Sospensione dei Servizi Clausole campione

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione dei Servizi. 1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
Sospensione dei Servizi. 17.1. Eventuali sospensioni e/o limitazioni dei Servizi dovute a interventi programmati di manutenzione e riparazione, verranno comunicate al Cliente con il preavviso previsto dal Contratto o, in difetto, di almeno 48 (quarantotto) ore.
Sospensione dei Servizi. 9.1 Intred potrà sospendere in ogni momento l'erogazione dei Servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso per causa di forza maggiore, tra i quali, in caso di guasti alla rete e agli apparati tecnici, propri o di altri operatori. Intred potrà, altresì, sospendere il servizio, dandone comunicazione al Cliente, qualora la Pubblica Autorità o privati denuncino un uso improprio dei Servizi da parte del Cliente oppure nel caso in cui venga registrato un traffico anomalo rispetto al profilo medio della tipologia di Cliente a cui l’offerta è indirizzata o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni contrattuali.
Sospensione dei Servizi. 13.1 Il Cliente prende atto e nulla oppone in ordine al fatto che l’erogazione dei Servizi, fatta eccezione, ove previsti, del Servizio di Manutenzione e del Servizio di Noleggio, potrà essere sospesa – ed in tale ipotesi CloudTel ne darà tempestiva comunicazione al Cliente – nei seguenti casi:
Sospensione dei Servizi. Sì, ciascun Servizio potrà essere sospeso o anche abolito in qualunque momento, anche in via separata rispetto agli altri Servizi, con effetto immediato, se eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Sospensione dei Servizi. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento dell’appaltatore, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinchè alla sua ripresa gli utenti dei servizi oggetto del contratto non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall’appaltatore e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del RUP. Il verbale deve essere firmato dall’appaltatore e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa, il RUP riporta l’eventuale nuovo termine di esecuzione del contratto. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l’appaltante è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltante in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, l’appaltante può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dall’appaltatore per cause diverse da quelle previste dal presente articolo l’appaltante può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
Sospensione dei Servizi. 1. La Committente ha la facoltà di sospendere e/o interrompere temporaneamente i Servizi oggetto del presente Contratto.
Sospensione dei Servizi. Il Committente può ordinare od autorizzare la sospensione dei servizi, per cause di forza maggiore o per particolari esigenze connesse alla propria attività. In caso di sospensione, l’Appaltatore non può richiedere al Committente alcun compenso o indennizzo per l’anticipata risoluzione del Contratto. Spetta comunque all’Appaltatore il compenso contrattuale per i servizi regolarmente prestati. L’Appaltatore non può sospendere i Servizi con una decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente. La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, restando a Suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale inadempimento.
Sospensione dei Servizi. 12.1.Fatta salva l’applicazione dei successivi Art. 13 e 14, Trust Italia, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere uno, alcuno o tutti i Servizi, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui: