Prestazioni in caso di decesso Clausole campione

Prestazioni in caso di decesso. Il presente contratto garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Prestazioni in caso di decesso. 1In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale. 2Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a ha adempito un obbligo di assistenza 3Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
Prestazioni in caso di decesso. Fino al termine del piano di accumulo, in caso di decesso dell’Assicurato, sarà riconosciuto ai beneficiari un capitale assicurato, pari ai premi versati meno i costi, rivalutati fino alla data di decesso secondo le modalità indicate al punto 5.2 let. c) della Nota Informativa. Dopo il termine del piano di accumulo in caso di decesso dell'Assicurato sarà riconosciuto ai beneficiari un capitale pari al controvalore delle quote possedute del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO maggiorato dell'1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell'età (espressa in anni interi) dell'Assicurato al momento del decesso. Il contratto prevede al termine del periodo di pagamento premi (piano di accumulo) il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito: ▪ del 2,00% se la durata pagamento premi è inferiore a 15 annualità di premio; ▪ del 2,50% se la durata pagamento premi è pari o superiore a 15 annualità di premio ed il contratto è in regola con il pagamento dei premi. Nel caso il contratto non sia in regola con il pagamento premi la Società garantirà, al termine del piano di accumulo, un tasso di interesse minimo annuo composto del 2,00%. Inoltre, sempre fino al termine del piano, le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale). Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso in cui il Contraente non chieda il rimborso del capitale al termine del periodo di pagamento premi, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO.
Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
Prestazioni in caso di decesso. 7.1. Nel caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del Contratto, la Società pagherà ai Beneficiari designati (in caso di morte) un importo pari al Controvalore del Contratto, calcolato in base al numero delle quote attribuite al Contratto e il valore unitario delle stesse.
Prestazioni in caso di decesso come previsto dall’articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.
Prestazioni in caso di decesso. In caso di morte dell’Assicurato, in qualunque momento essa avvenga, la Società garantisce la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato indicato in polizza, rivalutato nella misura e secondo le modalità descritte all’articolo 7 della Sezione A delle Condizioni di assicurazione. Con la sottoscrizione del presente contratto, si acquisisce il diritto alla riscossione del capitale anche dopo il versamento di un solo premio. Tale forma contrattuale richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica, effettuata presso un medico di fiducia della Società. Se l’età dell’Assicurato non è superiore a 60 anni, ed il capitale assicurato non è superiore a € 200.000,00, è tuttavia possibile per l’Assicurato limitarsi alla compilazione del questionario sanitario; in tal caso la garanzia sarà operante a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore dell’assicurazione, come specificato nelle condizioni di carenza riportate al Capitolo 5 della Sezione B delle Condizioni di assicurazione. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato siano complete e veritiere onde evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. La Società garantisce la liquidazione di un valore minimo della prestazione in caso di morte dell’Assicurato, pari al capitale assicurato, il cui importo è stato calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo (tasso tecnico) attualmente pari al 2,0%; è inoltre garantito il consolidamento annuale delle rivalutazioni che la Società riconosce sul contratto in relazione ai rendimenti annualmente realizzati dalla Gestione separata eccedenti tale tasso tecnico; pertanto tali rivalutazioni, una volta accreditate sul contratto, rimangono acquisite in via definitiva. La misura annua minima garantita di rivalutazione è pari allo 0%.
Prestazioni in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato di cui al precedente punto 2.1, risultante al momento del decesso e rivalutato anche per la frazione di anno trascorsa dall’ultima rivalutazione annuale già riconosciuta.