ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 236 del 13/07/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accorto quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e la Fondazione Biotecnopolo di Siena
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accorto quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e la Fondazione Biotecnopolo di Siena
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe è un ente di diritto pubblico, costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’Istituto, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, tra gli altri, lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”, alla lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- l’IZSVe, in qualità di centro di riferimento nazionale ed internazionale per malattie responsabili di rilevanti problematiche di sanità pubblica, si occupa dell’identificazione e della caratterizzazione genetica e fenotipica di virus epidemici e dal potenziale pandemico;
- la Fondazione “Biotecnolopolo di Siena” è una fondazione senza scopo di lucro, i cui membri fondatori sono il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, che ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienza della vita;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- in particolare, svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, nonché – attraverso la propria articolazione CNAP – la funzione di hub anti- pandemico;
0 - la Fondazione “Biotecnopolo di Siena” e l’IZSVe, essendo portatori di interessi pubblici omogeni e convergenti, intendono collaborare in tutte le attività che possano promuovere la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienze della vita.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione nei settori sopra descritti, le Parti hanno concordato, per le vie brevi, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” il cui testo definitivo, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
La collaborazione scientifica potrà, in particolare, riguardare le attività di interesse comune di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
b) costituzione di gruppi di lavoro per la stesura e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
c) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati;
d) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;
e) fornitura di servizi in base ad accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito di attività di comune interesse.
Tale collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi, per disciplinare specifici progetti ed ogni aspetto connesso alle peculiarità di ogni singola iniziativa, in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti, dell’Accordo e della normativa vigente.
L’Accordo in parola, che avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, eventualmente prorogabile, per pari periodo, tramite accordo scritto tra le Parti - previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente - non comporta flussi finanziari tra le Parti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra la Fondazione “Biotecnopolo di Siena”, rappresentato dal Direttore Scientifico, il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione in tutte le attività che possano promuovere la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienze della vita, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola decorre dalla data di sottoscrizione per il periodo di cinque anni, salvo eventuale proroga per pari periodo tramite accordo scritto, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente;
4. di prendere atto, altresì, che l’Accordo in parola non comporta flussi finanziari tra le Parti e pertanto il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse;
5. di prendere atto, inoltre, che la collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi, per disciplinare specifici progetti ed ogni aspetto connesso alle peculiarità di ogni singola iniziativa, in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti, dell’Accordo e della normativa vigente.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra la Fondazione
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
“Biotecnopolo di Siena”, rappresentato dal Direttore Scientifico, il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione in tutte le attività che possano promuovere la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienze della vita, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola decorre dalla data di sottoscrizione per il periodo di cinque anni, salvo eventuale proroga per pari periodo tramite accordo scritto, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente;
4. di prendere atto, altresì, che l’Accordo in parola non comporta flussi finanziari tra le Parti e pertanto il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse;
5. di prendere atto, inoltre, che la collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi, per disciplinare specifici progetti ed ogni aspetto connesso alle peculiarità di ogni singola iniziativa, in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti, dell’Accordo e della normativa vigente.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 236 del 13/07/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accorto quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e la Fondazione Biotecnopolo di Siena
Pubblicata dal 14/07/2023 al 29/07/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxxx - Gestione Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
Fondazione “Biotecnolopolo di Siena”, codice fiscale 92078010524 con sede legale in Siena, Xxx Xxxxxxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxx (XX) nella persona del suo Direttore Scientifico, il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, debitamente autorizzato alla firma del presente atto
(di seguito per brevità anche “FBS”)
e
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD),
(di seguito per brevità anche “IZSVe”) entrambe anche collettivamente denominate “Parti”
PREMESSO
FBS è una fondazione che:
- ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienza della vita;
- svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico- scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, nonché – attraverso la propria articolazione CNAP – la funzione di hub anti-pandemico;
- IZSVe è un ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, tra gli altri, lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”, alla lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- - l’IZSVe, in qualità di centro di riferimento nazionale ed internazionale per malattie responsabili di rilevanti problematiche di sanità pubblica, si occupa dell’identificazione e della caratterizzazione genetica e fenotipica di virus epidemici e dal potenziale pandemico;
- è interesse delle Parti collaborare in tutte le attività che possano promuovere la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie e scienze della vita;
- con il presente accordo le Parti intendono definire il framework agreement della reciproca collaborazione.
Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 – Unitarietà del contratto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di FBS e di IZSVe possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori indicati in premessa. Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati in specifici Accordi Attuativi tra le Parti.
In particolare, potranno essere realizzate le attività di interesse comune di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali
b) costituzione di gruppi di lavoro per la stesura e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
c) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati;
d) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;
e) fornitura di servizi in base ad accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito di attività di comune interesse.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall’altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi attuativi.
Art. 3 –Accordi attuativi
I) La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici progetti, disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come “Accordi Attuativi”) in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti e del presente Accordo e della normativa vigente.
II) Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi attuativi conterranno la disciplina comune della collaborazione e dovranno comprendere:
a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte e degli Obiettivi;
b) durata;
c) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione delle attività;
d) modalità di esecuzione
e) Responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti
f) oneri finanziari e relative modalità di corresponsione (se applicabile) nonché ogni altro aspetto connesso alle specificità di ogni singola iniziativa.
III) È fatto divieto alle Parti di affidare, in tutto od in parte, l’esecuzione dei servizi/attività a soggetti terzi senza previo consenso scritto dell’altra Parte . In ogni caso, il Partner risponderà nei confronti dell’altra Parte, ed eventualmente dei terzi, dell’operato e del risultato del subappaltatore.
Art. 4 –Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e coperture assicurative
I) Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, ad adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi
attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995.
La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
II) Le Parti garantiscono idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, che a qualsiasi titolo risultino impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell’altra Parte per lo svolgimento di qualsiasi attività specificamente prevista dagli accordi attuativi.
Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussista a carico di IZSVe e di FBS in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.
Nell’ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza agli indirizzi e con le modalità indicate al successivo art. 13, salvo che siano indicati indirizzi diversi nell’Accordo attuativo relativo alla specifica attività.
Art.5 – Modello di organizzazione, gestione e controllo a sensi del D.Lgs. 231/2001, codici di comportamento e anticorruzione
I) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.
II) FBS di Siena invierà ad IZSVe il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico, non appena saranno approvati.
III) IZSVe dichiara che, ricevuti entrambi i documenti, accetterà il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico di FBS, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet, e si impegnerà a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice e del Modello e, più in generale, la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e si obbligherà a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
IV) FBS dichiara di aver preso visione del:
- Codice Etico e di Comportamento dell’IZSVe, approvato con DCA n. 12/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dagli stessi Codici.
- della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO (ex Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza) dell’IZSVe, pubblicato nel sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
V) Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 e s.m.i.) e si impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra Parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.
VI) L’IZSVe si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle sue iniziative o attività.
FBS non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe e non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi
privati di natura pubblicitaria e commerciale.
VII) La commissione di una violazione dei succitati documenti darà luogo alla risoluzione immediata del presente Accordo.
Art. 6 – Risultati e proprietà intellettuale
I) Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale/industriale in possesso alla data della stipula del presente accordo e il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra parte nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria e in conformità alle regole da quest’ultima indicate.
II) Salvo quanto diversamente disciplinato in specifici accordi attuativi, gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti, in proporzione al relativo contributo inventivo da ciascuna apportato.
III) L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, nonché le modalità di cogestione dei relativi titoli, sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati. Ciascuna delle Parti disciplinerà autonomamente i rapporti intercorrenti fra la stessa e i propri dipendenti autori dell’ipotesi inventiva.
IV) L’IZSVe e FBS potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso scritto dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
Art. 7 – Durata e Recesso
I) Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula eventualmente prorogabile, per pari periodo, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente.
È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
II) Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Salvo diverso accordo scritto delle Parti, Il recesso non avrà effetto sugli eventuali accordi attuativi già sottoscritti dalle Parti in attuazione al presente accordo.
Art. 8 – Risorse Finanziarie
Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente Accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi, anche con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.
Art. 9– Riservatezza
I) Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle dei processi di lavorazione, attrezzature, materiali, etc., delle quali dovessero venire a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del presente Accordo, ed a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che potranno essere sviluppate in esecuzione della collaborazione.
II) Le Parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori degli obblighi di segretezza su menzionati.
III) Le Parti si obbligano, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e per un periodo minimo di cinque (5) anni, fatto salvo specifiche tempistiche concordate nei singoli Accordi attuativi, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell’esecuzione del presente accordo.
