Common use of Sfera di applicazione del contratto Clause in Contracts

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- na), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it, consorzioleb.it

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti in- tercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- namontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to mi- glioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que raggruppa- menti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativacontinua- tiva, in modo esclu- sivo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 42 e 4743, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 200115 giugno 2015, n. 368 81 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali ter- ritoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 3936.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- namontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-tecnico- amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dei Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario Stipulato in Data 25.03.2010

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- namontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 artt. 40 e 4741, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001della L. 18-4-1962, n. 368 230 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 3933.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- namontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 41 e 4742, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo dell'esiguo numero di ditte consor- ziate consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 3934.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di

Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e X.X. 00 maggio 1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della L. n. 443/1985. Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria odontotecnica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio, nell'economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di relazioni e rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di lavoro subordinato intercor- renti tra seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese odontotecniche, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. In questo quadro si sottolinea l'impegno delle parti a riaffermare l'importanza del settore per le sue caratteristiche economiche e produttive, per la stretta correlazione con i Consorzi bisogni di bonifica prevenzione e tutela della salute dei cittadini (ivi fattori inadeguatamente compresi ed applicati nel paese). Sono quindi prioritari i Consorzi di bonifica monta- na)riassetti legislativi complessivi sia delle professioni sanitarie, gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to fondiarioinfermieristiche, di irrigazioneriabilitazione e tecniche, idraulici superando la legislazione ferma al 1927/28, sia della applicazione anche all'odontotecnica delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 502/1993 in materia di scolo e loro raggruppamenti comun- que denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti con il personale con rapporto a termine individuazione dei profili professionali nella forma e con le caratteristiche auspicate dalle Organizzazioni odontotecniche. Tali riassetti devono tendere a creare condizioni per le imprese odontotecniche italiane per affrontare il Mercato Unico Europeo del 1993 in condizioni di parità con gli operai avventizialtri partners europei, adeguando la legislazione italiana alle normative in vigore nella CEE. Nella disciplina comune Una più adeguata legislazione quadro nazionale è auspicabile per avviare una nuova fase di cui alla parte I intervento delle Regioni nel settore odontotecnico per le competenze affidate alle regioni stesse, nel campo della Sanità, dell'Artigianato e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte primaFormazione professionale. Le norme contenute nei titoli IRegioni pertanto diventeranno il principale e diretto interlocutore per le categorie degli odontotecnici. L'impegno delle parti, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001nell'ambito di nuove relazioni sindacali, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, deve esplicitarsi attraverso strumenti di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39confronto su materie specifiche.

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Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti inter- correnti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- namon- tana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti subordi- nato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai ope- rai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 41 e 4742, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 3934.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sfera di applicazione del contratto. Il Premesso che il mercato dei servizi di pulizia in ambito pubblico e privato si va evolvendo nell'ottica di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto all'ambito di applicazione del c.c.n.l. 24/10/97, le parti concordano di ridefinire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle mutate esigenze della committenza. Pertanto il seguente contratto ricomprende, oltre le attività attinenti i servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione regolate dalla legge n. 82/94, dai successivi regolamenti di attuazione, dal d.lgs. 157/95, dal Dpcm 117/99, anche le attività di servizi ausiliari e le attività di carattere manutentivo svolte non in via esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata, così come richiamate nei commi successivi. Restano conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto disciplina i le distinte attività, aventi carattere autonomo, anche per specifici contratti di committenza, ai cui rapporti di lavoro subordinato intercor- renti tra si applicano i Consorzi c.c.n.l. corrispondenti. Nella sfera di bonifica applicazione del presente contratto in particolare sono ricomprese, ad esempio, le seguenti attività: - servizi di pulizia (ivi compresi i Consorzi civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di bonifica monta- namanutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, gli Enti consortili similari climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di diritto pubblicocontrollo accessi, i Consorzi servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali, reception, accoglienza, accompagnamento, etc.; - servizi di miglioramen- to fondiariosanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione); - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.). - servizi di pulizia, di irrigazionemanutenzione e servizi analoghi in domicili privati (ad es. abitazioni private, idraulici di scolo etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e loro raggruppamenti comun- que denominati ed il personale piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.). Il trattamento economico e normativo di cui al successivo artpresente c.c.n.l. 2si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, il quale esplichi indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse. Per quanto riguarda i soci – lavoratori di cooperative si applica la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre legge 3 aprile 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39142.

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