Servizi online Clausole campione

Servizi online. Il Titolare può accedere, tramite autenticazione forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, ad un’area riservata del Sito Internet e dell’App (l’“Area Personale”) dedicata a servizi informativi, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità. Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste. Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati da Nexi, in forza di quanto specificato al precedente art. 3. Il Titolare autorizza sin da ora Xxxx ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza e alle condizioni di volta in volta rese note da Xxxx.
Servizi online. La SUISA propone sul proprio sito web una sezione il cui accesso è riservato ai soli membri e mandanti (qui di seguito denominata «sezione membri») dalla quale è possibile accedere a determinati servizi online. Nella misura in cui vengono trasmessi dati confidenziali, tale sezione è cifrata conformemente agli standard d’uso. I servizi online verranno progressivamente sviluppati. L’accesso alla sezione membri avviene tramite inse- rimento di un identificativo utente (username) e di una password. L’autore può richiedere in qualsiasi mo- mento un nome utente e una password che danno quindi accesso alla sezione membri del sito web della SUISA. L’accesso è riservato esclusivamente all’autore designato come tale nel contratto di gestio- ne. Nel caso in cui l’autore permetta a terzi di accede- re alla sezione membri, risponde in prima persona delle loro azioni e omissioni e deve quindi istruirli e sorvegliarli appropriatamente. Le comunicazioni effettuate tramite la sezione membri o i servizi online sono considerate come inoltrate dal momento in cui il destinatario è in grado di richiamarle in circostanze normali. L’autore è consapevole del fatto che la comunicazione tramite il sito web della SUISA e la sezione membri avviene solo in parte in maniera cifrata, motivo per cui la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi non possono assolutamente essere garantite. La SUISA declina qualsiasi responsabilità per danni causati all’autore o a terzi dalla comunicazione tramite il sito web della SUISA o la sezione membri. L’autore è tenuto a mantenere riservati il suo nome utente e la sua password, a non comunicarli a terze persone non autorizzate, a non consentire a terzi non autorizzati l’accesso alla sezione membri nonché a non fornire alcun aiuto per agevolare un tale accesso. La SUISA declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza dell’autore a questi obblighi di riservatezza. L’autore esonera interamente la SUISA da ogni pretesa di terzi nei con- fronti suoi o delle sue società consorelle (ivi comprese le spese giudiziali e legali) in seguito all’inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza. Se l'autore è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso della sua pass- word, o se degli indizi gli fanno presupporre che sia così, deve modificare immediatamente la password. Se l’autore è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso del suo nome utente, o se degli indizi g...
Servizi online esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte; - controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche; - verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
Servizi online. 6.1. I Materiali Concessi in Licenza potranno garantire o agevolare l'accesso dell'Utente ai siti web gestiti da Altium o da altri fornitori di beni o servizi, definiti come "Servizi Online" nel presente contratto (EULA). L'accesso e l'utilizzo da parte dell'Utente di tali siti web o Servizi Online è totalmente regolato dai termini, dalle condizioni e dalle esclusioni di responsabilità presenti su tali siti web o in relazione a tali Servizi Online. Altium potrà in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, negare l'accesso o modificare la disponibilità di tali siti web, oppure di determinati Servizi Online.
Servizi online. 6.1 Se previsto da Swisscard, il cliente può uti­ lizzare dei servizi di Swisscard accessibili tramite Internet (x.xx. xxx.xxxxxxxxx.xx) o app («ser­ vizio/i online»), x.xx.:
Servizi online. Il portale fornito dovrà prevedere un’area servizi online dove, su autenticazione SPID, saranno disponibili tutti i servizi erogabili. Entro 24 mesi dai regolamenti attuativi SPID (novembre 2017) tutte le Pubbliche Amministrazioni aderiranno obbligatoriamente a SPID e per loro i servizi di identificazione saranno completamente gratuiti. Si ritiene pertanto indispensabile fornire tutti i servizi erogabili dall’ente, fruibili attraverso l’area del portale web “servizi online” garantendo l’accessibilità attraverso il SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
Servizi online. I servizi online (comprese le applicazioni mobili) sono generalmente disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’Offerente si riserva il diritto di limitare l’utilizzo del servizio online da parte dell’Utente per motivi tecnici o durante la modifica dei prodotti. Eventuali reclami dovuti a tali limitazioni di prestazioni, impostazioni o modifiche non sono ammessi. In particolare, non autorizza l'Utente a recedere anticipatamente dal contratto sulla base di queste limitazioni.
Servizi online. 5.1 Per utilizzare i nostri servizi online, è necessario richiedere un nome utente e una password (Codice di accesso) assegnata o concordata da noi. L`uso del vostro codice di accesso sarà considerato da noi come uso della struttura online da parte vostra o di qualcuno che ne è a conoscenza e con il vostro consenso.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: