LOTTO 5
LOTTO 5
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
CIG: 63522781A3
Tra: Uniacque S.p.A.
con sede in: Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx XX
Partita I.V.A./C.F.: 03299640163
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA KASKO
Nr. ………….
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2015
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2018
Frazionamento al 31.12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl
Sezione I - DEFINIZIONI 4
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1: Durata del contratto 6
Art. 2: Gestione del contratto 6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 6
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 6
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 6
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 7
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta 7
Art. 8: Facoltà di recesso 7
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE 8
Art. 9: Beni assicurati 8
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 11: Esclusioni 8
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 9
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni 9
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie 9
Art. 15: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 10
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede 10
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
............................................................................................................................................................ 10
Art. 18: Trattamento dei dati 10
Art. 19: Altre assicurazioni 10
Art. 20: Disposizione finale 10
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Sezione IV – MASSIMALE , FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 12
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA 12
Sezione I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Azienda o Ente: Uniacque S.p.A. , Contraente della polizza.
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione.
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Amministrazione: gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme di attività di captazione, ad- duzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili e industriali di acque potabili e non potabili, di fognatura e di de- purazione.
L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti ammini- strativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;
Broker: il Broker vigente ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni Euro- tax colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; se in- feriore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rien- trante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optional: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni norma- tive ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza natu- rale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corri- sposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del con- tratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regola- zione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione, prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 8: Facoltà di recesso Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE
Art. 9: Beni assicurati I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà della Amministrazione, o alla stessa in uso o loca- zione, utilizzati dai:
a.1. dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico della Azienda stessa;
a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, durante le attività connesse alla propria mansione o carica.
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occa- sione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli
b) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo
c) ribaltamento
d) uscita di strada
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione
h) eventi naturali
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
j) traino passivo del veicolo.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupan- ti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Sono inoltre comprese le spese documentabili sostenute qualora il veicolo sia impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza:
a. per il traino o recupero del veicolo, fino alla concorrenza del limite previsto alla Sez. IV;
b. per il noleggio di un veicolo sostitutivo, per il tempo strettamente necessario alla prosecuzione della attivi- tà/missione/adempimento di servizio e/o per il rientro presso la propria sede di lavoro o abitazione, fino alla con- correnza del limite previsto alla Sez. IV.
Art. 11: Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
◊ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla nor- mativa vigente
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all’art. Beni assicurati, salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti a traino attivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazioni di ne- cessità
◊ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
◊ conseguenti al comprovato stato di grave incuria del veicolo, laddove essa abbia causato o contribuito a causare il sinistro;
◊ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi
◊ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione.
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia all’Ufficio competente presso l’Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla Società, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento.
La denuncia inoltrata dall’Azienda conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.
La Società fornirà semestralmente all’ per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell’assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
E’ facoltà dell’Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso xxxxxxxxx anche in altre occasioni qualora l’ lo richieda.
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di re- cupero,
fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato alla Sez. IV
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Azienda e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sini- stro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- la Azienda corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 60 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono ef- fettuate dalla Società e dall’assicurato.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La lo- ro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 15: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevi- mento di tali documenti.
Poiché la Azienda stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Azienda fornirà quindi alla Società entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; tra- scorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e ri- prende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
La Azienda è’ esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea
di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrispon- derlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18: Trattamento dei dati Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19: Altre assicurazioni La Azienda e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Società di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 20: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esi- stente).
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottem- peranza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Sezione IV – MASSIMALE , FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Limite di indennizzo per sinistro (Sez. III/2, art. 14): € 30.000,00 per sinistro
Limiti di indennizzo Sez. III/1, art. 11:
- traino o recupero del veicolo: € 250,00 per sinistro
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA
Km 30.000
Preventivo km percorsi
€/km
Premio imponibile unitario
Premio annuo imponibile | € |
Imposte (13.50%) | € |
Premio annuo lordo | € |
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA