Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artdell'art. 3, Legge 3 della L. n. 136 del 13 agosto 201013/08/10, è obbligata l’aggiudicatario si obbliga, ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Quarrata, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti abilitati (persone fisiche) delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxpresente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipulapresente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, 3 comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo 8 della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaL.136/10.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti di tali conti correnti, e correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata stipula del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipulacontratto. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziari prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti tali contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto artdall’art. 3, comma 9, Legge 136/1013 agosto 2010, n. 136. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione comunicazione, all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma territorialmente competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.presente contratto..

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, ai sensi dell’arta mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più Gli estremi identificativi dei conti bancari o postali correnti dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxall’A.O.U.S. entro sette giorni dalla loro accensione e, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenziao comunque, entro 7 giornisette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico. L’appaltatore assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, ogni eventuale variazione relativa obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su sensi della Legge n. 136/2010. L’A.O.U.S. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di essitale obbligo e adempimento. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, L’appaltatore s’impegna a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia di Roma Firenze della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariatracciabilità. Nelle fatture l’appaltatore s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice CIG di riferimento. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaCon la sottoscrizione del Contratto, per assicurare la l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, ai sensi dell’artnonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori. 3In particolare, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correntidedicati, e anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i soggetti abilitati ad operare su movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulapagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxfine, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell’aggiudicazione definitiva, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovràconto corrente bancario o postale dedicato, inoltreanche non via esclusiva, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati all’appalto nonché le persone delegate ad operare su sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di essiprocedere all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena L’Aggiudicatario inoltre: L’Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafatturazione elettronica e dalle disposizioni regionali in materia.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata leggelegge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura territorialmente competente La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’aggiudicataria di ogni lotto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipulastipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Potenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: basilicata.agenziaentrate.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, per assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno conto dedicato entro sette giorni dall’accensione e/o più conti bancari o postali dedicati dall’inizio del contratto unitamente alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, generalità e i soggetti abilitati al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati esso, fermo restando che in sede assenza di stipuladette comunicazioni la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. A tal fine Non è indispensabile inserire consentito al soggetto affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Città Metropolitana sul conto precedentemente indicato. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti stipulati con i subappaltatori un’apposita clausolasub-fornitori per l’esecuzione, a pena anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di nullità assolutaquanto previsto dall’articolo 118, con la quale ciascuno di essi assume gli comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti previsti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante legge n. 136/2010 e dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale presente capitolato comporta la risoluzione del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariacontratto.

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Samples: www.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la La Ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, finanziari specificamente sanciti dalla Legge 136 del 13 agosto 20102010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, è obbligata ad adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. In particolare la Ditta dovrà utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correntipostali, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxvia esclusiva, il quale provvederà o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto artquanto previsto dall’art. 3, comma 91, Legge 136/10n. 136/2010. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia I pagamenti e le transazioni inerenti gli interventi del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle Entrate ed operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariarealizzazione degli interventi affidati.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaAi sensi della legge 136 del 2010, per assicurare la relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai sensi dell’artpagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. 3, Legge 136 del L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, n. 136 e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà successive modifiche e si impegna a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla stazione appaltante ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Grosseto della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo quadro nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese. Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi Al presente accordo è allegato (doc. b) il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. Al presente accordo è altresì allegato (doc. c) il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall’Impresa dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. Art. 8 Divieto di interruzione o sospensione del servizio. In nessun caso l’Impresa potrà interrompere o sospendere l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., anche nel caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicarli comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulastipula dei contratti. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà L’Operatore Economico si impegna a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolarispettare, a pena di nullità assolutadel presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari di cui all’art. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art3 della L. 136/2010. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà L’Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Azienda e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia Prefettura di Roma Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9239764E73. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: Contratto Di Appalto Avente Ad Oggetto Il Servizio Di Ristorazione Per Gli Studenti

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipulastipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: toscana.agenziaentrate.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”: - i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; - i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, Legge 136 del 13 agosto 2010nel caso di conti correnti già esistenti, è obbligata dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e una commessa pubblica; - i soggetti abilitati contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxnonché provvedono, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltrealtresì, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione modifica relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi dati trasmessi: il contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante La violazione degli obblighi previsti dal predetto suddetto art. 3, comma 9, 3 della Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale 136/2010 determina la risoluzione di diritto del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapresente contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara (Cig 924706469c) Gara N. 7 2022

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicarli comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: abruzzo.agenziaentrate.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Particolari Di Contratto

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artfinanziari di cui all’art. 3, Legge 136 del 3 della legge 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichen. 136 e successive modifiche e integrazioni. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà L’impresa si impegna a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Amministrazione Comunale e alla prefettura- Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Governo, competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti all’impresa potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L.136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell’eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al concedente per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla presente procedura.

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Samples: www.comune.cadeo.pc.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artfinanziari di cui all’art. 3, Legge 136 del 3 della legge 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichen. 136 e successive modifiche ed integrazioni. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, L’appaltatore si impegna a comunicare all’Agenziaall’Amministrazione committente, entro 7 giorninella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, ogni eventuale variazione relativa ai predetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed ai soggetti autorizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. L’aggiudicataria è obbligata L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione committente, per quanto di propria competenza, le variazioni intervenute in ordine alle modalità di accredito dei pagamenti. In difetto di tale comunicazione, anche se le predette variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolaeventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L’appaltatore, inoltre, si impegna a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’Amministrazione committente ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Cessione Dei Crediti

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’aggiudicataria di ogni lotto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipulastipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: toscana.agenziaentrate.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaPer quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, per assicurare la dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 3 della legge 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o più conti bancari postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso l’istituto bancario o postali dedicati alle commesse pubblicheSocietà Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I riferimenti dei predetti conti correntiIl mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art. 3, e comma 7, della precitata normativa, i soggetti abilitati ad operare su di essi cui al comma 1 del medesimo articolo 3, dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente comunicare alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenziastazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro 7 giornisette giorni dalla loro accensione o, ogni eventuale variazione relativa ai predetti nel caso di conti correnti ed ai soggetti autorizzati già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, dovranno, altresì, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, Gli stessi soggetti dovranno provvedere a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariacomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

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Samples: www.comune.cuneo.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, Legge 136 del della legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicarli comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. articolo 3, comma 9, Legge 136/10della legge n. 136 del 2010. L’aggiudicataria Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, ai sensi dell’arta mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più Gli estremi identificativi dei conti bancari o postali correnti dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxall’Azienda entro sette giorni dalla loro accensione e, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenziao comunque, entro 7 giornisette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico. L’aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, ogni eventuale variazione relativa obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su sensi della Legge n. 136/2010. L’Azienda non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di essitale obbligo e adempimento. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, L’aggiudicatario s’impegna a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia di Roma Firenze della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariatracciabilità. Nelle fatture l’aggiudicatario s’impegna ad inserire il numero di contratto specifico, il codice CUP e il codice CIG di riferimento. In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

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Samples: www.dsu.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari di cui all’art. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia3 della legge 13 Agosto 2010, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto artn.136 e successive modifiche. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà La ditta si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla stazione appaltante ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La ditta è impegnata a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall’Agenzia relativa all’esecuzione della fornitura. La ditta aggiudicataria è obbligata all’osservanza dei principi stabiliti nel Codice Etico aziendale (ATS Brescia), nel Codice Comportamentale dell’ATS di Brescia, nonchè nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014) che prevede puntuali obblighi a carico delle imprese partecipanti. La violazione di tali principi può comportare causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, fermo ogni ulteriore diritto dell’Agenzia stessa al risarcimento per i danni che ne abbiano a conseguire. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, considerata la natura del servizio e la sua particolarità, garantire l’assoluto rispetto della normativa relativa alla “privacy” e alla tutela dei “dati sensibili”.

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Samples: www.ats-brescia.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’Appaltatore assume gli obblighi, per assicurare la anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. L’Appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi dell’art. 3entro 7 giorni dalla loro accensione, Legge 136 del 13 agosto 2010gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede ed ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di stipula. A tal fine è indispensabile inserire conti correnti già esistenti, l’Appaltatore si impegna a comunicare i dati necessari nella sezione dedicata di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di immediata risoluzione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxrapporto contrattuale. I pagamenti del compenso spettante all’appaltatore, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovràsubappaltatore e subcontraenti, inoltresaranno corrisposti, a comunicare all’Agenziaprevio nulla osta del Direttore Tecnico del Consorzio, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi30 giorni dal ricevimento della fattura e fatto salvo quanto previsto dall’art. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3105, comma 910, Legge 136/10del D.lgs. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Governo della provincia D.lgs. n. 50/2016 verrà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dalla ditta appaltatrice. Il CIG relativo al presente contratto è il seguente: 7678228231. Il codice univoco di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafatturazione elettronica è UF48IB.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Recupero/Smaltimento Dei Rsu Indifferenziati Residuali

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’Assicuratore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, per assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Assicuratore s’impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correntise previsto, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulail codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire L’Assicuratore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolasub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine l’Assicuratore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana. L’Assicuratore è tenuto a pena risolvere i contratti di nullità assoluta, con la quale ciascuno cui al comma 2 in caso di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo violazione della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaLa Compagnia, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulaall’Agenzia, al più tardi, entro 5 giorni dalla presente. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria La Compagnia dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria La Compagnia è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria La Compagnia trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10n. 136/2010. L’aggiudicataria La Compagnia darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 L’aggiudicatario del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolaservizio si assume, a pena di nullità assolutadel contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010. La ditta, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla “Xxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaoperazioni.

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Samples: www.comune.vicenza.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaLa Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulaofferta. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria La Società dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria La Società è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria La Società trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria La Società darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapresente contratto.

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Samples: unikore.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaL’Azienda, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Ai sensi e per assicurare la gli effetti dell’art.3, della sopra citata legge, l’Azienda, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il conto corrente indicato all’art. 5 del presente accordo di collaborazione è dedicato a ricevere il predetto finanziamento. L’Azienda s’impegna a rendere noto all’Agenzia, esclusivamente per iscritto, eventuali variazioni del numero di conto corrente. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul conto corrente indicato avranno effetto liberatorio per l’Agenzia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010comma 9 bis, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichedella L. 136/2010. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su L’Azienda s’impegna a riportare in ogni documento contabile il seguente Codice Unico di essi dovranno Progetto (CUP): D15I14000500002. Il CUP dovrà essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltreinserito nei pagamenti che, a comunicare all’Agenziafronte degli incassi di cui all’art.5, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai saranno effettuati dall’ Azienda verso soggetti autorizzati ad operare su di essiterzi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, L’Azienda s’impegna inoltre a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra L’azienda Usl Toscana Sud Est E L’agenzia Regionale Di Sanita’ Per Il Supporto Alla Valutazione Dello Stato Di Salute Della Popolazione Residente Nell’area Geotermica Amiatina Mediante Misurazione Dei Principali Parametri Sanitari E Valutazione Della Funzionalità Respiratoria, Nell’ambito Del Progetto Regionale Denominato “Geotermia E Salute – Fase Iv”

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaAi sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, per assicurare la tracciabilità il Progettista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulaeseguire movimentazioni sullo stesso. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente Il Progettista dovrà comunicare alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’AgenziaStazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. L’aggiudicataria è obbligata ad Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assolutanullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggeXxxxx. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

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Samples: www.ao-siena.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaAi sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; per eseguire i pagamenti verranno impiegati unicamente conti correnti dedicati e i relativi movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9-bis, Legge 136/10della succitata legge, causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed L’Ente, in occasione di ogni pagamento all’impresa e con interventi di controllo ulteriori, verificherà l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla prefettura- ufficio territoriale tracciabilità dei flussi finanziari. comunicato prima della stipula del Governo presente contratto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariastazione appaltante.

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Samples: www.consorzioit.net

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaCon la stipulazione del presente Accordo Quadro, per assicurare l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Si allega al presente atto sotto la tracciabilità lettera “ ” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in data , indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo. Preliminarmente all’emissione dei flussi finanziaricertificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. AIPo procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 31456 del codice civile, Legge 136 in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno bonifico bancario o più conti bancari postale o postali dedicati alle commesse pubblichedi altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxL’Appaltatore, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di

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Samples: Contratto

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaAi sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, per assicurare la a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico affidatario deve comunicare all’Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, ai sensi dell’art. 3nel caso di conto corrente già esistente, Legge 136 del 13 agosto 2010a far data dalla prima operazione finanziaria relativa all’appalto in oggetto, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, comunicando contestualmente le generalità e i soggetti abilitati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi esso. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere comunicati comunicate entro sette giorni. L’operatore economico affidatario deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all’appalto in sede di stipulatutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovràL’operatore economico affidatario, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolaed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’AgenziaL’appaltatore, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari. L’Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico affidatario con raccomandata a.r., nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Samples: www.aslcagliari.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariL' Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3, 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 136 187 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichepostale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I riferimenti contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolaGli stessi soggetti provvedono, altresì, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’AgenziaL’appaltatore, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all’Università e alla Prefettura di Potenza. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

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Samples: unibas.etrasparenza.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artfinanziari di cui all’art. 3, 3 della Legge 136 del 13 agosto Agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichen° 136 e successive modifiche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’AgenziaPertanto, entro 7 giornigiorni dalla sottoscrizione del contratto, ogni eventuale variazione relativa ai predetti comunicherà al Comune di Maracalagonis gli estremi identificativi dei conti correnti ed ai soggetti autorizzati dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire L’appaltatore dovrà inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolagli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla stazione appaltante ed alla prefettura- prefettura – ufficio territoriale del Governo governo della provincia di Roma Cagliari, ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010, che l’inadempimento agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora. Rimangono ferme le conseguenze delle responsabilità per inadempimento imputabile all’appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, per assicurare la L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, n.136 e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulasuccessive modifiche. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, proposito l’Appaltatore si impegna a comunicare all’Agenziaalla Regione, entro 7 giorninella persona del Responsabile dell’esecuzione, ogni eventuale variazione relativa ai predetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed ai soggetti autorizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di stipulazione del presente atto. L’aggiudicataria è obbligata L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolaeventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Contratto Relativo All’affidamento Di Di Servizi Di Assistenza Tecnica a Supporto Dell’autorità Di Gestione Del Programma Operativo Regionale Fesr – Fse 2014/2020, Ai Sensi Dell’articolo 59 Del Reg. (u.e.) N.1303/2013. Lotto Cig:

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatariaIl fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipulaseguito all’aggiudicazione. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria Il fornitore è obbligata obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10136/2010. L’aggiudicataria Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www1.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicataria, L’inadempimento degli obblighi che seguono costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, e per gli effetti della Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubblichen. 136, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto assume espressa obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010. I riferimenti In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il codice CIG relativo al presente affidamento. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausolae i subcontraenti deve essere previsto, a pena di nullità assolutanullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata leggedei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’AgenziaFatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, stante l’obbligo la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A7R, ha diritto di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto artrisolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3, comma 9, 3 della Legge 136/10. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria136/2010 e s.m.i.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it