STATO 1° APRILE
Contratto collettivo
di lavoro
STATO
1° APRILE
2020
Posta CH SA
In collaborazione con:
Posta CH SA
Xxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
syndicom
Sindacato dei media e della comunicazione
Xxxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx
transfair – l’associazione del personale
Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx
0000 Xxxxx 14
Indice
Pagina
Indice delle abbreviazioni 7
1 Campo di applicazione 8
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale 8
1.2 Eccezioni 8
2 Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro 9
2.1 In generale 9
2.2 Periodo di prova 9
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata 10
2.4 Grado di occupazione con opzione (opzione GO) 10
2.5 Lavoro occasionale 10
2.6 Personale a prestito 11
2.7 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego 11
2.8 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro 12
2.9 Rimborso spese 12
2.10 Tempo di lavoro 13
2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro 13
2.10.2 Tempo di lavoro settimanale 13
2.10.3 Pause non retribuite 13
2.10.4 Pause retribuite 13
2.10.5 Ore supplementari 14
2.10.6 Lavoro straordinario 14
2.11 Modelli di tempo di lavoro 15
2.11.1 Orari di lavoro secondo piano di impiego 15
2.11.2 Tempo di lavoro annuale aziendale 16
2.11.3 Orario di lavoro flessibile (GLAZ) 17
2.11.4 Conto risparmio ore 17
2.11.5 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici
più anziani/e 19
2.12 Lavoro serale, notturno e domenicale 19
2.12.1 In generale 19
2.12.2 Supplemento salariale per lavoro serale 19
2.12.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno 19
2.12.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale 20
2.13 Indennità per servizio di picchetto 21
2.14 Vacanze 21
Pagina
2.14.1 Durata delle vacanze 21
2.14.2 Godimento delle vacanze 21
2.14.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale 21
2.14.4 Interruzione delle vacanze 22
2.14.5 Riduzione delle vacanze 22
2.14.6 Liquidazione e compensazione delle vacanze 22
2.15 Possibilità di scelta tra xxxxxxx, vacanze e tempo di lavoro 22
2.16 Giorni festivi 22
2.17 Congedi e assenze 23
2.17.1 Congedo maternità 23
2.17.2 Congedo paternità 23
2.17.3 Congedo di adozione 23
2.17.4 Garanzia del rientro 24
2.17.5 Assenze retribuite 24
2.17.6 Congedi non retribuiti 24
2.17.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti 25
2.17.8 Perfezionamento 25
2.18 Valutazione del personale 25
2.19 Salario, indennità e detrazioni 25
2.19.1 In generale 25
2.19.2 Determinazione del salario e sistema salariale 26
2.19.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione 26
2.19.4 Assegni familiari 29
2.19.5 Contributi per custodia di figli complementare alla famiglia 29
2.19.6 Premi e indennità speciali 29
2.19.7 Contributo alle spese d’esecuzione 29
2.20 Premio fedeltà 30
2.21 Impedimento al lavoro 30
2.21.1 Impedimento al lavoro 30
2.21.2 Medico di fiducia 31
2.21.3 Reinserimento 31
2.21.4 Principi del versamento continuato del salario 31
2.21.5 Prestazioni in caso di malattia 32
2.21.6 Prestazioni in caso di infortunio 33
2.21.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile 34
2.21.8 Prestazioni in caso di decesso 34
Pagina
2.22 Previdenza professionale 35
2.23 Diritti e obblighi 35
2.23.1 Segretezza 35
2.23.2 Concessione e accettazione di regali 36
2.23.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche 36
2.24 Proprietà intellettuale 36
2.25 Abbigliamento da lavoro 37
2.26 Parità di trattamento 37
2.27 Protezione della personalità 38
2.28 Partecipazione aziendale 38
2.29 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica 38
2.30 Modifica e fine del rapporto di lavoro 39
2.30.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività 39
2.30.2 Cessazione senza disdetta 39
2.30.3 Disdetta e termini di disdetta 39
2.30.4 Motivi di disdetta 40
2.30.5 Forma della disdetta 40
2.30.6 Protezione contro il licenziamento 40
2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici 41
2.32 Piano sociale 42
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni 43
3.1 Trattative salariali 43
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL 43
3.2.1 In generale 43
3.2.2 Diritti di partecipazione 44
3.2.3 Materie della partecipazione 44
3.3 Pace del lavoro 45
3.4 Disponibilità al negoziato 45
3.5 Conflitti tra le parti del CCL 45
4 Periodo di validità 46
5 Allegato 1: Persone in formazione 47
5.1 Campo di applicazione 47
5.2 Diritto applicabile 47
5.3 Impieghi di persone in formazione in aziende terze 47
Pagina
5.4 Luogo di lavoro 47
5.5 Tempo di lavoro 48
5.6 Vacanze 48
5.7 Giorni festivi 48
5.8 Congedi e assenze 48
5.8.1 Assenze retribuite 48
5.8.2 Congedo non retribuito 48
5.9 Occupazione lucrativa accessoria 48
5.10 Servizi militari 49
5.11 Salari, indennità, premi e rimborso spese (spese) 49
5.12 Contributo alle spese d’esecuzione 49
5.13 Risoluzione del contratto di tirocinio 49
5.14 Entrata in vigore 49
6 Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica 50
7 Allegato 3: Salario 52
7.1 Salari e fasce salariali 52
7.1.1 Fasce salariali (stato al 1o maggio 2018) per collaboratori/collaboratrici in base al CCL Posta CH SA ad esclusione dei collaboratori / delle collaboratrici in una funzione di vendita presso Rete postale e vendita (appartenenti alle
serie di funzioni 301 e 313) 52
7.1.2 Fasce salariali (stato al 1o maggio 2018) per i collaboratori / le collaboratrici in una funzione di vendita presso RetePostale (appartenenti delle serie di
funzioni 301 e 313) 52
7.2 Regioni salariali 53
8 Allegato 4: Disposizioni transitorie 56
8.1 Rapporti di lavoro 56
8.2 Prestazioni in caso di malattia e infortunio 56
8.3 Congedo paternità e di adozione 56
8.4 Transizione dei salari attuali 56
8.5 Premio fedeltà 57
8.6 Supplemento per lavoro nei giorni festivi per lavoratori occasionali 57
Indice delle abbreviazioni
Art. Articolo
CCL Contratto collettivo di lavoro CIL Contratto individuale di lavoro
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220)
CPC Commissione paritetica di conciliazione Cpv. Capoverso
IPG Indennità per perdita di guadagno Lett. Lettera
XXXX Xxxxx federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di gua- dagno) (RS 834.1)
seg./segg. e seguente / e seguenti
RS Raccolta sistematica del diritto federale
1 Campo di applicazione
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale
1 Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collabora- trici di Posta CH SA (di seguito: datore di lavoro) titolari un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, il CCL si applica direttamente. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.
1.2 Eccezioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente CCL le categorie di personale sottoindicate; tuttavia i collaboratori / le collaboratrici esclusi dal campo di applica- zione nelle lettere da a. a d. non possono superare il 10% dei collaboratori / delle collaboratrici di Posta CH SA:
a. collaboratori/collaboratrici con livello di funzione superiore a 9
b. collaboratori/collaboratrici con funzioni di gestione, di specialista e di responsabi- le di progetto, i quali / le quali per il 31 dicembre 2015 siano soggetti a un rego- lamento dei quadri o degli specialisti
c. collaboratori/collaboratrici con retribuzione variabile nel settore delle vendite
d. ulteriori collaboratori/collaboratrici attuali su loro richiesta e nuovi assunti
e. stagiste e stagisti
2 Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.1 In generale
1 Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO.
2 Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto. Il presente CCL costituisce parte integrante del CIL. Nel CIL sono regolamentati almeno:
– l’inizio del rapporto di lavoro
– la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato
– il grado di occupazione
– l’attività
– il livello di funzione
– il salario iniziale
– il luogo di lavoro
3 In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collaboratore/ collaboratrice, entro dodici mesi, entri di nuovo in servizio presso Posta CH SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata integralmente.
4 Il perfezionamento dell’assunzione può essere subordinato al contenuto dell’estrat- to del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di subordinare il perfeziona- mento del rapporto di lavoro al risultato di tali verifiche.
5 La prosecuzione dell’impiego può essere subordinata al contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia prescritto dalla legge.
6 In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il capoverso 4 nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.
2.2 Periodo di prova
1 Il periodo di prova ha una durata di tre mesi. Nel CIL è possibile pattuire un periodo di prova più breve o una rinuncia ad esso.
2 In caso di passaggio da una società del gruppo consolidata integralmente a Posta CH SA, si rinuncia a un periodo di prova. Al suo posto può essere concordato un periodo d’introduzione.
2
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL una limitazione temporale del rapporto di lavoro.
2 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere stipulati per un periodo massimo di 18 mesi. Qualora i rapporti di lavoro vengano proseguiti oltre tale durata, sono considerati a tempo indeterminato.
3 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere prolungati con un limite temporale al massimo due volte; la durata complessiva non può superare i 18 mesi.
4 Qualora il periodo di interruzione tra la fine del rapporto di lavoro precedente e l’i- nizio di quello successivo superi tre mesi, il successivo rapporto di lavoro di durata determinata può durare a sua volta al massimo 18 mesi. La concatenazione di più rapporti di lavoro di durata determinata presuppone in ogni caso una ragione oggettiva.
2.4 Grado di occupazione con opzione (opzione GO)
1 In via eccezionale il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il datore di lavoro possa aumentare o ridurre il grado di occupazione dei collaboratori / delle collaboratrici a tempo indeterminato in misu- ra massima del 20% (rapportato al grado di occupazione rispettivamente in esse- re) qualora motivi aziendali lo richiedano.
2 Una modifica del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1 può avvenire al massimo una volta per ciascun anno civile, osservando un termine di notifica corri- spondente al termine di disdetta di cui all’articolo 2.30.3 capoverso 1.
3 Qualora il collaboratore / la collaboratrice receda dal rapporto di lavoro entro die- ci giorni dalla notifica ai sensi del capoverso 2, il grado di occupazione resta inva- riato per la durata del termine di disdetta.
4 Il piano sociale di cui all’articolo 2.32 non è applicabile in caso di modifiche del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1.
2.5 Lavoro occasionale
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolgano lavoro occasionale.
2 Il grado di occupazione medio annuo dei collaboratori / delle collaboratrici di cui al capoverso 1 non può superare il 20%.
3 Il datore di lavoro può offrire impieghi di lavoro ai collaboratori / alle collaboratri- ci ai sensi del capoverso 1. I collaboratori / le collaboratrici possono accettare o rifiutare gli impieghi di lavoro offerti.
