose assicurate” per effetto di allagamento all’interno dei fabbricati a seguito di: 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 2) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. L’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia. |
FURTO | |
Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati | L’opzione comprende i danni da furto o rapina occorsi esclusivamente durante il trasporto di: - macchinari - attrezzature - scorte e prodotti - bestiame su veicoli guidati dallo stesso assicurato o dai suoi familiari o prestatori di lavoro e, se l’azienda agricola è una società, dai soci. |
Furto bestiame all’aperto in aree recintate | L’opzione è estesa al furto di bestiame ricoverato all’aperto nelle recinzioni poste all’interno del perimetro dell’azienda agricola. La garanzia può essere attivata solo se acquistata la garanzia “bestiame”. |
Furto bestiame in alpeggio | L’opzione è estesa al furto del bestiame in alpeggio, all’esterno dell’azienda agricola, e sulle strade che ivi conducono. La garanzia può essere attivata solo se acquistata la garanzia “bestiame”. |
Furto macchinari all’aperto | L’opzione è estesa al furto di macchinari quando si trovano all’aperto all’interno del perimetro dell’azienda agricola. Sono inoltre compresi: - i guasti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina; - furto di parti del macchinario o degli accessori quando si trovino installati su di esso. La garanzia può essere attivata solo se acquistata la garanzia “macchinari e attrezzature”. |
Furto attrezzature all’aperto | L’opzione è estesa al furto di attrezzature quando si trovano all’aperto all’interno del perimetro dell’azienda agricola. La garanzia può essere attivata solo se acquistata la garanzia “macchinari e attrezzature”. |
Portavalori | L’opzione è estesa ai danni di furto di valori avvenuto: - in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; - strappandoli di mano o di dosso all’incaricato stesso; - mediante rapina. commessi sulla persona dell’assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’assicurato o viceversa. |
Impianto fotovoltaico | L’opzione è estesa al furto dei pannelli dell’impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo dell’azienda agricola assicurata. Sono inclusi in garanzia i danni derivanti da atti di danneggiamento volontario e guasti cagionati dai ladri per commettere il furto o per tentare di commetterlo. La garanzia è attivabile solo se acquistata la garanzia “impianto fotovoltaico” della sezione “incendio e danni ai beni”. |
DANNI A TERZI | |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | La Compagnia si fa carico del risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall’assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui l’assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività dell’azienda agricola. La garanzia vale anche per le azioni promosse da I.N.A.I.L. e I.N.P.S. a termini di legge. |
Malattie professionali | La garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendosi per tali: - le malattie professionali per le quali, al momento del sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura; - le malattie professionali tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e/o integrazioni. La garanzia è attivabile solo se acquistata la garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” |
Lavoratori stagionali | Sono considerati terzi i soggetti, non in rapporto di dipendenza con l’assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori stagionali di carattere temporaneo. |
Responsabilità civile danni a terzi da prodotti | L’opzione è estesa ai danni determinati da difetto dei prodotti indicati in polizza fabbricati, venduti o distribuiti dall’azienda agricola in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. La garanzia vale anche per i danni da: - errata concezione/progettazione; - errate, omesse o carenti istruzioni d’uso; - errato o difettoso imballaggio; - errata o difettosa conservazione. La garanzia comprende inoltre, entro il limite indicato nella scheda di polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
Smercio di generi alimentari | L’opzione è estesa ai danni causati dai generi alimentari e/o bevande venduti al dettaglio o somministrati direttamente dall’assicurato. |
Attività per conto terzi | L’opzione è estesa ai danni derivanti dall’esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi. Sono compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. |
Trattamenti chimici | L’opzione comprende i danni causati da trattamenti chimici e fitosanitari effettuati nell’azienda agricola. |
Danni da interruzione o sospensione di attività | L’opzione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. |
Allevamento di bestiame | L’opzione è estesa ai danni derivanti dall’allevamento di bestiame, atto a produrre reddito agricolo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal trasferimento del bestiame da e verso pascoli e mercati. La garanzia comprende i danni derivanti dall’attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’allevamento. |
Stazione di monta per conto terzi | L’opzione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, all’interno dell’azienda agricola. |
Danni agli animali sottoposti alla monta | L’opzione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all’azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta. |
Danni a condutture e impianti sotterranei | L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle condutture e agli impianti sotterranei. |
Agriturismo | L’opzione è estesa all’attività di agriturismo, svolta nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti. La garanzia vale anche per i rischi derivanti: • dalla proprietà o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili; • da attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non professionale, gestite o organizzate dall’assicurato; • dai danni causati o subiti dai clienti anche quando partecipano a scopo ricreativo alle attività dell’azienda agricola; • noleggio di biciclette, incluse le biciclette a pedalata assistita; • dall’attività di equitazione, incluse le passeggiate all’esterno dell’azienda agricola. La garanzia comprende: • i danni dei quali l’assicurato sia tenuto a rispondere, come previsto dagli articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile, per furto, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. |
Commercio ambulante | L’opzione è estesa al risarcimento dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di Commercio ambulante. |
TUTELA LEGALE | |
Tutela agriturismo | In abbinamento alla “tutela dell’esercizio dell’attività – forma base e completa”, è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “agriturismo” che prevede l’estensione della copertura anche all’attività di agriturismo. |
Tutela lavoratori stagionali | In abbinamento alla “tutela dell’esercizio dell’attività – forma base e completa”, è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “lavoratori stagionali” che prevede l’estensione della copertura anche ai Lavoratori Stagionali dell’azienda agricola. |
Vertenze di forniture e prestazioni effettuate | In abbinamento alla “tutela dell’esercizio dell’attività – forma completa”, è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “vertenze di forniture e prestazioni effettuate” che prevede la copertura delle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a € 500, con il limite di tre sinistri per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative alla sola fase stragiudiziale. Limitatamente a un sinistro per ciascun anno assicurativo, dei tre indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. |
Controversie amministrative | In abbinamento alla “tutela dell’esercizio dell’attività – forma completa”, è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “controversie amministrative” che prevede la copertura per la mancata erogazione degli incentivi e dei contributi per avviare una nuova attività agricola o alla mancata erogazione degli incentivi e contributi per macchinari e attrezzature. La garanzia prevede altresì la tutela dei diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività svolta dal contraente, in caso di controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. In relazione a tali eventi la garanzia opera fino all’importo massimo di € 5.000 per sinistro, limitatamente a 1 caso all’anno. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Incendio e danni ai beni | L’assicurazione vale a condizione che i fabbricati dell’azienda agricola siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono ammessi materiali combustibili in rivestimenti, coibentazioni, solai, pavimentazioni, soffittature e strutture portanti del tetto. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili in percentuale non superiore al 20% delle rispettive superfici. Per le serre sono tollerati materiali combustibili limitatamente alla sola copertura del tetto. Sono ammessi fabbricati concaratteristiche costruttive difformi da quanto sopra specificato, nei limiti del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 50.000. GARANZIA “BESTIAME E XXXXX” L’assicurazione vale unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. GARANZIA “DANNI ALLE RECINZIONI” La garanzia vale esclusivamente per le installazioni realizzate in conformità delle norme e disposizioni degli enti preposti. GARANZIA “ASFISSIA DEL BESTIAME” La garanzia vale a condizione che: - gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell’allevamento siano provvisti di gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in grado di garantirne la ventilazione per almeno 5 ore; - il gruppo elettrogeno di cui al punto precedente sia sottoposto mensilmente a prova di funzionalità con contratto di manutenzione a garanzia dell’esecuzione; - esista un avvisatore ottico-acustico atto a comunicare le anomalie di funzionamento degli impianti al personale costantemente presente nell’ambito dell’azienda agricola; - nelle ore notturne, nei giorni festivi, e comunque quando non vi sia personale nell’allevamento, gli allarmi sopra citati siano rimandati al presidio fisso o al personale sempre reperibile. GARANZIA “FOLGORAZIONE DEL BESTIAME” La garanzia vale a condizione che le apparecchiature e gli impianti siano efficacemente collegati a un impianto di messa a terra. GARANZIA “EVENTI ATMOSFERICI” La garanzia opera a condizione che i fenomeni siano caratterizzati da una violenza su una pluralità di cose assicurate e non, poste nelle vicinanze dei fabbricati. GARANZIA “SOVRACCARICO DI NEVE” La garanzia non opera per i fabbricati: - non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e alle “cose assicurate” in essi contenute; - in costruzione o ristrutturazione, e alle “cose assicurate” in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro. GARANZIA “IMPIANTI FOTOVOLTAICI” La garanzia non opera per impianti non stabilmente installati e ancorati alle coperture dei fabbricati dell’azienda stessa. La garanzia “urto di veicoli stradali o di natanti in transito” vale solo per veicoli o natanti non di proprietà o condotti dall’assicurato o in suo uso o servizio. La garanzia “fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi” vale per impianti collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. GARANZIA “INDENNITA’ AGGIUNTIVA ‘BIO’” L’indennità aggiuntiva spetta a condizione che i prodotti danneggiati siano certificati “biologici” ai sensi delle normative nazionali e della Comunità Europea. GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO” La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’assicurato ai sensi degli artt. 1588 “perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “incendio di cosa assicurata” e 1611 “incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile, entro la somma e nella forma di assicurazione indicate in polizza. |
GARANZIA “RICORSO TERZI” Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; - quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - quando l’assicurato non sia una persona fisica: le società che rispetto all’assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. | |
Furto | La garanzia non vale per beni non rientranti nella definizione di “cose assicurate”, la cui descrizione è riportata nelle condizioni di assicurazione. La garanzia è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano chiusi, e che le aperture verso l’esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di idonei mezzi di protezione e chiusura. BESTIAME L’assicurazione vale unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e allevamenti in batteria. MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA Sono considerati mezzi di protezione e chiusura idonei: porte, tapparelle, serramenti in genere, serrande, inferriate, vetri antisfondamento con le caratteristiche equivalenti a quelli usualmente installati negli edifici civili di abitazioni private o nei depositi industriali. Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’assicurazione prevede l’applicazione di uno scoperto del 20%. GARANZIA “PORTAVALORI” La garanzia è operante a condizione che: - il furto avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00; - iI servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l’azienda agricola; - la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70, e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto; - sono inoltre esclusi i trasporti di valori eccedenti i 75.000 €, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta. GARANZIA “MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE, PRODOTTI E BESTIAME TRASPORTATI” La garanzia vale a condizione che: - i trasporti vengano effettuati mediante veicoli idonei al trasporto delle suddette “cose assicurate”; - il trasporto avvenga tra le ore 05:00 e le 21:00; - il veicolo, qualora venga lasciato momentaneamente incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. GARANZIA “FURTO BESTIAME ALL’APERTO IN AREE RECITANTE” La garanzia vale a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni: - nel sito in cui è ubicata la recinzione vi sia costante presenza (h. 24) di personale incaricato ad accudire e/o sorvegliare il bestiame; - il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura, in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm; - i varchi siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm; - i cancelli siano chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura. GARANZIA “FURTO ATTREZZATURE ALL’APERTO” La garanzia vale a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni: Il sito in cui sono depositate le attrezzature sia: - fornito di illuminazione idonea; - interamente recintato e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave; - protetto lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto collegato alle forze dell’ordine o ad istituto di vigilanza privato. L’assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da: a) manomissione da parte degli autori del furto; b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso; la Compagnia applicherà lo scoperto del 20% a carico dell’assicurato. |
GARANZIA “IMPIANTO FOTOVOLTAICO” La garanzia vale a condizione che l’impianto fotovoltaico sia installato sulle coperture dei fabbricati dell’azienda agricola e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche: - bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo “antifurto” e/o che prevedano un sistema in grado di impedire la rimozione con sistemi ordinari; - pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; - presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza; - presenza di sistema di video-sorveglianza o di impianto di allarme collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24. Per gli impianti di potenza superiore ai 10 Kwp, la presenza di un sistema di video-sorveglianza o di impianto di allarme collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24, è da intendersi obbligatoria. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio e/o ancoraggio dei pannelli. | |
Danni a terzi | GARANZIA “INQUINAMENTO ACCIDENTALE” La garanzia vale a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: - l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall’azienda agricola assicurata così come i conseguenti danni, devono essere fisicamente evidenti all’assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio; - fermo quanto previsto dalle norne che regolano l’asicurazione con riguardo alla denuncia di sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia vale esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “danni da interruzione e sospensione di attività”, se è espressamente richiamata in polizza. GARANZIA “ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” La garanzia è prestata a condizione che i fatti determinanti gli errori non derivino da comportamento illecito continuativo. GARANZIA “AFFIDAMENTO MINORI” La garanzia è prestata purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito dell’azienda agricola assicurata e sia affidata a personale specificatamente incaricato. GARANZIA “PROPRIETA’ E/O CONDUZIONE DI AREE DI SVAGO O DA GIOCO” La garanzia è prestata a condizione che le attrezzature, le aree da gioco e i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 “Attrezzature per aree da gioco”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco” e UNI 11123 “Progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto”. Sono esclusi giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche. GARANZIA “AGRICOLTURA SOCIALE” L’assicurazione è prestata a condizione che le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO” La garanzia è prestata a condizione che, al momento del sinistro: a. l’assicurato sia in regola con l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’I.N.A.I.L., se l’obbligo ricada in tutto o in parte sull’assicurato; b. il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia. Tuttavia, se l’irregolarità derivasse da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserverebbe la propria validità. GARANZIA “MALATTIE PROFESSIONALI” La garanzia è prestata a condizione che le malattie professionali si manifestino nel periodo di validità e copertura della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nel periodo stesso oppure nel periodo di validità e copertura, senza interruzione di continuità, di altre polizze precedenti stipulate con la Compagnia. Per data di “manifestazione” della malattia professionale s’intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al prestatore di lavoro la patologia oggetto della denuncia di sinistro, sempreché, successivamente e con le modalità di rito, l’Ente preposto o la Magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia e la mansione effettivamente svolta, presso l’assicurato, dal prestatore di lavoro. GARANZIA “SMERCIO DI GENERI ALIMENTARI” La garanzia opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione. |
GARANZIA “ATTIVITA’ PER CONTO TERZI” La garanzia non vale se l’attività per conto terzi è prevalente per fatturato rispetto all’attività direttamente svolta nell’azienda agricola assicurata. GARANZIA “TRATTAMENTI CHIMICI” La garanzia opera a condizione che i prodotti utilizzati non contengano sostanze vietate per legge e l’assicurato sia in possesso delle licenze e autorizzazioni all’impiego di tali prodotti. GARANZIA “DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’” La garanzia vale a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. GARANZIA “ALLEVAMENTO DI BESTIAME” La garanzia comprende anche la monta, purché esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stessa. GARANZIA “LAVORATORI STAGIONALI” Questa estensione di garanzia vale per i soli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’assicurato stesso o dal dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell’articolo 2049 del Codice Civile. GARANZIA “COMMERCIO AMBULANTE” La garanzia non vale se l’attività è prevalente rispetto all’attività direttamente svolta nell’azienda agricola assicurata. | |
Tutela del reddito Salvareddito | Persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi. |
Tutela legale | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Incendio e danni alla proprietà | L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: Per il fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area). Per contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità. L’assicurazione a valore a nuovo non opera per i beni fuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservibilità Assicurazione parziale - tolleranza (valida per la forma a valore totale) Quando l’assicurazione è stipulata nella forma a valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente. Oltre a quanto riportato nel DIP danni, sono esclusi i danni: - conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno; - conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione; - conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria; - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti di danneggiamento volontario e dolosi; atti di terrorismo o di sabotaggio; occupazione militare, invasione; - causati da gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana; - spese di ricerca e riparazione conseguenti a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici; - subiti dalle scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione; |
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno non riguardante la materialità delle cose; - da trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, esplosione; - derivanti da sostanze esplosive detenute dall’assicurato; - causati a macchinari, attrezzature e macchine agricole e/o impianti derivanti da scoppio, implosione e esplosione, se provocati da usura, corrosione o difetto del materiale; - conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina o scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da incendio, esplosione, implosione o scoppio; - di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, anche se avvenuti in occasione degli “eventi assicurati”; - subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell’area di pertinenza aziendale; - subiti da macchinari, attrezzature e macchine agricole in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione; - alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti; - agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi Decreto n. 917 del 22/12/1986; - agli allevamenti in batteria; - conseguenti al commercio ambulante. | |
Scorte e prodotti | Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, granaglie sullo stelo, frutti pendenti in genere. |
Macchinari e attrezzature | Sono escluse le attrezzature stabilmente installate all’interno delle serre. |
Fulmine | Sono esclusi i danni ad apparecchi elettrici ed elettronici. |
Danni da acqua | Sono esclusi i danni: - alle cose assicurate nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; - le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino. |
Fenomeno elettrico | Sono esclusi i danni: - alle apparecchiature elettroniche; - a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; - causati da usura, corrosione, logorio; - riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; - agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; - agli impianti di irrigazione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non riguardanti lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza; - macchinari e attrezzature posti all’aperto. |
Elettronica | Sono esclusi i danni: - causati con dolo del contraente o dell’assicurato; - alle scorte e prodotti; - da eventi previsti dalle garanzie “incendio e danni ai beni” e “furto”; - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; - dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; - dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; - a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. Supporto di dati – maggiori costi Sono esclusi i costi i costi dovuti a errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione. |
Rottura lastre | Sono esclusi i danni: - che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di operai; - ai lucernari e serre; - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; - dolosi a opera di terzi; - da furto e tentato furto. |
Demolizione e sgombero | Sono escluse le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate. |
Danni da dispersione di liquidi alimentari | Sono esclusi: - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri; - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. |
Fermentazione, autocombustione e smassamento | Sono esclusi i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione. |
Asfissia del bestiame | Sono esclusi i danni: - derivanti da usura, deterioramento, corrosione e mancata manutenzione degli impianti; - derivanti da difetti di materiale, di progettazione e di costruzione degli impianti. |
Errori di manovra e movimentazione | Sono esclusi i danni: - ai mezzi mobili utilizzati per la manovra o movimentazione; - da impiego di mezzi mobili condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età. |
Danni da dispersione di combustibile | Sono esclusi i danni: - di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - di dispersione da contenitori di capacità superiori a 500 kg. |
Ricorso terzi | Sono esclusi i danni: - a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le cose trasportate sugli stessi mezzi; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. |
Spese di ricerca e riparazione | Sono escluse le spese sostenute per: - i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; - gli impianti idrici interrati o esterni al fabbricato; - gli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; - le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. |
Eventi sociopolitici | Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. Sono inoltre esclusi i danni: - derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; - verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; - da imbrattamento e deturpamento; - conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; - a gazebo, dehors, bersò; - subiti dalle cose assicurate all’aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; - da avvelenamento del bestiame. |
Atti di terrorismo | Sono esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese: - direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; - di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; - causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Eventi atmosferici | Sono esclusi i danni causati da: - bagnamento delle scorte e prodotti posti in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; - acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; - inondazioni e alluvioni, mareggiata e penetrazione di acqua marina; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno. Sono esclusi i danni subiti da: - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne, e consimili installazioni esterne; - serre e loro contenuto; - tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; - collettori solari e antenne, e simili installazioni esterne; - palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; - gazebo, dehors, bersò; - fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere; - bestiame, arnie, macchine agricole, scorte e prodotti, macchinari e attrezzature, foraggio, cose assicurate poste all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; - lastre di cemento-amianto e di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine. |
Sovraccarico di neve | Sono esclusi i danni: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; - ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - a lucernari, impermeabilizzazioni, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; - da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto. |
Grandine su fragili | Sono esclusi i danni alle serre e al loro contenuto. |
Rottura impianti da gelo | Sono esclusi i danni: - derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all’esterno del fabbricato; - derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive. |
Scorte e prodotti in refrigerazione | Sono esclusi i danni: - dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione e/o costruzione degli impianti di refrigerazione; - derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore. |
Danni alle coltivazioni | Sono esclusi i danni: - a piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo; - derivanti da atti di danneggiamento volontario e doloso a opera di terzi. |
Impianto fotovoltaico | Sono esclusi i danni agli impianti fotovoltaici: - non conformi ai requisiti imposti dalle norme di legge; - con potenza superiore a quanto indicato in polizza; - che non siano al servizio esclusivo dell’azienda agricola; - installati su fabbricati: • adibiti a fienili o depositi di foraggi; • con copertura del tetto realizzata in pannelli sandwich; • ad un’altezza del filo di gronda inferiore a 4 metri dal suolo. Sono inoltre inoltre esclusi: - le spese di smaltimento; - i danni per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il fornitore, l’installatore, il costruttore e/o manutentore; - i danni derivanti da errori di progettazione o calcolo; vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; - i danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; - i danni derivanti da funzionamento improprio del macchinario e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento. |
Terremoto | Sono esclusi i danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, inondazione/alluvione, maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; - da furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - alle serre e al loro contenuto; - a piante, coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti; - ai fabbricati e alle altre cose assicurate ivi contenute, aventi strutture portanti verticali costruite con materiali differenti da quelli previsti dalle condizioni di polizza. |
Inondazione e alluvione | Sono esclusi i danni: - causati da allagamenti, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle “cose assicurate”; - derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche; - derivanti da atti di terrorismo; - da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all’aperto; - alle serre e al loro contenuto; - alle scorte e prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “cose assicurate”. |
Allagamento | Sono esclusi i danni: - causati da fuoriuscita d’acqua, compreso quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; - causati da mareggiate, maree, maremoti e penetrazione di acqua marina; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; - causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all’aperto; - alle serre e al loro contenuto; - alle scorte e prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere. |
FURTO | |
Furto | Sono esclusi dall’assicurazione i danni di furto: - di attrezzature, machine agricole, macchinari, detenuti in leasing, salvo diversa pattuizione; - avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i preziosi e i valori e per più di 45 giorni per le altre “cose assicurate”; - verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura; - verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolte, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; |
- agevolati dal contraente e/o dall’assicurato con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: 1) persone che con il contraente e/o l’assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2) persone del fatto delle quali il contraente e/o l’assicurato deve rispondere; 3) incaricati della sorveglianza delle “cose assicurate” o dei locali che le contengono; 4) persone legate al contraente e/o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’assicurato, se questi è una società. - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato. È fatto salvo quanto previsto al paragrafo “eventi assicurati” del capitolo “cosa e come assicuriamo” relativamente al furto commesso dai prestatori di lavoro. Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi. | |
DANNI A TERZI | |
Sono esclusi i danni: 1. derivanti dall’attività di acquacoltura; 2. derivanti dall’allevamento di bestiame e dall’esercizio di stazioni di monta; 3. derivanti dall’attività di agriturismo; 4. ai prestatori di lavoro; 5. derivanti da malattie professionali; 6. a condutture e impianti sotterranei in genere; 7. cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi; 8. derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; 9. derivanti da lavori presso terzi; 10. da furto; 11. da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute; 12. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; 13. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età; 14. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; 15. a colture e/o cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; 16. a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; 17. a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 18. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; 19. di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di legge; 20. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocti artificialmente (fissione nucleare, isotopi radiotattivi, macchine acceleratrici, ecc); 21. provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro e della cui opera l’assicurato si avvalga nell’esercizio della propria attività; 22. da detenzione o impiego di esplosivi; 23. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; 24. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; 25. conseguenti ad atti di terrorismo, di sabotaggio e atti di guerra in genere; 26. derivanti da amianto o Chrysotile; 27. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); 28. derivanti da contagi trasmessi da animali; |
29. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; 30. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; 31. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; 32. provocati da diacetile (Diacetyl); 33. derivanti dai pesticidi e/o biocidi; 34. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente; 35. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 36. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; 37. provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate; 38. a cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; 39. alle scorte vive o morte (del fondo o di terzi) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili; 40. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; 41. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali. 42. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione; 43. derivanti dall’attività di commercio ambulante. Sono altresì esclusi gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari) o di altre norme imperative di legge. | |
Committenza - responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro | Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. |
Mezzi meccanici di sollevamento | Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. |
Prelievo e consegna | Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. |
Mezzi sotto carico e scarico | Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei suddetti mezzi di trasporto. |
Cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori | Sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate. |
Cose di terzi in consegna e custodia | Sono esclusi i danni: - a fabbricati, terreni, coltivazioni ed ogni altra cosa, concessi in uso, locazione o locazione finanziaria; - alle cose che costituiscono, in tutto o in parte, strumento od oggetto di lavorazione; - da smarrimento; - da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; - da mancato uso delle cose danneggiate; - subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate; - alle scorte vive o morte di terzi derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti. |
Danni da incendio a cose di terzi | Sono esclusi i danni: - alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da mancato uso delle cose danneggiate. |
Veicoli di terzi e prestatori di lavoro | Sono esclusi i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli. |
Danni da cedimento o franamento del terreno | Sono esclusi i danni: - a manufatti edili e opere edili in genere; - determinati da vibrazione, lavori di sotto-muratura o altre tecniche sostitutive. |
Inquinamento accidentale | Sono esclusi i danni: 1. di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto 3 aprile 2006, n. 152; 2. derivanti da alterazioni di carattere genetico; 3. provocati da attività svolte all’esterno dell’azienda agricola; 4. cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 5. conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. La precedente esclusione 5. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. |
Insegne | Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni. |
RC apicoltore | Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. |
RC agricoltura sociale | Sono esclusi i danni derivanti dalle attività che richiedono supporto medico. |
Responsabilità civile della vita privata | Sono esclusi i danni derivanti: - dall’esercizio di qualsiasi attività professionale; - da affari, locazioni o noleggi; - dalla partecipazione a competizioni agonistiche; - dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore, natanti e imbarcazioni di qualsiasi tipo. |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro | Sono esclusi i danni derivanti da malattie professionali. |
Malattie professionali | Sono esclusi i danni: 1. subiti da prestatori di lavoro in relazione alla ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: a. all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; b. all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. La precedete esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice; 4. per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); 5. per le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). |
Responsabilità civile - danni a terzi da prodotti | Sono esclusi dalla garanzia: - i prodotti surgelati e congelati; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto; - le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini o spese siano state autorizzate dalla Compagnia; - le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche, volti ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto; - i danni derivanti da prodotti in sperimentazione; - i danni derivanti da prodotti cosmetici di qualunque tipo; - i danni relativi a oggetti promozionali/gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati, se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti. |
Smercio di generi alimentari | Sono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, salvo che per i generi alimentari e le bevande di produzione dell’assicurato. |
Allevamento di bestiame | Sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. |
Stazione di monta per conto terzi | Sono esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta. |
Danni agli animali sottoposti alla monta | Sono esclusi i danni da contagio di malattie. |
Agriturismo | Sono esclusi i danni da furto di denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi che non siano custoditi in cassaforte. |
TUTELA DEL REDDITO | |
Danni indiretti | Sono esclusi i danni: - conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno; - conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione; - conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria; - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti di danneggiamento volontario e dolosi; atti di terrorismo o di sabotaggio; occupazione militare, invasione; - causati da gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana; - spese di ricerca e riparazione conseguenti a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici; - subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; - indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose; - da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, esplosione; - derivanti da sostanze esplosive detenute dall’assicurato; - causati a macchinari, attrezzature e macchine agricole e/o impianti derivanti da scoppio, implosione ed esplosione, se provocati da usura, corrosione o difetto del materiale; - conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina o scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da incendio, esplosione, implosione o scoppio; - di smarrimento, furto o rapina delle “cose assicurate”, anche se avvenuti in occasione degli “eventi assicurati”; - subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell’area di pertinenza aziendale; - subiti da macchinari, attrezzature e macchine agricole in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione; - alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti; - agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi Decreto del 22/12/1986, n. 917; - agli allevamenti in batteria; - conseguenti al commercio ambulante. |
Salvareddito | Oltre a quanto riportato nel DIP, sono escluse le inabilità temporanee derivanti da: 1) conseguenze di infortuni accaduti prima della stipula della polizza che si verifichino nei primi 3 anni dalla stipula della polizza stessa; 2) infortuni accaduti praticando sport aerei in genere, e partecipando a corse, gare, prove e allenamenti di discipline motoristiche e/o motonautiche; 3) infortuni verificatisi nell’utilizzo, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma; |
4) infortuni accaduti partecipando a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L’esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del mediterraneo; 5) infortuni accaduti praticando attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione; 6) infortuni accaduti nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali in genere, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L’esclusione non si applica per l’esercizio escursionistico su vie ferrate; 5) infortuni subiti dall’assicurato alla guida di veicoli e natanti a motore in stato di ebbrezza, quando per tale infrazione gli sia contestato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l’assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test; 8) infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 9) infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell’assicurato o del beneficiario, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio; 10) infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti; 11) infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l’assicurato si trovi già all’estero e gli infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici; 12) infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) 13) malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente polizza; 14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; 15) malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico-cerebrali, schizofrenie, forme maniaco-depressive, stati paranoidi; 16) cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività; 17) ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici; 18) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); 19) malattie tropicali; 20) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni; 21) atto di forza. | |
TUTELA LEGALE | |
L’assicurazione è esclusa per: • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di: veicoli, imbarcazioni, natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l’opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e i procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori, o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • le controversie e i procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall’assicurato. |
Garanzia “Incendio e danni ai beni”
Garanzia “incendio e danni ai beni”
Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “forma con franchigia”, l’assicurazione “incendio e danni ai beni”, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (ove non diversamente precisato il limite è da intendersi per Sinistro e periodo di assicurazione) |
Foraggio | Scoperto: v.polizza | Somma assicurata foraggio: v. polizza |
Danni da acqua | Franchigia € 300 | Somma assicurata fabbricato. Danni derivanti da occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane causata da accumulo di neve o grandine: € 5.000 |
Fenomeno elettrico | Franchigia € 250 | € 2.500 |
Elettronica | Franchigia € 250 | € 2.500 |
Rottura Lastre | Franchigia € 250 | € 5.000 |
Indennità aggiuntiva | - | 10% dell’indennizzo Fabbricato, rischio locativo e Contenuto con il massimo di € 10.000 |
Demolizione e sgombero | Scoperto 10% con il minimo di € 250 | 10% dell’indennizzo liquidato, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 250.000 |
Danni da dispersione di liquidi alimentari | Franchigia € 500 | € 50.000 |
Fermentazione, autocombustione e smassamento | Scoperto 20% minimo € 500 | 30% della somma assicurata per il foraggio |
Scorte e prodotti, macchinari e attrezzature presso terzi | - | 10% delle singole somme assicurate |
Danni alle recinzioni | Franchigia € 500 | € 1.500 per sinistro e € 3.000 per periodo di assicurazione |
Asfissia del bestiame | Scoperto 20% minimo € 1.000 | € 50.000 |
Folgorazione del bestiame | - | Somma assicurata bestiame: v.polizza |
Anticipo indennizzi | - | 50% dell’ammontare del presunto indennizzo con il massimo di € 250.000 |
Errori di manovra e movimentazione | Franchigia € 500 | € 5.000 |
Incendio del patrimonio arboreo | - | € 10.000 |
Danni da dispersione di combustibile | Franchigia € 250 | € 2.500 |
Garanzie aggiuntive
Fenomeno elettrico | Franchigia: € 250 | Limite di indennizzo: x. Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx: € 250 | Limite di indennizzo: v. Polizza |
Spese di ricerca, riparazione e ripristino | Franchigia: € 300 | Limite di indennizzo: v. Polizza |
Garanzia “furto” | Xxx non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “forma con franchigia”, l’assicurazione “furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzie aggiuntive |
Eventi sociopolitici | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 | Limite di indennizzo: v. Polizza |
Atti di terrorismo | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 | Limite di indennizzo: v. polizza |
Eventi atmosferici | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 Per fabbricati aperti da uno o più lati scoperto 20% minimo € 1.000 | Limite di indennizzo: v. polizza |
Sovraccarico di neve | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 | Limite di indennizzo: v. polizza |
Grandine su fragili | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 | € 10.000 |
Rottura impianti da Gelo | Scoperto 10 % min € 500 | € 10.000 |
Scorte e prodotti in refrigerazione | Scoperto 10 % con il minimo di € 500 | Limite di indennizzo: v. polizza |
Danni alle coltivazioni | Scoperto: 10% con il minimo di € 500 | Limite di indennizzo: v. polizza |
Commercio ambulante | Franchigia € 500 | € 10.000 |
Impianto fotovoltaico | Franchigia/scoperto: v. polizza singole garanzie | Limite di indennizzo: v. polizza singole garanzie |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx: v. polizza | Limite di indennizzo: x. xxxxxxx |
Alluvione e inondazione | Scoperto: v. polizza | Limite di indennizzo: v. polizza |
Allagamento | Scoperto: v. polizza | Limite di indennizzo: v. polizza |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Spese mediche da infortunio | - | € 1.000 per sinistro |
Indennità aggiuntiva | - | 10% dell’indennizzo liquidato con il massimo di € 10.000 |
Macchine agricole | Scoperto 10% minimo € 1.000 | Somma assicurata: v. polizza |
Bestiame | Scoperto 10% minimo € 1.000 | Somma assicurata: v. polizza |
Portavalori | Scoperto: 10% | Somma assicurata: v. polizza |
Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati | Scoperto: 20% | Somma assicurata: v. polizza |
Furto bestiame all’aperto in aree recintate | Scoperto: 10% | Somma assicurata: v. polizza |
Furto macchinari all’aperto | Scoperto: 10% | Somma assicurata: v. polizza |
Furto attrezzature all’aperto | Scoperto: 20% | Somma assicurata: v. polizza |
Furto bestiame in alpeggio | Scoperto 20% minimo € 2.000 | Somma assicurata: v. polizza |
Impianto fotovoltaico | Scoperto 10% | Somma assicurata: v. polizza |
“responsabilità
Garanzia civile dell’esercizio
dell’attività”
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”,
per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Committenza - responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Mezzi meccanici di sollevamento | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Prelievo e consegna | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Mezzi sotto carico e scarico | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Danni da spargimento d’acqua | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Responsabilità civile personale | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Scambio di manodopera | Franchigia € 500 per danni a cose | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Cose di terzi in consegna e custodia | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Danni da incendio a Cose di terzi | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Veicoli di terzi e prestatori di lavoro | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Danni da cedimento o franamento del terreno | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Inquinamento accidentale | Franchigia € 1.000 | € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Insegne | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Errato trattamento dei dati personali | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000 | € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo |
RC Apicoltore | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Affidamento minori | - | 50% del massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività ( v. polizza) con il massimo di € 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo |
Proprietà e/o conduzione di aree da gioco | Franchigia € 500 | 50% del massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività (v. polizza) con il massimo di € 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo |
RC agricoltura sociale | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Responsabilità civile della vita privata | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Garanzie aggiuntive | |
Garanzia “tutela del reddito” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “tutela del reddito”, per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “tutela legale” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Nella forma “tutela tegale dell’attività – forma base” non sono assicurate: • opposizioni a sanzioni amministrative se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a € 500; • procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei salvo quanto espressamente previsto in polizza; |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | Franchigia € 2.500 | V. polizza |
Malattie professionali | Franchigia € 2.500 | V. polizza |
Lavoratori stagionali | - | € 500.000 per singolo lavoratore infortunato |
Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP) | Franchigia € 1.500 | 30% del massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività (v.polizza) con il massimo di € 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo |
Smercio di generi alimentari | - | V. polizza |
Attività per conto terzi | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 500.000 |
Trattamenti chimici | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | V. polizza |
Danni da interruzione o sospensione di attività | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 50.000 |
Allevamento di bestiame | Franchigia € 500 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Stazione di monta per conto terzi | - | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Danni agli animali sottoposti alla monta | Franchigia € 250 | Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza |
Danni a condutture e impianti sotterranei | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 50.000 |
Commercio ambulante | Scoperto 10% con il minimo di € 500 | € 500.000 |
Agriturismo | - | Massimale responsabilità civile |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (ove non diversamente precisato il limite è da intendersi per sinistro e periodo di assicurazione) |
Danni indiretti | Franchigia 7 giorni lavorativi | Importo diaria: v. polizza 90 giorni per sinistro |
Salvareddito | - | Importo diaria: v. polizza |
Durata massima dell’indennizzo: 180 giorni per evento e per anno assicurativo. |
• materia fiscale e amministrativa, con eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie, e per l’opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli dove si svolge l’attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • controversie di diritto civile; • controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell’assicurato. Se l’assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che, non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La garanzia è esclusa per la circolazione stradale: • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti di guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta, o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso reato, se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. Nella forma “tutela legale dell’attività – forma completa” non sono assicurate: • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a € 200, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a € 500; • procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei salvo quanto espressamente previsto in polizza; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l’opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli dove si svolge l’attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • operazioni di compravendita di beni mobili registrati; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la garanzia aggiuntiva “vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi”; • vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell’assicurato. Se l’assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile, o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; • controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste un’apposita polizza di responsabilità civile, - nel caso di dolo dell’assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile, - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi. La garanzia è esclusa per la circolazione stradale: • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti di guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta, o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o se è imputato di fuga od omissione di soccorso o di un diverso reato, se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformitàdia immatricolazione. |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia Sinistro Il contraente o l’assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell’evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l’accertamento e la quantificazione di quest’ultimo. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”. Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente set informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel set informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’intermediario assicurativo. |
Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “tutela Legale” si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X). La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente: • preferibilmente a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per telefono al numero verde 800345543 • in alternativa, all’intermediario assicurativo che si attiverà direttamente con D.A.S.. D.A.S indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia. | |
Prescrizione Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie “incendio e danni ai beni” e “furto”, o per comunicare l’eventuale non operatività della polizza per la garanzia “danni a terzi”. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della Compagnia o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per le garanzie “incendio e danni ai beni” “furto” e “tutela del reddito”, ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la garanzia “danni a terzi”. Entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto, DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Se è scelta l’indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. |
Rimborso | In caso di recesso, Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | L’assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Ai conduttori di una azienda agricola (con esclusione dell’esercizio di acquacoltura, caccia e pesca) che desiderano assicurare i rischi
connessi all’esercizio della loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,42%,
calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
Come presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione e del codice del consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle Compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx Fax 00.00000000, |
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Zurich Azienda Agricola
Versione Esercente
Indice
Glossario 4
Glossario giuridico valido per la Garanzia Tutela Legale 10
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
Che obblighi ho? 11
Quando e come devo pagare? 12
Quando comincia e quando finisce la copertura? 13
Come posso disdire il contratto? 13
Altre informazioni 14
Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni
Dove e quando vale la copertura? 15
Che cosa è assicurato e come? 15
Che cosa non è assicurato? 30
Cosa fare in caso di Sinistro? 30
Come è gestito il Sinistro? 31
Sezione 3 - Furto
Dove e quando vale la copertura? | 36 |
Che cosa è assicurato e come? | 36 |
Che cosa non è assicurato? | 41 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 42 |
Come è gestito il Sinistro? | 42 P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 1 di 81 |
Sezione 4 - Danni a terzi
Dove e quando vale la copertura? 46
Che cosa è assicurato e come? 46
Che cosa non è assicurato? 55
Cosa fare in caso di Sinistro? 57
Come è gestito il Sinistro? 58
Sezione 5 - Tutela del reddito:
Danni indiretti
Dove e quando vale la copertura? 59
Che cosa è assicurato e come? 59
Che cosa non è assicurato? 59
Cosa fare in caso di Sinistro? 59
Come è gestito il Sinistro? 60
Salvareddito
Dove e quando vale la copertura? 62
Che cosa è assicurato e come? 62
Chi non è assicurabile? 63
Che cosa non è assicurato? 63
Cosa fare in caso di Sinistro? 64
Come è gestito il Sinistro? 65
Sezione 6 - Tutela Legale
Che cosa è assicurato e come? 66
Che cosa non è assicurato? 70
Quando comincia la copertura e quando finisce? 73
Cosa fare in caso di Sinistro? 73
Gestione delle prestazioni 74
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 2 di 81
Legenda
Che cosa è assicurato e come?
Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.
Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.
Che cosa non è assicurato?
Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.
Cosa fare in caso di Sinistro?
Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sixxxxxx (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).
Come è gestito il Sinistro?
Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell’Indennizzo.
Dove vale la copertura
Descrive l’ambito geografico di validità della copertura.
Che obblighi ho?
Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Quando e come devo pagare?
Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.
Come posso disdire la Polizza
Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.
Altre informazioni
Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.
Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 3 di 81
Glossario
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di accumulo esterno di acqua.
Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sono rinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbie poste anche su più piani.
Alpeggio: esercizio del pascolo in montagna dal 30 maggio al 15 settembre.
Animali da cortile: animali di piccola taglia che offrono un sostentamento ad uso personale per l’agricoltore, quali galline, conigli, oche, anatre, tacchini, pavoni e avicoli in genere.
Animali domestici: animali da compagnia o uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari quali cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.
Annualità assicurativa: si intende il periodo dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; com- puter e apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets che fanno parte del Contenuto.
Arnie: Colonie di api domestiche e relativi ricoveri artificiali.
Asfissia: Impedimento della respirazione causato da insufficiente ossigenazione, non dovuto a cause meccaniche, patologie o affogamento.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
Attrezzature: attrezzi, utensili e relativi ricambi.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della vio- lenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Atto di forza: un’attività fisica e/o muscolare intensa, volontaria e non accidentale rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.
Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.
Azienda Agxxxxxx: l’insieme dei Fabbricati, dei terreni, dei fondi e degli alpeggi, anche se separati l’uno dall’altro, come risultanti dal “Fascicolo Aziendale”, nei quali l’Assicurato svolge l’attività agricola, agrituristica e/o zootecnica.
Sono altresì comprese le Strutture collegate identificate in Polizza.
Bestiame: animali da allevamento quali bovini, bufalini, equini, suini, caprini, ovini, avicunicoli, struzzi.
Cani da lavoro: cani impiegati in attività da pastore, bovaro, guardia, caccia.
Cassaforte: armadio blindato fissato alle pareti e/o al pavimento oppure armadio blindato di peso superiore i 100kg oppure cassetta murata e ancorata, dotati di una corazzatura realizzata con materiali specifici, che costituisce un complesso mono- litico che integra accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza all’effrazione. I battenti, di spessore adeguato, sono dotati di chiusura di sicurezza.
Claims Made : questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della “Responsabilità civile verso terzi”, che considera “data di accadimento del Sinistro” non il momento in cui si verifica l’evento assicurato, ma la data in cui all’Assi- curato è stata formulata per la prima volta una richiesta di Risarcimento Danni da parte di un terzo.
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 4 di 81
Cliente: persone che alloggiano nell’agriturismo, che fruiscono dei servizi di ristorazione o di vendita diretta dell’agriturismo oppure che sono ospiti a qualsiasi titolo dell’agriturismo.
Colpo d’ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposi- zione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Commercio ambulante: vendita di Merci al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pub- blica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività ed in regola con la normativa vigente.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto:
- mobilio e arredamento in genere delle abitazioni, degli uffici, dell’agriturismo e degli impianti sportivi, ricettivi e ricreativi;
- tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori e dipendenti;
- Valori, Preziosi, raccolte e collezioni;
- Migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di Fabbricato;
- Animali da cortile;
Escluso tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato”, “Scorte e prodotti”, “Foraggio”, “Macchinari” “Attrezzature”, “Mac- chine agricole”.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danni materiali e diretti: danni inerenti alla materialità della Cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Danno stimato: Il Danno senza tener conto delle condizioni tutte di Poxxxxx.
Danno indennizzabile o risarcibile: il Danno stimato al netto di Scoperti, Franchigie, Limiti e condizioni tutte di Polizza che spetta all’avente diritto.
Diaria: importo giornaliero prestabilito.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato: complesso di edifici costituiti da abitazioni, uffici, cantine, granai, tinaie, depositi, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, sili, stalle, fienili, Serre, nonché le dipendenze di qualsiasi destinazione e le strutture agrituristiche purché pertinenti all’Azienda Agricola.
Sono compresi:
• recinzioni, cancellate, cancelli, le insegne, tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione situati all’interno degli edifici e/o nelle aree recintate esterne di pertinenza dell’Azienda Agricola quali, a titolo di esempio: Serra- menti e infissi, impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, impianti di prevenzione e di allarme, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria e di trasporto e ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione;
• Impianti solari termici;
• affreschi e statue entrambi senza valore artistico;
• strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio. Sono esclusi:
• l’area ove sorge l’edificio;
• i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni degli edifici o comunque indispensabili alla realizza- zione degli stessi;
• gli impianti eolici e gli Impianti fotovoltaici;
• tutto quanto previsto alla voce “Contenuto”, “Scorte e Prodotti”, “Foraggio”, “Macchinari” “Attrezzature”, “Mac- chine agricole”.
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 5 di 81
Fascicolo Aziendale: è un modello cartaceo ed elettronico in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall’Azienda, controllati ed accertati in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) elaborato da ciascun Organismo Pagatore.
Fenomeno elettrico: l’azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Fermentazione: la decomposizione di sostanze organiche per l’azione di microrganismi.
Foraggio: prodotti vegetali per l’alimentazione del Bestiame, incluso paglia, stramaglie e simili.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.
Franchigia: L’importo prestabilito che in caso di Sixxxxxx xiene detratto dal Danno stimato, determinato a termini di contrat- to, e che rimane a carico dell’Assicurato. Nella Sezione “Tutela del reddito”, per la garanzia “Salvareddito” la Franchigia è espressa in giorni.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).
Granaglie sullo stelo: cereali in pieno campo fino al momento della raccolta.
Impianto di allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l’introduzione o il tentativo di introduzione di sog- getti non autorizzati nei luoghi protetti dall’Impianto.
Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fon- te solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, del Contenuto e delle Attrezzature, per la distribuzione dell’acqua, il riscaldamento, il condiziona- mento, l’estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le tubazioni di adduzione dell’acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono com- presi anche i circuiti di mandata e ritorno degli Impianti solari termici.
Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazio- ne solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione ade- guata, collaudato e collegato alla rete. L’impianto è costituito da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere alla abituale attività professionale svolta per l’Azienda agri- cola.
I.N.A.I.L.: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a rea- zione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesi- mali, non classificabili come “Esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente si infiam- mano;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme vigenti al momento dell’evento.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente consta- tabili.
Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
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l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
I.N.P.S.: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Intermediario: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Limite di Indennizzo:
Limite di Indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro. L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato.
Limite di Risarcimento: la somma massima dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, al danneggiato o all’Assicurato ai sensi dell’articolo 1917 Codice Civile. L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato.
Quando è specificato in Polizza che il Limite di Indennizzo è prestato per una Annualità assicurativa, esso rappresenta l’obbli- gazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante la stessa Annualità assicurativa.
Lucernario: apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce agli ambienti sot- tostanti.
Macchinari: mezzi di sollevamento, pesa, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi e altri impianti di pertinenza dell’attività agricola e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola.
Escluso tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato”, “Contenuto” “Scorte e Prodotti”, “Foraggio”, “Attrezzature”, “Mac- chine agricole”.
Macchine agricole: Macchine agricole immatricolate e non immatricolate così come definite dall’art.57 e seguenti del Co- dice della strada e successive modificazioni.
Escluso tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato”, “Contenuto”, “Scorte e Prodotti”, “Foraggio”, “Attrezzature”, “Macchinari”.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie professionali: quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta, in sentenza (o su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) la causa di lavoro.
Malattie tropicali: gruppo medicalmente eterogeneo di infezioni tropicali come riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento del Sinistro. Di seguito alcuni esempi: Cisticercosi e taeniasi, Dracunculiasi, Echinococcosi, Elmintiasi trasmessa dal suolo, Febbre Dengue e chikungunya, Filariosi linfatica, Framboesia, Lebbra, Leishmaniosi, Malattia di Chagas, Oncocercosi, Rabbia, Schistosomiasi, Tracoma, Trematodiasi di origine alimentare, Tripanosomiasi africana, Ulcera del Buruli.
Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Mas- simale è prestato per una Annualità assicurativa, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante la stessa Annualità assicurativa. Quando è specificato in Polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.
Migliorie: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario
Occlusione: l’ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incro- stazioni e sedimentazioni.
Onda sonica: l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell’Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice Civile art. 1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
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Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza incluse:
- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella de- scritta in Polizza;
- quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall’Assicurato;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti;
- familiari coadiuvanti;
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- contratto a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto “a voucher”), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
Non rientrano comunque nella definizione Prestatori di Lavoro:
• gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro;
• i liberi professionisti di cui si avvale l’Assicurato;
• i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.
Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l’Indennizzo può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza appli- cazione della Regola proporzionale.
Premio imponibile: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione escluse le im- poste.
Prodotti biologici: i Prodotti certificati biologici EU ai sensi del Reg. CE 834/07 e CE 889/08.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
Regola proporzionale: (prevista dall’art.1907 del Codice Civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore a quello dichiarato nella Polizza. In questo caso, l’Indennizzo che spetta all’Assicurato non cor- risponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scasso: forzatura o rottura di Serramenti, serrature e/o di mezzi di chiusura dei Locali.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l’importo indicato in forma percentuale sull’ammontare del Danno stimato, che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e impianti per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.
Scorte e Prodotti:
i Prodotti dell’Azienda Agricola;
le Scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico sia sottotetto che all’aperto, o in impianti destinati a contenerli; gli Infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell’Azienda e non destinati al commercio.
Escluso tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato”, “Contenuto”, “Foraggio”, “Attrezzature”, “Macchinari” e “Macchine agricole”.
Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.
Serre: manufatti fissi ancorati a fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, aventi strutture portanti in ferro e/o cemento armato e copertura in vetro o materiale plastico rigido o in film.
Sono escluse le coltivazioni in genere e i relativi impianti coltivi.
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Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimenta- zioni e soffittature.
Struttura collegata: distaccamento dell’Azienda agricola ubicato in comune diverso dalla sede principale, costituito da
Fabbricati per lo svolgimento di attività pertinenti o complementari all’Azienda stessa. Sono altresì compresi i relativi terreni e fondi.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteg- xxxx il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo:
• per il Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
• per il Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.
Valore Intero: forma di Assicurazione che impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti. In difetto viene applicata, a carico dell’Assicurato, la Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 Codice Civile.
Valore Totale: vedi definizione di Valore Intero.
Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non infe- riore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Data ultimo aggiornamento: 01 Febbraio 2021
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Glossario giuridico valido per la Tutela Legale
Arbitrato: E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Contravvenzione: E’ una tipologia di Reato punita con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno da responsabilità extracontrattuale: E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto: E’ una tipologia di Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involonta- riamente. Più esattamente si definisce:
• Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto. Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile: E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Fase stragiudiziale: E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’Arbitrato, la conciliazione paritetica.
Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa: Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel paga- mento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministra- tiva o dell’autorità giudiziaria.
Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
DAS: L’impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x – Telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la Garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,
Spese peritali: Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne pre- vengono una che potrebbe nascere.
Data ultimo aggiornamento: 01 Febbraio 2021
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Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
Avvertenza
si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.
Che obblighi ho?
1.1 Dichiarazioni del Contraente
Il contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal Contraente e dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative:
• le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente su circostanze che l’Assicurato/Contraente co- nosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la professione dichiarata dal Contraente al momento dell’assunzione del contratto.
• se, invece, le dichiarazioni non corrette o incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave, in rife- rimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto e in caso di Sinistro l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In entrambi i casi, la Compagnia può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dal contratto entro tre mesi da quando ne viene a conoscenza e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del Codice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”.
1.2 In caso di Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra ubicazione nel corso del contratto.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elet- tronica certificata (PEC). La Compagnia, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di Assicurazione.
La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
1.3 Buona fede
Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.1 e 1.2) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, il Contraente/ Assicurato mantiene per intero il diritto all’Indennizzo ma la Compagnia ha il diritto di percepire l’incremento di Premio cor- rispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
1.4 In caso di diminuzione del Rischio
Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce.
Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia o posta elettronica certificata (PEC), che procederà alla riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione.
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La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall’art. 1897 del Codice Civile.
1.5 Assicurazione per conto altrui
Se l’Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l’eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall’Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
1.6 Altre assicurazioni
Il Contraente deve avvisare per iscritto l’Intermediario dell’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso
Xxxxxxx, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile – “Assicurazione presso diversi assicuratori”.
In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le Compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.
Se il Contraente è una persona fisica e l’Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l’obbligo è esteso anche all’Assicurato.
Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l’Inden- nizzo.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.
Quando e come devo pagare?
1.7 Pagamento del Premio
Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.
Il Premio deve essere pagato all’Intermediario che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.
Il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate.
Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata, la prima rata di Premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall’Intermediario che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, anche se è stato previsto il pa- gamento frazionato in più rate.
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.
1.8 Indicizzazione
Se espressamente indicato in Polizza, la Compagnia procede, in occasione di ogni scadenza annuale, all’adeguamento dei valori in base all’indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.
L’indicizzazione si applica a:
- Premi;
- somme assicurate;
- Massimali;
- limiti di garanzia quali Franchigie, Limiti di Indennizzo o limiti di Risarcimento, se espressi in Euro.
Il calcolo è effettuato nel modo che segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua
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data di effetto;
- alla scadenza annuale della Polizza si considera l’indice FOI del mese di giugno dell’anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c’è differenza non ci sarà alcuna variazione.
L’indicizzazione non si applica alla garanzia Tutela legale.
1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
1.10 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile - “Mancato pagamento del Premio”.
1.11 Durata del contratto
L’Assicurazione può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:
a. annuale: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se in- dicato in Polizza, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
b. annuale più frazione: il contratto ha validità per l’intero Periodo di Assicurazione sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, la Xxxxxxx si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
c. poliennale: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se indi- cato in Polizza, alla scadenza la Polizza si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.
Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).
Il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo ‘Come posso di- sdire il contratto?’.
Come posso disdire il contratto?
1.12 Disdetta del contratto
Il Contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto comunicandolo tramite lettera raccomandata o po- sta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.
Il Contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio Intermediario o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
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Per i contratti di durata annuale più frazione il Contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale. Per i contratti di durata poliennale il Contraente:
- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del Premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compa- gnia gli ha riconosciuto una riduzione del Premio.
Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.
In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettro- nica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successi- vamente, se indicato in Polizza.
1.13 Recesso in caso di Sinistro
Il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.
Il diritto di Recesso può essere esercitato per l’intera Polizza.
Il Contraente che vuole esercitare il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elet- tronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario.
La Compagnia provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di Premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del
Recesso al netto delle imposte.
In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.
Altre Informazioni
1.14 Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito do- cumento della Compagnia.
1.15 Legge applicabile e foro competente
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l’Intermediario a cui è assegnato il contratto.
1.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
1.17 Colpa grave
I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:
• del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
• delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
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Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni
Dove e quando vale la copertura?
2.1 Validità Territoriale
L’Assicurazione è prestata per l’Azienda Agricola assicurata, ubicata nel Territorio italiano, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
2.2 Validità Temporale
L’Assicurazione è prestata per gli eventi accaduti durante il Periodo di validità dell’Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
2.3 Oggetto dell’assicurazione
È assicurato l’Indennizzo dei Danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” nei limiti delle somme assicurate indicate in Poliz- za per l’Ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate che siano conseguenza degli “Eventi assicurati”, delle “Altre garanzie assicurate”, delle “Garanzie aggiuntive” e delle “Garanzie Premium” specificatamente richiamate in Polizza.
L’Assicurazione è prestata a condizione che i Fabbricati dell’Azienda Agricola siano costruiti con strutture portan- ti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili.
Sono ammessi materiali combustibili nei rivestimenti, coibentazioni, Solai, pavimentazioni, soffittature e strut- ture portanti del Tetto.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.
Per le Serre sono tollerati materiali combustibili limitatamente alla sola copertura del Tetto.
L’Assicurazione è estesa ai Fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra specificato nei limiti del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 50.000.
2.3.1 Valore a nuovo
Relativamente alle “Cose assicurate”: Fabbricato, Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole, l’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.
2.4 Cose assicurate
Fabbricato
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, i Fabbricati dell’Azienda Agricola.
Contenuto
Si assicura, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate, il Contenuto dell’abitazione privata dell’Assicurato e dell’agriturismo situati nell’Azienda Agricola.
La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni:
• per il denaro, titoli di credito, gioielli e Valori fino al 5% della somma assicurata, con il massimo di E 2.500 a
Primo rischio assoluto;
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• per i quadri e oggetti d’arte fino al 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto a Primo rischio assoluto;
• per gli Animali da cortile il massimo di 20 capi.
Premesso che le somme assicurate per il Contenuto sono riferite all’ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate
indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice Civile
– Assicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per il “Contenuto” risulti complessivamente sufficiente.
Bestiame e Arnie
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate, il Bestiame e le Arnie ovunque collocati, sottotetto o all’aperto, entro i confini dell’Azienda Agricola, sui pascoli compreso l’Alpeggio, sulle strade che ivi conducono, presso fiere o mercati.
L’Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria.
Premesso che le somme assicurate per Bestiame e Arnie sono riferite all’ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per “Bestiame e Arnie” risulti complessivamente sufficiente.
Scorte e prodotti
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate Scorte e prodotti ovunque collocati, sottotetto o all’aperto, entro i confini dell’Azienda Agricola.
Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, Granaglie sullo stelo, frutti pendenti in genere.
Premesso che le somme assicurate per Scorte e prodotti sono riferite all’ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per “Scorte e prodotti” risulti complessivamente sufficiente.
Macchinari e Attrezzature
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate, i Macchinari e le Attrezzature ovunque collocati, sottotetto o all’aperto, entro i confini dell’Azienda Agricola.
Premesso che le somme assicurate per Macchinari e Attrezzature sono riferite all’Ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per “Macchinari e Attrezzature” risulti complessivamente sufficiente.
Foraggio
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate, il Foraggio ovunque collocato, sottotetto o all’aperto, entro i confini dell’Azienda Agricola.
Premesso che le somme assicurate per il Foraggio sono riferite all’ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate
indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice Civile
– Assicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per il “Foraggio” risulti complessivamente sufficiente.
Macchine agricole
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, le Macchine agricole all’interno dell’Azienda agricola e anche all’esterno, purché nel Territorio italiano.
2.5 Eventi assicurati
• Incendio;
• xxxxxxx, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici e elettronici; P.0382.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 16 di 81
• Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione;
• caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
• Onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
• urto di veicoli stradali o di natanti in transito su strada pubblica o a questa equiparata, purché non di proprietà o con- dotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio;
• fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di con- dizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente Sezione “Incendio e Danni ai beni”, se e in quanto assicurati;
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• guasti provocati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli “Eventi assicurati”.
2.6 Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati
Fermo quanto previsto ai paragrafi 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le se- guenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate e con le regole, i limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
2.6.1 Danni da acqua
La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale dell’Impianto Idrico installato nel Fabbricato.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:
• i danni alle “Cose assicurate” nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;
• le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
Questa garanzia prevede la Franchigia di € 300 per Sinistro.
Relativamente ai danni derivanti da Occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, causata da accumulo di neve o grandine, la garanzia prevede un limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.
2.6.2 Fenomeno elettrico
La garanzia comprende i danni causati da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato, Contenuto, Macchinari e Attrezzature.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• alle Apparecchiature elettroniche;
• a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
• causati da usura, corrosione, logorio;
• riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
• agli impianti di irrigazione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
• a Macchinari e Attrezzature posti all’aperto.
Questa garanzia prevede la Franchigia di € 250 per Sinistro e il limite massimo di Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.
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2.6.3. Elettronica
2.6.3.1 Danni diretti
La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche relative all’Azienda Agricola, a causa di:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione;
• xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
• sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
• traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
• Inondazione, Alluvione, Allagamento, Xxxx, valanghe, neve, ghiaccio.
2.6.3.2 Supporti di dati - maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la garanzia comprende il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
La garanzia è prestata a condizione che le suddette attività di ricostituzione siano effettuate entro 120 giorni dalla data di accadimento del Sinistro.
Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione e a smagnetizzazione.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata nella garanzia “Elettronica”.
2.6.3.3 Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici, la garanzia comprende le spese necessarie per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.
La garanzia prevede il Limite di Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.
2.6.3.4 Esclusioni valide per tutta la garanzia “Elettronica”
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• alle Scorte e Prodotti;
• da “Eventi assicurati” dalle garanzie “Incendio e Danni ai beni” e “Furto”;
• derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispon- dere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
• dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
• a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce;
• di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 250 per Sinistro;
• il Limite di Indennizzo di € 2.500 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
2.6.4 Rottura lastre
La garanzia comprende i Xxxxx materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di Lastre di pertinenza dei Fabbricati
dell’Azienda Agricola.
