Common use of SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a parteciparepartecipare ai Sub-lotti Prestazionali 1, 2 e 4, i soggetti indicati, rispettivamente, agli articoli 45 e 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti indicati prescritti nel presente Disciplinare. Sono ammessi a partecipare al Sub-lotto Prestazionale 3: - organismi di controllo di tipo A e di tipo C, tutti gli operatori economici dell'Unione europeaaccreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, e/o quelli nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di cui all'articolo 25 ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche”; - i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia. I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa localepropria offerta, per tale intendendosi le qualificazioni, con la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osakarelativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento. In termini generalicaso di raggruppamento costituendo, un operatore economico può essere una persona fisica l’impresa o giuridica il professionista con la categoria nella classifica più alta o un ente pubblico o un raggruppamento con la classificazione delle prestazioni professionali per importo più alto acquisterà la qualifica di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 capogruppo (di seguito, “Requisiti di PartecipazioneCapogruppo”). Sono altresì esclusi dalla Nel caso in cui la classifica più alta sia posseduta da più componenti del raggruppamento, l’operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara quei Concorrenti per gara, l’impresa che acquisterà la qualifica di Capogruppo. Tenuto conto dell’impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli Interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell’impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni relativi importi, in deroga all’articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, non veritiere in merito sarà richiesto al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguitoCapogruppo, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento. Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 14 15 del presente Disciplinare di Gara.Disciplinare, il Capogruppo sia sostituito. L’operatore economico dovrà:

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Samples: Disciplinare Unico Di Gara Telematica Per 21 Lotti Geografici

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel svolgere le prestazioni oggetto del presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, Disciplinare secondo la legislazione dello Stato italiano e/o quelli quella di ogni altro Stato Membro dell’Unione Europea (o sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni operatore economico può presentare una sola offerta. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo operatore - da solo o all’interno di RTI (Raggruppamenti temporanei di imprese) o di ATI (Associazioni temporanee di impresa) o di Consorzi ordinari (ex articolo 2602 e segg. C.C., anche nelle forme di società consortile, ex atto 2615 ter del C.C.) o di GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) - tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non possono partecipare alla presente gara, in qualunque modo o forma (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater, del D.Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla procedura di gara gli operatori che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 25 all’articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui emerga la partecipazione simultanea alla procedura, mediante offerte distinte, di soggetti fra i quali sussista la situazione ora descritta, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della Direttiva 2014/24/UE par condicio tra concorrenti e/o quelli in possesso dei requisiti e lesive della segretezza delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Garaofferte.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a parteciparepartecipare soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, purché secondo quanto previsto dall’art. l comma V della L. 328/2000 e dall’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, che operano nell’ambito dei servizi alla persona (le imprese sociali, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti religiosi o ecclesiastici, le organizzazioni di volontariato e ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale), che si trovino nella capacità di contrarre con la PA e che posseggano i requisiti indicati al successivo articolo. I detti soggetti, potranno partecipare singolarmente o riunirsi in raggruppamenti temporanei (ATI o ATS), conferendo mandato con rappresentanza ad uno di essi (capofila). E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti. In tal caso ogni componente che costituirà il raggruppamento dovrà compilare la manifestazione d’interesse (all. A), sottoscrivere il progetto e impegnarsi con apposita dichiarazione (all. B) a conferire, in caso di ammissione alla co-progettazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione del progetto. Sono ammessi a partecipare anche i consorzi, in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di impreseseguito indicati, che offra sul mercato sono tenuti ad indicare per quali consorziati concorrono. Sia il consorzio che la realizzazione di lavori e/ e consorziata/o di un’opera, e dovranno compilare la fornitura di prodotti o la prestazione di servizimanifestazione d’interesse (all. Ciò premesso, A) e sottoscrivere il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Garaprogetto.

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Samples: www.comune.bari.it

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati in RTI di cui all’art 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito elencati: 🞐 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D. Lgs.50/16 🞐 Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 🞐 Organismi con varia configurazione giuridica, in forma singola o associata, attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, quali cooperative sociali, associazioni, enti della cooperazione, anche in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), Consorzi, ecc. 🞐 attestazione dell’iscrizione nel presente Disciplinareregistro delle imprese presso il C.C.I.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e possesso della Partita IVA o di essere nella condizione di esenzione dal regime IVA; le specifiche dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti ed i documenti a comprova saranno specificati nella lettera di invito a presentare offerta 🞐 aver maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 🞐 Fatturato medio negli ultimi tre anni 2019-2020-2021 non inferiore all’importo di € 36.256,82 IVA esclusa per ogni, tutti nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro. In sede di invito da parte della Stazione Appaltante alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, gli stessi dovranno possedere i sottoelencati requisiti e produrre la documentazione di cui appresso specificato: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle autorizzazioni previsti consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di tali operatori economicilavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, già costituito o da costituirsin. 68, oltre che ai sensi dell’art. A salvaguardia della concorrenza80, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenticomma 5, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrentilettera i), del Codice. Sono comunque esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti gli operatori economici che abbiano reso dichiarazioni non veritiere affidato incarichi in merito al possesso violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di detti Requisiti dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di Partecipazione. In ogni caso legalità/patto di esclusioneintegrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 ai sensi dell’articolo 83 bis del presente Disciplinare di Garadecreto legislativo n. 159/2011.

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Samples: www.comune.roma.it

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a parteciparepartecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinaredisciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europeai soggetti indicati nell’articolo 45, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso co. 2, del Codice dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - OsakaContratti. In termini generaliconformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di tali persone e/o entilucro, compresa qualsiasi associazione temporanea di impreseabilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 48, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’operaco. 7, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenzadel Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di concorrentiseguito, “R.T.”) o di consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, “Aggregazione di retisti”), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti È vietato al concorrente che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione partecipa alla gara quei Concorrenti in Aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’Aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in merito al possesso qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di detti Requisiti di Partecipazioneviolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In ogni caso di esclusioneinosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, Invitalia escuterà comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la garanzia provvisoria (propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di seguitocui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per convenienza “Tender Bond”l’esecuzione. Le Aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) fornita dal Concorrente del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Gara.per i R.T. in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica