Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Auto, www.comune.caorle.ve.it, www.ardiss.fvg.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. Legge 136/2010 ne dà l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove provincia dove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti Appaltante della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla legge n. al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto L’inadempimento di servizi, costituisce causa tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal presente clausola risolutiva. La risoluzionecontratto, in base all’art. 1458 c.cil cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 2. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 3. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Toscana E Umbria, Regione XXXXX – Lotto XXX

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta Il Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad assolvere adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nel caso Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest’Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in cui contesto, con incameramento della cauzione definitiva. Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’Azienda USL della Romagna e la SocietàPrefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010. Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori, subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi essi assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari. Al fine della verifica di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo al fornitore di trasmettere alla Stazione Appaltante stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento interessate alla fornitura oggetto della presente gara. A norma della Determinazione ANAC n. 556 del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla 31.05.2017 “Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari ai sensi dell’art. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56” si riporta il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto codice CIG di servizi, riferimento: Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010in ogni documento fiscale (fatture), il mancato utilizzo del nonché in ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il CIG DERIVATO (o CIG figlio) acquisito all’atto della stipula di ogni contratto applicativo. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto verso le mandanti le clausole di servizi, costituisce causa tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di risoluzione del contratto mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base Consorzi di cui all’art. 1458 c.c45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. Legge 136/2010 ne dà l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove provincia dove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti Appaltante della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla legge n. al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto L’inadempimento di servizi, costituisce causa tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal presente clausola risolutiva. La risoluzionecontratto, in base all’art. 1458 c.cil cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su, Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Campania, Regione Campania, www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Appaltatore è tenuta ad assolvere a tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’artdall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltanteil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contratto di cui alla legge n. 136/2010presente procedura a mezzo bonifico. Secondo quanto previsto dall’artOgni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. 3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 9 bis 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136/2010n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori . Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di servizi, costituisce causa tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando rapporto contrattuale, informandone contestualmente la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cstazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.comune.nocera-inferiore.sa.it, new.comune.grosseto.it, www.comune.alessandria.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Di All Risks Patrimonio, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), Polizza Di Assicurazione Di All Risks Patrimonio

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Appaltatore è tenuta tenuto ad assolvere a tutti osservare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136/2010136. Nel caso in cui In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la Societàpiena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate all’appalto, a pena di servizinullità assoluta, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto apposita clausola con cui ciascuno di servizi, degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. Legge 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della legge n. propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il mancato utilizzo del deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario o bancario/postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionisul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica al Commissario Delegato, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatorioltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, subappaltatori entro 7 (sette) giorni naturali e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento consecutivi dalla stipulazione del presente appalto di serviziAccordo Quadro, costituisce causa di risoluzione esonerando il Commissario Delegato e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneconto corrente indicato, in base all’art. 1458 c.cnonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, arpal.regione.puglia.it, potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’artAi sensi dell’art. 3 della legge Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale 136 del Governo della Provincia ove ha sede 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture pubblici devono assicurare la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di cui alla legge n. 136/2010uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento pena di risoluzione immediata del presente appalto rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di serviziessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione, costituisce causa relativa al presente appalto, dovrà riportare il Codice Identificativo di risoluzione Gara attribuito dall’ANAC. Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del contratto ai pagamento. Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva30 co. 5 D. Lgs. La risoluzione50/2016, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto (art. 30 co. 6).

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Samples: Capitolato Di Gara, Capitolato Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”: ▪ Ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Societàdei flussi finanziari; ▪ Ad inserire, nei rapporti nascenti contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento interessate all’oggetto del presente contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l’assicuratore: - esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; - non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE; - nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI ), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. In occasione di ogni pagamento all’assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell’assicuratore e /o dei subcontraenti della filiera. Qualora l’Assicuratore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Appaltante, ed alla Prefettura-Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia ove dove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificareAppaltante; La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, in occasione i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi incassare i premi per il tramite di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari un conto corrente separato di cui alla legge all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 9 bis 1 della legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedalle stazioni appaltanti e, in base all’art. 1458 c.cvia generale, dalle pubbliche amministrazioni., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.comune.spoleto.pg.it, www.provincia.siena.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Nel caso in cui la Società136, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento e del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale documento e del Governo della Provincia ove ha sede capitolato comporta la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 all’art.1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione, sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta L’impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificareobblighi, in occasione materia di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori così come previsti dagli articoli 3 e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis 6 della legge n. 136/2010, il interpretati e modificati dal Decreto legge n. 187/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, l’espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa, e, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente. La stazione appaltante potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge. I pagamenti, in favore dell’impresa, saranno effettuati solo attraverso l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori come comunicati. L’impresa appaltatrice si obbliga ad esporre sulle fatture e subcontraenti della filiera delle imprese a su qualsiasi titolo interessati all’espletamento altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte dell’Ente appaltante solo le coordinate bancarie del presente appalto conto dedicato dichiarato in sede di servizi, costituisce causa di risoluzione stipula del contratto ai sensi dell’arto con successive comunicazioni di variazione. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cEventuali difformità saranno imputabili all’impresa appaltatrice., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: parconord.milano.it, parconord.milano.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’attivazione e/o dall’inizio dei Contratti Derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere alle Amministrazioni Committenti, prima dell’inizio dei lavori, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136/2010136 ed agli artt. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 6 e 7 del D.L. n. 136/2010187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, il mancato utilizzo n. 217) ossia gli estremi identificativi del bonifico conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Deve inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero degli altri strumenti idonei dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a consentire tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate. In caso di RTI o consorzi: ◦ la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori documentazione di cui alla precedente lett. B) e subcontraenti della filiera delle C) deve essere prodotta da tutte le imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio; ◦ la documentazione di servizi, costituisce causa cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio. Fatte salve le conseguenze di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneordine penale, in base all’artcaso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. 1458 c.c.In seguito all’aggiudicazione definitiva, non si estende alle obbligazioni e comunque ai fini della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta: apposito tracciato in formato excel contenente specifici dati anagrafici del/i prodotto/i e/o lotto/i aggiudicato/i Detto file è previamente messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato H), e deve essere trasmesso sia in formato excel sia in cartaceo debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto. Nel caso in cui, nel corso della fornitura, avvenissero variazioni in merito a quanto indicato nella suddetto tracciato, l’aggiudicataria è obbligata a darne tempestiva comunicazione agli uffici ordini del Magazzino unico AVR.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità e gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare136, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei subappaltatori contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare l’Appaltatore: ➢ s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato, nelle transazioni finanziarie relative entro 7 giorni dall’inizio del contratto e/o dalla/e variazione/i intervenute, unitamente alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione Contraente non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pagamenti effettuati dagli pretendere per il ritardo. ➢ deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, subappaltatori i sub fornitori e subcontraenti della filiera i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di sub appalto non sono autorizzati dall’Amministrazione contraente. In assenza delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto clausole suddette l’Amministrazione contraente non autorizza i contratti di servizi, sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-Appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. ➢ s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo al contratto derivato; ➢ è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente; ➢ deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. derivato riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara(CIG); La risoluzione si verifica quando violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà 136/10, il Verificatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il Verificatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Verificatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Verificatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificareprovincia di Catanzaro, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. Il Verificatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’artall’art. 3 comma co. 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 136/10. L’inadempimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del obblighi previsti nel presente appalto di servizi, costituisce causa articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della . In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Verificatore nel presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.carticolo e ad anticipare i pagamenti al Verificatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge l. n. 136/2010 ne dà 136/2010, l’Appaltatore dovrà uti- lizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato dall’Appaltatore e comunicazione, nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L’Appaltatore dovrà comu- nicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione rela- tiva al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clauso- la, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione comuni- cazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo Prefettura territorialmente competente della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti notizia dell’inadempimento della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, propria controparte (subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero L’inadempimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del obblighi previsti nel presente appalto di servizi, costituisce causa articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della In caso di ces- sione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obbli- ghi previsti per l’Appaltatore nel presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.carticolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a tutti pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modifiche. Nel caso La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la Societàpiena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Articolo 16 – Modalità e termini di pagamento delle prestazioni eseguite Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 e ss. del Capitolato Speciale. OK La Città metropolitana di Milano e l’Appaltatore concordano di stabilire il giorni 30 (trenta) dalla data di termine per il pagamento del corrispettivo in ricezione della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificarefattura elettronica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva4, comma 3 del D. Lgs. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.n.

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Samples: www.cittametropolitana.mi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ll Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad assolvere adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nel caso Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest’Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in cui contesto, con incameramento della cauzione definitiva. Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’Azienda USL della Romagna e la SocietàPrefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010. Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori, subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi essi assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari. Al fine della verifica di cui all’art. 3 della legge tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Stazione Appaltante Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del interessate alla fornitura oggetto della presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarigara. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010in ogni documento fiscale (fatture), il mancato utilizzo del nonché in ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedeve essere riportato, in base all’art. 1458 c.crelazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro Con Piu’ Operatori Economici E a Quantita’ Non Predefinita Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Osteosintesi Ed Artroscopia Per L’azienda Usl Della Romagna – Edizione 2 – Gara N. 8667329 Lotto X Ad Oggetto….. Cig …...

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale dell’intestatario e delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'Esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere clausola con le identiche previsioni di cui 19 sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti gli ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità previsti dalla tracciabilità., per i quali esso stesso Xxxxxxxxx è garante verso la committente ai sensi di legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto Provincia di servizi, abbia Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cfinanziaria., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.reaspa.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il contratto d’appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. Secondo quanto previsto dall’artL’affidatario deve comunicare all’ Amministrazione Appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'ope- ra/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, il nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sotto- scritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tar- diva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadem- piente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato utilizzo adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del bonifico contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifi- ca dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal boni- fico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento operazioni per il corri- spettivo dovuto in dipendenza del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: comune.mottavisconti.mi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge Legge 13/8/2010 n. 136/2010 ne dà 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la della Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti Appaltante della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis Ai sensi della legge n. 136/2010L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente. I termini di pagamento saranno sospesi a pagamenti effettuati dagli appaltatoriseguito di formale comunicazione, subappaltatori e subcontraenti anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della filiera sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto cause di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.csospensione., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.sercop.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuta ad assolvere a tutti gli tenuto agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. di cui alla L 136/2010. Nel caso Si richiama in cui la Societàparticolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, nei rapporti nascenti con entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i propri documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori, subcontraenti subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di servizinullità, abbia l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante ed alla Prefetturae la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cterritorialmente competente., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.asur.marche.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuta tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad assolvere a tutti gli obblighi operare su di essi. L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità previsti dalla dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010. Nel , le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, in caso in di cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di servizibanche o della società Poste Italiane Spa, abbia il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. all’articolo 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefetturaprocede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltanteterritorialmente competente. L’Amministrazione può verificareL’appaltatore è obbligato ad inserire, in occasione a pena di ogni pagamento all’appaltatore e nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dell’impresa a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessata al servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c136., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge all’art. 3, L. 13/08/2010, n. 136/2010136 ed agli artt. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 6 e 7 del D.L. n. 136/2010187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, il mancato utilizzo n. 217) ossia gli estremi identificativi del bonifico conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero degli altri strumenti idonei dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a consentire tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate. • la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori documentazione di cui alle precedenti lett. B) e subcontraenti della filiera delle C) devono essere prodotte da tutte le imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio; • la documentazione di servizi, costituisce causa cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio. Fatte salve le conseguenze di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneordine penale, in base all’artcaso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. 1458 c.c.In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, non si estende alle obbligazioni e comunque ai fini della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione stipula del contratto., l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:

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Samples: Disciplinare Di Gara Inclusivo Del Capitolato Tecnico

