TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA Clausole campione

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Il primo comma è sostituito dal seguente: “In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.” Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come segue: “dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495”.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, sarà conservato al lavoratore ordinario non in prova il posto per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario all'80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero per i quali continuerà a competere l'intera retribuzione. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza. Il trattamento di cui al precedente 1° comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia). Il periodo stesso decorre, per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo. Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso prevista dal presente contratto. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 1° comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. Chiarimento a verbale Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento: • per i primi tre giorni di carenza nessuna retribuzione; • dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione riparametrata; • dal 21° al 180° giorno il 90% della retribuzione riparametrata. Il trattamento é commisurato, per tutta la durata dell'assenza, dovuta sia ad infortunio che a malattia ed infortunio non sul lavoro, al normale parametro retributivo spettante. In caso di assenza di lunga durata, come previsto all'art. 2, il parametro retributivo a cui commisurare il trattamento retributivo è quello raggiunto il giorno precedente l'inizio dell'assenza.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Ferme restando le ipotesi già regolamentate dal vigente CCNL le parti concordano l’integrazione del trattamento di malattia, al 100 % nel periodo di carenza, totale o parziale, a carico della Cassa Edile di Novara, per il primo evento integrabile per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore dall’Impresa e compensato con le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Novara nel periodo di riferimento. Il presente trattamento viene riconosciuto a titolo sperimentale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Le parti si incontreranno prima della scadenza del periodo di sperimentazione per verificare l’andamento degli eventi di malattia e il relativo onere a carico della Cassa Edile Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a €uro 5,00. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore stipulati a livello aziendale.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Allegato 11
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Il comma 11 dell'art. 66 del c.c.n.l. 24 maggio 2004 è modificato come segue: "Per le malattie sorte dal 1° giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Omissis Omissis Omissis

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.