2
4 I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 ricevono un supplemento salariale del 2,5%. Tale supplemento salariale viene erogato in sostituzione di un versamento continuato del salario in caso di incapacità lavorativa. Gli articoli
2.21.1 (obbligo di notifica, certificato medico), 2.21.3 (reinserimento) e 2.21.5 (pre- stazioni in caso di malattia) non si applicano per tali collaboratori/collaboratrici.
5 I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 hanno diritto a un supplemen- to per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 13,04% (fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età) risp. del 15,56% (a partire dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età).
6 Con riferimento agli impieghi di lavoro già concordati, i collaboratori / le collabora- trici devono informare immediatamente il datore di lavoro in caso di loro impedi- mento al lavoro.
7 Il piano sociale (articolo 2.32) non si applica per i collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1.
2.6 Personale a prestito
1 I lavoratori / le lavoratrici a prestito, che vengono impiegati nell’ambito di applica- zione del presente CCL, possono essere impiegati presso Posta CH SA per un periodo ininterrotto non superiore a dodici mesi. Qualora Posta CH SA intenda continuare ad occupare il lavoratore / la lavoratrice a prestito oltre tale periodo, dovrà offrirgli/offrirle un contratto di lavoro basato sul presente CCL.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia al prestito di personale interno al gruppo.
3 Stipulando contratti con agenzie di collocamento di personale, Posta CH SA con- viene che per i lavoratori / le lavoratrici a prestito valgano, per quanto riguarda il tempo di lavoro e il salario, le disposizioni del presente CCL.
2.7 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego
1 Nel CIL viene definito un luogo di lavoro. L’inizio della prestazione lavorativa avvie- ne presso il luogo di lavoro o in un altro luogo d’impiego assegnato dal datore di lavoro all’interno dell’area di impiego di cui al capoverso 2.
2 Partendo dal luogo di lavoro, l’area di impiego ha la seguente estensione:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffi- co urbano, senza tragitti a piedi): al massimo 45 minuti
b. tempo di percorrenza con veicolo a motore dal luogo di lavoro (tragitto più bre- ve e diretto nel traffico stradale): al massimo 30 minuti
2
Qualora in relazione a un luogo di impiego sussistano le condizioni di cui alla let- tera a o alla lettera b, il luogo d’impiego si considera all’interno dell’area d’impie- go. In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezionalmente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragionevole, va utilizzato il veicolo a moto- re.
3 Per motivi aziendali il datore di lavoro può eccezionalmente assegnare ai collabo- ratori / alle collaboratrici un lavoro al di fuori dell’area di impiego.
2.8 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro
1 Laddove il luogo di lavoro non coincida con il luogo di impiego assegnato dal datore di lavoro, la prestazione di lavoro si considera eseguita fuori sede se sussi- stono le seguenti condizioni:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffi- co urbano, senza tragitti a piedi): più di otto minuti
b. distanza percorsa con veicolo a motore dal luogo di lavoro (tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): più di otto chilometri
In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezionalmente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragionevole, va utilizzato il veicolo a motore.
2 Qualora la prestazione di lavoro venga eseguita fuori sede conformemente al capoverso 1 e dunque il tempo di spostamento sia maggiore del solito, la differen- za di tempo rispetto al normale tempo di spostamento rappresenta tempo di lavo- ro.
2.9 Rimborso spese
1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capover- so 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro
– 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
– 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a parti- re da 50 cm 3
– oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbona- mento a metà prezzo, in linea di massima in 2a classe)
In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supple- mentari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio):
2
– colazione: al massimo 10 franchi per pasto
– xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto
– spese di pernottamento: al massimo 150 franchi per pernottamento (base: albergo tre stelle)
2bis Per il personale di PN3 vale la seguente regola:
In caso di impiego in un raggio di 25 chilometri (se si usa un’automobile) ovvero 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro, viene corrisposto un forfait di 25.– franchi. che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti.
In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappresen- tativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale.1
3 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
2.10 Tempo di lavoro
2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro
Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro indivi- duali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici, affinché possa essere verifica- to il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposizioni del presente CCL.
2.10.2 Tempo di lavoro settimanale
1 Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collabora- trici impiegati/e a tempo pieno è di 42 ore.
2 La settimana lavorativa di cinque giorni deve essere rispettata laddove le condi- zioni aziendali lo consentano.
2.10.3 Pause non retribuite
Il lavoro deve essere interrotto con pause delle seguenti durate minime:
– una mezz’ora in caso di un tempo di lavoro giornaliero superiore a sette ore
– un’ora in caso di tempo di lavoro giornaliero superiore a nove ore
Nel computo del diritto alle pause, la pausa retribuita di cui all’articolo 2.10.4 vie- ne considerata soltanto se il collaboratore / la collaboratrice durante la pausa retri- buita non può allontanarsi dal luogo di lavoro.
2.10.4 Pause retribuite
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a una pausa considerata come tem- po di lavoro e retribuita di 15 minuti, se il tempo di lavoro ininterrotto pianificato (inclusa tale pausa) dura almeno tre ore e mezza.
1 Secondo la convenzione del 1o maggio 2018 13
2
2 Per ogni giorno i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al massimo a una pausa retribuita ai sensi del capoverso 1.
3 Qualora i collaboratori / le collaboratrici prestino esclusivamente lavoro allo scher- mo (in particolare videocodifica, rilevamento dati), hanno diritto a pause aggiunti- ve di cinque minuti per ciascuna ora di lavoro completa.
2.10.5 Ore supplementari
1 Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massi- mo previsto per legge. Esse devono essere ordinate dal datore di lavoro o autoriz- zate a posteriori come tali.
2 Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. Se non è possibile giungere a un accordo sul momento della compensa- zione, questo è stabilito dal datore di lavoro. In casi eccezionali le ore supplemen- tari vengono liquidate in denaro.
3 Per i collaboratori / le collaboratrici impiegati/e a tempo pieno il pagamento delle ore supplementari avviene senza supplemento salariale.
4 Per i collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale il pagamento avviene fino a 84 ore supplementari (per il personale di PN fino a 1602) in un anno civile senza supplemento salariale. Per ulteriori ore supplementari nello stesso anno civile tali collaboratori/collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
5 I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati/e a prestare regolarmente o senza accordo preliminare ore supplementari per un periodo prolungato. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale adottano misure adeguate per limitare il numero delle ore supplementari e possono eventualmente accordarsi per una modifica del grado di occupazione.
2.10.6 Lavoro straordinario
1 Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge.
2 Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere supera- to, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio.
3 È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libe- ro di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.
2Secondo la convenzione del 1o maggio 2018
2
2.11 Modelli di tempo di lavoro
1 Presso il datore di lavoro si applicano i modelli di tempo di lavoro di cui agli articoli 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.3.
a. Per i collaboratori / le collaboratrici che non devono prestare il loro lavoro secon- do un piano di impiego, il datore di lavoro stabilisce il modello di tempo di lavo- ro applicabile nel singolo caso.
b. Per i collaboratori / le collaboratrici che devono prestare il loro lavoro conforme- mente a un piano di impiego, il datore di lavoro stabilisce se si applica il modello
«Orari di lavoro secondo piano di impiego» ((articolo 2.11.1) oppure «Orario di lavoro flessibile» ((articolo 2.11.3).
In alternativa, il datore di lavoro può concordare con tali collaboratori/collabo- ratrici l’applicazione del modello «Tempo di lavoro annuale aziendale» di cui all’articolo 2.11.2. I contraenti del CCL possono pattuire l’applicazione del modello «Tempo di lavoro annuale aziendale» di cui all’articolo 2.11.2 per intere categorie di personale. In tali casi non interviene alcun accordo individuale tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici.
2 Le esigenze dei collaboratori / delle collaboratrici devono essere considerate ade- guatamente nella pianificazione dell’impiego.
3 Il datore di lavoro può rendere possibili per i collaboratori / le collaboratrici forme di lavoro mobili nell’ambito dei modelli di tempo di lavoro.
2.11.1 Orari di lavoro secondo piano di impiego
1 I collaboratori / le collaboratrici con orari di lavoro secondo un piano di impiego prestano il tempo di lavoro concordato contrattualmente in base al piano di impie- go.
2 I collaboratori / le collaboratrici di regola vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro; laddove sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il datore di lavo- ro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche a corto termine del piano di impiego.
3 Qualora intervenga una disdetta o una riduzione a meno di 72 ore prima dell’im- piego pianificato e i collaboratori / le collaboratrici insistano per prestare il lavoro secondo il piano di impiego, il corrispondente lavoro si considera come prestato, qualora il motivo della disdetta o della riduzione sia addebitabile al datore di lavo- ro.
4 Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio giorna- liero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente. Tale regolamenta- zione non vale per i sabati.
2
5 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
6 Qualora il saldo positivo delle ore superi eccezionalmente il numero massimo di ore di cui al capoverso 5, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici adot- tano misure adeguate per una riduzione del saldo delle ore.
7 Se non vi è alcuna compensazione dei saldi, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che un saldo positivo venga trasferito su un conto risparmio ore ai sensi dell’articolo 2.11.4. In casi eccezionali il datore di lavo- ro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare il pagamento di un saldo positivo delle ore.
2.11.2 Tempo di lavoro annuale aziendale
1 I collaboratori / le collaboratrici con tempo di lavoro annuale aziendale devono pre- stare il tempo di lavoro contrattuale nell’arco di un anno osservando un eventuale piano di impiego.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che devono prestare il loro lavoro secondo il piano di impiego, valgono inoltre le seguenti disposizioni di cui alle lettere a, b e c:
a. I collaboratori / le collaboratrici di regola vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro. Lad- dove sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il dato- re di lavoro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche a breve termine del piano di impiego.
b. Qualora intervenga una disdetta o una riduzione a meno di 72 ore prima dell’impiego pianificato e i collaboratori / le collaboratrici insistano per prestare il lavoro secondo il piano di impiego, il corrispondente lavoro si considera come prestato laddove il motivo della disdetta o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro.
c. Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio gior- naliero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente. Tale regola- mentazione non vale per i sabati.
3 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le 50 ore per il saldo negativo e le 200 ore per il saldo positivo.
4 Il saldo del lavoro prestato viene chiuso una volta all’anno. Al momento della chiusu- ra il saldo negativo delle ore non deve superare le 50 ore e il saldo positivo le 100 ore.
2
5 Qualora al momento della chiusura il saldo positivo delle ore sia eccezionalmente superiore a 100 ore, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici adottano misure adeguate per l’anno successivo ai fini di una riduzione del saldo delle ore. È possibile riportare nel successivo periodo annuale al massimo 100 ore. Il saldo superiore alle 100 ore viene pagato.
6 Qualora il saldo negativo delle ore, al momento della chiusura, superi il massimo di 50 ore, le ore del saldo negativo eccedenti tale limite massimo decadono a svantaggio del datore di lavoro. Qualora il saldo negativo delle ore sia riconducibi- le all’intenzione e/o al comportamento del collaboratore / della collaboratrice, l’in- tero saldo negativo delle ore viene trasferito al successivo periodo annuale.
7 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che un saldo positivo venga trasferito su un conto risparmio ore ai sensi dell’articolo
2.11.4. In casi eccezionali il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici pos- sono concordare il pagamento di un saldo positivo delle ore.
2.11.3 Orario di lavoro flessibile (GLAZ)
1 I collaboratori / le collaboratrici con orario di lavoro flessibile possono suddividere autonomamente il proprio lavoro all’interno degli orari di servizio, osservando le esigenze aziendali nonché eventuali orari di presenza.
2 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
3 I collaboratori / le collaboratrici possono compensare il saldo positivo delle ore in ore o giornate previo accordo con il/la superiore, osservando le condizioni quadro di cui al capoverso 1. Per ogni anno civile possono essere complessivamente goduti al massimo dieci giorni di compensazione. Le mezze giornate vengono computate anch’esse nel numero dei giorni di compensazione goduti.
4 Qualora il saldo positivo delle ore superi le 50 ore, in linea di massima tali ore decadono senza dar diritto a indennità. Eccezionalmente tali ore non decadono e si considerano come ore supplementari se erano state ordinate dal datore di lavo- ro o autorizzate a posteriori. Tali ore supplementari non possono superare un totale di 50 ore.
2.11.4 Conto risparmio ore
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono pattuire per iscritto che il tempo di lavoro prestato e il saldo vacanze vengano trasferiti su un conto risparmio ore e siano goduti in un momento successivo in forma di tempo libero o sotto forma di agevolazioni negli orari di lavoro per la partecipazione a un perfe- zionamento.
2
2 Il diritto alle vacanze previsto per legge nonché le ore di lavoro straordinario non possono essere trasferiti su un conto risparmio ore.
3 Possono essere accantonate su un conto risparmio ore al massimo 250 ore di lavoro. Se il saldo deve essere utilizzato nell’ambito della riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e ai sensi dell’articolo
2.11.5 e/o del pensionamento, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che possano essere accantonate al massimo 400 ore di lavoro.
4 I saldi delle ore accantonati, in via di principio, devono essere goduti entro cinque anni dall’apertura del conto risparmio ore.
2.11.5 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e
1 I collaboratori / le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indetermina-
ta, i quali / le quali abbiano compiuto il 58o anno di età, hanno il diritto di ridurre una tantum il loro grado di occupazione di almeno il 10% (rispetto a un’occupa- zione a tempo pieno). Il grado di occupazione rimanente dopo una tale riduzione deve corrispondere ad almeno il 50% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno). 2 Dopo una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1, i collabo- ratori / le collaboratrici non hanno diritto ad altre modifiche del grado di occupa- zione.
3 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano il momento di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1.
4 Le restanti condizioni d’impiego nonché la funzione rimangono per quanto pos- sibile invariate.
5 Nel caso di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1, il salario assicurato presso la cassa pensioni, su richiesta del collaboratore / della col- laboratrice, rimane invariato. I corrispondenti contributi del datore di lavoro e del collaboratore / della collaboratrice per il mantenimento della previdenza sono a carico del collaboratore / della collaboratrice.
6 Riguardo al pensionamento parziale trova applicazione il Regolamento della Cas- sa pensioni Posta.
2
2.12 Lavoro serale, notturno e domenicale
2.12.1 In generale
Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.
2.12.2 Supplemento salariale per lavoro serale
1 Prestano lavoro serale regolare i lavoratori che, nellun anno civile, vengono impiegati per 25 o più giorni tra le ore 20 e le ore 23.
2 Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati tra le ore 20 e le ore 23, ricevono un supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis.
3 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro serale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro serale che deve essere retribuito con supplemento.
4 I supplementi salariali per il lavoro serale e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro domenicale regolare ai sensi dell’arti- colo 2.12.4 capoverso 1. Negli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori
/ le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
2.12.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno
1 Prestano lavoro notturno regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per 25 o più notti tra le ore 23 e le ore 6. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (articolo 10 capoverso 2 LL).
2 Per il lavoro notturno di cui al capoverso 1 i collaboratori / le collaboratrici ricevo- no i seguenti supplementi salariali e di tempo (fatto salvo quanto previsto al cpv. 4):
a. supplemento di tempo del 10%
b. supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis
3 Per il lavoro notturno tra le ore 24 e le ore 4 (fino alle ore 5 in caso di inizio del servizio prima delle ore 4), in aggiunta ai supplementi di cui al capoverso 2, viene concesso un supplemento di tempo del 20%.
4 Qualora i collaboratori / le collaboratrici prestino lavoro notturno ai sensi del capoverso 1, esclusivamente tra le ore 5 e le ore 6, in luogo del supplemento di tempo di cui al capoverso 2 lettera a, viene concesso un supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis. Tali collaboratori/collaboratrici non hanno dirit- to ad alcun supplemento salariale o di tempo ai sensi del capoverso 2.
2
5 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro notturno devo- no essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro not- turno che deve essere retribuito con supplemento.
6 Per il lavoro notturno che non corrisponda ai criteri di cui al capoverso 1 (ovvero in caso di lavoro notturno irregolare) i collaboratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
7 I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro notturno regolare ai sensi del capo- verso 1 e lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo 2.12.4 capoverso 1. In tutti gli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collaboratrici rice- vono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
2.12.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale
1 Prestano lavoro domenicale regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per più di sei domeniche (ovvero tra le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equiparati alla domenica. È fatta sal- va la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (articolo 18 capoverso 2 LL).
2 Per il lavoro domenicale ai sensi del capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale di 11 franchi per ora, pro rata temporis.
3 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento.
4 Per il lavoro domenicale che non è prestato in modo regolare ai sensi del capo- verso 1 (ovvero in caso di lavoro domenicale irregolare) i collaboratori / le collabo- ratrici ricevono un supplemento salariale del 50%.
5 Il lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore viene compensato mediante tempo libero. Qualora il lavoro domenicale duri più di cinque ore, i colla- boratori / le collaboratrici, durante la settimana precedente o successiva, hanno diritto, immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero, a un giorno libero di almeno 24 ore consecutive. Sono ammesse soluzioni che risultino equivalenti o migliori per i collaboratori / le collaboratrici.
6 Il cumulo dei supplementi salariali è disciplinato dagli articoli 2.12.2 capoverso 4 e 2.12.3 capoverso 7.
2
2.13 Indennità per servizio di picchetto
1 Durante il servizio di xxxxxxxxx il collaboratore / la collaboratrice resta a disposizio- ne al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali impieghi di lavoro che riguardino la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergen- za, ronde di controllo o simili eventi particolari.
2 Se i collaboratori / le collaboratrici su ordine del datore di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale impiego di lavoro, hanno diritto a una indennità per servizio di picchetto di 5 franchi per ora, pro rata temporis.
3 In deroga al capoverso 2, il datore di lavoro può concordare individualmente con i collaboratori / le collaboratrici delle indennità di picchetto forfetarie.
2.14 Vacanze
2.14.1 Durata delle vacanze
1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue:
– fino all’anno civile, compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età: sei settimane
– dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età: sette settimane
2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis.
2.14.2 Godimento delle vacanze
1 In linea di principio, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corri- spondente e devono comprendere almeno una volta l’anno due settimane conse- cutive.
2 Prima di stabilire il periodo di godimento delle vacanze occorre consultare il colla- boratore / la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal collabo- ratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali. Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi in cui godere delle vacanze vengono stabiliti dal datore di lavoro.
2.14.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale
Se i collaboratori / le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e/o domenicale, il datore di lavoro applica le seguenti indennità per le vacanze sui supplementi salariali di cui agli articoli 2.12.2 capoverso 2, 2.12.3 capoverso 2 lettera b e 2.12.4 capoverso 2:
– 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
– 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane
2
2.14.4 Interruzione delle vacanze
Qualora un collaboratore / una collaboratrice si ammali o subisca un infortunio durante le vacanze, i corrispondenti giorni di vacanza possono essere recuperati in futuro alle seguenti condizioni:
– la capacità di usufruire delle vacanze è venuta meno a causa della malattia / dell’infortunio e
– la malattia / l’infortunio viene comunicata/o al datore di lavoro il più rapidamen- te possibile e attestata/o da un medico
2.14.5 Riduzione delle vacanze
Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’articolo 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze.
2.14.6 Liquidazione e compensazione delle vacanze
1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rap- porto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente accettabile.
2 Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale di cui all’articolo 2.5.
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della col- laboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del col- laboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
2.15 Possibilità di scelta tra xxxxxxx, vacanze e tempo di lavoro
1 Il datore di lavoro può offrire ai collaboratori / alle collaboratrici la possibilità di sce- gliere tra salario, vacanze e tempo di lavoro.
2 La scelta effettuata è oggetto di un accordo scritto tra il datore di lavoro e il colla- boratore / la collaboratrice. Gli accordi corrispondenti sono validi per un anno civile e possono essere prorogati tacitamente.
2.16 Giorni festivi
1Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collaboratrici nove giorni festivi retribuiti conformemente all’Allegato 2. Si fa riferimento ai gior- ni festivi vigenti presso il luogo di lavoro.
2
2 Nei cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, i collabora- tori / le collaboratrici possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godimento di tali giorni avviene d’intesa con il datore di lavoro.
3 Qualora i giorni festivi di cui all’Allegato 2 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per il collaboratore / la collaboratrice, quest’ultimo/a ha diritto di recuperare tali giorni festivi.
4 È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare).
5 Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione del tempo di lavoro), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario.
6 Qualora i giorni festivi di cui all’Allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.
2.17 Congedi e assenze
2.17.1 Congedo maternità
1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
2 Per la determinazione del salario netto vengono considerate le quote salariali di cui all’articolo 2.22 capoverso 2.
3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
2.17.2 Congedo paternità
I collaboratori hanno diritto al congedo paternità retribuito di due settimane non- ché a un congedo paternità non retribuito di quattro settimane. Il congedo va pre- so nell’arco del primo anno dalla nascita del bambino.
2.17.3 Congedo di adozione
1 I collaboratori / le collaboratrici, dopo l’adozione di un figlio, hanno diritto al con- gedo retribuito di due settimane nonché al congedo non retribuito di quattro set- timane. Il congedo va preso nell’arco del primo anno successivo all’adozione del bambino.
2 Qualora entrambi i genitori beneficino di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro, al quale si applichi il presente CCL, entrambi hanno diritto ai congedi ai sensi del capoverso 1.
2
2.17.4 Garanzia del rientro
In caso di godimento del congedo di cui all’articolo 2.17.1 (congedo maternità),
2.17.2 (congedo paternità) e 2.17.3 (congedo di adozione) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario secondo le prescrizioni del relativo CIL.
2.17.5 Assenze retribuite
I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
Evento Assenza retribuita
a Adempimento di obblighi legali Tempo necessario conformemente alla convocazione
b Esercizio di una funzione pubblica Previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile
c Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore o della collaboratrice
d Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle
e Xxx i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il figlio / i figli che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori
f Malattia improvvisa del/della partner, di un genitore o di un figlio
Se la malattia subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.
g Decesso del/della partner, di un genitore o di un figlio Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.
h Per la partecipazione a un funerale in casi non contempla- ti alla lettera g
i Disbrigo di formalità in relazione diretta con la morte di una persona vicina
Una settimana Un giorno
Fino a cinque giorni per anno civile Fino a una settimana
Fino a una settimana
Fino a un giorno, su domanda del colla- boratore/della collaboratrice
Fino a due giorni
j Trasloco del collaboratore / della collaboratrice Fino a un giorno
k Attività di esperto/esperta e di insegnante Su accordo individuale
l Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti
m Xxxxx di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecu- zione
Fino a 20 giorni per anno
Fino a tre giorni nell’arco di due anni
2.17.6 Congedi non retribuiti
Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un congedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i col- laboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito.
2
2.17.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti
1 Il datore di lavoro sostiene i collaboratori / le collaboratrici che hanno obblighi familiari di assistenza nell’esercizio di tali obblighi, nella misura in cui ciò sia possi- bile.
2 Il sostegno può avvenire tra l’altro nell’ambito della pianificazione degli impieghi di lavoro, della modifica del grado di occupazione e/o della concessione di conge- di non retribuiti.
2.17.8 Perfezionamento
1 Il datore di lavoro promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
2 Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali. 3 I perfezionamenti ordinati dal datore di lavoro vengono considerati come tempo di lavoro e vengono finanziati.
2.18 Valutazione del personale
Il rendimento dei collaboratori / delle collaboratrici viene valutato almeno una vol- ta l’anno dal datore di lavoro. La valutazione serve anche allo sviluppo personale dei collaboratori / delle collaboratrici. Laddove i collaboratori / le collaboratrici non siano d’accordo con la valutazione possono rivolgersi al/alla loro superiore di più alto livello.
2.19 Salario, indennità e detrazioni
2.19.1 In generale
1 Il pagamento del salario annuo avviene in 13 mensilità.
2 I salari mensili vengono versati rispettivamente il giorno 25 del mese per via scrit- turale. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il paga- mento avviene il giorno feriale precedente. La 13 a mensilità viene versata a novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civile, pro rata temporis.
3 Il pagamento di salari orari avviene al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di conteggio. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale successivo più prossimo. La quota della 13a mensilità è compresa nel salario orario.
4 Dal salario lordo vengono dedotti i contributi a carico del lavoratore / della lavo- ratrice per le assicurazioni (sociali) legali e altre assicurazioni (sociali).
2
5 Il collaboratore / la collaboratrice è tenuto/a a rimborsare prestazioni del datore di lavoro erroneamente erogate nonché detrazioni erroneamente non effettuate. Ciò vale in particolare per prestazioni del datore di lavoro senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
2.19.2 Determinazione del salario e sistema salariale
1 Il salario dipende dalla funzione e dal rendimento e si colloca in una fascia sala- riale conforme alla funzione.
2 Per ciascun livello di funzione vengono stabilite fasce salariali. Nella determinazio- ne delle fasce salariali vengono considerate anche differenze regionali in relazione alla situazione del mercato del lavoro (vedere Allegato 3).
3 Per misure salariali individuali, nell’ambito delle trattative sul salario, viene utiliz- zato annualmente almeno lo 0,4% della somma salariale complessiva. Per l’asse- gnazione delle misure salariali individuali sono determinanti il rendimento perso- nale, la valutazione del personale nonché il posizionamento nella fascia salariale.
2.19.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione
2.19.3.1 Principi
1 Le funzioni sono registrate attraverso modelli basati su mansioni, livello di forma- zione e conoscenze nonché su altri criteri tipici della funzione (funzioni modello) e assegnate a un livello di funzione. Le stesse funzioni e le funzioni equivalenti dal punto di vista del livello di esigenze appartengono allo stesso livello di funzione.
2 Le funzioni modello simili sono raggruppate in settori di funzioni, all’interno dei quali, a partire dalle singole funzioni modello, vengono create serie di funzioni ascendenti secondo il livello di esigenze.
3 Per nuove figure professionali, ai fini dell’assegnazione ai livelli di funzione, la Posta esegue valutazioni analitiche della funzione e un corrispondente inquadra- mento.
2
2.19.3.2 Tabella delle funzioni
N. | Unità di funzione e serie di funzioni | ||||||||||
1 | Esercizio e produzione | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
101 | Addetti/addette logistica | 1–3 | |||||||||
102 | Specialisti/specialiste logistica | 3–5 | |||||||||
103 | Spartizione | 1–3 | |||||||||
104 | Recapito | 1–4 | |||||||||
110 | Responsabili team logistica | 4–7 | |||||||||
111 | Direzione settoriale logistica | 6–9 | |||||||||
112 | Direzione UO aziendali logistica | 8–9 | |||||||||
121 | Addetti/addette trasporti | 1–3 | |||||||||
122 | Specialisti/specialiste trasporti | 3–5 | |||||||||
123 | Conducenti veicoli trasporto merci | 3–4 | |||||||||
2 | Manutenzione e attività manuali | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
201 | Addetti/addette manutenzione / assistenza / attività manuali | 1–4 | |||||||||
202 | Specialisti/specialiste manutenzione / assistenza / attività manuali | 4–6 | |||||||||
203 | Pulizie / servizio di manutenzione | 1–3 | |||||||||
204 | Addetti/addette e specialisti/specia- liste di magazzino | 2–4 | |||||||||
210 | Direzione del team / direzione settoriale manutenzione e attività manuali | 4–8 | |||||||||
211 | Direzione UO aziendale manutenzi- one e attività manuali | 7–9 |
N. | Unità di funzione e serie di funzioni | ||||||||||
3 | Vendite | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
301 | Collaboratori/collaboratrici vendita | 3–6 | |||||||||
302 | Consulenza ai clienti piccoli/medi | 7–9 | |||||||||
303 | Consulenza ai clienti medi/grandi | 9 | |||||||||
304 | Supporto vendite / Collaboratori/ collaboratrici qualificati/e punti vendita | 5–8 | |||||||||
305 | Servizio clienti / Call center | 4–6 | |||||||||
311 | Direzione del team / direzione setto- riale Servizio clienti e vendita | 6–9 | |||||||||
313 | Direzione ufficio postale | 6–8 | |||||||||
314 | Direzione esercizio settore di uffici postali | 8–9 | |||||||||
315 | Responsabile settore di uffici postali | 9 | |||||||||
4 | Informatica | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
401 | Informatica A | 4–6 | |||||||||
402 | Informatica B | 4–7 | |||||||||
403 | Informatica C | 5–9 | |||||||||
404 | Informatica D | 8–9 | |||||||||
410 | Direzione del team Informatica | 9 |
2
Legenda colori:
PreJunior
Junior
Professional
Senior
5 | Ramo tecnico e amministrativo | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
501 | Funzioni amministrative ausiliarie | 1–3 | |||||||||
502 | Mansioni d’ufficio | 2–5 | |||||||||
503 | Attività esecutive | 5–7 | |||||||||
504 | Attività esecutive di concetto | 7–9 | |||||||||
510 | Direzione del team | 7–9 |
3 Secondo la convenzione del 1o maggio 2018
2
2.19.4 Assegni familiari
1 Qualora il diritto cantonale applicabile non preveda un’indennità maggiore, l’as- segno per i figli (fino al compimento del 16o anno di età) ammonta a 260 franchi e l’assegno di formazione (fino massimo al compimento del 25o anno di età) a 320 franchi per figlio e per mese.
2 I beneficiari, la durata del diritto ed eventuali motivi particolari di riduzione sono regolati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile. I genitori con figli all’estero hanno diritto ad assegni familiari a parità di potere d’acquisto, anche se non esiste alcun accordo internazionale ai sensi del- la normativa sugli assegni familiari.
2.19.5 Contributi per custodia di figli complementare alla famiglia
Qualora ne sussistano le condizioni, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a contributi finanziari per la custodia di figli complementare alla famiglia. Il datore di lavoro stabilisce i dettagli.
2.19.6 Premi e indennità speciali
1 Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati basati su sistemi di premi.
2 Il datore di lavoro può corrispondere indennità speciali assicurate e non assicura- te nel limite massimo di 30’000 franchi per anno e per collaboratore/collaboratri- ce.
3 Il datore di lavoro può corrispondere delle indennità di supplenza. Queste posso- no essere liquidate nel salario base o come indennità speciale ai sensi del capover- so 2.
2.19.7 Contributo alle spese d’esecuzione
1 Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’am- bito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato con- traente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– 10 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione di almeno il 50%
– 5 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione inferio- re al 50%
2 I collaboratori / le collaboratrici, con la sottoscrizione del CIL, confermano di esse- re d’accordo con la detrazione dal salario del contributo alle spese d’esecuzione.
3 Il contributo alle spese d’esecuzione non viene detratto dal salario qualora al col- laboratore / alla collaboratrice venga effettuata una detrazione dal salario per la quota associativa a uno dei sindacati contraenti.
2
4 I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spe- se d’esecuzione».
5 La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contraente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e deci- de sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione.
6 Attraverso il fondo dei contributi possono essere finanziate in quota parte spese aventi una connessione diretta con la formazione e il perfezionamento, l’esecuzio- ne e l’implementazione del presente CCL nonché con la rappresentanza collettiva di interessi dei collaboratori / delle collaboratrici, in particolare:
– spese di trattativa dei sindacati contraenti per la negoziazione e lo sviluppo del CCL
– spese di stampa per il CCL e materiale informativo nonché costi di ulteriori misu- re di informazione
– spese dei sindacati contraenti per gli organi paritetici del CCL
– amministrazione del fondo dei contributi
– costi per corsi di perfezionamento dei sindacati conformemente al regolamento
– costi per la formazione di membri di una commissione del personale ai sensi dell’articolo 2.28
– costi per il congedo di membri dei sindacati contraenti che partecipino alle trat- tative relative al CCL o alle trattative salariali
– costi per il congedo di membri dei sindacati contraenti che partecipino alle sedute delle commissioni specializzate
2.20 Premio fedeltà
I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di ser- vizio, hanno diritto a un premio fedeltà. I collaboratori / le collaboratrici possono scegliere tra una settimana di vacanze e l’importo di 1500 franchi, rapportato al grado di occupazione.
2.21 Impedimento al lavoro
2.21.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico
1 Qualsiasi incapacità lavorativa deve essere comunicata immediatamente al/alla superiore. Se l’assenza ha una durata superiore a cinque giorni lavorativi, il colla- boratore / la collaboratrice deve presentare spontaneamente un certificato medi- co.
2
2 In casi speciali il datore di lavoro può richiedere la presentazione di un certificato medico già a partire dal 1° giorno di assenza.
3 Se la malattia o l’infortunio non viene segnalata/o tempestivamente al datore di lavoro, con conseguente ritardo delle relative comunicazioni all’assicurazione d’in- dennità giornaliera in caso di malattia o all’assicurazione per gli infortuni, il colla- boratore / la collaboratrice deve farsi carico delle conseguenze di tale omissione.
2.21.2 Medico di fiducia
Il datore di lavoro ha il diritto di rivolgersi a un medico di fiducia al fine di chiedere una sua valutazione in merito alla capacità lavorativa dei collaboratori / delle colla- boratrici. I relativi costi sono a carico del datore di lavoro. In caso di divergenza tra le valutazioni dei medici per il datore di lavoro è decisiva la valutazione del medico di fiducia.
2.21.3 Reinserimento
1 Nella misura in cui ciò sia sostenibile dal punto di vista medico e possibile dal punto di vista aziendale, il datore di lavoro continua a impiegare collaboratori/col- laboratrici con rendimento ridotto per motivi di salute che, senza colpa, non pos- sono più eseguire come prima il lavoro svolto in passato.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 il salario può collocarsi al di fuori della fascia salaria- le conforme alla funzione.
2.21.4 Principi del versamento continuato del salario
1 Le prestazioni salariali del datore di lavoro sono sussidiarie rispetto alle prestazio- ni correnti o retroattive di assicurazioni legali o aziendali. Tutte le prestazioni e i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione di assicurazioni nazionali ed estere, legali o aziendali spettano al datore di lavoro, ovvero vengono imputate alle prestazioni di quest’ultimo, nell’ammontare del salario versato e per il periodo in cui continua o ha continuato a versare al collaboratore / alla collaboratrice presta- zioni salariali facoltative o contrattualmente dovute nonostante la parziale inabilità e/o la prestazione lavorativa ridotta. Laddove le prestazioni o i pagamenti retroatti- vi di assicurazioni legali o aziendali vengano versati direttamente ai collaboratori / alle collaboratrici, questi sono tenuti a rimborsare i medesimi al datore di lavoro.
2 Al datore di lavoro spetta un diritto di credito (di ripetizione) diretto nei confronti delle assicurazioni legali o aziendali. Pertanto il datore di lavoro può chiedere all’/ agli organo/i debitore/i delle prestazioni di corrispondergli direttamente le presta- zioni in corso o i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione nell’am- montare delle prestazioni salariali e degli anticipi forniti.
3 Il datore di lavoro si riserva il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella stessa
2
misura in cui le assicurazioni obbligatorie o aziendali diminuiscono o rifiutano le proprie.
2.21.5 Prestazioni in caso di malattia
1 Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione colletti- va di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giorna- liera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa).
2 Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il termine di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata dell’incapacità lavorativa.
3 premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la collabora- xxxxx e il datore di lavoro: 1 /3 a carico del collaboratore / della collaboratrice, 2 /3 a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
4 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera in caso di malattia conformemente al capover- so 1. Il datore di lavoro integra queste prestazioni di indennità giornaliera durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verreb- be versato per la durata dell’incapacità lavorativa in caso di piena capacità lavorati- va. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
5 Durante i restanti 365 giorni sussiste, se vi sono le rispettive condizioni, il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera in caso di malattia di cui al capoverso 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni generali di assicurazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rispettivamente in vigore.
6 Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato al capo- verso 4 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Alla relativa riso- luzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione in base alle con- dizioni d’assicurazione applicabili.
7 In caso di malattia sopraggiunta durante il periodo di prova, il datore di lavoro versa il salario spettante per la durata dell’incapacità lavorativa per un massimo di otto settimane.
2
2.21.6 Prestazioni in caso di infortunio
1 I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie profes- sionali. I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni non professionali se il loro tempo di lavoro settimanale soddisfa il livello minimo richiesto dalla LAINF.
2 I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali ven- gono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori. 3 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a infortunio, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collabora- trice interessato/a l’indennità giornaliera per infortunio versata.
4 In caso di infortunio non professionale il datore di lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al capoverso 3 al massimo durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al col- laboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorati- va venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera per infortunio, complessiva- mente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicura- zione contro gli infortuni.
5 In caso di infortunio professionale e di malattia professionale il datore di lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al capoverso 3 al massimo durante 730 giorni con un versamento continuato del salario in modo che al colla- boratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario inte- grativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
6 Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato ai capo- versi 4 e 5 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Dopo la rela- tiva risoluzione, in presenza delle opportune condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione.
2
2.21.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile
1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di protezione
civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del sala- rio:
a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli ai sensi dell’articolo 6 LIPG viene versato il 100%
b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al col- laboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio
2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la formazione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza interruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanza- mento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute.
3 Per la determinazione del salario netto vengono considerate le quote salariali di cui all’articolo 2.22 capoverso 2.
4 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro.
5 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla parte- cipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servi- zi viene concordato individualmente.
2.21.8 Prestazioni in caso di decesso
1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente:
– il/la coniuge o il/la partner registrato/a
– i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli
– il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza
– le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il colla- boratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assistenza
3 Gli assegni familiari continuano a essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
2
4 In caso di necessità dei superstiti di cui al capoverso 2, il datore di lavoro può effettuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora- trice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento. I superstiti posso- no rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al capoverso 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione per la vec- chiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non possono superare l’ultimo salario annuo percepito.
2.22 Previdenza professionale
1 I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normati- ve e regolamentari della Cassa pensioni Posta.
2 Ai fini del salario assicurato si considerano:
– il salario di base (escluse indennità)
– i supplementi salariali per lavoro serale di cui all’articolo 2.12.2 capoverso 1
– i supplementi salariali per lavoro notturno regolare di cui all’articolo 2.12.3 capoverso 2 lettera b
– i supplementi salariali per lavoro domenicale regolare di cui all’articolo 2.12.4 capoverso 2
– le indennità per servizio di picchetto di cui all’articolo 2.13 capoversi 2 e 3
– i premi assicurati di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 1
– le indennità speciali assicurate di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 2
2.23 Diritti e obblighi
2.23.1 Segretezza
1 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a conoscenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere man- tenute riservate rientrano, in particolare: informazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’orga- nizzazione, le questioni finanziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo grup- po o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la riso- luzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro.
2
2 Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testimoniare dinanzi a tribunali e autorità.
2.23.2 Concessione e accettazione di regali
1 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso richiedere, accettare né farsi promettere regali o altri vantaggi per sé o per terzi in relazione all’attività com- merciale svolta. È altresì vietato offrire, promettere o concedere regali o altri van- taggi qualora essi siano correlati all’attività commerciale svolta.
2 Sono ammesse delle donazioni, a condizione che abbiano carattere di mancia o presente e siano conformi agli usi locali o del settore. In caso di dubbio, l’accetta- zione deve essere discussa con il/la superiore.
2.23.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche
1 Qualora i collaboratori / le collaboratrici, oltre all’impiego presso il datore di lavo- ro, intendano esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente, han- no l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro. In casi motivati il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle collaboratrici l’esercizio di attività lucrative acces- sorie.
2 L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato nella misura in cui comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Complessivamente, il tempo di lavoro massimo previsto per legge non deve essere superato.
3 Le cariche pubbliche e i mandati politici devono essere comunicati al datore di lavoro prima dell’accettazione o dell’elezione.
4 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regolamenta- zione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.
2.24 Proprietà intellettuale
1 I diritti o le aspettative su invenzioni, design, marchi, opere/prestazioni in base alla Legge sul diritto d’autore e topografie, che i collaboratori / le collaboratrici fanno sorgere, da soli o con l’aiuto di terzi, nell’esercizio della loro attività di servi- zio, appartengono (per legge o mediante cessione) senz’altro integralmente ed esclusivamente al datore di lavoro, e ciò indipendentemente dal fatto che i diritti o le aspettative sorgano o meno in adempimento degli obblighi previsti dal contrat- to di lavoro.
2
2 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a informare il datore di lavoro tem- pestivamente e per iscritto in merito all’insorgenza di tali diritti o aspettative. L’ob- bligo d’informazione vale anche qualora sussistano dubbi sul fatto che i diritti e le aspettative siano sorti nell’esercizio dell’attività di servizio.
3 Nella misura in cui ciò non sia contrario a disposizioni di legge, ai collaboratori / alle collaboratrici non spetta alcuna indennità supplementare oltre al loro salario concordato contrattualmente. Eventuali diritti a un’indennità previsti per legge diverranno esigibili solamente quando il valore dei diritti o delle aspettative può essere accertato con sufficiente sicurezza.
4 I collaboratori / le collaboratrici sono obbligati/e, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, a prendere tutte le misure e a fornire tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla costituzione, alla tutela, alla salvaguardia, all’esercizio o alla regi- strazione dei diritti e delle aspettative anzidetti.
5 I collaboratori / le collaboratrici cedono al datore di lavoro tutti i diritti della per- sonalità (ad es. il diritto morale dell’autore) esistenti in relazione ai diritti e alle aspettative suddetti. Laddove tale cessione risulti impedita da limiti di legge, i col- laboratori / le collaboratrici rinunciano all’esercizio dei diritti della personalità.
6 Le regole sopra indicate sono applicabili per analogia al know how elaborato dai collaboratori / dalle collaboratrici, nella misura in cui esso non spetti già al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge.
2.25 Abbigliamento da lavoro
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione del collaboratore / della collabora- trice un abbigliamento da lavoro, questo dev’essere indossato, curato e conservato secondo le indicazioni dei/delle superiori o secondo il regolamento speciale sull’abbigliamento da lavoro.
2.26 Parità di trattamento
1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le col- laboratrici.
2 Esso si premura affinché i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudi- zio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche per- sonali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.
2
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trat- tamento non rappresentano alcuna discriminazione.
2.27 Protezione della personalità
1 Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. 2 Il datore di lavoro protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.
2.28 Partecipazione aziendale
1 Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). La CoPe si autoco- stituisce. Essa comprende un minimo tre e un massimo sette membri. La CoPe può richiedere al datore di lavoro dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.
2 I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. Il datore di lavoro mette a disposizione le infrastrutture neces- sarie all’interno della sede.
2.29 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica
1 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a mettere a disposizione del datore di lavoro tutti i dati personali necessari ai fini del rapporto di lavoro e a rendere noti gli eventuali cambiamenti. I dati personali vengono gestiti nel sistema d’infor- mazione del personale elettronico.
2 Il datore di lavoro garantisce la protezione dei dati personali. Esso limita il tratta- mento, la conservazione e la registrazione di dati personali a quanto necessario per l’azienda e ammesso dalla legge. Qualora sussistano dubbi sull’ammissibilità di un trattamento di dati, il datore di lavoro interroga l’Incaricato federale della protezio- ne dei dati e della trasparenza.
3 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a proteggere i dati personali dei collaboratori / delle collaboratrici dall’accesso non autorizzato e dall’indebita comunicazione a terzi. Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali siano accessibili/consultabili esclusivamente da parte delle persone che ne hanno biso- gno per l’adempimento dei loro compiti (e limitatamente ai dati a ciò necessari) o alle quali i collaboratori / le collaboratrici abbiano rilasciato il proprio consenso scritto. Il diritto di accesso e consultazione dei dati deve essere limitato a una cer- chia di persone il più ristretta possibile.
2
4 Il datore di lavoro può coinvolgere terzi per il trattamento, la conservazione e la registrazione di dati personali, nel qual caso il datore di lavoro impone ai terzi l’ob- bligo di rispettare tutte le disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi del presente CCL e del regolamento e ne garantisce l’osservanza. Altrimenti i dati personali pos- sono essere comunicati a terzi soltanto ove vi sia una relativa base legale oppure ove l’interessato/a abbia dato il proprio consenso scritto sulla base di una preventi- va informazione.
5 Il collaboratore / la collaboratrice o una persona munita della debita procura ha il diritto di consultare i dati personali che lo/la riguardano e ha il diritto di chiedere la rettifica di eventuali errori ivi contenuti.
6 Il datore di lavoro, nell’osservanza delle disposizioni di legge, può impiegare stru- menti elettronici (ad es. sistemi video) per la sorveglianza della sicurezza nonché, in casi eccezionali, per il controllo del rendimento o della qualità, o a scopi di for- mazione.
2.30 Modifica e fine del rapporto di lavoro
2.30.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività
1 Il datore di lavoro, per motivi aziendali, può assegnare temporaneamente al col- laboratore / alla collaboratrice un lavoro ragionevolmente per lui/lei accettabile e/o un luogo di lavoro ragionevolmente per lui/lei accettabile, che derogano a quanto concordato nel contratto di lavoro.
2 Le spese supplementari eventualmente a ciò conseguenti sono a carico del dato- re di lavoro; il tempo di spostamento aggiuntivo si considera come tempo di lavo- ro retribuito.
2.30.2 Cessazione senza disdetta
Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:
a. al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS
b. in caso di decesso
c. alla scadenza della durata del contratto
d. in caso di diritto a una rendita AI intera
2
2.30.3 Disdetta e termini di disdetta
1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collaboratore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
a. durante il periodo di prova: sette giorni
b. nel primo anno di servizio: un mese, rispettivamente per la fine di un mese
c. dal secondo anno di servizio: tre mesi, rispettivamente per la fine di un mese
2 I collaboratori / le collaboratrici in un rapporto di lavoro che non è stato disdetto, i quali abbiano compiuto il 50o anno di età e il 20o anno di servizio, possono pre- tendere per iscritto dal datore di lavoro, in deroga al capoverso 1 lettera c, un pro- lungamento del termine di disdetta a cinque mesi. Tale proroga acquisisce effica- cia una volta decorsi tre mesi.
3 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rappor- to di lavoro di comune accordo con effetto in una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
2.30.4 Motivi di disdetta
1 Il datore di lavoro può invocare la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro di durata indeterminata per un motivo sufficientemente obiettivo.
2 È possibile in qualsiasi momento recedere immediatamente da un rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata per causa grave.
2.30.5 Forma della disdetta
La disdetta deve avvenire per iscritto. Se la disdetta avviene da parte del datore di lavoro, essa deve essere motivata.
2.30.6 Protezione contro il licenziamento
2.30.6.1 Avvertimento
1 A partire dal 2o anno di servizio, ai fini di una disdetta ordinaria per ragioni xxxx- xxxxxxxx al collaboratore / alla collaboratrice occorre che sia stato un precedente avvertimento scritto risalente a meno di tre anni.
2 Qualora il datore di lavoro ometta l’avvertimento di cui al capoverso 1, il collabo- ratore / la collaboratrice interessato/a, a causa della violazione di tale prescrizione di forma, ha diritto a un risarcimento dell’ammontare di due mensilità. La disdetta mantiene comunque la propria validità.
3 Non è richiesta una correlazione materiale tra il motivo dell’avvertimento e quello della disdetta.
2
4 Per fondati motivi, in particolare in caso di sospetto fondato di un comportamento delittuoso o qualora appaia oggettivamente che l’avvertimento non può raggiunge- re il suo scopo, il datore di lavoro può far valere la disdetta ordinaria anche senza preventivo avvertimento. In tal caso non è dovuto alcun risarcimento. È fatta salva la disposizione sulla disdetta immediata (articolo 2.30.4 capoverso 2).
2.30.6.2 Malattia e infortunio
1 Il datore di lavoro può disporre che i collaboratori / le collaboratrici, durante un’incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, vengano affiancati dal Case Management aziendale del datore di lavoro.
2 Se il collaboratore / la collaboratrice dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al capoverso 1 o se non sussiste alcuna disposizione a riguardo, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro non prima dei seguenti termini:
a. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a malattia, nel momento in cui ces- sa il diritto del collaboratore / della collaboratrice a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, al più tardi alla scadenza di 730 gior- ni
b. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a infortunio, alla scadenza di 730 giorni
3 Se il collaboratore / la collaboratrice non dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al capoverso 1, avviene una risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nel rispetto dei periodi protetti previsti per legge (articolo336c CO) e osservando i termini di disdetta di cui all’articolo 2.30.3 capoverso 1.
4 Qualora il collaboratore / la collaboratrice si ammali o subisca un infortunio dopo l’avvenuta disdetta da parte del datore di lavoro, i suddetti capoversi da 1 a 3 non trovano applicazione. Valgono i periodi protetti previsti per legge ai sensi dell’arti- colo 336c CO.
5 Nel caso di disdette di cui ai capoversi 2 e 3 non è necessario alcun avvertimen- to.
2.30.6.3 Disdetta abusiva
1 Oltre a quanto previsto dall’articolo 336 CO, una disdetta si considera abusiva anche quando
a. avviene in assenza di un motivo sufficientemente obiettivo
b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti
c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima
2 Nel caso di una disdetta abusiva il risarcimento massimo ammonta a dodici men- silità.
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2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
1 In caso di controversie con il datore di lavoro, i collaboratori / le collaboratrici possono in ogni momento fare ricorso a una persona di fiducia.
2 Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori/collaboratrici sono competenti i tribunali civili ordinari.
2.32 Piano sociale
Il piano sociale concordato tra le parti sociali costituisce parte integrante del pre- sente CCL.
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
3.1 Trattative salariali
1 Posta CH SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché – in for- ma di statistiche rese anonime – sui salari e sulle indennità.
2 Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’an- no seguente.
3 I criteri per le trattative salariali sono costituiti in particolare da
– la situazione economica di Posta CH SA
– la situazione del mercato del lavoro
– confronti con imprese concorrenti
– l’evoluzione del costo della vita
4 Per il calcolo del costo della vita per l’anno seguente è determinante la rispettiva previsione per il rincaro annuo medio al 15 ottobre dell’anno in corso rilevato dall’Ufficio federale di statistica.
5 Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno.
6 I salari e le indennità delle persone in formazione non sono oggetto delle tratta- tive salariali. Eventuali aggiornamenti del salario vengono stabiliti dal datore di lavoro.
7 Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle trattative sala- riali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una raccomandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo.
8 Le misure salariali vengono rispettivamente attuate in aprile.
9 Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL
3.2.1 In generale
1 Le parti del CCL si impegnano a far rispettare il presente CCL. A tale scopo si adoperano in tal senso nei confronti dei propri collaboratori / delle proprie colla- boratrici risp. dei propri membri e utilizzano se necessario mezzi giuridici nonché eventualmente mezzi statutari.
2 Le parti del CCL rispettano in ogni momento la libertà positiva e negativa di coa- lizione dei propri collaboratori / delle proprie collaboratrici risp. dei propri membri. 3 Le parti del CCL stabiliscono gli ulteriori dettagli.
3
3.2.2 Diritti di partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione strutturati in vari livelli:
cogestione (livello 3):
le parti del CCL adottano una decisione all’unanimità
audizione (livello 2):
i sindacati contraenti vengono ascoltati prima della decisione definitiva; qualora le proposte dei sindacati contraenti non vengano considerate, il mancato accogli- mento deve essere motivato
informazione (livello 1):
i sindacati contraenti hanno diritto a un’informazione tempestiva ed esaustiva
Il tipo di diritti di partecipazione dipende dalla rispettiva materia della partecipa- zione ai sensi dell’articolo 3.2.3.
3.2.3 Materie della partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione nelle seguenti materie:
Materia della partecipazione | Livello di partecipa- zione |
Applicazione del tempo di lavoro annuale aziendale di cui all’articolo 2.11.2 per interi gruppi di personale senza autonomia di tempo | 3 |
Possibilità di scelta tra vacanze, tempo e salario di cui all’articolo 2.15 | 3 |
Corresponsione di indennità speciali di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 2 per intere categorie di personale | 3 |
Trattative su misure di accompagnamento di cui all’articolo 2 capoverso 4 del piano sociale del 1o dicembre 2010 | 3 |
Regolamentazione dei «contributi alle spese d’esecuzione» | 3 |
Regolamentazione delle commissioni specializzate (CoSpe) | 2 |
Accordo sul congedo sindacale | 3 |
Direttiva tecnica sulla custodia dei figli complementare alla famiglia | 2 |
Condizioni d’impiego per il personale in formazione | 1 |
Cambiamento dalla settimana lavorativa di cinque giorni alla settimana lavo- rativa di sei giorni o alla settimana lavorativa alternata di cinque/sei giorni, laddove il cambiamento riguardi almeno 31 collaboratori/collaboratrici | 1 |
Questioni strategiche (organizzazione, sedi ecc.) | 1 |
Ristrutturazioni che riguardino almeno 31 collaboratori/collaboratrici | 1 |
Materia della partecipazione | Livello di partecipa- zione |
Trasferimento di un’azienda o di un ramo aziendale a terzi, fusioni e acquisizi- oni, riorganizzazioni, outsourcing | 1 |
Regolamento sulle spese di Posta CH SA | 1 |
Disposizioni d’applicazione | 1 |
3
3.3 Pace del lavoro
1 Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL.
2 In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.
3.4 Disponibilità al negoziato
1 Le parti del CCL avvieranno dei negoziati se, ad avviso di una o più di esse, durante il periodo di validità del rapporto contrattuale risulti necessario modificare o integrare il presente CCL.
2 In particolare, qualora un’unità aziendale di Posta CH SA nel corso della durata di validità del presente CCL attraversi difficoltà economiche o si prospettino simili difficoltà, le parti del CCL avvieranno per tempo specifici negoziati per tale unità aziendale.
3 Le parti del CCL possono concordare disposizioni derogatorie dal presente CCL per singoli gruppi di collaboratori/collaboratrici.
3.5 Conflitti tra le parti del CCL
1 In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti contraenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL.
2 Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
4 Periodo di validità
1 Il presente CCL entra in vigore il 1o gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 20204.
2 Le parti contraenti si impegnano a instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità.
Il presente CCL viene pubblicato in tedesco, francese e italiano. Poiché le trattative si sono svolte in tedesco, la versione tedesca prevale sulle tra- duzioni.
5 Allegato 1: Persone in formazione
5.1 Campo di applicazione
Il presente allegato si applica ai collaboratori / alle collaboratrici che hanno stipula- to con il datore di lavoro i seguenti contratti di formazione (di seguito: «Persone in formazione»):
a. contratti di tirocinio
– persone in formazione di tutti gli indirizzi di formazione
– persone in formazione che seguono un pretirocinio o una formazione profes- sionale pratica
b. contratti per stage pratici per maturandi/e di scuole di commercio o di scuole medie di commercio
c. contratti per stage pratici di maturandi/e di licei per stage pratici di commercio e corsi di studi duali (bachelor con integrazione pratica)
d. contratti per stage pratici per maturandi/e di licei
5.2 Diritto applicabile
1 Ai rapporti di tirocinio si applicano gli articoli da 344 a 346a CO, nella misura in cui non sussistano deroghe nel presente allegato. Qualora né gli articoli da 344 a 346a CO né il presente allegato contengano una regolamentazione, si applicano le disposizioni del CCL Posta CH SA.
2 Il datore di lavoro stabilisce disposizioni aggiuntive per le persone in formazione. I sindacati contraenti verranno informati sulle disposizioni aggiuntive (grado di partecipazione 1).
5.3 Impieghi di persone in formazione in aziende terze
1 Il datore di lavoro può assegnare alle persone in formazione impieghi a scopi for- mativi al di fuori di Posta CH SA.
2 Non si tratta di un prestito di personale, cosicché non trova applicazione l’artico- lo 2.6 (personale a prestito).
5.4 Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro può variare nell’arco della formazione. Nel contratto di formazione di regola viene stabilito soltanto il luogo di lavoro all’inizio della formazione. Il cam- biamento del luogo di lavoro viene reso noto alle persone in formazione di norma con un mese di anticipo.
5
5.5 Tempo di lavoro
1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione agli orari di lavoro e alle pause valgo- no le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2 L’articolo 2.11.4 (conto risparmio ore) non è applicabile alle persone in formazio- ne.
5.6 Vacanze
Le persone in formazione di cui all’articolo 5.1 dell’Allegato 1 hanno diritto a sette settimane di vacanze.
5.7 Giorni festivi
1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione ai giorni festivi valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2 È determinante il rispettivo luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 5.4 ddell’Allegato 1.
5.8 Congedi e assenze
5.8.1 Assenze retribuite
1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione alle assenze retribuite valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2 Per le persone in formazione che sono impiegate presso Posta CH SA gli articoli
2.17.5 lettera l e 2.17.5 lettera m del CCL Posta CH SA non trovano applicazione.
5.8.2 Congedo non retribuito
Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di principio Posta CH SA non concede alcun congedo non retribuito, ad eccezione del congedo gio- vanile di cui all’articolo 329e CO. Nel contratto di formazione è possibile concor- dare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
5.9 Occupazione lucrativa accessoria
Le occupazioni lucrative accessorie non sono ammesse, laddove con esse le perso- ne in formazione pregiudichino il raggiungimento degli scopi della formazione.
Per i restanti aspetti trova applicazione l’articolo 2.23.3.
5
5.10 Servizi militari
Le persone in formazione sono tenute a chiedere autonomamente un differimen- to dei servizi d’istruzione di base fino a conclusione del periodo di formazione.
5.11 Salari, indennità, premi e rimborso spese (spese)
Xxxxxx, indennità, premi e rimborso spese sono stabiliti dal datore di lavoro. Il CCL Posta CH SA non è applicabile.
5.12 Contributo alle spese d’esecuzione
Le persone in formazione non versano alcun contributo alle spese d’esecuzione ai sensi dell’articolo 2.19.7 capoverso 1.
5.13 Risoluzione del contratto di tirocinio
1 Per la risoluzione del contratto di tirocinio è determinante l’articolo 346 CO.
2 L’articolo 2.32 (piano sociale) non è applicabile per le persone in formazione. Il datore di lavoro cerca uno sbocco formativo per le persone in formazione il cui contratto di tirocinio presso Posta CH SA non possa essere proseguito per motivi economici.
5.14 Entrata in vigore
L’allegato Persone in formazione entra in vigore il 1o agosto 2016.
6 Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica
Stato: 13 marzo 2015. Sono fatte salve modifiche della legislazione cantonale e/o federale rilevante.
Capodanno | San Xxxxxxx | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Ascensione | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniv. fondazione Rep. di Neuchâtel | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Pellegrinaggio di Näfels | Restaurazione della Rep. di Ginevra | Totale dei giorni festivi equipara- ti alla domenica | |
Cantone Argovia Distretti di Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg, Zofingen, Baden (solo il comune di Bergdietikon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Distretto di Baden (escl. Bergdietikon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Distretto di Bremgarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Distretti di Laufenburg, Muri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Distretto di Rheinfelden | ||||||||||||||||||||||
Comune di Hellikon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Mumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Obermumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Schupfart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Stein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Wegenstetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Kaiseraugst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Magden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Möhlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Olsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Rheinfelden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Wallbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Zeiningen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Zuzgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Comune di Zurzach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Appenzello Esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Cantone Appenzello Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Basilea Città | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6
Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica
Capodanno | San Xxxxxxx | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Ascensione | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniv. fondazione Rep. di Neuchâtel | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Pellegrinaggio di Näfels | Restaurazione della Rep. di Ginevra | Totale dei giorni festivi equipara- ti alla domenica | |
Cantone Basilea Campagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Friburgo (comuni evangelici-riformati) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Friburgo (comuni cattolici) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Glarona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Grigioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Cantone Giura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Lucerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Neuchâtel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Nidvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Obvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Soletta (escluso il distretto di Xxxxxxxxxxx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||||||
Cantone Soletta (solo il distretto di Xxxxxxxxxxx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||
Cantone Sciaffusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Svitto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone San Gallo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Ticino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Uri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Vaud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Xxxxxxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Zugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Zurigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 = giorno festivo equiparato alla domenica
2 = mezza giornata festiva equiparata alla domenica
7 Allegato 3: Salario
7.1 Salari e fasce salariali
1 Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici ventenni, senza diplo- ma di tirocinio è di 50’200 franchi l’anno.
2 Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici diciottenni, senza diploma di tirocinio è di 47’820 franchi l’anno.
3 Se viene assunto personale più giovane, il salario di cui al capoverso 2 può essere ridotto al massimo del 10%.
4 Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2192.
7.1.1 Fasce salariali (stato al 1º aprile 2020) per collaboratori/collaboratrici in base al CCL Posta CH SA
Regione A | Regione B | Regione C | Regione D | |||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
LF 1 | 54 800 | 66 023 | 52 400 | 63 587 | 51 200 | 62 369 | 50 200 | 61 150 |
LF 2 | 54 800 | 74 529 | 52 400 | 72 093 | 51 200 | 70 875 | 50 200 | 69 657 |
LF 3 | 56 701 | 82 005 | 54 264 | 79 569 | 53 046 | 78 351 | 51 828 | 77 133 |
LF 4 | 61 818 | 91 620 | 59 382 | 89 183 | 58 164 | 87 965 | 56 946 | 86 747 |
LF 5 | 67 029 | 97 376 | 64 593 | 94 940 | 63 374 | 93 722 | 62 156 | 92 504 |
LF 6 | 71 254 | 103 665 | 68 818 | 101 229 | 67 600 | 100 011 | 66 382 | 98 793 |
LF 7 | 77 282 | 112 635 | 74 000 | 000 000 | 73 628 | 108 981 | 72 410 | 107 763 |
LF 8 | 84 036 | 122 687 | 81 600 | 120 251 | 80 382 | 119 033 | 79 164 | 117 814 |
LF 9 | 91 000 | 000 000 | 89 363 | 131 803 | 88 145 | 130 585 | 86 927 | 129 367 |
7
7.2 Regioni salariali
1 La base per l’assegnazione di un comune politico a una regione salariale è data dalla definizione dell’Ufficio federale di statistica (UST) «Agglomerationen, Einzel- städte und Metropolen der Schweiz» [«Agglomerati, città individuali e metropoli della Svizzera»], stato 2002.
2 Il seguente elenco mostra l’assegnazione dei comuni politici a una regione salariale (stato 16 giugno 2019). Tutti i comuni che non sono indicati nella lista sono asse- gnati alla regione D. Per l’assegnazione dei collaboratori / delle collaboratrici a una regione salariale è determinante il luogo di lavoro. Per l’assegnazione dei collabora- tori / delle collaboratrici a una regione salariale è determinante il luogo di lavoro.
Regione A
Basilea, Ginevra, Zurigo
Regione B
Adliswil, Aesch (BL), Aesch (ZH), Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Aire-la-Ville, Allschwil, Anières, Arboldswil, Arlesheim, Arnex-sur-Nyon, Arni (AG), Arzier-Le Muids, Augst, Avusy
Bachenbülach, Baden, Bardonnex, Bassersdorf, Bassins, Bättwil, Bellevue, Bellikon, Bergdietikon, Berikon, Berna, Bernex, Bettingen, Biel-Xxxxxx, Binningen, Birmen- sdorf (ZH), Birsfelden, Blauen, Böckten, Bogis-Bossey, Bonstetten, Boppelsen, Borex, Bottmingen, Breitenbach, Bremgarten (AG), Brislach, Brugg, Brütten, Bubendorf, Bubikon, Buchs (ZH), Bülach, Büren (SO)
Carouge (GE), Cartigny, Céligny, Chancy, Chavannes-de-Bogis, Chavan-
nes-des-Bois, Chêne-Bougeries, Chêne-Xxxxx, Chéserex, Choulex, Coinsins, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Commugny, Confignon, Coppet, Corsier (GE), Crans-près-Céligny, Crassier
Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Diepflingen, Dietikon, Dietlikon, Dornach, Dübendorf, Duggingen, Duillier, Dully
Egg, Eggenwil, Eglisau, Ehrendingen, Embrach, Erlenbach (ZH), Ettingen, Eysins, Fällanden, Fehraltorf, Feusisberg, Xxxxxxxxx-Göslikon, Founex, Freienbach, Freien- xxxxx-Teufen, Frenkendorf, Füllinsdorf
Gelterkinden, Gempen, Genolier, Genthod, Geroldswil, Giebenach, Gingins, Givrins, Gland, Glattfelden, Gossau (ZH), Greifensee, Grellingen, Grens, Grüningen, Gy
Hedingen, Hermance, Herrliberg, Himmelried, Hochfelden, Hochwald, Hofstet- ten-Flüh, Hölstein, Hombrechtikon, Xxxxxx, Höri, Hüntwangen, Hüttikon, Illnau-Effretikon, Islisberg, Itingen
Xxxxx, Xxxxx
7
Kaiseraugst, Kaiserstuhl, Kilchberg (ZH), Killwangen, Kloten, Knonau, Küsnacht (ZH)
La Xxxxx, Laconnex, Lampenberg, Lancy, Langnau am Albis, Laufen, Losanna, Lau- sen, Le Grand-Saconnex, Le Vaud, Lenzburg, Liestal, Lindau, Lufingen, Lupsingen
Magden, Männedorf, Maur, Meilen, Meinier, Mettmenstetten, Meyrin, Mies, Möhlin, Mönchaltorf, Mumpf, Münchenstein, Muttenz
Neerach, Nenzlingen, Neuenhof, Niederdorf, Niederglatt, Niederhasli, Niederwe- ningen, Nuglar-St. Xxxxxxxxx, Nürensdorf, Nyon
Oberdorf (BL), Oberengstringen, Oberglatt, Oberlunkhofen, Oberrieden, Oberwe- ningen, Oberwil (BL), Oberwil-Lieli, Obfelden, Oetwil am See, Oetwil an der Lim- mat, Onex, Opfikon, Ormalingen, Otelfingen, Ottenbach
Perly-Certoux, Pfeffingen, Plan-les-Ouates, Prangins, Pratteln, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge
Rafz, Ramlinsburg, Regensberg, Regensdorf, Reinach (BL), Remetschwil, Rheinfel- den, Richterswil, Riehen, Rodersdorf, Rorbas, Röschenz, Rottenschwil, Rudolfstet- ten-Friedlisberg, Rümlang, Rünenberg, Rüschlikon, Russikon
Saint-Cergue, Satigny, Schleinikon, Schlieren, Schöfflisdorf, Schönenbuch, Schwerzenbach, Seegräben, Seltisberg, Signy-Avenex, Sissach, Soral, Spreitenbach, Stadel, Stäfa, Stallikon, Xxxxx (AG), Steinmaur
Tannay, Tecknau, Tenniken, Thalwil, Therwil, Thônex, Thürnen, Trélex, Troinex Uetikon am See, Uitikon, Unterengstringen, Unterlunkhofen, Urdorf, Uster Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier, Vich, Volketswil
Wädenswil, Wahlen, Wallbach, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Wasterkingen, Weiach, Weiningen (ZH), Wettswil am Albis, Widen, Wil (ZH), Winkel, Winterthur, Witterswil, Wohlen (AG), Wollerau, Würenlos
Zeiningen, Ziefen, Zollikon, Zufikon, Zumikon, Zunzgen, Zwingen
Regione C
Aarau, Aclens, Aigle, Allmendingen, Amriswil, Arbon, Assens, Au (SG), Aubonne Bäriswil, Bellinzona, Xxxxxxx-sur-Lausanne, Belp, Biel/Bienne, Bioley-Orjulaz, Bir- menstorf (AG), Birr, Birrhard, Bolligen, Bösingen, Bottens, Xxxxx-en-Lavaux, Bous- sens, Bremblens, Bremgarten bei Bern, Bretigny-sur-Morrens, Brig-Glis, Buchillon, Buchs (SG), Bulle, Burgdorf, Bussigny, Bussy-Chardonney
Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Chiasso, Chigny, Coira, Cossonay, Crans-Montana, Crissier, Cugy (VD)
Daillens, Dättlikon, Delémont, Denens, Denges, Diemerswil, Dinhard
7
Echallens, Echandens, Echichens, Ecublens (VD), Elsau, Ennetbaden, Epalinges, Eta- gnières, Etoy
Fislisbach, Fraubrunnen, Frauenfeld, Frauenkappelen, Freienwil, Friburgo, Froideville
Gebenstorf, Grenchen, Grosshöchstetten
Hausen (AG), Henggart, Hettlingen, Hunzenschwil
Interlaken, Ittigen
Jegenstorf, Jorat-Menthue, Jorat-Mézières, Jouxtens Mézery
Kaufdorf, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Konolfingen, Kreuzlingen
La Chaux-de-Fonds, Lachen, Laupen, Le Locle, Le Mont-sur-Lausanne, Locarno, Lonay, Lugano, Lully (VD), Lupfig, Lussy-sur-Morges, Lutry, Lucerna
Mattstetten, Meikirch, Mellingen, Mendrisio, Mex (VD), Monthey, Montilliez, Montpreveyres, Montreux, Moosseedorf, Morges, Möriken-Wildegg, Morrens (VD), Mülligen, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri bei Bern
Neftenbach, Neuchâtel, Neuenegg, Niederlenz, Niederrohrdorf
Oberrohrdorf, Obersiggenthal, Olten, Ostermundigen
Paudex, Penthalaz, Penthaz, Pfäffikon (ZH), Pfungen, Préverenges, Prilly, Pully
Xxxxxxxxxx-Xxxx, Xxxxxx (VD), Rickenbach (ZH), Riniken, Romanshorn, Roma-
nel-sur-Lausanne, Romanel-sur-Morges, Rorschach, Rubigen, Rupperswil, Rüti (ZH) Saint-Barthélemy (VD), Saint-Prex, Saint-Xxxxxxx (VD), Savigny, Sciaffusa, Schafisheim, Schmitten (FR), Schüpfen, Svitto, Servion, Seuzach, Sierre, Sion, Soletta, San Gallo, St. Xxxxxx, Stans, Staufen, Stettlen, Sullens
Thun, Toffen, Tolochenaz, Turgi
Untersiggenthal, Urtenen
Vechigen, Vevey, Villars-Sainte-Croix, Villars-sous-Yens, Villmergen, Visp, Vuf- flens-la-Ville, Vufflens-le-Château
Waltenschwil, Wettingen, Wetzikon (ZH), Wichtrach, Wiesendangen, Wil (SG), Windisch, Wohlen bei Bern, Worb, Wünnewil-Flamatt, Würenlingen
Yverdon-les-Bains
Zell (ZH), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx
0 Allegato 4: Disposizioni transitorie
8.1 Rapporti di lavoro
1 I collaboratori / le collaboratrici fino al livello di funzione 9, nel rispetto del termi- ne di disdetta di cui al CCL Posta 2002, per il 1o gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego di cui al nuovo CCL.
2 I collaboratori / le collaboratrici oltre il livello di funzione 9, nel rispetto del termi- ne di disdetta di cui al CCL Posta 2002, per il 1o gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego per i quadri medi.
3 Il rifiuto di una proposta ai sensi del capoverso 1 e 2 si considera come motivo di disdetta e, in assenza di diverso accordo, porta a una cessazione del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2015.
8.2 Prestazioni in caso di malattia e infortunio
1 Per incapacità lavorative in corso a seguito di malattia e infortunio, che siano ini- ziate tra il 31 dicembre 2001 e il 1° gennaio 2016, il versamento continuato del sala- rio viene disciplinato dalle disposizioni sul versamento continuato del xxxxxxx xxxxx- ti alla data dell’evento.
2 Per le malattie, quale data dell’evento ai sensi del capoverso 1 si considera la data della constatazione medica di un’incapacità lavorativa nell’ambito di una nuova malattia e/o una data anteriore al massimo di cinque giorni di calendario dal primo trattamento medico. Per gli infortuni si fa riferimento alle disposizioni normative della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF.
8.3 Congedo paternità e di adozione
Il diritto al congedo paternità di cui all’articolo 2.17.2 e al congedo di adozione di cui all’articolo 2.17.3 sussiste in relazione ai figli che siano nati o vengano adottati a partire dal 1o gennaio 2016.
8.4 Transizione dei salari attuali
1 I salari (esclusi indennità e premi) dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rap- porto di lavoro con il datore di lavoro sia iniziato prima del 1o gennaio 2016, resta- no invariati con l’entrata in vigore del presente CCL, salvo diverso accordo scritto individuale tra il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice.
2 Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1o gennaio 2016 avevano diritto a un’indennità fissa del mercato del lavoro, quest’ultima viene integrata nel sala- rio.
8
Allegato 4: Disposizioni transitorie
3 Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1o gennaio 2016 avevano diritto a un supplemento forfetario per conducenti veicoli trasporto merci, quest’ultimo viene integrato nel salario.
4 I salari dei collaboratori / delle collaboratrici che, a partire dal 1o gennaio 2016, si trovano al di sopra della fascia salariale rispettivamente applicabile, restano inva- riati fintantoché essi si trovano all’interno di tale fascia salariale.
5 I salari dei collaboratori / delle collaboratrici che, a partire dal 1o gennaio 2016 si trovano al di sotto della fascia salariale rispettivamente applicabile, vengono ade- guati in due fasi come segue:
a. per il 1o gennaio 2017 almeno fino al 3% al di sotto della fascia salariale appli- cabile ai sensi del presente CCL
b.per il 1° gennaio 2018 almeno fino al valore più basso della fascia salaria- le applicabile ai sensi del presente CCL
8.5 Premio fedeltà
Abolito con effetto dal 1o gennaio 20195
8.6 Supplemento per lavoro nei giorni festivi per lavoratori occasionali
Il salario di base dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rapporto di lavoro è ini- ziato prima del 1o gennaio 2016 e che prestano lavoro occasionale ai sensi dell’ar- ticolo 2.5, dal 1o gennaio 2016 non viene aumentato a causa del supplemento per lavoro nei giorni festivi (cfr. articolo 2.5 capoverso 5). Il salario di base di tali colla- boratori/collaboratrici a partire dal 1o gennaio 2016 corrisponde al salario di base precedente al 1o gennaio 2016, dedotto il supplemento per lavoro nei giorni festivi di cui all’articolo 2.5 capoverso 5.
5 Abolito in conformità all’accordo del 4 settembre 2017
012.01 it (Y001100003) 04.2020 P