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L'Aggiudicatario, con l'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario dovrà prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i sub- fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di subappalto non saranno autorizzati dall’Ente Aggiudicante. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Aggiudicatario è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Ente Aggiudicante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui 136/2010 e dal presente Capitolato comporta la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.scrp.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la SocietàNei contratti stipulati, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto di serviziappalto, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei i subappaltatori e / subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010succitata legge. Secondo quanto previsto dall’artL'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni operazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del al presente appalto di servizicostituisce, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artpresente contratto. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente clausola risolutiva. La risoluzioneappalto, in base all’art. 1458 c.cda inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà 136/10, il Professionista incaricato dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il Professionista incaricato dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Professionista incaricato dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Professionista incaricato dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo Prefettura territorialmente competente della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti notizia dell’inadempimento della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. Il Professionista incaricato dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero L’inadempimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del obblighi previsti nel presente appalto di servizi, costituisce causa articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della . In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per Il Professionista incaricato nel presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.carticolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Aggiudicatario è tenuta ad assolvere tenuto a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui garantire la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispettofinanziari in conformità agli adempimenti della legge 136/2010, da parte propria nonché mediante la compilazione di Modulo Tracciabilità dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento Flussi Finanziari (che verrà fornito successivamente dalla Stazione Appaltante), l’indicazione del CIG relativo al presente appalto su tutte le fatture a questo riferite e l’utilizzo di serviziConto Corrente Dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio appaltato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Al fine dell’applicazione della normativa di cui sopra l’impresa aggiudicatrice comunicherà alla stazione appaltante gli estremi del Conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso accompagnando la comunicazione con copia del documento di identità. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis all’ art.3 della legge n. 136/2010L.136/2010 sopra richiamata, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire pena la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cnullità assoluta dei contratti medesimi., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136/2010136 ed agli artt. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 6 e 7 del D.L. n. 136/2010187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, il mancato utilizzo n. 217) ossia gli estremi identificativi del bonifico conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Deve inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero degli altri strumenti idonei dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a consentire tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate. In caso di RTI o consorzi: ◦ la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori documentazione di cui alla precedente lett. B) e subcontraenti della filiera delle C) deve essere prodotta da tutte le imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio; ◦ la documentazione di servizi, costituisce causa cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio. Fatte salve le conseguenze di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneordine penale, in base all’art. 1458 c.ccaso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ditta affidataria è tenuta ad assolvere obbligata a rispettare tutti gli obblighi di sulla tracciabilità previsti dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. La Ditta affidataria si obbliga, pertanto, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalla legge n. 136/2010ditta dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. La Ditta affidataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte Ditta affidataria non adempia agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010al comma precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. Secondo quanto previsto dall’artLa Ditta affidataria si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e si impegna, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei altresì, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.canche con i subcontraenti., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Bando Servizi Sociali

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli al rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari. Nel caso L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in cui la Societàtutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. L’Impresa aggiudicataria deve verificare che nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente appalto contratto, assume gli obblighi di servizitracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cterritorialmente competente., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.aslcagliari.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 13.08.2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’AOUS entro sette giorni dalla loro accensione e, o comunque, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico. L’aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai sensi della Legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’artL’AOUS non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo e adempimento. 3 comma 9 bis L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della legge n. 136/2010Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. Nelle fatture l’aggiudicatario s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice CIG di riferimento. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il mancato utilizzo del cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.csul conto corrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.ao-siena.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti Ai sensi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, degli obblighi ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diversoda quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. Gli stessi obblighi di cui alla legge n. 136/2010al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. Secondo quanto previsto dall’artGli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artcontratto. 1456 c.c.. La risoluzione si In caso di verifica quando la di inadempienza a tali obblighi da parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedell’Appaltatore, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente l’Ente procederà quindi alla risoluzione del contratto.contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente

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Samples: Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Fornitura Di Conglomerato a Freddo E Prestazionale Per La Manutenzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge all’art. 3, L. 13/08/2010, n. 136/2010136 ed agli artt. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 6 e 7 del D.L. n. 136/2010187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, il mancato utilizzo n. 217) ossia gli estremi identificativi del bonifico conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero degli altri strumenti idonei dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a consentire tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate. · la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori documentazione di cui alle precedenti lett. B) e subcontraenti della filiera delle C) devono essere prodotte da tutte le imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio; · la documentazione di servizi, costituisce causa cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio. Fatte salve le conseguenze di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneordine penale, in base all’artcaso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. 1458 c.c.In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, non si estende alle obbligazioni e comunque ai fini della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione stipula del contratto., l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:

