Verifica della conformità Clausole campione

Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. Alla verifica della conformità, finalizzata ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti della ditta o altra persona munita di apposita delega, che dovrà sottoscrivere per presa visione e avvenuta notifica l’esito della verifica risultante dal verbale redatto dalla suddetta commissione. La verifica consisterà nei vari controlli e accertamenti e nelle prove di natura tecnica tendenti a riscontrare la perfetta efficienza strutturale e funzionale degli automezzi le cui parti, accessori e componenti speciali si intendono nuovi di fabbrica. Gli automezzi saranno, quindi, sottoposti a un esame generale per accertare che gli stessi siano perfettamente messi a punto e che presentino i requisiti fissati nelle specifiche tecniche; essi dovranno essere provati su strada con difficoltà di percorso per l’accertamento della frenata, dell’accelerazione, della tenuta di strada e di quanto altro attiene alla sicurezza di marcia. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per gli automezzi che presenteranno difetti di lieve entità, cioè non risultanti perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche contrattuali, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per l’esecuzione di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ri...
Verifica della conformità. Ad ultimazione della fornitura e posa in opera, comunicata attraverso il Verbale di Accettazione Provvisoria dall'esecutore al DEC, il quale procede entro dieci giorni ad avviare le necessarie verifiche ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei contratti. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro tre mesi dal Verbale di Accettazione Provvisoria ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e una volta eseguite con esito positivo le prove per l’accettazione definitiva della fornitura, con l’emissione del Certificato di Accettazione definitiva della fornitura (PAC). Le prove per accettazione definitiva della fornitura devono essere avviate prima che siano decorsi 24 mesi dall’emissione del Certificato di verifica di conformità, in tempo utile per disporre dei risultati entro la scadenza del periodo di garanzia. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione delle prestazioni, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo statico parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente documento o nel contratto. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del DEC e dell'organo di collaudo statico gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, il DEC potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di verifica in corso d'opera, il DEC e l'organo di collaudo statico, effettueranno visite in corso d'opera con la cadenza ritenuta adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovrà essere invitato l'esecutore, sarà redatto apposito verbale. Il Responsabile del procedimento può assegnare un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di ...
Verifica della conformità. Ai fini di questa Sezione 8 (Verifica della Conformità), per ″Clausole del Programma di Valutazione″ si intende 1) il presente Accordo e gli emendamenti applicabili e i documenti della transazione forniti da IBM, e 2) le politiche software IBM che si possono trovare sul sito web IBM Software Policy (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx), incluse ad esempio quelle politiche relative al backup, alla determinazione dei prezzi per sub-capacity, e alla migrazione. I diritti e gli obblighi stabiliti in questa Sezione 8 resteranno in vigore per il periodo in cui il Programma è concesso in licenza al Licenziatario e per i due anni successivi.
Verifica della conformità. È necessario verificare l’allineamento dell’insieme della configurazione installata sul parco alle direttive stabilite in materia di sicurezza delle configurazioni (risultato delle scelte concordate del Fornitore e di ICP, mettendo in pratica direttamente le indicazioni dei produttori dei sistemi operativi o delle applicazioni stesse, e/o personalizzando le configurazioni in base alle specifiche dell’infrastruttura in cui i sistemi si trovano ad operare). È opportuno che la verifica esamini cambiamenti importanti della configurazione: • Su base periodica, per l’intero parco macchine al quale il servizio è rivolto; • Prima del rilascio in esercizio delle applicazioni; • A seguito di modifiche importanti ai servizi erogati. È necessaria inoltre una verifica periodica: • Sia delle direttive definite per eventuali miglioramenti e adeguamenti a fronte di nuove vulnerabilità; • Sia della conformità delle configurazioni dei sistemi alle direttive approvate. A tale proposito si chiede al Fornitore, un’autocertificazione periodica dell’attuazione delle regole e delle policy decise da ICP e la cui implementazione è stata richiesta al Fornitore stesso mediante le opportune procedure. In particolare tale documentazione deve includere: • La descrizione delle regole implementate; • Il risultato dei test effettuati atti a garantire l’effettivo rispetto di tali regole.
Verifica della conformità. 4.3.1 Report da parte del Fornitore
Verifica della conformità. L’Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale della Business Assurance di Innospec, dovrà selezionare almeno due sedi operative aziendali di fuori degli Stati Uniti ogni anno, per un controllo della conformità focalizzato sulle politiche, pratiche e procedure anticorruzione di Innospec. L’Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale di Business Assurance di Innospec, dovrà mettere a punto un protocollo di controllo della conformità da utilizzare nel corso di queste verifiche della conformità e di tanto in tanto questo protocollo sarà riveduto per confermare che il suo contenuto sia adeguato. I risultati di tutte le attività di verifica anticorruzione saranno comunicati ai Comitati NCG e di revisione subito dopo il completamento della revisione in questione.
Verifica della conformità. Ai fini di questa Sezione 11 (Verifica della Conformità), per ″Clausole del Programma IPLA″ si intende 1) questo Accordo e gli emendamenti applicabili e i documenti della transazione forniti da IBM, e 2) le politiche software IBM che si possono trovare sul sito web IBM Software Policy (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx), incluse ad esempio quelle politiche relative al backup, alla determinazione dei prezzi per sub-capacity, e alla migrazione. I diritti e gli obblighi stabiliti in questa Sezione 11 resteranno in vigore per il periodo in cui il Programma è concesso in licenza al Licenziatario e per i due anni successivi.
Verifica della conformità. Il Committente e il Fornitore concorderanno, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto, le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di Conformità. Entro il termine di 20 (dieci) giorni lavorativi decorrente dalla data di consegna dei prodotti elencati in Tabella 1, intendendosi per consegna dei prodotti la messa a disposizione del download degli stessi da apposito sito, la fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità da parte della S.A.. In applicazione di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto incaricato della verifica di conformità, in contraddittorio con i rappresentati del Fornitore, procederà alla verifica ed avrà facoltà di eseguire anche prove diverse, indicate dal Committente, con riferimento a quanto contenuto nei manuali d’uso. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la relativa data sarà definita come “Data di verifica di conformità”, e da essa decorreranno i 24 mesi di durata del diritto di Unlimited License Agreement e dei relativi servizi di manutenzione. Ove le verifiche pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il Fornitore dovrà provvedere agli adeguamenti correttivi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di accertamento, nel quale verrà fissata la successiva data per la verifica. Qualora permangano le cause di non conformità, o ne vengano evidenziate di nuove, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx x.x., xxxxx restando il pagamento delle penali, come previsto dall’art 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. All'esito delle attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore, redigerà apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Il DEC rilascerà il certificato di verifica di conformità che verrà trasmesso per l’accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.