IV) Resta inteso che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;
c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
Art. 10 – Trattamento dei dati e privacy
I) Le Parti si impegnano a rispettare le Leggi Privacy (come definite nel proseguo), inclusi gli ambiti attinenti alle misure di sicurezza ed alla confidenzialità; le Parti riconoscono che agire in piena conformità con le Leggi Privacy è una condizione essenziale per qualsivoglia nomina relativa all’ esecuzione del presente Accordo. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 13, le Parti garantiscono di essere pienamente edotte circa tutti gli obblighi derivanti da qualsivoglia normativa applicabile relativa al segreto professionale ed alla protezione dei dati personali, inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Regolamento Europeo 2016/679, il Codice Privacy (D.Lgs 196/03, s.m.i.), i provvedimenti, le linee guida e le vigenti autorizzazioni generali dell’Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali (collettivamente “Leggi Privacy”). In particolare, ma non esclusivamente, ciascuna Parte si impegna (1) ad attuare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per evitare l'accesso involontario o la distruzione, la perdita, la divulgazione di tali dati personali, (2) per garantire che siano (ove richiesto) debitamente registrati ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili per utilizzare o elaborare dati personali in relazione al presente Accordo, (3) per garantire che le persone da essa autorizzate a trattare i dati personali ai sensi del presente Accordo rispetteranno i principi in vigore per salvaguardare la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza e (4) nominare un responsabile della protezione dei dati o un rappresentante equivalente come richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati.
II) Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente
all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all’ esecuzione dell’Accordo in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e
obblighi, connessi all'esecuzione del presente Accordo, garantendo comunque un adeguato livello di protezione dei dati personali, anche mediante l’utilizzo delle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia (Reg UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs 101/2018). Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Tutti i dati di persone fisiche, afferenti le Parti, verranno reciprocamente trattati in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal X.Xxx. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:
a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
c) se del caso, attività di ricerca e sperimentazione;
d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
e) gestione del contenzioso;
f) finalità statistiche;
g) servizi di controllo interno.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all’articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.
Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine dell’Accordo e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
Si precisa che
I) si rimanda ai singoli Accordi attuativi per la definizione specifica dei ruoli privacy delle Parti per le attività oggetto degli accordi stessi. A tal fine, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di ciascuna DPA (Data Processing Agreement) sulla base dei attività effettivamente previste nel/i relativo/i Accordo Attuativo/i;
II) le comunicazioni tra le parti relative alla tutela dei dati personali avverranno tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Per Fondazione “Biotecnopolo di Siena”: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per IZSVe: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I) Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo di cooperazione e l’immagine di ciascuna di esse.
II) A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 12 – Modifiche e Comunicazioni
I) Il presente Accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo scritto tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti di sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi:
- per FBS : xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
- per IZSVe: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
II) Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei sopra indicati indirizzi.
Art. 13- Legge applicabile e Controversie
I) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
III) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
IV) Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, la controversia, qualora non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza del convenuto.
Art. 14 – Varie
I) Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell’Accordo rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
II) In caso di conflitto tra i termini del presente Accordo ed un accordo attuativo, i termini del presente prevarranno, salvo nella misura in cui l’accordo attuativo indichi specificamente ed espressamente l'intenzione di sostituire il presente Accordo su una questione specifica.
III) È fatto espresso divieto alle Parti di cedere il presente Accordo Quadro, ed i diritti ed obblighi da esso derivanti, a terzi, sotto qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto dell’altra.
IV) Nessuna mancanza o ritardo nell’esercizio dei diritti previsti nel presente Accordo potrà costituire una rinuncia allo stesso né l’esercizio parziale di tali diritti potrà precludere l’integrale esercizio dei pieni diritti previsti nel presente Accordo.
V) Ciascuna clausola di questo Accordo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le Parti. Le Parti si danno atto pertanto di aver integralmente negoziato in buona fede ciascuna parte del presente Accordo e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Art. 15 - registrazione e spese
I) Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.
II) Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
III) Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR
n. 642/1972, che derivano dal presente Accordo sono a carico delle Parti per metà.
IV) L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
V) FBS si impegna a corrispondere a IZSVe entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Fondazione Biotecnopolo di delle Venezie di Siena
Il Direttore Generale Il Direttore Scientifico
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx