Common use of Termine di consegna Clause in Contracts

Termine di consegna. Il termine di consegna è di 60 giorni, se non si è stato concordato diversamente per iscritto. Il periodo di consegna inizia con il giorno feriale dopo l’accettazione della conferma dell’ordine, premesso che i pagamenti da effettuare al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) e al fornitore siano pervenuti tutti i dati necessari per espletare l’ordine. Se una di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamente, il periodo di consegna non ha inizio. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo corretto, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. eventi naturali, epidemie, eventi bellici, rivolte, disagi di funzionamento, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure nel caso in cui l’acquirente oppure un terzo abbia un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia in ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, particolarmente quando l’acquirente non adempie agli obblighi di pagamento. Il periodo di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazioni. Il periodo di consegna è valido se entro il periodo di validità l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se il periodo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non ha diritto ad alcun tipo di indennizzo per eventuali danni o per la scissione dal contratto. In generale l’acquirente non ha alcun diritto a indennizzi a causa di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizi.

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Termine di consegna. Il termine di consegna concordato inizia con la ricezione di un ordine definito dal punto di vista tecnico e commerciale, e si considera rispettato se la consegna viene effettuata entro la scadenza o se è stato comunicato al Committente che la relativa merce è pronta per la spedizione. Il termine di 60 giorni, consegna viene posticipato nei seguenti casi: se non si è stato concordato diversamente ci pervengono per iscritto. Il periodo di consegna inizia con il giorno feriale dopo l’accettazione della conferma dell’ordine, premesso che i pagamenti da effettuare al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) e al fornitore siano pervenuti tutti tempo i dati necessari per espletare l’ordine. Se una di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamentel’esecuzione del contratto, se il Committente richiede successivamente modifiche o integrazioni e ciò comporta un ritardo nella consegna o nel servizio, se insorgono ostacoli - per il fornitore, il periodo di consegna Committente o terzi - che non ha iniziosi possono eliminare nonostante ogni possibile sforzo. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo correttoTali ostacoli sono, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. esempio, provvedimenti od omissioni delle autorità, eventi naturali, epidemie, eventi bellici, rivolte, disagi di funzionamentoscioperi, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure nel caso epidemie/pandemie e altre interruzioni d’esercizio rilevanti; se il Committente o terzi da lui chiamati in cui l’acquirente oppure un terzo abbia un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia causa sono in ritardo nell’adempimento degli con i lavori ad essi spettanti o sono in ritardo con l'adempimento dei loro obblighi contrattuali, particolarmente quando l’acquirente o se il Committente non adempie agli obblighi rispetta le condizioni di pagamento. Il periodo Se esiste un accordo scritto sul pagamento di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazioniun'indennità di mora, esso può essere fatto valere solo se è comprovabile un ritardo attribuibile all fornitore e se il Committente può comprovare un danno derivante da tale ritardo. In caso venga inviata per tempo una fornitura sostitutiva, il diritto decade. Per ogni settimana intera di ritardo, l’indennità di mora è pari al massimo allo 0.5%, in totale comunque non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della fornitura in ritardo. Il periodo di Committente non può accampare diritti e rivendicazioni per ritardo nella consegna è valido se entro il periodo di validità l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se il periodo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non ha diritto ad alcun tipo di indennizzo per eventuali danni o per la scissione dal contratto. In generale l’acquirente non ha alcun diritto a indennizzi a causa di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizinel servizio diversi da quelli espressamente menzionati al presente punto 8.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Termine di consegna. Il termine di consegna è inizia a decorrere dalla stipulazione del contratto, comunque non prima dell’ar-rivo di 60 giorni, se non si è stato concordato diversamente per iscrittotutte le indicazioni e di tutti i documenti da procurare dal committente nonché degli eventuali pagamenti in acconto da effettuare. Il periodo di consegna inizia con il giorno feriale dopo l’accettazione della conferma dell’ordine, premesso che i pagamenti da effettuare Viene stabilito in funzione dei rapporti esistenti al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) e della stipulazione del contratto ed è vincolante. In caso di subentro di eventi imprevisti al di fuori della vo-lontà del fornitore siano pervenuti tutti i dati necessari per espletare l’ordine— come in casi di forza maggiore, difficoltà relative all’approvvigionamento di mate-riale, anomalie di servizio ecc. Se una di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamente, — esso viene prolungato in misure adeguata. Viene inoltre sospeso finché il periodo di consegna committente non ha iniziorispettato i suoi obblighi di pagamento entro i termini previsti. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo corretto, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. eventi naturali, epidemie, eventi bellici, rivolte, disagi di funzionamento, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure nel Nel caso in cui l’acquirente oppure un terzo abbia dovessero risultare danni per il committente a seguito di un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia in di cui è responsabile il fornitore, il committente è autorizzato, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni — ad esirge un risarci-mento per il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, particolarmente quando l’acquirente non adempie agli obblighi di pagamento. Il dopo un periodo di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazionicarenza di 2 settimane. Il periodo Tale risarcimento ammonta per ogni settimana intera di ritardo al ½ %, comunque complessivamente al massimo al 5 % del valore della parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non può essere utilizzato in tempo o non può essere utilizzato in modo utile allo scopo previsto ovvero, in caso di prestazioni sulla base del contratto d’appalto, del prezzo della prestazione da contratto d’appalto. Nel caso in cui il fornitore, per pro-pria colpa, dovesse trovarsi in mora anche a seguito del maturare del risarcimento di xxxx xxxxxxx del 5 % menzionato in precedenza, il committente è autorizzato a recedere dal contratto dopo avere concesso un’adeguata dilazione. Un eventuale regolamento bonus/malus per modifiche di termini di consegna è valido se entro il periodo potrà essere stabilito individualmente nell’ambito del contratto di validità l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se il periodo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non ha diritto ad alcun tipo di indennizzo per eventuali danni o per la scissione dal contratto. In generale l’acquirente non ha alcun diritto a indennizzi a causa di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizicompravendita/d’appalto.

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Samples: Condizioni Generali Per Macchine Edili

Termine di consegna. Il termine I termini di consegna è della merce hanno un valore puramente indicativo e non impegnativo per il Venditore. Eventuali ritardi non danno diritto all’Acquirente di 60 giornichiedere il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo, se né di ritardare il pagamento o di recedere. I termini sono in ogni caso espressi in giorni lavorativi, intendendosi così escluse le festività e i periodi feriali. Si dà espressamente atto che vengono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non si è stato concordato diversamente per iscritto. Il periodo esaustivo, difficoltà di consegna inizia con approvvigionamento, della Merce, ed il giorno feriale dopo l’accettazione della conferma dell’ordineritardo nel loro ricevimento, premesso che i pagamenti da effettuare al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) ritardi o i disguidi nei trasporti, le interruzioni di esercizio, gli scioperi ed in generale la non collaborazione e al fornitore siano pervenuti tutti i dati necessari per espletare l’ordine. Se una le altre forme di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamente, il periodo di consegna non ha inizio. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo corretto, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. eventi naturali, epidemieagitazione delle maestranze, eventi belliciche prorogheranno automaticamente per il tempo della loro durata i termini di consegna. Tutte le spese gli oneri ed i rischi del trasporto, rivolteoltre che dalle operazioni di carico e scarico della merce e accessorie, disagi di funzionamento, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure restano a carico della parte Acquirente essendo la vendita effettuata “franco deposito” del Venditore ed essendo lo stesso liberato con la semplice messa a disposizione della stessa presso il magazzino. Ciò anche nel caso in cui l’acquirente oppure un terzo abbia un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia la vendita comprenda le spese di trasporto, dovendosi in ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattualital caso considerare il Venditore semplice mandatario dell’Acquirente per l’effettuazione del pagamento in favore del trasportatore. Nel caso in cui, particolarmente quando l’acquirente non adempie agli obblighi di pagamento. Il periodo di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazioni. Il periodo di consegna è valido se entro il periodo di validità nonostante l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se merce pronta, l’Acquirente ritardasse il ritiro della stessa, alcun obbligo di custodia potrà dirsi incombente sulla Venditrice che da tale momento si limiterà a concedere lo spazio necessario per lo stoccaggio della merce in comodato gratuito, fino al 30° giorno, e superato tale periodo il comodato diverrà oneroso al prezzo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non ha diritto ad alcun tipo di indennizzo per eventuali danni o per la scissione dal contratto. In generale l’acquirente non ha alcun diritto a indennizzi a causa di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizi€ 10,00 al giorno.

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Samples: www.bbfarma.it

Termine di consegna. Il termine di consegna è di 60 giorniinizia a decorrere dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, se non si è stato concordato diversamente per iscrittotecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute e che la fornitura risulta determinato. Il periodo termine di con- segna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la for- nitura viene consegnata risp. montata pronta per l’utilizzo o in- stallata presso il luogo pattuito e si può immediatamente pro- cedere al ricevimento/collaudo. Sono possibili consegne par- ziali. Il termine di consegna inizia con viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens Energy non vengono tempestivamente fornite le indicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contratto, o se il giorno feriale dopo l’accettazione cliente preten- de a posteriori modifiche o integrazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens Energy, nono- stante l’impiego della conferma dell’ordinedovuta diligenza, premesso non possa evitare, sia che i pagamenti da effettuare al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) questi riguardino Siemens Energy, sia il cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio: limita- zioni all’esportazione e al fornitore siano pervenuti tutti i dati necessari per espletare l’ordine. Se una importazione, ordini di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamenteboicottaggio di organizzazioni nazionali o sovranazionali, il periodo provvedimenti o inibitorie delle autorità, conflitti di consegna non ha inizio. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo corretto, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. eventi naturalilavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi bellicinaturali, rivolte, disagi attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di funzionamento, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure nel caso in cui l’acquirente oppure tali impedi- menti Siemens Energy informerà immediatamente il cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli svilup- pi; - se il cliente o un terzo abbia un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia da questo coinvolto sono in ritardo nell’adempimento degli con i lavori o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, particolarmente quando l’acquirente oppure se il cliente non adempie agli obblighi rispetta le condizioni di pagamento; - fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessarie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare tem- poraneamente o del tutto; - se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato. Il periodo di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazioni. Il periodo di consegna è valido se entro il periodo di validità l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se il periodo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non cliente ha diritto ad alcun tipo di indennizzo far valere ritardi colpevoli, purché compro- vabili, da parte di Siemens Energy, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al cliente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade. L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana e per eventuali danni o ciascuna settimana intera di ritardo, al massi- mo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della conse- gna che ha subito ritardi. Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il cliente può fissare a Siemens Energy per iscritto un ultimo termine supplementare ragionevole. Qualora questo non ven- ga rispettato per ragioni dovute a Siemens Energy, il cliente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente concepibile per il cliente, quest'ultimo ha il di- ritto di recedere dal contratto e di richiedere la scissione dal contrattorestituzione dei pagamenti già effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute. In generale l’acquirente Per il ritardo nella consegna il cliente non ha alcun altro diritto a indennizzi a causa e pretesa al di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizifuori di quelli espressamente menzionati nel presente articolo 7.

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Samples: assets.siemens-energy.com