Inosservanza degli impegni Clausole campione

Inosservanza degli impegni. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale, la Regione ai sensi delle Linee guida per la gestione e rendicontazione degli interventi finanziati sull’Avviso “Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” approvate con Decreto Dirigenziale n. 5587 del 20/03/2022, così come modificato con Decreto Dirigenziale n. 7245 del 21/04/2022 diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell’attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l’irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all’eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Inosservanza degli impegni. L’inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, dall’avviso pubblico di cui in premessa e da quelli previsti dalla vigente normativa, potrà comportare la sospensione o la revoca totale o parziale dei contributi. La Regione diffiderà il Comune affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione del contributo, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Comune abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione potrà procedere alla sospensione o alla revoca parziale/totale dei contributi e il Comune sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, con le modalità previste dalla normativa regionale, per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme antecedentemente erogate.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.