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Samples: Cessione Dei Crediti

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il contratto d’appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. Secondo quanto previsto dall’artL’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: −gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; −le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; −ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, il nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato utilizzo adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’appaltatore è tenuta tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’artdall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale Legge 136 del Governo della Provincia ove ha sede 13 agosto 2010 al fine di assicurare la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. La Società s’impegna In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a fornire ogni documentazione atta consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comprovare comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera codice fiscale delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010persone delegate ad operare sugli stessi. Secondo quanto Come previsto dall’art. 3 3, comma 9 bis della legge L. n. 136/2010136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai contratto. Ai sensi dell’artdi quanto disposto dall’art. 1456 c.c3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della presente clausola risolutiva. La risoluzionecitata legge, in base all’art. 1458 c.cl’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Per L’appalto Dei Lavori Relativi a “1°

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti Ai sensi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, degli obblighi ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. Gli stessi obblighi di cui alla legge n. 136/2010al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. Secondo quanto previsto dall’artGli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artcontratto. 1456 c.c.. La risoluzione si In caso di verifica quando la di inadempienza a tali obblighi da parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedell’Appaltatore, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente l’Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto.contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente

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Samples: www.dsu.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’attivazione e/o dall’inizio dei Contratti Derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere alle Amministrazioni Committenti, prima dell’inizio dei lavori, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Appaltatore è tenuta tenuto ad assolvere a tutti osservare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136/2010136. Nel caso in cui In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la Societàpiena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate all’appalto, a pena di servizinullità assoluta, abbia apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. Legge 136/2010, il mancato utilizzo del deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario o bancario/postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionisul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatorioltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, subappaltatori entro 7 (sette) giorni naturali e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento consecutivi dalla stipulazione del presente appalto di serviziAccordo Quadro, costituisce causa di risoluzione esonerando le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneconto corrente indicato, in base all’art. 1458 c.cnonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.governo.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: altovicentinoambiente.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi Al fine di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui assicurare la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna finanziari finalizzata a fornire ogni documentazione atta a comprovare prevenire infiltrazioni criminali, il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo sia nei rapporti con l’Università, sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto. A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei previsti dalla legge 136/2010 e registrati su conto corrente dedicato i cui estremi identificativi e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operarvi dovranno essere comunicati dall’Affidatario all’Università prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna a consentire comunicare all’Università ogni variazione dei predetti dati. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della gara. L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la piena tracciabilità delle operazionitutela dei lavoratori. Si precisa che, nelle transazioni finanziarie relative con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a pagamenti effettuati dagli appaltatoriquelle misure di sicurezza, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizicarico dell’Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze. Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, l’Università degli Studi dell’Insubria ha individuato le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionepredisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx, in base all’art. 1458 c.csezione “Lavori, servizi e forniture”., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto E Impresa/Europa 11272872 Dep Diffusioni Editoriali s.r.l. Print Only Diretto

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuta ad assolvere a tutti gli tenuto agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. di cui alla L 136/2010. Nel caso Si richiama in cui la Societàparticolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, nei rapporti nascenti con entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i propri documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori, subcontraenti subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di servizinullità, abbia l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Concedente copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante ed alla Prefetturae la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cterritorialmente competente., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Bar Interno Al Presidio Ospedaliero “A. Murri” Di Fermo – Gara N° 8583712 – Cig: 9252267c41 Tra Azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche, Con Sede Ad Ancona, via Caduti Del Lavoro N. 40, (Di Seguito Denominate Azienda}, Codice Fiscale E Partita Lva. 02175860424, Rappresentata Dal Dott. Fulvio De Cicco, Nato a Roma Il 27.01.1972, Codice Fiscale Dccflv72a28h501b, Domiciliato Per La Carica in Fermo, via Zeppilli N. 18, Che Interviene Nel Presente Contratto in Qualità Di Direttore Pro Tempore Della Unita Operativa Complessa Supporto All’area Acquisti E Logistica Dell'articolazione Aziendale Denominata Area Vasta 4 E L’operatore Economico

