Common use of Sospensione dei Servizi Clause in Contracts

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.anticorruzione.it, www.anticorruzione.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può unilateralmente sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilateralecontrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàil Ministero. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità il Ministero procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.politicheagricole.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàla stazione appaltante o con una delle Amministrazioni interessate. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dell’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.comune.assisi.pg.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti o le forniture in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàl’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi o delle forniture per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dell’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.sispark.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.anticorruzione.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàl’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.politicheagricole.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore L’Esecutore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàla Stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. E’ ammessa la sospensione dei servizi nei casi di cui all’art. 308, del Regolamento.

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Samples: www.acselspa.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàl’Agenzia. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità l’Agenzia procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dall’Agenzia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.arpal.liguria.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàl’ASP San Xxxxxxxx. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore del concessionario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità l’Asp San Xxxxxxxx procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dall’Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.aspsandomenico.it

Sospensione dei Servizi. L’Appaltatore non può unilateralmente sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilateralecontrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autoritàil Ministero. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità il Ministero procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore dell’Appaltatore per tutti gli oneri xxxxx conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.politicheagricole.it