Sono esclusi i danni:
• che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di operai;
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• ai Lucernari e alle Serre;
• dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
• dolosi ad opera di terzi;
• da Xxxxx e tentato Furto;
La garanzia è prestata solo se sono assicurati Fabbricato e/o Rischio Locativo
La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 250 per Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.
2.6.5 Indennità aggiuntiva
La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un Sinistro inden- nizzabile ai termini della sezione “Incendio e Danni ai beni” per:
- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate”, escluso il Fabbricato;
- altri obblighi contrattualmente incombenti sull’Assicurato.
Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
La garanzia prevede il Limite di Indennizzo pari al 10% dell’importo liquidato per i Danni materiali e diretti per “Fab- bricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di € 10.000 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.
2.6.6 Demolizione e sgombero
La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
La garanzia opera a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione. La garanzia prevede:
• lo Scoperto del 10% con minimo € 500 per Sinistro;
• il Limite di Indennizzo pari a 10% dell’Indennizzo liquidato, con un minimo di € 250 e un massimo di € 250.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.
2.6.7 Danni da dispersione di liquidi alimentari
La garanzia comprende il danno per la dispersione dei liquidi alimentari derivanti dalla rottura accidentale dei relativi conte- nitori.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:
• i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
• i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 500 per Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo di € 50.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.
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2.6.8 Fermentazione, Autocombustione e Smassamento
La garanzia comprende i danni al Foraggio causati da Fermentazione o Autocombustione dello stesso, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.
Sono inoltre comprese le spese sostenute dall’Assicurato per lo smassamento dei cumuli di Foraggio colpiti dai suddetti eventi.
La garanzia non è prestata per i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della Fermentazione.
La garanzia prevede:
• lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500 per Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo del 30% della somma assicurata a Primo rischio assoluto per il Foraggio.
2.6.9 Xxxxxx e Prodotti, Macchinari e Attrezzatture Presso Terzi
La garanzia comprende i danni alle Scorte e Prodotti, ai Macchinari e alle Attrezzature assicurate che si trovino temporanea- mente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l’abitazione del titolare o dei soci dell’Azienda Agricola, conseguenti agli “Eventi assicurati” del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”.
La garanzia prevede il Limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata a Primo rischio assoluto per singole “Cose assicurate” interessate da Sinistro.
2.6.10 Danni alle recinzioni
La garanzia comprende i Danni materiali e diretti, causati da animali selvatici, alle recinzioni di carattere permanente, instal- late a protezione delle colture dell’Azienda Agricola, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli.
La garanzia è prestata esclusivamente per le installazioni realizzate in rispetto delle norme e disposizioni degli enti preposti.
La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 500 per Sinistro;
• il Limite di Indennizzo a Primo rischio assoluto di € 1.500 per Sinistro e di € 3.000 per Annualità assicurativa.
2.6.11 Asfissia del Bestiame
La garanzia comprende il danno da morte del Bestiame per Asfissia causata:
• da mancato o anormale funzionamento degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell’al- levamento, anche se dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;
• quale conseguenza diretta di quanto indicato degli “Eventi coperti”.
La garanzia è prestata a condizione che:
• gli impianti di cui sopra siano provvisti di gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in grado di garantirne la ventilazione per almeno 5 ore;
• il gruppo elettrogeno di cui al punto precedente sia sottoposto mensilmente a prova di funzionalità con con- tratto di manutenzione a garanzia dell’esecuzione;
• esista un avvisatore ottico-acustico che comunichi le anomalie di funzionamento degli impianti al personale costantemente presente nell’ambito dell’Azienda Agricola;
• nelle ore notturne, nei giorni festivi e comunque quando non vi sia personale nell’allevamento, gli allarmi so- pra citati siano rimandati al presidio fisso o al personale sempre reperibile.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti da usura, deterioramento, corrosione e mancata manutenzione degli impianti;
• derivanti da difetti di materiale, di progettazione e di costruzione degli impianti.
La garanzia prevede:
• lo Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000 per Sinistro;
• il Limite di Indennizzo di € 50.000 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.
2.6.12 Folgorazione del Bestiame
La garanzia comprende il danno da morte del Bestiame assicurato, per folgorazione causata da guasti delle apparecchiature o impianti elettrici.
La garanzia è prestata a condizione che tali apparecchiature e impianti siano efficacemente collegati ad un im- pianto di messa terra.
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2.6.13 Anticipo indennizzi
In caso di Sinistro la Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare del presunto Indennizzo a condizione che:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto nel capitolo “Cosa fare in caso di sinistro?”;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta;
• siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presunto Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a
€ 50.000;
• non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a € 250.000.
2.6.14 Indennità Speciale “Bio”
In caso di danneggiamento di Prodotti biologici dell’Azienda Xxxxxxxx assicurati con la garanzia Scorte e Prodotti, è ricono- sciuta un’indennità aggiuntiva pari al 20% dell’importo indennizzabile a termini di Polizza.
L’indennità aggiuntiva spetta a condizione che i prodotti danneggiati siano certificati biologici EU ai sensi del Regolamento CE 834/07 e CE 889/08.
2.6.15 Errori di manovra e movimentazione
La garanzia comprende i danni alle “Cose assicurate” causati da errori di manovra e movimentazione nell’utilizzo di mezzi mobili non iscritti al P.R.A.
La garanzia vale esclusivamente per i danni avvenuti all’interno dell’Azienda agricola indicata in Polizza.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• ai mezzi mobili utilizzati per la manovra o movimentazione;
• da impiego di mezzi mobili condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età;
La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 500 per Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.
2.6.16 Incendio del patrimonio arboreo
La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell’Azienda Agri- cola, danneggiati a seguito di Incendio dei Fabbricati assicurati.
La garanzia vale esclusivamente:
• per piante ed arbusti posti a non più di 30 metri dai Fabbricati assicurati;
• se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell’evento.
La garanzia prevede il limite di Indennizzo di € 10.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.
2.6.17 Danni da dispersione di combustibile
La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguen- te a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti a servizio dei Fabbricati.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:
• i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• i danni di dispersione da contenitori di capacità superiori a 500 kg; La garanzia prevede:
• la Franchigia di € 250 per Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.
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2.7 Garanzie Aggiuntive (a pagamento)
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e per le somme o i Massimali
specificati per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate.
2.7.1 Rischio locativo
La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente sezione “Incendio e Danni ai beni”.
La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile, entro la somma e nella forma di Assicurazione indicati in Polizza.
2.7.2 Ricorso terzi
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, inte- ressi e spese, per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, sia conviventi che non, nonché ogni altro parente e/o affine se con questi convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.
A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso terzi” ed entro il sottolimite del 10% del
Massimale assicurato, la presente garanzia è estesa ai danni derivanti da:
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni;
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.
Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assi- curato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’art. 1917 del Codice civile.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose tra- sportate sugli stessi mezzi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.8 Garanzie Premium (a pagamento)
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza per l’ubicazione principale e le even- tuali Strutture Collegate.
Fermo quanto previsto ai paragrafi 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le se-
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guenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza e con le regole, i limiti di Indennizzo, i Massimali, le Fran- chigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
2.8.1 Fenomeno Elettrico (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.2 del paragrafo “Altre garanzie, ed eventi sem- pre assicurati”)
Il Limite di Indennizzo della garanzia Fenomeno elettrico previsto dalle “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati” si intende elevato della somma indicata in Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto.
2.8.2 Elettronica (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.3 del paragrafo “Altre garanzie, ed eventi sempre assi- curati”)
Il Limite di Indennizzo della garanzia Elettronica previsto dalle “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati” si intende elevato della somma indicata in Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto.
2.8.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino
In caso di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici installati nel Fab- bricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per:
• la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
• la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
• il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera v) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:
• i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
• gli Impianti idrici interrati o esterni al Fabbricato;
• gli Impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine;
• le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
La garanzia prevede la Franchigia e il Limite di Indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa indicati in Polizza.
2.8.4 Rottura impianti da Gelo
La garanzia è estesa ai Danni alle “Cose assicurate” a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di Gelo.
E’ compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, così come previste dalla garanzia 2.8.3 “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale garanzia.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera f) del capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato;
• derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscalda- mento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.
2.8.5 Eventi Sociopolitici
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
Sono inoltre compresi i Xxxxx materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
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• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque auto- xxxx, di diritto o di fatto;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• da imbrattamento e deturpamento;
• conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx o Rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e Serre;
• a gazebo, dehors, bersò;
• subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
• da avvelenamento del Bestiame.
La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni sin- gola somma assicurata.
2.8.6 Atti di terrorismo
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di Atti di ter- rorismo.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:
• direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nu- cleare, biologica, chimica;
• di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un Atto di terrorismo;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi e/o di bacini, sia natu- rali che artificiali;
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”.
La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni sin- gola somma assicurata.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavvi- so di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del Premio della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avvi- so di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio di Polizza, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
2.8.7 Eventi Atmosferici
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da:
• uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento oltre i 70 Km/h e quanto da essi trasportato;
• bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento verificatisi all’interno dei Fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai Serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La garanzia opera a condizione che detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza riscontrabile dagli eventi prodotti su una pluralità di “Cose assicurate” e non, poste nelle vicinanze dei Fabbricati;
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera d) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
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1) causati da:
• bagnamento delle Scorte e Prodotti posti in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
• acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti, o da aperture prive di prote- zione;
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
• Inondazioni e Alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
• Gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno;
• ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
2) subiti da:
• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
• Serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
• tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato;
• collettori solari;
• palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• gazebo, dehors, bersò;
• fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
• Bestiame, Arnie, Macchine agricole, Scorte e Prodotti, Macchinari e Attrezzature e Foraggio e in generale “Cose assicurate” poste all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
• fragili quali: Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.
La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di Indennizzo percentuale assoluto da applicarsi a ogni singola somma assicurata.
Fermo il Limite di Indennizzo percentuale assoluto sopra indicato, relativamente ai Fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite specifico indicato in Polizza da applicarsi alle somme assicurate.
2.8.8 Sovraccarico Neve
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” dal collasso strutturale, totale o parziale, dei
Fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul Tetto.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera f) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• da valanghe e slavine;
• da Xxxx, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
• ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto, e alle “Cose assicurate” in essi contenute;
• ai Fabbricati in costruzione o ristrutturazione e alle “Cose assicurate” in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del Sinistro;
• ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• a Lucernari, vetrate e Serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del
Tetto o delle pareti;
• da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.
La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni sin- gola somma assicurata.
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2.8.9 Grandine su fragili
La garanzia è prestata in deroga al paragrafo 2.8.7 “Eventi atmosferici” ed è estesa ai danni causati da Grandine a:
• Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
• Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera d) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle Serre e alle altre “Cose assicu- rate” in esse contenute.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
2.8.10 Scorte e Prodotti in refrigerazione
La garanzia indennizza i danni a Xxxxxx e Prodotti in refrigerazione, custoditi in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di:
• mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno;
• mancato mantenimento dell’atmosfera controllata; conseguenti:
• a Sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”;
• a guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Azienda Agricola;
• a blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’Azienda Agricola.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera g) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione e/o costruzione degli impianti di refrigerazione; derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
2.8.11 Danni alle Coltivazioni
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti:
• alla produzione delle coltivazioni erbacee, arbustive e arboree;
• all’impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale, definitiva e irreversibile della capacità produttiva; dell’Azienda Agricola, sia sotto Serra sia a pieno campo, causati da:
• Incendio;
• fulmine;
• fumo;
• Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione;
• caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
• veicoli usciti di strada a seguito di incidente della circolazione, esclusi quelli di proprietà o in uso all’Assicurato e ai
Prestatori di lavoro dell’Azienda Agricola.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera q) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• a piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e Granaglie sullo stelo;
• derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi.
La garanzia prevede:
• lo Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro;
• il limite massimo di Indennizzo di € 25.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.
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Limitatamente alla produzione di coltivazioni arboree e ai relativi impianti, la garanzia è estesa ai danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi con il limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa, con la Franchigia di € 500.
2.8.12 Commercio Ambulante
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dalle Scorte e Prodotti e dalle Attrezzature, portati all’esterno dell’Azien- da Agricola durante l’attività di Commercio ambulante svolta nel Territorio italiano, causati da:
• Incendio;
• fulmine;
• Esplosione e Scoppio (esclusi ordigni esplosivi);
• ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
• collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.
Questa garanzia prevede il Limite di Indennizzo e la Franchigia indicati in Polizza.
2.8.13 Impianto fotovoltaico
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dall’Impianto fotovoltaico espressamente indicato in Polizza, al servizio esclusivo dell’Azienda Agricola assicurata, a seguito degli “Eventi assicurati” dalla Sezione “Incendio e Danni ai beni” incluse le “Garanzie aggiuntive” e le “Garanzie Premium” se operanti.
La garanzia è prestata a condizione che l’Impianto fotovoltaico sia stabilmente installato e ancorato alle copertu- re dei Fabbricati dell’Azienda stessa.
Sono esclusi i danni agli Impianti fotovoltaici:
• non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
• aventi potenza superiore a quanto indicato in Polizza;
• che non siano al servizio esclusivo dell’Azienda Agricola assicurata;
• installati su Fabbricati:
• adibiti a fienili o depositi di Foraggio;
• aventi copertura del Tetto realizzata in pannelli sandwich;
• ad un’altezza del filo di gronda inferiore a quattro metri dal suolo.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera u) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:
• danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l’installatore, il costruttore e/o manu- tentore;
• danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installa- zione;
• danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manu- tenzione;
• danni derivanti da funzionamento improprio e da esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scon- dizionamento.
Questa garanzia è prestata per la somma assicurata indicata in Polizza con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le
Franchigie previsti dalle singole garanzie di Polizza.
2.8.14 Xxxxxxxxx
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” per effetto di Xxxxxxxxx.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capitolo “Che
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cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:
• causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, xxxxxxxx;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle “Cose assicurate”;
• di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• alle Serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
• alle piante, alle coltivazioni in genere, agli impianti coltivi e ai frutti pendenti;
• ai Fabbricati inagibili o privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute;
• a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi da quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
La garanzia prevede la Franchigia indicata in Polizza per ciascun Sinistro.
Per ciascun Fabbricato e per le altre “Cose assicurate” ivi contenute, si applica il Limite di Indennizzo indicato in
Polizza in base alle caratteristiche dei Fabbricati stessi.
Per le “Cose assicurate” all’esterno dei Fabbricati si applica il Limite di Indennizzo specifico indicato in Polizza.
Tali limiti percentuali di Indennizzo si applicano al valore delle singole “Cose assicurate” calcolato come indicato al paragrafo 2.17 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” di cui al capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro”.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavvi- so di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’As- sicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla Com- pagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio di Polizza, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
2.8.15 Inondazione e Alluvione
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” esclusivamente da Inondazione e Alluvione.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capito “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:
• causati da Allagamento;
• causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle “Cose assicurate”;
• derivanti da Terremoto ed eruzioni vulcaniche;
• derivanti da Atti di terrorismo;
• da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle Cose all’aperto;
• alle Serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
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• alle Scorte e Prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo;
• a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere;
• ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute;
• a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavvi- so di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’As- sicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla Com- pagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio di Polizza, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
Questa garanzia prevede il Limite di Indennizzo e la Franchigia indicati in Polizza.
2.8.16 Allagamento
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da Allagamento verificatosi all’interno dei Fab- bricati a seguito di:
• formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
• fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, di Impianti Idrici, igienici e tecnici.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capito “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:
• causati da Inondazione e Alluvione;
• causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
• causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
• causati da Xxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
• di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle Cose all’aperto;
• alle Serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
• alle Scorte e Prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo;
• a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere.
Questa garanzia prevede il Limite di Indennizzo e la Franchigia indicati in Polizza.
2.9 Opzione con riduzione di premio
2.9.1 Forma con Franchigia
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali
Strutture Collegate.
In deroga a quanto indicato nelle garanzie della Sezione “Incendio e Danni ai beni”, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per qualunque Sinistro ad eccezione delle:
• garanzie che prevedono una Franchigia o uno Scoperto di importo superiore rispetto a quella indicata in Polizza
per la presente opzione;
• garanzie “Rischio locativo” e “Ricorso terzi”.
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Che cosa non è assicurato?
In questo capitolo sono specificate le “Esclusioni” valide per tutti gli “Eventi assicurati” e per le garanzie della sezio- ne “Incendio e Danni ai beni”, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”.
2.10 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi i danni:
a. causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b. conseguenti a Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e pe- netrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smotta- mento del terreno;
c. conseguenti a crollo e collasso strutturale dei Fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione ed Esplosione;
d. conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria;
e. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggia- mento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
f. causati da Gelo, Colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, Rigurgito e Occlusione
dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
g. subiti dalle Scorte e Prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicura- zione;
h. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose;
i. da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
j. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossi- che, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle “Cose assicurate”, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;
k. derivanti da sostanze esplosive detenute dall’Assicurato;
l. causati da Scoppio, Implosione ed Esplosione determinati da usura, corrosione o difetto dei materiali;
m. conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx, Rapina o Xxxxxx anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incen- dio, Esplosione, Implosione o Scoppio;
n. di smarrimento, Furto o Rapina delle “Cose assicurate”, anche se avvenuti in occasione degli “Eventi assicurati”;
o. subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell’area di pertinenza aziendale;
p. subiti da Macchinari, Attrezzature e Macchine agricole in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
q. alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti;
r. agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
s. agli Allevamenti in batteria;
x. conseguenti al Commercio ambulante;
u. agli Impianti fotovoltaici.
Sono inoltre escluse:
v. le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici.
Cosa fare in caso di Sinistro?
2.11 Come procedere in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; P.0382.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 30 di 81
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.
Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:
1. verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di in- dennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
8. contratto di locazione (se l’Assicurato è in affitto);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricol- locamento;
12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
13. eventuale documentazione attestante l’alterazione della catena del freddo.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario.
Come è gestito il Sinistro?
2.12 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 31 di 81
2.13 Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle “Cose assicurate”, determinando il valore che le Cose medesime ave- vano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 2.17 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno”;
d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 2.12 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
2.14 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condot- te in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
2.15 Tempi di gestione del sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compa- gnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
1. formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
2. respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifi- ca documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respin- xxxx la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respin- xxxx la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
2.16 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
P.0382.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 32 di 81
2.17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato
Si stima:
a. la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b. il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazio- ne, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2. Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circo- stanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. Scorte - Prodotti - Bestiame - Foraggio
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valuta- zioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
4. Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammon- tare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sini- stro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:
1. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
2. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicu- rato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) en- tro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; detti lavori dovranno es- sere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio di spese per la Compagnia.
5. Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
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Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
6. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)
Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate”, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente assicurate alle “Cose assicurate” stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momen- to del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle Garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro.
Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Assicurazione a Valore Totale
Esempi di calcolo dell’Indennizzo
Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza:
Somma assicurata: € 100.000
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza):
€ 110.000
Danno: € 50.000
€ 100.000
€ 50.000 x ----------------- = € 45.454
€ 110.000
Con applicazione della tolleranza del 10%:
€ 100.000 + (€ 100.000 x 10%)
€ 50.000 x = € 50.000
€ 110.000
In questo caso verranno erogati € 50.000 poiché nelle Polizza è prevista una tolleranza del 10%.
Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito
Somma assicurata: € 100.000
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza a nuovo): € 110.000
Danno: € 50.000 (di cui € 40.000 allo stato d’uso e
€ 10.000 per supplemento di indennità per Valore a nuovo)
Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d’uso € 88.000 (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%)
Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro
(€ 100.000) è superiore al valore di preesistenza allo
stato d’uso (€ 88.000), il danno allo stato d’uso (€ 40.000) viene riconosciuto per intero.
Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo
(€ 10.000) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/ rimpiazzo ultimati, da effettuarsi nel termine indicato in Polizza. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d’uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo, come dal seguente prospetto:
(€ 100.000 – € 88.000)
€ 10.000 x
(€ 110.000 – € 88.000)
= € 5.455
7. Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
8. Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
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Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
In questa forma di Assicurazione la Compagnia inden- nizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzio- nale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata
Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti Esempio 1:
garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di
Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo Limite di Indennizzo: € 100.000
Danno indennizzabile: € 10.000
Franchigia: € 1.500
Indennizzo: € 8.500
Esempio 2:
garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di
Danno indennizzabile superiore al
Limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 150.000 Franchigia: € 1.500
Indennizzo: € 100.000
Esempio 3:
garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentua- le, che prevede un valore minimo in
cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al
Limite di Indennizzo
Caso 1:
Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 10.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000
Minimo: € 2.500
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: € 7.500
Caso 2:
Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: 10.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: 2.000 Minimo: 1.500
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 8.000
Esempio 4:
garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentua- le, che prevede un valore minimo in
cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo
Caso 1:
Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 120.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000 Minimo: € 25.000
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: € 95.000
Caso 2:
Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 120.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000 Minimo: € 15.000
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: € 96.000
P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 35 di 81
Sezione 3 - Furto
Dove e quando vale la copertura?
3.1 Validità Territoriale
L’Assicurazione è valida nel Territorio italiano.
3.2 Validità Temporale
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di validità dell’Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
3.3 Oggetto dell’assicurazione
È assicurato l’Indennizzo dei Danni materiali e diretti a seguito di sottrazione delle “Cose assicurate” in conseguenza degli “Eventi assicurati”, delle “Altre garanzie assicurate”, nonché delle “Garanzie aggiuntive” e delle “Garanzie Premium” spe- cificatamente richiamate in Polizza.
3.3.1 Valore a nuovo
Relativamente alle “Cose assicurate”: Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole, l’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.
3.4 Cose Assicurate
Contenuto
Si assicura, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, il Contenuto dell’ubicazione prin- cipale e delle eventuali Strutture Collegate.
L’Assicurazione del Contenuto è prestata con i seguenti Limiti di Indennizzo:
- 40% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000 per Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 elevati a € 10.000 per Valori se custoditi in Cassaforte;
- 50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto, relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di € 500 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato;
- 5% della somma assicurata con il massimo di € 500 per gli Animali da cortile.
Bestiame
Si assicura, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, il Bestiame ricoverato negli appositi locali dell’Azienda Agricola per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate.
L’Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria.
L’Assicurazione del Bestiame prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.
Scorte e Prodotti
Si assicurano, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, le Scorte e Prodotti in deposito negli appositi Locali dell’Azienda Agricola per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate.
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Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, Granaglie sullo stelo, Foraggio, frutti pendenti in genere.
Macchinari e Attrezzature
Si assicurano, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, i Macchinari e le Attrezzature in deposito negli appositi locali dell’Azienda Agricola per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate.
Macchine agricole
Si assicurano, a Valore Totale e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, le Macchine agricole ovunque nell’ambito del Territorio italiano.
L’Assicurazione prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.
3.5 Eventi Assicurati
- Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali contenenti le ”Cose assicurate” e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al paragrafo 3.8 “Mezzi di chiusura” del capitolo “Che cosa non è as- sicurato?”;
- Furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- Furto commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’ester- no e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Unicamente per le “Macchine agricole”, la garanzia Rapina è operante anche se avvenuta all’esterno dei locali;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Xxxxx, Xxxxxx a:
• “Cose assicurate” (esclusi Valori, Macchine agricole e Bestiame) sino alla concorrenza della somma assicurata prevista per le singole garanzie;
• locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura sino alla concorrenza del 20% della somma complessivamente assicurata per il “Contenuto.”
Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei suindicati limiti, i guasti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in seguito a Xxxxx, tentato Furto, Rapina.
- Furto commesso dai Prestatori di lavoro dell’Azienda Xxxxxxxx al di fuori dell’orario di lavoro, purché:
• l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dell’Azienda Xxxxxxxx, né della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
• il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dell’azienda;
- Furto, Xxxxxx e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e cal- colatori elettronici: l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia;
- le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le “Cose assicurate”, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di € 150 per singolo Sinistro.
3.6 Altre Garanzie Sempre Operanti
Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.1 “Oggetto dell’Assicurazione” e 3.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le se- guenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza e con le regole, i Limiti di Indennizzo, i Massimali, le Fran- chigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
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3.6.1 Spese Mediche da Infortunio
La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per Infortunio dell’Assicurato e/o dei suoi
Familiari, dei suoi soci e/o dei Prestatori di lavoro avvenuto in occasione di Rapina:
• all’interno dell’Azienda Agricola;
• all’esterno dell’Azienda Agricola, durante il trasporto di Valori per conto dell’azienda stessa.
La garanzia prevede un limite di rimborso di € 1.000 per Annualità assicurativa.
3.6.2 Indennità aggiuntiva
La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un Sinistro inden- nizzabile ai termini della Sezione “Furto”, per:
• i costi sostenuti per la documentazione del danno;
• il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati.
La garanzia prevede il Limite di Indennizzo pari al 10% dell’importo liquidato ai sensi della Sezione “Furto” con il mas- simo di € 10.000 per Annualità assicurativa.
3.7 Garanzie Premium (A Pagamento)
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza per l’ubicazione principale e le even- tuali Strutture Collegate.
Fermo quanto previsto ai capitoli 3.1“Oggetto dell’Assicurazione” e 3.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono, nei limiti delle somme indicate in Polizza, e con le regole i Limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
3.7.1 Macchinari, Attrezzature, Scorte e Prodotti e Bestiame trasportati
La garanzia comprende i danni di Furto o Rapina esclusivamente durante il trasporto di:
• Macchinari;
• Attrezzature;
• Scorte e Prodotti;
• Bestiame;
su veicoli guidati dallo stesso Assicurato o dai suoi familiari o Prestatori di lavoro, e se l’Azienda Xxxxxxxx è una società, dai soci.
La garanzia è prestata a condizione che:
• i trasporti vengano effettuati mediante veicoli idonei al trasporto delle suddette “Cose assicurate”;
• il trasporto avvenga tra le ore 05:00 e le ore 21:00;
• il veicolo, qualora venga lasciato momentaneamente incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente Garanzia opera a se- condo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra Polizza.
3.7.2 Furto Bestiame all’aperto in aree recintate
La garanzia è estesa al Furto di Bestiame ricoverato all’aperto nelle recinzioni poste all’interno del perimetro dell’Azienda Agricola.
La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:
• nel sito in cui è ubicata la recinzione vi sia costante presenza (h 24) di personale incaricato ad accudire e/o sor- vegliare il Bestiame;
• il perimetro risulti protetto da recinzioni di altezza non inferiore a 150 cm realizzate in: muratura, metallo, reti
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a maglia metallica o staccionate in legno;
• i varchi siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm;
• i cancelli siano chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.
La garanzia vale esclusivamente per il Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
3.7.3 Furto Bestiame in Alpeggio
La garanzia è estesa ai danni di Furto del Bestiame in Alpeggio, all’esterno dell’Azienda Agricola, e sulle strade che ivi con- ducono.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
3.7.4 Furto Macchinari all’aperto
La garanzia è estesa ai danni di Furto ai Macchinari quando si trovano all’aperto all’interno del perimetro dell’Azienda Agri- cola.
Sono inoltre compresi:
• i guasti causati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx;
• il Furto di parti del Macchinario o degli accessori quando si trovino installati su di esso.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
3.7.5 Furto Attrezzature all’aperto
La garanzia è estesa ai danni di Furto alle Attrezzature quando si trovano all’aperto all’interno del perimetro dell’Azienda Agricola.
La garanzia è prestata a condizione che il luogo in cui sono depositate le Attrezzature rispetti contemporanea- mente tutte le seguenti prescrizioni:
• sia fornito di illuminazione idonea;
• sia interamente recintato e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave;
• sia protetto lungo tutto il perimetro da Impianto automatico di allarme antifurto collegato alle Forze dell’ordi- ne o ad istituto di vigilanza privato. L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Xxxxxxxx risultasse che l’Impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:
a) manomissione da parte degli autori del Furto;
b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso;
la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
3.7.6 Portavalori
La garanzia è estesa ai danni di Furto di Valori avvenuto:
• in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
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• strappandoli di mano o di dosso all’incaricato del trasporto;
• mediante Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’Assicurato o viceversa.
La garanzia è prestata a condizione che:
• il Furto avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00;
• il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l’Azienda Agri- cola;
• la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minora- zione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di Valori eccedenti i € 75.000, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
3.7.7 Impianto fotovoltaico
La garanzia è estesa ai danni di Furto dei pannelli dell’Impianto fotovoltaico indicato in Polizza, al servizio esclusivo dell’A- zienda Xxxxxxxx assicurata.
Sono inclusi i danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e guasti cagionati dai ladri per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
La garanzia è prestata a condizione che l’Impianto fotovoltaico sia installato sulle coperture dei Fabbricati dell’A- zienda Agricola e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:
• bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo “antifurto” e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
• pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
• presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza privato;
• presenza di sistema di videosorveglianza o di Impianto di allarme collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.
Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di videosorveglianza o di Impianto di allarme col- legato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio e/o ancoraggio dei pannelli.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nei limiti della somma indicata in Polizza, con l’applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
3.8 Opzione con riduzione di Premio
3.8.1 Forma con Franchigia
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali
Strutture Collegate.
In deroga a quanto indicato nelle garanzie della sezione “Furto”, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per qualunque Sinistro, ad eccezione delle garanzie che prevedono una Fran- chigia o uno Scoperto di importo superiore rispetto a quella indicata nella presente opzione.
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Che cosa non è assicurato?
3.9 Delimitazioni
L’Assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti le “Cose assicurate” siano chiusi, e che le aperture verso l’esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno senza parti- colare agilità personale, siano provviste dei “Mezzi di protezione e chiusura”, con le caratteristiche minime di se- guito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall’interno o da serrature x xxxxxxxxx.
3.10 Mezzi di protezione e chiusura
Sono considerati “Mezzi di protezione e chiusura”: porte, tapparelle, Serramenti in genere, serrande, inferriate, Vetri antisfondamento, con le caratteristiche equivalenti a quelli usualmente installati negli edifici civili di abita- zioni private o nei depositi industriali.
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’Assicurazione prevede l’applicazione di uno Scoperto del 20%.
In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.