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto previsti dall’art. 3 comma 9 bis della legge Legge n. 136/2010136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, il mancato utilizzo nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e simili anche nei confronti di eventuali subappaltatori. In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, nelle transazioni finanziarie relative l’Aggiudicatario si impegna a pagamenti effettuati dagli appaltatoricomunicare tempestivamente, subappaltatori prima dell’aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all’aggiudicazione definitiva. L’Aggiudicatario inoltre: • si impegna a comunicare all’Unione le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente; • ha l’obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura; L’Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, dalle disposizioni regionali in base all’art. 1458 c.cmateria., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere Il Fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell’Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. Nel caso 3, comma 8, della medesima. Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà, in cui la Società, nei rapporti nascenti relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri eventuali subappaltatori, subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate dalle prestazioni affidate con l’Ordine, l’inserimento, a pena di servizinullità assoluta, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria un’apposita clausola con la quale ciascuno di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge n. 136/2010. Secondo A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia delle entrate-Riscossione copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione dell’Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di quanto previsto dall’artdal comma 9-bis dell’art. 3 comma 9 bis della legge Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero l’Ordine potrà essere risolto da Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli altri strumenti idonei obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.calle Autorità competenti., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con Tutti i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative .. L’Appaltatore s’impegna a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio dei contratti derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di serviziesso. L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, costituisce causa entro il termine perentorio di risoluzione 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del contratto conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente clausola risolutiva. La risoluzioneprocedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base all’art. 1458 c.c.dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si estende alle obbligazioni hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla risoluzione Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del contrattoCodice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale dell’intestatario e delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'Esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti gli ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità previsti dalla tracciabilità., per i quali esso stesso Esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto Provincia di servizi, abbia Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cfinanziaria., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. Nel caso in cui la Società136 e smi, sia nei rapporti nascenti verso l’ERSU sia nei rapporti con i propri subappaltatori e gli eventuali subappaltatori, subcontraenti della in genere appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante all’ERSU ed alla Prefettura-ufficio Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltanteGoverno. L’Amministrazione può verificareL’appaltatore si obbliga ad utilizzare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulterioriai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, l’assolvimento sia attivi da parte dello stessodell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del presente appalto D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di serviziconti correnti già esistenti, agli obblighi relativi dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla tracciabilità dei flussi finanziaricommessa pubblica. La Società s’impegna Il medesimo soggetto è obbligato a fornire ogni documentazione atta comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei comunicare all’ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di servizirisoluzione previste dal contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artdello stesso. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi Ai fini della presente clausola risolutiva. La risoluzionetracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in base all’artrelazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 37008115D8. 1458 c.cL’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.ersusassari.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a tutti proprio carico gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa aggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dall’artal comma 3 dell’art. 3 comma 9 bis della legge Legge. n. 136/2010136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la piena tracciabilità delle operazionistesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda Ospedaliera entro sette giorni dalla loro accensione o, nelle transazioni nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatoriad una commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutivada questi stipulati con l’Impresa. La risoluzione, ditta concorrente deve obbligarsi all’integrale rispetto della disciplina in base all’art. 1458 c.cmateria di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica Per Eventuale Stipula Post Garanzia )

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera filie - ra delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità tracciabili- tà dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ban- cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera fi- liera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata interes- sata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard) E Dalla Navigazione

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità previsti dalla legge dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della Legge 13.8.2010 n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante136. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 3, comma 9 bis bis, della legge Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Codice Civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c.Codice Civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.aulss7.veneto.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto, unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero L’inadempimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del obblighi previsti nel presente appalto di servizi, costituisce causa articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della . In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.carticolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Cessione Del Contratto – Cessione Del Credito

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuta tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad assolvere inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a tutti pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Nel caso in cui la Società, Il Contraente garantisce che nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatorisubappaltatori e i subcontraenti, subcontraenti della filiera venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente appalto di servizicontratto. Il Contraente, abbia il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale a questa Amministrazione. Questa Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Governo della Provincia ove ha sede contratto, un’apposita clausola con la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare quale il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010sopra citata. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010Con riferimento ai contratti di subfornitura, il mancato utilizzo Contraente si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniCodice, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto anche apposita dichiarazione resa ai sensi dell’artdel D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutivaIn caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. La risoluzioneIn difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in base all’art. 1458 c.cordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.poliziadistato.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto. In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui 136/2010 e dal presente capitolato comporta la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Affidatario è tenuta tenuto ad assolvere a tutti assumere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Societàdei flussi finanziari, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante ed appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla Prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica oggetto del Governo della Provincia ove ha sede presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la Stazione appaltantecomunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’Amministrazione può verificareL'omessa, in tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con o di interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010Poste Italiane S.p.a. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.swas.polito.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere L’Appaltatore si impegna a tutti rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, Ove abbia notizia dell’inadempimento della di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale Prefettura territorialmente competente. Ai fini del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010ad esso relativi, il mancato utilizzo da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell’Appalto. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatoriin violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, subappaltatori si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti: Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..] Persona/e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto delegata/e ad operare sul conto: [….], Codice fiscale: [….], Data di servizinascita: [...], costituisce causa Luogo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionenascita: […..1, in base all’art. 1458 c.cResidenza: […..], Indirizzo: […..] [….], non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contrattoCodice fiscale: [….], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]

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Samples: Accordo Quale Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi In tema di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rammenta che le Linee Guida indicano in 2.000 euro la soglia di valore delle transazioni connesse con l’esecuzione di lavori o con la prestazione di servizi e forniture, oltre la quale è necessario tracciare il relativo pagamento mediante il ricorso a intermediari autorizzati. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli Tale misura deve essere letta in maniera coordinata con gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi derivanti dall’esecuzione di cui alla legge n. 136/2010contratti pubblici disciplinati dal Codice degli appalti (cfr. Secondo quanto previsto dall’artart. 3 comma 9 bis della legge 3, l. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modifiche dalla l. n. 217/2010)., nonché con le nuove norme in materia di limitazioni all’uso del contante introdotte dal cd. Decreto “Salva Italia” (cfr. art. 12, co. 1, D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla l. n. 214/2011). A quest’ultimo riguardo, si segnala che il mancato utilizzo limite legale all’utilizzo del bonifico bancario contante è stato ridotto da 2.500 euro a 1.000 euro (art. 49, co. 1, D. Lgs. n. 231/2007, cd. “decreto antiriciclaggio”), per cui tutti i pagamenti di valore pari o postale ovvero superiore a tale importo, effettuati tra soggetti non abilitati (vale a dire soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA) a qualsiasi titolo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili. Ne consegue che, fermo il rispetto degli obblighi di legge in relazione ai contratti pubblici, la soglia di 2.000 euro prevista dalle Linee Guida per la tracciabilità dei pagamenti derivanti dai contratti tra soggetti privati deve intendersi sostituita dalla nuova soglia legale di 1.000 euro fissata dalla normativa antiriciclaggio. si precisa che l’impegno a tracciare i pagamenti che superano la soglia di 2.000 euro deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti tra soggetti privati, stipulati successivamente alla data di adesione al Protocollo e a condizione che non derivino da un appalto pubblico. Inoltre, con esclusivo riferimento alle ipotesi di contratti stipulati tra soggetti privati, si rileva che, oltre al contratto tra committente privato e appaltatore, i contratti della filiera interessati dalla tracciabilità ai sensi del Protocollo sono soltanto quelli cd. di primo livello, cioè quelli stipulati direttamente dall’appaltatore. In questi casi, pertanto, sul piano operativo, nei rapporti che non derivano da appalti pubblici le parti possono garantire il rispetto dell’impegno della tracciabilità delle transazioni “sopra soglia” utilizzando bonifici bancari e postali, o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionitracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. assegni non trasferibili, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.cXx.Xx., RID, carte di credito), senza tuttavia dover osservare anche le altre modalità - più prescrittive - dettate dalla legge n. 136/2010 per il settore degli appalti pubblici (ad esempio, utilizzo di conti dedicati, indicazione di codici identificativi di gara). fermo restando che per tali contratti non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contrattosono richiesti l’utilizzo di conti dedicati, l’indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità - più prescrittive - imposte per legge agli appalti pubblici.

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Samples: www.comune.milano.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo Prefettura territorialmente competente della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti notizia dell’inadempimento della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla all’art. 3 c.9 della legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero L’inadempimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del obblighi previsti nel presente appalto di servizi, costituisce causa articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della . In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.carticolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti 1. Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegata sotto la lettera “A”, nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. (eventuale) In ragione della previsione in merito al pagamento diretto a favore dei progettisti, si allega altresì, sotto la lettera “B”, la scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 ne dà dei progettisti, nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. 2. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 3. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. 4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo Prefettura territorialmente competente della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti notizia dell’inadempimento della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, propria controparte (subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. 5. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art6. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il mancato utilizzo del cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artsul conto concorrente indicato. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutivaArt. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.7 –

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità e gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. dall’articolo 3 della legge Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare136, in occasione materia di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero postale. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Il Concessionario s’impegna a comunicare ai Committente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione dei conti correnti dedicati, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli altri strumenti idonei obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. Il Concessionario deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del tutti i movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi scaturente dall’aggiudicazione della presente clausola risolutiva. La risoluzioneprocedura, in base all’art. 1458 c.criportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria effetti di cui all’art. 3 della legge n. Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltanteAppaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Amministrazione può verificareL’Appaltatore si obbliga, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese un’apposita clausola, a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto pena di servizinullità assoluta, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto con la quale ciascuno di servizi, degli essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla legge n. al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto L’inadempimento di servizi, costituisce causa tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal presente clausola risolutiva. La risoluzionecontratto, in base all’art. 1458 c.cil cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 1. Opere Edili

Tracciabilità dei flussi finanziari. I Contraenti dichiarano di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Società appaltatrice Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su que- sto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è tenuta I Contraenti si obbligano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secon- do periodo della L. 136/2010, ad assolvere inserire nei contratti sotto- scritti con i subcontraenti, a tutti pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Nel caso in cui la SocietàLa Contraente si obbliga e garantisce che, nei rapporti nascenti contratti sot- toscritti con i propri eventuali subappaltatorisubcontraenti venga inserita la clausola se- condo cui il mancato utilizzo, subcontraenti della filiera nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente appalto di servizi, abbia contratto. La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Stazione Appaltante ed alla PrefetturaPrefet- tura di Sassari. L’Autorità verificherà che nei sub-ufficio territoriale contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del Governo della Provincia ove ha sede contratto, la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e clausola con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare la quale il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010sopra citata. Secondo quanto previsto dall’artCon riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 3 105, comma 9 bis della legge n. 136/20102 ultimo periodo, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniCodice, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto anche apposita dichiarazione resa ai sensi dell’artdel D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 1456 c.c.. La risoluzione Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzioneogni più opportuna determinazione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: www.aousassari.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera filie - ra delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità tracciabili- tà dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ban- cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera fi - liera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata interes- sata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca)

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. Nel caso in cui la Società136 e smi, sia nei rapporti nascenti verso l’ERSU sia nei rapporti con i propri subappaltatori e gli eventuali subappaltatori, subcontraenti della in genere appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante all’ERSU ed alla Prefettura-ufficio Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltanteGoverno. L’Amministrazione può verificareL’appaltatore si obbliga ad utilizzare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulterioriai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, l’assolvimento sia attivi da parte dello stessodell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del presente appalto D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di serviziconti correnti già esistenti, agli obblighi relativi dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla tracciabilità dei flussi finanziaricommessa pubblica. La Società s’impegna Il medesimo soggetto è obbligato a fornire ogni documentazione atta comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei comunicare all’ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di servizirisoluzione previste dal contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’artdello stesso. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi Ai fini della presente clausola risolutiva. La risoluzionetracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in base all’art. 1458 c.crelazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 375347598C. L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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