Spese peritali Clausole campione

Spese peritali. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Spese peritali. La Società risponde delle spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 1.27 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al o ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 2.000,00.
Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all’Assicurato le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Spese peritali”.
Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce “Spese peritali”. Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.
Spese peritali. Art.2 Furto, rapina estorsione di opere d’arte
Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Spese peritali”. La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:
Spese peritali le spese peritali, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; verranno rimborsate le spese ed onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall’Art. 49 - “Procedura per la valutazione del Danno”, fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000,00;
Spese peritali. L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’art. 9, punto 2 delle ABS, ma non quelle relative alla prestazione dell’arbitro, e comunque non per un importo superiore al 10% del danno in esame, con un massimale di EUR 5.000,00 per ciascun periodo di assicurazione. L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari. Nel caso di pertiti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.
Spese peritali. L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.
Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.