3.11 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni di Xxxxx:
1. di Attrezzature, Machine agricole, Macchinari, detenuti in leasing, salvo diversa pattuizione;
2. avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per le altre Cose assicurate;
3. verificatisi in occasione di incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’a- ria, uragani, nubifragi, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni e altri sconvolgimenti della na- tura;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usur- pato, scioperi, tumulti popolari, sommosse; confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
5. agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
1) persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali contenenti le “Cose assicurate” o locali con questi comunicanti;
2) persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato debba rispondere;
3) incaricati della sorveglianza delle “Cose assicurate” stesse, o dei locali che le contengono;
4) persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previ- sione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società.
È fatto salvo quanto previsto al paragrafo “Eventi assicurati” del capitolo “Cosa e come assicuriamo”, relativa- mente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro.
Sono altresì esclusi i danni causati alle “Cose assicurate” da incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall’autore del
Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle “Cose assicurate”, dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.
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Cosa fare in caso di Sinistro?
3.12 Come procedere in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.
Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:
1. verbale di eventuali autorità intervenute;
2. denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di inden- nità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei
beni;
8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
10.fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per Rapina; 11.attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario.
Come è gestito il Sinistro?
3.13 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali
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senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3.14 Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle “Cose assicurate”, determinando il valore che le Cose medesime ave- vano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragafo 3.18 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno”;
d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 3.13 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
3.15 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condot- te in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
3.16 Tempi di gestione del sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compa- gnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
1. formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
2. respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifi- ca documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respin- xxxx la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respin- xxxx la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
3.17 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
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4. nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
3.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato
Si stima:
a. la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b. il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazio- ne, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2. Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circo- stanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. Scorte - Prodotti - Bestiame
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valuta- zioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
4. Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammon- tare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sini- stro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:
4. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
5. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicu- rato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) en- tro 12 dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; detti lavori dovranno es- sere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
5. Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione
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copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
6. Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
3.19 Limite massimo di indennizzo
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
3.20 Recupero delle cose asportate
Se le “Cose assicurate” asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia
appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla con- correnza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipen- dentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata
Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti
Esempio 1:
Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di
Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo Limite di Indennizzo: 100.000
Danno indennizzabile: 10.000
Franchigia: 1.500
Indennizzo: 8.500
Esempio 2:
Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di
Danno indennizzabile superiore al
Limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 150.000 Franchigia: € 1.500
Indennizzo: € 100.000
Esempio 3:
Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentua- le, che prevede un valore minimo in
cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al
Limite di Indennizzo
Caso 1:
Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 10.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000
Minimo: € 2.500
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: € 7.500
Caso 2:
Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 10.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000 Minimo: € 1.500
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: € 8.000
Esempio 4:
Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentua- le, che prevede un valore minimo in
cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al
Limite di Indennizzo
Caso 1:
Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile:€ 120.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000 Minimo: € 25.000
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: € 95.000
Caso 2:
Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: € 100.000 Danno indennizzabile: € 120.000
Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000 Minimo: € 15.000
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: € 96.000
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Sezione 4 - Danni a terzi
Dove e quando vale la copertura?
4.1 Validità Territoriale
L’Assicurazione è valida per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA - Stati Uniti d’Ame- rica e Canada.
Limitatamente alle seguenti attività l’Assicurazione vale nel mondo intero:
• viaggi per trattative di affari;
• partecipazione a convegni, fiere, mostre e esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand purché direttamen- te effettuati dall’Assicurato.
Limitatamente alla “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP)”, l’Assicurazione vale per i prodotti venduti o distri- buiti dall’Assicurato, nonché venduti o distribuiti per suo conto, nei territori dei paesi europei, inclusa la Russia, e per i danni ovunque verificatisi ad eccezione di USA - Stati Uniti d’America e Canada.
4.2 Validità Temporale
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di validità dell’Assicurazione fatto salvo quanto espressamente riportato nelle garanzie:
- “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP)”;
- “Smercio di generi alimentari”.
4.3 Determinazione del premio
Il Premio relativo alle garanzie “Danni a terzi” è determinato in base alla superficie complessiva, espressa in ettari, occupata dall’Azienda agricola (Fabbricati, aree aperte e coperte, terreni, fondi, Alpeggi, ecc.) come risultante dal Fascicolo Aziendale, dichiarata dal Contraente e indicata in Polizza.
Che cosa è assicurato e come?
Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività
4.4 Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a Xxxx, nella condu- zione dell’Azienda Agricola indicata in Polizza.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modi- fiche e/o integrazioni;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.A.I.L. ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile.
e comprende i danni derivanti:
- dalla proprietà e/o conduzione dei beni immobili, che costituiscono l’Azienda Agricola, e dei relativi impianti al servizio degli stessi;
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- dalla manutenzione ordinaria degli immobili eseguita direttamente dal personale dell’Azienda Agricola;
- dalle attività di coltivazione agricola e di silvicoltura, inclusi i lavori di dissodamento dei terreni, bonifica, disboscamento e taglio di piante eseguiti in proprio;
- dall’impiego di Macchine agricole e relativi motori, usati per le necessità dell’azienda o secondo quanto previsto dall’arti- colo 2139 del Codice Civile in tema di scambio di beni e servizi;
- dalle attività di trasformazione e conservazione dei prodotti del fondo agricolo e apicoltura;
- dalla proprietà, conduzione e impiego di Animali da cortile, Animali domestici, Cani da lavoro;
- dall’impiego di bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale destinati al trasporto di persone e/o Cose;
- dalla circolazione e uso, anche all’esterno dell’Azienda Agricola, di velocipedi e biciclette a pedalata assistita;
- dall’esercizio di officine interne per l’ordinaria manutenzione;
- dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in genere;
- dall’esercizio del servizio antincendio interno o dall’intervento diretto di Prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’Azienda Agricola;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, incluso l’allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontag- gio di stand;
- dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e delle attività dell’Azienda Agricola;
- dal servizio di vigilanza e guardiania da parte di personale aziendale a ciò contrattualmente preposto e in regola con gli obblighi di legge, effettuato con guardiani (anche armati) e cani;
- dalla gestione di punti di vendita diretta ubicati all’interno dell’Azienda Agricola.
4.5 Altre garanzie sempre operanti
Fermo quanto previsto ai paragrafi 4.3 “Oggetto dell’Assicurazione”, 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” e i limiti di Massimale di Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività indicato in Polizza, l’Assicurazione vale per le seguenti garanzie con le regole in esse specificate.
4.5.1 Committenza - Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di lavoro.
Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.
4.5.2 Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia comprende i danni derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda.
Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
4.5.3 Prelievo e consegna
La garanzia comprende i danni derivanti dall’attività di prelievo, consegna e rifornimento di prodotti, effettuati direttamente dall’Assicurato.
Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
4.5.4 Mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto di terzi (inclusi gli animali da soma e da traino) sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.
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Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei suddetti mezzi di trasporto.
4.5.5 Danni da spargimento d’acqua
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a guasti e/o rotture accidentali degli Impianti Idrici facenti parte dei Fabbricati che costituiscono l’Azienda Agricola.
La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.
4.5.6 Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro, (nonché del titolare dell’Azienda Agricola, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato), per i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni inerenti l’Azienda Xxxxxxxx.
Nel caso in cui le predette persone siano in possesso dei requisiti di legge e svolgessero attività di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, la presente garanzia, limitatamente ai danni per morte e lesioni personali, è estesa a questi incarichi.
La garanzia copre i danni arrecati:
a. alle persone considerate terzi (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle Condizioni di Assicurazione, entro il limite del Massimale di “Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”;
b. agli altri Prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali subite dagli stessi in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. (garanzia operante solo se è stata attivata la corrispettiva garanzia aggiuntiva “Responsabilità Civile Operai - RCO)”.
4.5.7 Scambio di manodopera
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per lo scambio di manodopera ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile:
- nello svolgimento di attività per conto di altri imprenditori agricoli;
- in qualità di utilizzatore di lavori svolti da altri imprenditori agricoli e loro dipendenti che sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Questa estensione di garanzia viene prestata a secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto ai Massimali dell’Assicurazione dell’altro imprenditore agricolo.
Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia prevede la Franchigia di € 500 per ciascun Sinistro.
4.5.8 Cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori
La garanzia comprende i danni a Cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.
4.5.9 Cose di terzi in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.
La garanzia prevede:
- lo Scoperto del 10%, con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro;
- il limite massimo di Risarcimento di € 10.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
- a Fabbricati, terreni, coltivazioni e ogni altra Cosa, concessi in uso, locazione o locazione finanziaria;
- alle Cose che costituiscono, in tutto o in parte, strumento od oggetto di lavorazione;
- da smarrimento;
- da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle Cose danneggiate;
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- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate;
- alle scorte vive o morte di terzi derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti.
4.5.10 Danni da Incendio a Cose di terzi
La garanzia è estesa ai danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
La garanzia prevede:
- lo Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro;
- il massimo Risarcimento di € 100.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 11 del capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
- alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da mancato uso delle Cose danneggiate.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da altra garanzia Incendio per danni ai vicini e/o ai terzi, la presente garanzia opererà in secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme/Xxxxxxxxx assicurate con la suddetta garanzia In- cendio.
4.5.11 Veicoli di terzi e Prestatori di lavoro
La garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi e dei Prestatori di lavoro in sosta nell’area di pertinenza dell’Azienda Agricola.
La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli.
4.5.12 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia è estesa ai danni a Cose di terzi causati da cedimento o franamento del terreno.
La garanzia prevede:
- lo Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro;
- il limite di Risarcimento massimo di € 100.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 16 del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
- a manufatti edili e opere edili in genere;
- determinati da vibrazione, lavori di sotto-muratura o altre tecniche sostitutive.
4.5.13 Inquinamento accidentale
La garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto im- provviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata.
Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, sca- ricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall’Azienda Agricola.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condi- zioni:
- l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall’Azienda Agri- cola assicurata, così come i conseguenti danni devono essere evidenti all’Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro rela- tivo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia comprende, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia.
La garanzia è prestata esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per
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le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 4.6.8 “Danni da interruzione e sospensione di attività”, se espressamente ri- chiamata in Polizza.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
1. ambientali di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
3. provocati da attività svolte all’esterno dell’Azienda Agricola;
4. cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
5. conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’a- zienda;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predispo- sti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.
La presente esclusione 5. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.
La garanzia prevede:
- la Franchigia di € 1.000 per ciascun Sinistro;
- il limite massimo di Risarcimento di € 50.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
4.5.14 Insegne
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, installati anche esternamente all’Azienda Agricola purché nel Territorio italiano.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle opere e alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
4.5.15 Errato trattamento dei dati personali
La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del De- creto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Rego- lamento Generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia prevede:
- lo Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000;
- il limite massimo di Risarcimento di € 50.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
4.5.16 Apicoltura
L’Assicurazione comprende i danni derivanti dall’attività di apicoltura svolta anche all’esterno dell’Azienda Agricola su fondi di proprietà di terzi.
Sono inclusi i Rischi derivanti dalla proprietà delle Arnie e dalle operazioni di carico, scarico e trasferimento delle stesse.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
4.5.17 Affidamento minori
La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamen- to temporaneo di minori all’Assicurato da parte dei Clienti dell’Agriturismo.
La garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata e sia affida- ta a personale specificatamente incaricato.
La garanzia prevede il limite massimo di Risarcimento pari al 50% del Massimale di Responsabilità civile dell’e- sercizio dell’attività indicato in Polizza con il massimo di € 1.000.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
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4.5.18 Proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco
La garanzia comprende i danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente cau- sato a terzi, per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco ubicate nell’Azienda Agricola, esclusi giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.
La garanzia è prestata a condizione che le Attrezzature, le aree da gioco e i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 “Attrezzature per aree da gioco”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco” e UNI 11123 “Progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto” e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia prevede il limite massimo di Risarcimento pari al 50% del Massimale RCT indicato in Polizza con il massimo di € 1.000.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa e con l’applicazione di una Franchigia di € 500 per Sinistro.
4.5.19 Agricoltura Sociale
L’Assicurazione vale per i danni verificatisi nello svolgimento di attività sociali attinenti all’Azienda Agricola finalizzate:
- allo sviluppo di abilità e di capacità personali e/o all’inserimento socio-lavorativo di soggetti con disabilità, svantaggiati e minori inseriti in progetti di riabilitazione o sostegno sociale;
- al supporto riabilitativo, con l’ausilio di animali e delle coltivazioni dell’Azienda Agricola;
- all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
L’Assicurazione è prestata a condizione che le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti dalle attività che richiedono supporto medico.
4.5.20 Responsabilità civile della vita privata
Qualora l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’Azienda Xxxxxxxx, la garanzia comprende i danni causati a terzi in relazione alla vita privata dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi (coniuge, figli xxxxxxxxxxx e altri congiunti), per fatto proprio: dei familiari minorenni; di minori in affido familiare; di addetti ai servizi domestici e assistenziali, baby sitter e personale alla pari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.
Sono inoltre compresi i danni derivanti:
- dalla pratica di attività sportive, di svago e del tempo libero svolte a carattere ricreativo e/o dilettantistico;
- dalla conduzione dell’abitazione situata nell’Azienda Agricola, comprese le pertinenze e le antenne televisive;
- dalla detenzione di armi regolarmente possedute ed utilizzate, compreso il loro impiego esclusivamente per l’esercizio sportivo e della caccia con esclusione della difesa personale e dell’abitazione.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti:
• dall’esercizio di qualsiasi attività professionale;
• da affari, locazioni o noleggi;
• dalla partecipazione a competizioni agonistiche;
• dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore, natanti e imbarcazioni di qualsiasi tipo.
4.6 Garanzie Premium (a pagamento)
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza.
Fermo quanto previsto nei capitoli 4.3 “Oggetto dell’Assicurazione”, 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” e i limiti di Massimale RCT indicato in Polizza, l’Assicurazione vale per le seguenti “Garanzie Premium”, con le regole e/o deroghe espressamente specificate.
4.6.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di Infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro di cui l’Assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività dell’Azienda Agricola.
La garanzia vale anche per le azioni promosse da:
1. I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per
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l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modificazioni, nonché per gli effetti del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;
2. I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 222 del 12/6/1984 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e suc- cessive modifiche.
La garanzia è efficace a condizione che al momento del Sinistro:
a. l’Assicurato sia in regola con l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L., se l’obbligo ricade in tutto o in parte sull’Assicurato;
b. il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Tuttavia, se l’irregolarità derivasse da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserverebbe la propria validità.
La garanzia prevede la Franchigia di € 2.500 per ciascun Prestatore di lavoro danneggiato.
Per questa garanzia è prestato il Massimale di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) e applicato il limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro indicati in Polizza.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 4) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti da Malattie professionali.
4.6.2 Malattie professionali
La garanzia 4.6.1. “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” è estesa al Rischio delle Malattie profes- sionali, intendendosi per tali:
x. xx Xxxxxxxx professionali per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
b. le Malattie professionali tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’Assicurazio- ne obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modifiche e/o integrazioni.
La garanzia è prestata a condizione che le malattie professionali si manifestino nel periodo di validità e coper- tura della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nel periodo stesso oppure nel periodo di validità e copertura, senza interruzione di continuità, di altre polizze precedenti, con la medesima garanzia “Malattie professionali”, stipulate con la Compagnia.
Per data di “manifestazione” della “Malattia professionale” s’intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al Prestatore di lavoro la patologia oggetto della denuncia di Xxxxxxxx, sempreché, successivamente e con le modalità di rito, l’Ente preposto o la magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, presso l’Assicurato, dal Prestatore di lavoro stesso.
Per questa garanzia è prestato il Massimale previsto per la “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” con applicazione del limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro infortunato indicati in Polizza; tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia:
a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
b. per più danni verificatisi in una stessa Annualità assicurativa.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sull’attività dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso, e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 5) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
1. per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le Malattie professionali conseguenti:
• all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda;
• all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.
La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per l’asbestosi, la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice;
4. per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl);
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5. per le Malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
La garanzia prevede la Franchigia di € 2.500 per ciascun Prestatore di lavoro danneggiato.
4.6.3 Lavoratori stagionali
Sono considerati terzi i soggetti, non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori sta- gionali di carattere temporaneo.
Questa estensione di garanzia è prestata per i soli Infortuni subiti in occasione di lavoro sempreché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da Reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, com- messo dall’Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell’articolo 2049 del Codice Civile.
La garanzia prevede:
- la Franchigia di € 2.500 per ciascun Lavoratore stagionale infortunato;
- il Limite massimo di Risarcimento di € 500.000 per ciascun Sinistro e per Annualità assicurativa.
4.6.4 Responsabilità civile danni a terzi da prodotti
La garanzia è estesa ai danni determinati da difetto dei prodotti, indicati in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Azien- da Agricola in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.
La garanzia vale anche per i danni da:
- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
- errato o difettoso imballaggio;
- errata o difettosa conservazione da parte dell’Assicurato.
La garanzia comprende inoltre, entro il Limite indicato in Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o par- ziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 7) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi dalla garanzia:
1. i danni derivanti da prodotti surgelati e congelati;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini o spese siano autorizzate dalla Compagnia;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto stesso;
5. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione;
6. i danni derivanti da prodotti cosmetici di qualunque tipo;
7. i danni relativi a oggetti promozionali/gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati, se tali oggetti non siano conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti.
Validità Temporale (Claims Made)
In deroga a quanto previsto al paragrafo 4.2 “Validità temporale” del capitolo “Dove e quando assicuriamo?”, questa garanzia vale per le richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
In caso di “Sinistro in serie”, così come definito in seguito, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Limiti di Indennizzo
Premesso che il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro e per
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Annualità assicurativa, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:
• per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione; o, per le polizze di durata inferiore all’anno, nell’intera Annualità assicurativa;
• per “Sinistro in serie”, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in momenti diversi.
La garanzia prevede la Franchigia e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
4.6.5 Smercio di generi alimentari
La garanzia è estesa ai danni causati dai generi alimentari e/o bevande venduti al dettaglio o somministrati direttamente dall’Assicurato.
La garanzia opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione, e comun- que durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 7) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto salvo che per i generi alimentari e le bevande di produzione dell’Assicurato.
4.6.6 Attività per conto terzi
La garanzia è estesa ai danni derivanti dall’esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi.
Sono compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori e alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 9) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- derivanti da attività per conto terzi, quando queste risultino prevalenti per fatturato rispetto all’attività diret- tamente svolta nell’Azienda Agricola assicurata.
La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
4.6.7 Trattamenti Chimici
La garanzia comprende i danni causati da trattamenti chimici e fitosanitari effettuati nell’Azienda Agricola a condizione che i prodotti utilizzati non contengano sostanze vietate per legge e l’Assicurato sia in possesso delle licenze e autorizzazioni all’impiego di tali prodotti.
La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
4.6.8 Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commer- ciali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
4.6.9 Allevamento di Bestiame
La garanzia è estesa ai danni derivanti dall’allevamento di Bestiame, atto a produrre reddito agricolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’Azienda stessa, nonché il trasferimento del Bestiame da e verso pascoli e mercati.
La garanzia comprende i danni derivanti dall’attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’allevamento.
La garanzia prevede la Franchigia indicata in Polizza.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 2) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
4.6.10 Stazione di monta per conto terzi
La garanzia è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, all’interno dell’Azienda Agricola.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 2) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta.
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4.6.11 Xxxxx agli animali sottoposti alla monta
La garanzia è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all’Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.
La garanzia prevede la Franchigia indicata in Polizza.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 2) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da contagio di Xxxxxxxx.
4.6.12 Danni a condutture e impianti sotterranei
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
4.6.13 Agriturismo (Valida per le ubicazioni per le quali è espressamente richiamata in polizza)
La garanzia è estesa all’attività di agriturismo svolta nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, per danni involontaria- mente cagionati a terzi compresi i Clienti.
La garanzia vale anche per i Rischi derivanti:
• dalla proprietà o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, campi da calcio, campi da bocce e simili;
• da attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non professionale, gestite o organizzate dall’Assicurato;
• dai danni causati o subiti dai clienti anche quando partecipano a scopo ricreativo alle attività dell’Azienda Agricola;
• noleggio di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita;
• dall’attività di equitazione, incluse le passeggiate all’esterno dell’Azienda Agricola.
La garanzia comprende:
• i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, come previsto dagli articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civi- le, per Furto, distruzione, deterioramento delle Cose consegnate o non consegnate.
Questa estensione prevede il limite massimo di Risarcimento di € 1.000 per ciascun Cliente; tale limite si intende automaticamente raddoppiato qualora gli oggetti siano custoditi in Cassaforte.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono conside- rati un unico Cliente.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 3) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da Furto di Valori, Preziosi che non siano custoditi in Cassaforte.
4.6.14 Commercio ambulante
La garanzia è estesa all’attività di Commercio ambulante, purchè accessoria all’attività principale svolta nell’Azienda Agricola assicurata.
La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
Che cosa non è assicurato?
In questo capitolo sono specificate le “Delimitazioni” e le “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della Sezione “Danni a Terzi - Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.
4.7 Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
c. altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del loro rap- porto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto assicurato con la precedente garanzia 4.5.6 “Responsabilità civile personale”;
d. i Prestatori di lavoro.
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Limitatamente alla garanzia “Responsabilità Civile dei Prodotti (R.C.P.)” non sono inoltre considerati terzi:
e. le Società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi i danni:
1. derivanti dall’attività di acquacoltura;
2. derivanti dall’allevamento di Bestiame e dall’esercizio di stazioni di monta;
3. derivanti dall’attività di Agriturismo;
4. ai Prestatori di lavoro;
5. derivanti da Malattie professionali;
6. a condutture e impianti sotterranei in genere;
7. cagionati da merci, prodotti e Cose in genere, dopo la consegna a terzi;
8. derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
9. derivanti da Lavori presso terzi;
10. da Furto;
11. da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
12. da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navi- gazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
13. da impiego di veicoli a motore, Macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età;
14. a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
15. a colture e/o Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
16. a Fabbricati e a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
17. a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
18. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
19. di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di legge;
20. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati arti- ficialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
21. provocati da persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio della propria attività;
22. da detenzione o impiego di esplosivi;
23. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
24. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
25. conseguenti ad Atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
26. derivanti da amianto o Chrysotile;
27. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
28. derivanti da contagi trasmessi da animali;
29. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsi- asi apparecchiatura o impianto;
30. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
31. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
32. provocati da diacetile (Diacetyl);
33. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Xxxxxx- dam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
34. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente a discipli- nare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.).
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35. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
36. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
37. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
38. a Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
39. alle scorte vive o morte (del fondo o di terzi) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili;
40. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
41. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
42. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
43. derivanti dall’attività di Commercio ambulante.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari), o in forza di altre norme imperative di legge.
Cosa fare in caso di Sinistro?
4.9 Deroga alla proporzionale
Premesso quanto indicato nel paragrafo 4.3 Determinazione del Premio del capitolo “Dove e quando vale la copertura”: se dalle stime eseguite, la superficie occupata dall’Azienda Agricola al momento del Sinistro, eccede di oltre il 10% quella indicata in Polizza, la Compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
4.10 Come procedere in Caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
• tipologia e elenco dei danni;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:
a) relazione sottoscritta dall’Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
b) eventuale richiesta di risarcimento danni;
c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d’incarico, commissione);
d) eventuali atti giudiziari;
e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
f) denuncia alle Autorità;
g) fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
h) documentazione attestante l’entità del danno, se disponibile;
i) documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
k) visura camerale alla data dell’evento;
l) licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
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m) attestazione di proprietà dell’animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
n) titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro- tezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
o) carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro)
p) certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l’invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
q) certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
r) autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
s) titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
t) ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all’Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
u) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
v) in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
w) denuncia dell’Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
x) diffide/Rivalse INAIL;
y) documentazione inerente l’inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
z) documentazione inerente la formazione dell’infortunato e attestazione dell’espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
aa) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti); bb)libro Unico del Lavoro
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario.
Come è gestito il Sinistro?
4.11 Tempi di gestione del sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine comunicherà l’eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.12 Pagamento
Quando l’Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l’Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
• copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
• nel caso di delega all’incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stes- so giorno del pagamento, se l’Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
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Sezione 5 – Tutela del reddito
La presente sezione è composta da due macro garanzie che sono operanti solo se specificatamente richiamate in Polizza.
5.1 Danni indiretti
Dove e quando vale la copertura?
5.1.1 Validità Territoriale
L’Assicurazione è valida nel Territorio italiano.
5.1.2 Validità Temporale
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
5.1.3 Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?” della “Sezione Incendio e Danni ai beni”, la Compagnia riconosce all’Assicurato l’importo forfettario (Diaria) indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione “Incendio e Danni ai beni”.
L’Assicurazione è valida a condizione che l’interruzione forzata dell’attività abbia una durata superiore a 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio della perdita di fatturato.
L’Indennizzo è riconosciuto per il massimo di 90 giorni per Sinistro; qualora l’interruzione forzata dell’attività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte dell’Azienda Agricola, l’importo forfettario giornaliero è ridotto della metà.
L’ammontare della Diaria stessa è stabilito dal Contraente e accettato dalla Compagnia in armonia a quanto con- sentito dal secondo comma dell’art. 1908 del Codice Civile.
Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, mutate circostanze rendessero inequivocabilmente ec- cessiva l’Assicurazione, il Contraente si obbliga a chiederne alla Compagnia la corrispondente riduzione.
Che cosa non è assicurato?
5.1.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni conseguenti a Sinistri non indennizzabili ai sensi della Sezione “Incendio e Danni ai beni” e in ogni caso i danni derivanti da:
- Terremoto;
- Inondazione e Alluvione;
- Allagamento.
Cosa fare in caso di Sinistro?
5.1.5 Come procedere in caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
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2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• la descrizione e la documentazione attestante l’interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da un Sinistro;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.
Su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario.
Come è gestito il Sinistro?
5.1.6 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
5.1.7 Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c. verificare l’interruzione forzata totale o parziale dell’attività assicurata e la relativa durata;
d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 5.1.6 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
5.1.8 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condot-
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te in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
5.1.9 Tempi di gestione del sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compa- gnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
1. formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
2. respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifi- ca documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respin- xxxx la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respin- xxxx la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
5.1.10 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
Esempi di calcolo dell’indennizzo
CASO 1
Diaria giornaliera di € 500 al giorno.
Interruzione accertata totale per 5 giorni lavorativi.
Nulla spetta all’Assicurato poiché l’interruzione accertata (giorni 5) non rispetta la condizione essenziale di 7 giorni prevista in garanzia per la riconoscibilità della Diaria.
CASO 2
Diaria giornaliera di € 500 al giorno.
Interruzione accertata totale per 10 giorni lavorativi.
All’Assicurato spetta un Indennizzo di € 5.000 pari ad € 500 (Diaria giornaliera) per 10 giorni di inattività totale.
CASO 3
Diaria giornaliera di € 500 al giorno.
Interruzione accertata parziale pari al 75% dell’attività per 5 giorni lavorativi.
Nulla spetta all’Assicurato poiché l’interruzione accertata (giorni 5) non rispetta la condizione essenziale di 7 giorni prevista in garanzia per la riconoscibilità della Diaria.
CASO 4
Diaria giornaliera di € 500 al giorno.
Interruzione accertata parziale pari al 75% dell’attività per 10 giorni lavorativi.
All’Assicurato spetta un Indennizzo di € 2.500 pari al 50% della Diaria giornaliera per 10 giorni di inattività parziale.
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5.2 Salvareddito
Dove e quando vale la copertura?
5.2.1 Validità Territoriale
L’Assicurazione è valida nel mondo intero.
5.2.2 Validità Temporale
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di validità dell’Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
5.2.3 Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia riconosce all’Assicurato l’importo forfettario (Diaria) scelto dal Contraente, la Compagnia rimborsa la Diaria
scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in Polizza.
in base a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.1.4 Ammontare della Diaria, e indicato in Polizza, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci dell’Azienda Xxxxxxxx identificati in Polizza da cui derivi una Inabilità tem- poranea totale a svolgere l’attività professionale dichiarata.
La garanzia è operativa a condizione che l’Inabilità temporanea totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
Qualora l’Inabilità temporanea totale accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto.
Quando invece l’Inabilità temporanea totale accertata è superiore a 30 giorni la Diaria viene corrisposta a partire dal primo giorno.
La Diaria è riconosciuta anche per gli Infortuni:
- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli Assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche;
- conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente poli- tico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- conseguenti a Inondazioni, Alluvioni, Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.
L’Assicurazione da Inabilità temporanea totale derivante da Infortunio, è operante solo per le persone espressamente richia- mate in Polizza nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.
L’Assicurazione vale per gli Infortuni e le Malattie accaduti e contratte in tutto il mondo; la liquidazione dei Sinistri sarà ese- guita in Italia e in euro.
5.2.4 Ammontare della diaria
La Diaria (scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in Polizza per ogni Assicurato) è l’insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dalla ditta Contraente/Assicurata relative all’esercizio dell’attività professionale dichiarata in Polizza. A titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono; l’affitto e le spese dei locali; le retribuzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti; gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i Macchinari e le Attrezzature; gli interessi passivi bancari; i premi delle polizze assicurative.
5.2.5 Assicurazione in caso di società
Nel caso di società è condizione essenziale che vengano identificati in Polizza, e quindi assicurati, tutti i soci o titolari che prendono parte all’attività dichiarata in Polizza.
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L’Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia eventuali mutamenti nella com- pagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.
5.2.6 Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:
1) Infortunio;
2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.
La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per tutte le altre Ma- lattie, a condizione che la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo.
Se la Polizza è stata emessa in sostituzione, con continuità, di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i ter- mini di cui sopra operano:
3) dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni e i Massimali da quest’ultima pre- visti;
4) dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
Quanto previsto ai punti 3 e 4 che precedono vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Chi non è assicurabile?
Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’Assicurazione se al momento della stipulazio- ne della Polizza fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossi- codipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico–cerebrali, schizofrenia, forme maniaco–depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l’Assicurato fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato) senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le Diarie
per Inabilità da Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.
Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Quando l’Assicurato compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rin- novo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
Che cosa non è assicurato?
5.2.7 Esclusioni
La garanzia non è operante per l’Inabilità temporanea totale a seguito di:
1) conseguenze di Infortuni accaduti prima della stipula della Polizza e manifestatesi nei primi 3 anni dalla sti- pula della Polizza stessa;
2) Infortuni verificatisi durante la pratica di sport aerei in genere e nella partecipazione a corse o gare motori- stiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove e allenamenti;
3) Infortuni verificatisi nell’uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo, e gli sport di volo in tutte le loro forme;
4) Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L’esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;
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