Segretezza Clausole campione

Segretezza. 1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a cono- scenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: infor- mazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finan- ziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro. 2Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testi- moniare innanzi a tribunali e autorità.
Segretezza. Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d’opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della suddetta normativa.
Segretezza. Le Parti, nel periodo di vigenza dell’accordo sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo. In particolare:
Segretezza. Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, anche oltre il periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto. La Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Segretezza. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo. • Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte. • Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto. • Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate). • In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni. • DAStU non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e, comunque, non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari
Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
Segretezza. Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pub- blicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo10. Tuttavia, nessuna disposi- zione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.
Segretezza. 14.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio e generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché pos- sibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affin- ché i fatti e le informazioni confidenziali vengano pro- tetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autoriz- zati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
Segretezza. Tutte le informazioni e le notizie ricevute dal professionista o delle quali lo stesso sia venuto a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale hanno carattere di segretezza. Pertanto, il Professionista si impegna a non divulgarle e a utilizzarle ai soli fini di svolgimento dell’incarico.
Segretezza. L’Università di Foggia, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto e vigilare sul suo rispetto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dalla Regione Puglia in virtù del presente Accordo. La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico incaricato, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano oggetto dell’Accordo stesso.