Definizione di Regola proporzionale

Regola proporzionale quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Regola proporzionale la norma prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’Indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il Veicolo e il suo valore al momento del Sinistro. La stessa norma è applicata agli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
Regola proporzionale si applica quando il valore del bene assicurato risulti, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro. Non viene applicata nelle assicurazioni a primo rischio assoluto.

Examples of Regola proporzionale in a sentence

  • La garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Optional.

  • L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza di € 2.000 (euroduemila) e non oltre il valore commerciale del veicolo.

  • Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo è superiore al valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza, il danno verrà indennizzato nella medesima proporzione risultante tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza (Regola proporzionale).

  • La Regola proporzionale non verrà applicata: – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% (novantapercento) del valore commerciale del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale; – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d’acquisto.

  • Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.


More Definitions of Regola proporzionale

Regola proporzionale norma che stabilisce che l’indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
Regola proporzionale regola che prevede la riduzione dell’Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile.
Regola proporzionale. La norma prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza.
Regola proporzionale se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (Art. 1907 del Codice Civile).
Regola proporzionale. (prevista dall’art. 1907 del Codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore a quello dichiarato nella Polizza. In questo caso, l’Indennizzo che spetta all’Assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.
Regola proporzionale qualora risulti assi- curata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in propor- zione della parte suddetta, così come previ- sto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Regola proporzionale criterio secondo il quale l’Impresa riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente Assicurazione sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.