Common use of Spese peritali Clause in Contracts

Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce “Spese peritali”. Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.

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Samples: www.fer.it

Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominatiparte, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. Sono altresì compresi gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l’assicurato sia tenuto a produrre. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Spese peritali”. Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.

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Samples: www.apam.it

Spese peritali. Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominatiparte, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è sarà prestata nella misura del 5% del danno liquidatocon i limiti di indennizzo, ed entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato Spese peritaliLimiti di indennizzo, franchigie e scoperti”. Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

Spese peritali. Si conviene tra le Parti che La Società, nell’ambito dell’Indennizzo ed a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale, rimborsa la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il parcella del perito di parte e/o consulenti in genere scelti che il Contraente avrà scelto e nominatinominato conformemente a quanto disposto dall’art. 50 “Procedura per la valutazione del danno”, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al di onorari e spese rimaste a carico del Contraente a seguito di eventuale nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura parcella del 5% professionista incaricato dovrà contenere i dettagli utili ad una valutazione di congruità in relazione alla tipologia del danno liquidato, Sinistro ed all’impegno effettivamente profuso. Le spese di cui sopra vengono rimborsate dalla Società entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce “Spese peritali”. Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi del 3% dell’importo di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel danno stimato, come risultante dal processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione perizia, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo convenuto nella Scheda di Polizza. Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.Sezione R.C.T..

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Samples: Capitolato Di Polizza