Trattamento economico di malattia e infortunio Clausole campione

Trattamento economico di malattia e infortunio. Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Trattamento economico di malattia e infortunio. Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa d'infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento: Anzianità di servizio Conservazione del posto di lavoro/mesi Retribuzione al 100% Retribuzione al 50% Da 0 a 5 anni di servizio 6 mesi 4 mesi 2 mesi Da 5 a 10 anni di servizio 9 “ 6 “ 3 “ Più di 10 anni di servizio 12 “ 8 “ 4 “ Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o d'infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un Infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso. Nel caso invece d'infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al comma 1 del presente articolo per tutto il periodo di comporto. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'operatore di vendita, gli corrisponderà il TFR, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operatore di vendita di riprendere servizio, l'operatore di vendita stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del TFR di cui all'art. 2120 CC. Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Agli operatori di vendita infortunati o deceduti in servizio, purché riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: - € 100.000,00 per morte; - € 200.000,00 per invalidità permanente totale. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Trattamento economico di malattia e infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata dalla lavoratrice e dal lavoratore alla propria Istituzione immediatamente, di norma prima dell’inizio del proprio turno di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’Istituzione il certificato medico entro 2 giorni dalla data del rilascio per il tramite del proprio medico curante e secondo la normativa vigente in materia, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L’amministrazione della struttura è tenuta ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste per legge a partire dal primo giorno di malattia, la struttura è tenuta altresì ad integrare le prestazione economiche sino a raggiungere il 100% della retribuzione sino a 365 giorni di malattia nell’arco del triennio. La Struttura può recedere dal rapporto di lavoro allorquando la lavoratrice e o il lavoratore si assenti oltre il limite di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario alle seguenti condizioni:
Trattamento economico di malattia e infortunio. In caso di assenza per malattia e/o infortunio il medico deve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria e quella amministrativa, secondo le rispettive competenze e trasmettere l’attestazione di malattia entro i due giorni dalla data del rilascio. L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è riconosciuta ed indennizzata dall’INPS, e l’infortunio dall’INAIL. L’azienda sanitaria è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: L’azienda sanitaria può recedere dal rapporto allorquando il medico si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei medici che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungata di 2 mesi (da 18 a 20 mesi); qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del ventesimo mese, il medico ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20° al 23° mese) purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero; L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del medico di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il medico avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole amministrazioni. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio ai fini del pagamento della retribuzione globale ricono- sciuta dalle precedenti lettere a) e b). Il medico assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell’art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8 gennaio 1985 e successive modificazioni. Qualora il medico debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica ambulatoriale, comun...
Trattamento economico di malattia e infortunio. Chiarimento a verbale
Trattamento economico di malattia e infortunio. L’ articolo 41 del CCNL ARIS per RSA e CDR del 5 dicembre 2012 vigente presso le Fondazioni è sostituito dal seguente: “1 . I l dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai f ini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei t re anni precedenti l ' ultimo episodio morboso in corso.

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO