Common use of Violazione del Patto di Integrità Clause in Contracts

Violazione del Patto di Integrità. 1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. In particolare, l’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: • esclusione del concorrente dalla procedura; • risoluzione del contratto; • risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi: — inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; — misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale; • escussione della cauzione provvisoria; • escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; • responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Università per una durata di tre anni.

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Violazione del Patto di Integrità. 1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli presente Patto di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. In particolare, l’Operatore integrità da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatarioappaltatore, potrà comportare, in ragione della fase in cui è consapevole accertato l’inadempimento: - l’esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti contenstuale segnalazione del fatto all’Anac; - la risoluzione del contratto con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito contestuale segnalazione del fatto all’Anac. La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall’Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica nel corso verifica, con le garanzie del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase contraddittorio per l’operatore economico interessato. L’Agenzia comunica l’avvio del procedimento o del rapporto nonché d’ufficio all’operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle circostanze del caso concreto e stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione. L’Agenzia si avvarrà della gravità della condotta: • esclusione del concorrente dalla procedura; • risoluzione del contratto; • risoluzione clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdi cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del c.c.professionista, nei seguenti casi: — inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali dell’imprenditore o dei dirigenti)componenti la compagine sociale, ogni qualvolta o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; — misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter c.p., cp 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 c.p. e cp 353 bis c.p.. L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinato subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzionepreventiva comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale; • escussione della cauzione provvisoria; • escussione della cauzione definitiva , al ricorrere delle condizioni di buona esecuzione cui all’art. 32 del contratto; • responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% dl. 90/2014 convertito in legge 114 del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Università per una durata di tre anni2014.

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