Common use of Accordi attuativi Clause in Contracts

Accordi attuativi. Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a euro 25.000 (euro venticinquemila/00), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesa.

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Accordi attuativi. Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, ; tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potrà potranno essere ammesso un investimento diretto ammessi investimenti diretti e indiretto indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a euro 25.000 (euro venticinquemila/00), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesasecondo importi e modalità di spesa come dedotte nei singoli Accordi attuativi.

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Accordi attuativi. Ciascun Le modalità attuative della collaborazione tra le parti saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo attuativo e della normativa vigente. Gli atti disciplineranno le modalità con cui si attuerà la collaborazione tra le parti riguardo le progettualità che si intenderanno realizzare, specificando gli aspetti di cui all’articolo 5 dovrà indicarenatura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale. Più nello specifico, gli accordi attuativi dovranno dettagliare: - gli a) obiettivi da conseguire, le specifiche realizzare; b) attività da espletaresvolgere; c) termini, gli impegni condizioni e sedi di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da assumere impiegare e la relativa tempificazionemesse a disposizione dalle parti; - i profili professionali/amministrativi f) tipologia, modalità e gestione degli oneri finanziari; g) modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti; h) specifici aspetti relativi alla sicurezza; i) regime dei componenti del relativo Comitato risultati scientifici e disciplina dei diritti di gestione proprietà intellettuale applicabili l) regime di riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito ed ai fini delle attività concordate. Gli accordi attuativi, di volta in volta, e di comune accordo tra le parti, potranno essere integrati e potranno prevedere l’adesione di soggetti ulteriori, ove ritenuto opportuno dalle parti, che possano contribuire all'attuazione delle progettualità che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti intende porre in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a euro 25.000 (euro venticinquemila/00), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesaessere.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Accordi attuativi. Ciascun Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo attuativo di Quadro e della normativa vigente. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguiresi attuerà la collaborazione fra le Parti, le specifiche attività da espletarespecificando, in particolare, gli impegni da assumere aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi proprietà dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticitàdella collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i tempi loro reciproci rapporti, ruoli e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesaresponsabilità in relazione al trattamento stesso. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, nel Nel caso in cui per la realizzazione gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a livello centrale titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi di lavori, servizi e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno forniture, di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi cui al D.lgs. n. 50/2016. Gli atti e/o accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi)adottati sulla base del presente Accordo quadro, potrà essere ammesso un investimento diretto saranno autorizzati, approvati e indiretto stipulati dagli organi competenti per materia e valore in termini conformità a quanto previsto nel sistema di risorse umane, finanziarie e strumentali, per deleghe vigente in ciascuna delle partiParti per l’amministrazione, non superiore a euro 25.000 (euro venticinquemila/00), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesala finanza e la contabilità. Gli atti e/o accordi attuativi riguardanti il protocollo ITACA e la PdR UNI 13/2019 sono adottati dal Comitato Promotore.

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Samples: Accordo Quadro

Accordi attuativi. Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo all’art. 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, nel caso in cui per la d’Intesa; La realizzazione a livello centrale e territoriale degli Accordi attuativi di cui al presente articolo potrà comportare per ciascuna delle iniziative programmate sia indispensabile Parti un impegno di risorseonere complessivo, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a ad euro 25.000 (euro venticinquemila/00), 60.000,00 per l’intera durata del presente Protocollo d’intesad’Intesa.

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Samples: www.formedil.it