Definizione di Limite massimo di indennizzo

Limite massimo di indennizzo della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Limite massimo di indennizzo della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione. Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].
Limite massimo di indennizzo indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base all’Art. 53 “Valore delle cose assicurate”, lettere a) e b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funziona- lità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non si- ano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato “allo stato d’uso”, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. La deduzione dal valore a nuo- vo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione o riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo. La Società ha facoltà di provvedere direttamente al loro ripristino o al loro rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Examples of Limite massimo di indennizzo in a sentence

  • In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza e relativo alle partite fabbricato e/o macchinari, attrezzature, arredamento e/o merci, qualora assicurate, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato del 15% a titolo di risarcimento per l’interruzione o intralcio dell’attività, sempreché le spese sostenute in tal senso siano accertate e documentate, fermo restando quanto previsto dall’art 21) Limite massimo di indennizzo.

  • Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicura- ta per singola partita, con il limite massimo di inden- nizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indica- to in polizza.

  • Minimo di scoperto Limite di indennizzo Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Scoperto 10% minimo di 15.000,00 euro per sinistro Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.

  • Limite di indennizzo Scoperto e/o franchigia FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità as- sicurativa, pari al 40% del valo- re del fabbricato colpito da sini- stro.

  • La Compagnia indennizza le spese peritali eventualmente sostenute dall’Assicurato o dal Contraente, sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo, con il massimo di euro 1.600,00, fermo quanto disposto all’articolo 13 – Limite massimo di indennizzo – delle Norme che regolano i sinistri – Norme relative alla sezione Furto.


More Definitions of Limite massimo di indennizzo

Limite massimo di indennizzo delle Norme in caso di Sinistro, sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza. L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione: le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose danneggiate e sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita Macchinario e/o Merci; gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 3.14 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate.
Limite massimo di indennizzo della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]. La Società rimborsa, le spese dell’Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom….) iscritto ad apposito ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall’Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Limite massimo di indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”. Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Danni Indiretti: a titolo esemplificativo, la Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”, causato da difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese oppure causato da scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali o eventi di forza maggiore o, ancora, mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società. Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda all’Art. 3.2 “Esclusioni”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Danni Indiretti”.
Limite massimo di indennizzo. Per i danni relativi ai titoli di credito, l’Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L’Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell’esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi. Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili sono solo quelli sostenuti perché strettamente necessari in relazione all’evento accaduto, solo se sono documentati e sono effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Limite massimo di indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”, la copertura incendio è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all’Art. 3.7 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio. A mero titolo esemplificativo per i danni al fabbricato cagionati da eventi atmosferici o eventi socio-politici la garanzia è prestata con il limite di risarcimento dell’80% della somma assicurata e con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; i danni d’acqua condotta sono prestati sino a concorrenza del 10% del valore del fabbricato con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 150.000,00 ed una franchigia per sinistro di € 200,00. Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Incendio, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato cagionati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, o i danni causati da crollo o cedimento strutturale del fabbricato. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione Incendio si rimanda all’Art. 3.8 “Esclusioni”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”. L’assicurazione Incendio è prestata nella forma a “Valore intero” che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dall’Art. 7.16 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale, delle “Norme che regolano i Sinistri” e nella forma “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo o per riparare le parti danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Limite massimo di indennizzo salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.