Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016, Contratto Di Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Un Servizio Di Sportello, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Manutezione Ed Evoluzione Del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (Siac) Della Regione Campania, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Di Servizio, www.comune.roma.it, Contratto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all'osservanza del disposto di cui all’artall'art. 3 della L. L 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. L 17 dicembre 2010 n. 217n.217. Ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 9 –bis -bis della citata L. L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L'esecutore del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, della L. L n. 136/2010 come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.del

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010n.217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio II gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società Assicuratrice, la Società di assicurare la Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo precedente sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale [Poste Italiane S.P.A.S.p.A.] e riportate, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Condizioni Di Garanzia Norme Contrattuali, trasparenza.comune.caserta.it, trasparenza.comune.caserta.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto Agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla F.I.S.I gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari e/o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se non in via esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedonocui al presente contratto dovranno avvenire, altresìsalve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati alla F.I.S.I. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Convenzione Multirischi, Convenzione Multirischi, Convenzione Assicurativa Multirischi a Favore Della f.i.s.i. Federazione Italiana Sport Invernali, Ai Suoi Organi Periferici E Alle Associazioni E Societa’ Sportive Affiliate

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il contraente assume l’obbligo di assicurare la adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136. A tal fine, per le mafiemovimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei contraente individua i Sig.ri: , nato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga il C.F. , nato a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle C.F. quali persone delegate ad operare su di essisul sopra indicato conto. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche degli istituti bancari o della società Poste Italiane S.P.A.delle poste, ovvero i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si intendono risolti di dirittorisolve automaticamente, secondo quanto previsto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente il Contratto di subappalto, laddove previsto, restano ferme le disposizioni è viziato da nullità assoluta; in caso di cui violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla L. 13 agosto 2010 Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: Contratto Di Appalto, www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all‟osservanza del disposto di cui all’artall‟art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell‟art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore L‟esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l‟accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall‟art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Servizi Residenziali Di Accoglienza Di Roma Capitale Per Cittadini Immigrati “Centri Di Accoglienza Di Roma Capitale Per L’immigrazione (c.a.r.i.) “ Tra Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Con Sede in Roma – Viale Manzoni N. 16 (c.f. 02438750586), C. F. 02438750586 E P. Iva 01057861005, Nella Persona Del Nato Nella Sua Qualità Di Direttore Della Direzione Accoglienza E Inclusione, u.o. Contrasto Esclusione Sociale, Del Dipartimento Politiche Sociali Incaricato Con Ordinanza Del Sindaco N. 84 Del 10/05/2019 Che Interviene Al Presente Contratto Giusta I Poteri Che Derivano Dall‟art. 107, Comma 3, Lettera C) Del Testo Unico Delle Leggi Sull‟ordinamento Degli Enti Locali, Approvato Con d.lgs. N. 267 Del 18 Agosto 2000 E Dall‟art. 34 Del Vigente Statuto Di Roma Capitale, Approvato Con Deliberazione Dell‟assemblea Capitolina N. 8 Del 7 Marzo 2013, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016 Oggetto: Accordo Quadro, Articolato in N. 7 Loti Funzionali, Per L’affidamento Di Servizi Di Accoglienza Per Persone Gravemente Vulnerabili in Condizioni Di Marginalità Sociale E Che a Seguito Di Eventi Climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) E/O Emergenziali Di Varia Natura Si Trovano Nell’impossibilità Di Far Fronte a Bisogni Primari, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, finalizzata si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il contraente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga all’osservanza obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del disposto suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Samples: www.umbriasalute.com, www.umbriasalute.com, www.umbriasalute.com

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo dell’accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottem- peranza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: www.amga.it, www.uniacque.bg.it, www.uniacque.bg.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro, finalizzata si conviene che, in ogni caso, ARIC, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, ARIC verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a ARIC e alla Prefettura di competenza. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010comunicato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Xx.Xx.Xx. L’esecutore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.

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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’aggiudicatario nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia e s.m.i. I soggetti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga cui sopra sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente gara, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su di essitali conti correnti. Gli stessi soggetti provvedonoTutte le movimentazioni finanziarie devono avvenire, altresìsalve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il Codice Unico di dirittoProgetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artLegge17 Art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/20109. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L’appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Contratto Di Avvalimento, www.comune.napoli.it, www.comune.napoli.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.

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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, www.soresa.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, finalizzata si conviene che, in ogni caso, l’IRCCS CROB, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contraente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga all’osservanza obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine l’IRCCS CROB verificherà il corretto adempimento del disposto suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’IRCCS CROB. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Samples: www.crob.it, www.crob.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e ss.mm.ii.. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aven, www.ausl.pr.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il contraente assume l’obbligo di assicurare la adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136. A tal fine, per le mafiemovimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei contraente individua quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto le seguenti persone: , nato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa il C.F. , nato a il C.F. È fatto obbligo di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga provvedere a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le ogni modifica relativa alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisul suddetto conto corrente dedicato. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora Nel caso in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche degli istituti bancari o della società Poste Italiane S.P.A.delle poste, ovvero i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si intendono risolti di dirittorisolve automaticamente, secondo quanto previsto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente il Contratto di subappalto, laddove previsto, restano ferme le disposizioni è viziato da nullità assoluta; in caso di cui violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla L. 13 agosto 2010 Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all9osservanza del disposto di cui all’artall9art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: <Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”antimafia=, così come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell9art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti del presente contratto applicativi e conseguentemente dell9accordo quadro. L9esecutore del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l9accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall9art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Applicativo, Contratto Applicativo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Patto Di Integrità Di Roma Capitale, Degli Enti Che Fanno Parte Del Gruppo Roma Capitale E Di Tutti Gli Organismi Partecipati, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all9osservanza del disposto di cui all’artall9art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: <Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”antimafia=, così come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell9art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore L9esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo l9accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall9art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall9art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, finalizzata si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione a A.R.I.C. e alla Prefettura di competenza. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, unitamente al- le generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essicui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante. Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessisensi dell’art. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217c. 8 del- la Legge.

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Samples: www.unipi.it, www.unipi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga l’appaltatore è tenuto a comunicare a Roma Capitale al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoL’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, altresìn. 136. Ai sensi del disposto dell’articolo 3, a comunicare ogni modifica relativa comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai dati trasmessi. Qualora sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative transazioni al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i contratti applicativi subappaltatori e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.

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Samples: comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.adm.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti attuativi con ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore assume gli obblighi in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato d’oneri, finalizzata nell’allegato al capitolato tecnico e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’ A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad A.R.I.C. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Aquila. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oil CIG al cessionario, nel caso affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Samples: Accordo Quadro Tra, Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Mezzi Di Contrasto Occorrente Alle aa.ss.ll. Della Regione Abruzzo Nell’ambito Del Bando Istitutivo Avente Ad Oggetto Il Sistema Dinamico Di Acquisizione Della Pubblica Amministrazione Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il CONTRAENTE si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza alcuna riserva, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale – che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Ai sensi del suddetto Protocollo, nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. È obbligo del CONTRAENTE comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Pari Opportunità l’elenco dei soggetti coinvolti nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco dei soggetti di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui al Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a al Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. Sistemi di Accoglienza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, finalizzata nel disciplinare di gara ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’ASP, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il contraente contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga all’osservanza obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’ASP verificherà il corretto adempimento del disposto suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’ASP e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010comunicato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.accettazione

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Samples: www.aspag.it, www.aspag.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società ha comunicato i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari che fa parte integrante e sostanziale della presente lettera – contratto, anche se qui non materialmente allegato, che gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato: Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione L’Associazione Editori Sardi ha comunicato che delegato ad operare sul predetto conto è la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxx nata a Sassari il 22.03.1964 ed ivi residente in via Coradduzza 27, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X. L'AES si obbliga a comunicare tempestivamente all’Assessorato ogni modifica relativa ai dati sopra riportati. In caso di assicurare la mancata sollecita comunicazione l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti. L’Amministrazione verifica, in occasione del pagamento al Contraente e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, finalizzata i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a prevenire infiltrazioni criminaliqualsiasi titolo interessate ai lavori, il contraente si obbliga all’osservanza ai servizi e alle forniture, assumono, a pena di nullità assoluta del disposto presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217).

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’affidatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e ss.mm.ii., l’Appaltatrice s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito la Committente in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatrice con raccomandata a.r., il mancato utilizzo contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della succitata Xxxxx e s.m.i. e del D.L. 2010 n. 187. L’Aggiudicataria, nella sua qualità di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo appaltatrice, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010medesima Legge ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. succitata Xxxxx n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Committente - contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’Appaltatrice, la subappaltatrice o la subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’arte smi. 7 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del D. L. 12 novembre 2010 n.187Governo della Provincia di Caserta. L’Appaltatrice, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatrice medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la L’impresa aggiudicatrice, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, finalizzata n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, a prevenire infiltrazioni criminalipena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine si precisa che il CIG è 66230211D4 e i sono CUP: D94B13001080005 e D94B1300108000, il contraente che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi al contratto in oggetto. L’appaltatore si obbliga all’osservanza del disposto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 7 giorni dalla loro accensione oaccensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiessi (è possibile utilizzare l’allegato 1). Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, altresìovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di dirittodetermina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89-bis, della L. 136/2010. L’appaltatore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art136 e si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita tale clausola. 7 L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010Governo della Provincia di Parma. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 13/08/2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.

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Samples: Contratto D’appalto Relativo Ai Lavori Di Costruzione Della Nuova Ala in Ampliamento All’ospedale Di Vaio Cig 5806891e08 Cup D57e13000460006

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i.. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.S.p.A.) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artLegge. 7 Ai sensi del D. L. n.187/2010Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, convertito con modificazioni ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstopolizza o che ne derivino, restano ferme per le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

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Samples: www.formez.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’appaltatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss. mm. ii, nonché delega al Governo sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori, e gli eventuali subcontraenti in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità genere appartenenti alla filiera delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente imprese del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’appaltatore è tenuto a comunicare a Roma Capitale dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.Ai fini dell’art.3, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8co.7, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Amministrazione gli estremi di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artsopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 7 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del D. L. 12 novembre 2010 n.187bonifico bancario o postale, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariaccedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalianche non in via esclusiva, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artalle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 Legge 13/8/2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a s.m.i.. L’appaltatore dovrà comunicare a Roma Capitale questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, altresìl’appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta Legge n. 136/2010. L’appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della propria Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. L’appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i., il seguente Schema di clausola contrattuale: “Art. 7 (…) (Obblighi del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui subappaltatore/subcontraente relativi alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.tracciabilità dei flussi finanziari)

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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 3 della citata L. Legge 13.08.2010 n. 136/2010136 e ss. mm., il mancato utilizzo degli pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di risoluzione dei pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadropubblici. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a L’appaltatore dovrà comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoL’appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi In caso di banche comunicazioni non effettuate, tardive o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti incomplete seguirà l’applicazione di diritto, secondo quanto previsto dall’artuna sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 36, comma 84 della legge 136/2010). I pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell’appaltatore dovranno transitare sul conto corrente dedicato. L’ appaltatore, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artpena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010. 7 Il mancato utilizzo del D. L. n.187/2010bonifico bancario o postale, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , restano ferme le disposizioni costituisce causa di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 risoluzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alle movimentazioni fi- nanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamen- te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget- to (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: www.cemambiente.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariaccedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalianche non in via esclusiva, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artalle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artlegge 13/8/2010 n.136. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a L'appaltatore dovrà comunicare a Roma Capitale questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione oaccensione, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nonché nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, altresìl'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. L'appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010e s. m., convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni il seguente Schema di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.clausola contrattuale:

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Samples: ossccpp.regione.vda.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alle movimentazioni fi- nanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Danni Accidentali Ai Veicoli

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di Il RTI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010Xxxxx, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire RTI dichiara che i conti dedicati sono di seguito riportati. Per la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo KSM S.p.A.: OMISSIS – IBAN: OMISSIS Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è: OMISSIS Per la Sicurtransport S.p.A.: OMISSIS IBAN: OMISSIS I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: OMISSIS Il RTI si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl RTI si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Il RTI si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata fornendo a prevenire infiltrazioni criminaliquesto Istituto i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti. Pertanto, il contraente si obbliga all’osservanza entro 7 giorni dalla sottoscrizione del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiecontratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale l’aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione odedicati, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiassumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdiritto ex art. 3, comma 8numero 8), della L. capoverso 9-bis Legge n. 136/2010 136/2010, come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. in Legge n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoInps verifica, restano ferme le disposizioni in occasione di cui ogni pagamento fatto a favore dell’Aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: servizi2.inps.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo dell’accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3 Del D. Lgs. N. 50/2016 E ss.mm. E Ii

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Revisore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega al Governo in materia nei rapporti con il Beneficiario, a pena di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artnullità assoluta del contratto. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’arttrova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Revisore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il Revisore è tenuto a comunicare a Roma Capitale dichiarare al Beneficiario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal Revisore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora Ferme restando le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi ulteriori ipotesi di banche risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della società Poste Italiane S.P.A.tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario il relativo codice identificativo gara (CIG).

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Samples: www.unipd.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a al Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. Contrasto Esclusione Sociale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo degli strumenti idonei Fornitore si impegna a consentire la piena rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del previste nel presente accordo quadroContratto di, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. L’esecutore 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nel caso risolveranno di conti correnti già esistentidiritto, dalla loro prima utilizzazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, i contratti applicativi che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 83 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 fermo restando il diritto al risarcimento del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217danno.

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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Relativo All’affidamento Del Progetto “Adolescenza E Trasgressione" L.285/97 Scheda Prog. Pi/3 – Gara N. 7641604 – Cig N. 7641604

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoprovvedon o, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la L’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche, nonché delega pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente di cui al Governo comma 7 dell’articolo 15 è dedicato, anche in materia via non esclusiva, alle commesse pubbliche di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis cui all’articolo 3 della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi legge 136/2010 e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo s. m. i. L’appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi. , nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, legge 136/2010 e s. m. i.. Qualora le relative la transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. dall’articolo 3, comma 89 bis, della L. n. legge 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010e s. m. i.. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 legge 136/2010 e s. m. i.. L’appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto, ex articolo 105 D. Lgs. n. 136 così come modificato dall’art. 7 50/2016 e s. m. i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del D. L. 12 novembre 2010 n.187contratto, convertito un’apposita clausola con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.

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Samples: www.comune.riccione.rn.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136/2010. I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, nonché delega al Governo in materia ovvero con altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente comunicazione da parte del Fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico, ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra, riporteranno il CIG indicato nell’intestazione del presente accordo quadrodocumento e attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’esecutore Il Fornitore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di ciascun contratto applicativo si obbliga tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito dalla L. n. 217/2010. In particolare, il Fornitore: - è tenuto a indicare, in ogni fattura emessa, il suddetto CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; - a comunicare a Roma Capitale ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoIl mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, altresìovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi costituisce causa di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 risoluzione del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente Contratto.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Full Service Di

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Nell’ambito del presente appalto l’affidatario assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare all’Ente, per le mafietransazioni derivanti dal presente contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione odedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, alle commesse pubbliche nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessicomunicati. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul predetto conto corrente dedicato, con espressa indicazione del CIG e del CUP collegati al Progetto. L’affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti applicativi sottoscritti con i subappaltatori e conseguentemente l’accordo quadro i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai servizi affidati, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa. Lo stesso affidatario si intendono risolti impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di dirittotracciabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall’arta darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Terni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3, comma 89-bis, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: www.comune.terni.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Ditta LA GHIANDA SOCIETA’ COOPERATIVA, si assume, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artfinanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. L’Aggiudicataria, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette Xxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoProvvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora L'Aggiudicataria deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di banche incasso o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Samples: www.comune.vicenza.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: www.ulss.tv.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale al contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso del conto corrente dedicato di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, cui all’ art.3 della L 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul predetto conto corrente. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di essicompetenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Gli stessi soggetti provvedonoIn caso di subappalto/subcontratto, altresìil fornitore si obbliga ad inserire nel contratto di sub appalto/subcontratto, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora pena di nullità assoluta dello stesso, le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi seguenti clausole: L’impresa (…), in qualità di banche o della società Poste Italiane S.P.A.subappaltatore/subcontraente dell’impresa aggiudicataria (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Associazione (…), i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’arte successive modifiche. 7 L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Associazione (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente contratto all’Associazione (…).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’Affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafielegge 136/10, nonché delega al Governo l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in materia caso di normativa antimafia”raggruppamento senza mandato all’incasso in favore della mandataria, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoL’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a comunicare ogni modifica relativa pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o fini della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni verifica di cui alla L. 13 agosto 2010 all’art. 3 comma 9 della legge n. 136 così come modificato dall’art136/2010. 7 L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del D. L. 12 novembre 2010 n.187contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interes- sata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identifi- cativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie re- lative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le mafiemovimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, nonché delega al Governo in materia relativamente a cia- scuna transazione, il Codice Identificativo di normativa antimafia”Gara (CIG) o, così come sostituito qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comu- nicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 7 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risolu- zione del D. L. 12 novembre 2010 n. 187contratto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217ai sensi dell’art. Ai sensi 1456 cc e dell’art. 3, comma 9 –bis c. 8 della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Banca, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza Legge 136 del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. n. 136/2010legge, la Banca dichiara che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire conto dedicato è il seguente: __NON COMPILARE I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Banca si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoLa Banca si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Banca si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artverifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 89, Legge 136/10. La Banca si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni provincia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artai sensi dell’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 7, della citata L. Xxxxx, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: IBAN: intestato a . I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli strumenti idonei a consentire la piena obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto previsti dall’art. 3, comma 8Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

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Samples: Contratto Normativo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, le mafieUnità Ordinanti, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che il Consorzio CIPE, senza bisogno di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadroassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. L’esecutore 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC o altri sistemi analoghi, nell’ipotesi di ciascun contratto applicativo si obbliga reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. Il fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il fornitore, in caso di essi. Gli stessi soggetti provvedonocessione dei crediti, altresì, si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiil/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o della società Poste Italiane S.P.A., postale sul/i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: bibliotecadigitale.cab.unipd.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all'osservanza del disposto di cui all’artall'art. 3 della L. L 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. L 17 dicembre 2010 n. 217n.217. Ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 9 –bis -bis della citata L. L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L'esecutore del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, della L. L n. 136/2010 come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. n.187/2010L n.187/201O, convertito con modificazioni dalla L. L n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 n.136 così come modificato dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.S.p.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 alla legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136/2010 e s.m.i.. In particolare, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”L’APPALTATORE si obbliga, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. dell’articolo 3, comma 9 –bis 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della citata L. n. 136/2010filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente servizi e/o fornitura del presente accordo quadroContratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente Articolo, nonchè la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo. L’esecutore L’APPALTATORE è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i. L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di essi. Gli stessi soggetti provvedonopagamento è il seguente: CIG n. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di PISAMO, altresìai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, a comunicare ogni modifica relativa le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi sensi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217per gli effetti dell’articolo1456 c.c.,:

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi Professionali

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo La Società affidataria si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contratto Per Scrittura Privata

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Codesta società assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a codesta società deve comunicare a Roma Capitale all’ANVUR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaalla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiAi sensi del predetto art. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 3 della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i., l’ANVUR provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’ANVUR. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’ANVUR per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.

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Samples: www.anvur.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente Contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo Il Contraente si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. Legge. Polizza n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.400260064 Contraente: UNIVERSITÀ STUDI MILANO-BICOCCA

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariLa CNPADC, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della citata L. n. 136/2010136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente accordo quadroContratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essidetto conto. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora il conto corrente dedicato e le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto.

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Samples: Contratto D’appalto Avente Ad Oggetto I Servizi Professionali Di Consulenza E Assistenza Nella Selezione Di Fondi Di Investimento Alternativi Di Tipo Chiuso in Favore Della Cassa Nazionale Di Previdenza E Assistenza Dei Dottori Commercialisti Commercialisti (Cnpadc)

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8c. 8 della Legge. La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, della L. n. 136/2010 salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come sostituito stabilito dall’art. 7 1891 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.C.C.

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Samples: www.informatica.aci.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, finalizzata n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a prevenire infiltrazioni criminalicomunicare all’ente, il contraente nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga all’osservanza a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del disposto di cui all’art. bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafies.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito purché siano effettuati con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessitracciabilità finanziaria. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arts.m.i. 7 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del D. L. n.187/2010comma 8 del medesimo articolo 3. Il Politecnico verifica, convertito in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con modificazioni dalla L. n. 217/2010interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di cui lotta alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217delinquenza mafiosa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Lotto X, Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziaria di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: e s.m.i. Si allega al presente atto sotto la lettera “ ” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in data , indicante il conto corrente Piano straordinario contro le mafiededicato” intestato all’Appaltatore medesimo. Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. A.I.Po procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 31456 del codice civile, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrooperazioni. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oL’Appaltatore, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità il subappaltatore e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187rapporto contrattuale, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di _.

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Samples: Contratto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8c. 8 della Legge. La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, della L. n. 136/2010 salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come sostituito stabilito dall’art. 7 1891 del D. L. n.187/2010C.C. In caso di sinistro, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L'inadempimento di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, finalizzata si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il contraente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga all’osservanza obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del disposto suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega al Governo l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in materia ordine agli obblighi di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis 3 della citata L. Legge 13.08.2010 n. 136/2010136 e ss. mm., il mancato utilizzo degli pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di risoluzione dei pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadropubblici. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a L’appaltatore dovrà comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, L’appaltatore è tenuto a comunicare ogni modifica relativa tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati trasmessi. Qualora identificativi del conto corrente dedicato nonché le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto L’appaltatore si obbliga, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010Legge 136/2010, convertito ad inserire nei contratti sottoscritti con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoi subappaltatori o i subcontraenti, restano ferme le disposizioni a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artlegge 136/2010 e s.m.i. 7 Il mancato utilizzo del D. L. 12 novembre 2010 n.187bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore in caso d cessione dei crediti, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Carrier Distribution Italy Srl dichiara di assicurare la conoscere e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recantee successive modifiche. Carrier Distribution Italy Srl si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subfornitore/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per conferma e accettazione Luogo e data , li Timbro e firma dell’acquirente L’acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole ed in particolare quelle di cui agli articoli: “Piano straordinario contro le mafieArt. 2 - Recesso dell’acquirente, nonché delega al Governo in materia Art. 4 - Consegna merce - Casi di normativa antimafia”recesso dell’acquirente, così come sostituito dall’artArt. 5 - Condizioni e termini di pagamento, Art. 6 - Reclami – Contestazioni, Art. 7 del D. L. - Garanzia – Esclusione, Art. 8 - Condizioni di Primo Avviamento e Prestazioni in Garanzia, Art. 10 - Modifiche nella costruzione dei macchinari – Descrizione, Art. 11 - Limitazioni di responsabilità - Forza maggiore, Art. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217- Legge applicabile e Foro competente e Art. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/201014 - Codice Etico. Per tutto quanto non espressamente previstoconferma e accettazione Luogo e data , restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.li

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 13/08/2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 17/ 12/ 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’affidatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 13/08/2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 12/11/2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 17/12/2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’ Impresa assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’arte ss.mm.ii. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo i fornitori L’ Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso fornirori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’ Impresa è tenuta a comunicare a Roma Capitale dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Impresa entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora Ferme restando le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi ulteriori ipotesi di banche risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della società Poste Italiane S.P.A.tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, i contratti applicativi in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni dagli altri soggetti di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217lotto di riferimento riportato nel bando.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, finalizzata si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il sub Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’A.R.I.C. e alla Prefettura di competenza. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunicato.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun L’affidatario del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. . I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte E Invalidita’ Totale E Permanente Dirigenti

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.S.p.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro, finalizzata si conviene che, in ogni caso, A.R.I.C., in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto subappaltatore o il sub-Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a A.R.I.C. e alla Prefettura di competenza. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nonché delega al Governo in materia verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 risoluzione di diritto del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di risoluzione cessione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo crediti, si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad una commessa pubblica, nonché, nello utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010comunicato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariLa CNPADC, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della citata L. n. 136/2010136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a. r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente accordo quadroContratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essidetto conto. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora il conto corrente dedicato e le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del “Servizio Di Progettazione, Organizzazione E

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato Ed i nominativi e i Codici Fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso: • •

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’appaltatore si assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla L. n. 217/2010loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Per tutto quanto non espressamente previstoL’omessa, restano ferme le disposizioni di cui alla L. tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con e successive modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217e integrazioni.

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Samples: www.misterbianco.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 –bis 8, della citata L. legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o via PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o sensi della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136. 7 L’Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

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Samples: www.comune.napoli.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Dipartimento Politiche Sociali gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Ditta esecutrice del servizio si assume, a pena di assicurare la nullità del contratto di appalto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artfinanziari ai sensi dell’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia e s.m.i. e si impegna ad applicare la tracciabilità anche ad eventuali contratti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217subappalto/subcontratto. Ai sensi dell’art. 3fini della regolarità dei pagamenti, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a Ditta deve comunicare a Roma Capitale alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del conto corrente dedicato alle operazioni finanziarie relative all’appalto. La comunicazione relativa al conto corrente dedicato deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro accensione dall’accensione o, nel caso di conti correnti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello . Nello stesso termine, termine devono essere comunicati alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisul conto corrente dedicato. Gli stessi soggetti provvedonoProvvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora La Ditta deve completare le fatture fiscali elettroniche relative al presente affidamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con il codice identificativo di gara (CIG) e con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di banche incasso o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Samples: www.comune.vicenza.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L’Organismo affidatario si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega al Governo l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in materia ordine agli obblighi di normativa antimafia”tracciabilità dei flussi finanziari. L’Impresa si obbliga a comunicare all’Amministrazione, così come sostituito dall’artai sensi e nei termini previsti all’art. 3 comma 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termineconto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisul predetto conto corrente. Gli stessi soggetti provvedonoL’Impresa, altresìsotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicare renderà tempestivamente note all’Amministrazione ogni modifica relativa successiva variazione ai dati trasmessi. Qualora In difetto di tale comunicazione, anche se le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi variazioni venissero pubblicate nei modi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.legge, i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ferme restando le ulteriori ipotesi di dirittorisoluzione previste dal presente capitolato, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 3, comma 8, 9 bis della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’artil mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto. 7 del D. L. n.187/2010L’Impresa si obbliga inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, convertito a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 Legge n. 136 così come modificato dall’art136/2010. 7 L’Impresa, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Governo della provincia di Bologna.

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Samples: trasparenza.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società Assicuratrice, la Società di assicurare la Brokeraggio Assicurativo, nonché ogni altra impresa interessata al presente contratto (filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previste della normativa sopracitata – tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.Spa) e riportare, i contratti applicativi relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG), o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dell’art. 3 della citata legge n° 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8c. 8 della Legge. IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ Le parti, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artai sensi degli artt. 7 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente i seguenti articoli del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Capitolato Speciale:

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun del contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro il contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all‟osservanza del disposto di cui all’artall‟art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artdell‟art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadrocontratto. L’esecutore di ciascun contratto applicativo L‟esecutore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro contratto si intendono risolti intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall‟art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artdall‟art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artdall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assicuratrice, la Società di assicurare la brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata finanziari in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega e s.m.i.. I soggetti di cui al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga paragrafo che precede sono obbligati a comunicare a Roma Capitale alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione obancari o postali dedicati, nel caso di conti correnti già esistentianche se in via non esclusiva, dalla loro prima utilizzazione in operazioni alle movimentazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaal presente contratto, nonché, nello stesso termine, le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche deroghe previ- ste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o della società postale (Poste Italiane S.P.A.SpA) e riportare, i contratti applicativi relati- vamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’artdell’art. 3, comma 8, c. 8 della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Legge.

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