Obblighi d’informazione Clausole campione

Obblighi d’informazione. La Helion e il cliente si impegnano a comunicare reciprocamente e in modo tempestivo particolari requisiti locali o costruttivi nonché disposizioni legali, ufficiali o di altro tipo che possano risultare comunque importanti per l'installazione e l'utilizzo delle forniture della Helion. Le parti comunicheranno reciprocamente e immediatamente anche tutti gli aspetti che possano ostacolare l’adempimento del contratto concluso o tradursi in risultati inadeguati o indesiderati.
Obblighi d’informazione. Tutti i dipendenti Sono tenuti a riferire con tempeStività e riServatezza all’OrganiSmo di Vigilanza, che S’impegna ad aSSicurare la Segretezza dell’identità dei Segnalanti, fatti Salvi gli obblighi di legge, ogni notizia di cui Xxxxx venuti a conoScenza nell’eSpletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre diSpoSizioni aziendali che poSSano, a qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere la Società. Le Segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in Seguito ad altra attività di accertamento, Sono tempeStivamente valutate dall’OrganiSmo di Vigilanza per l’adozione di eventuali provvedimenti Sanzionatori nei confronti dei reSponSabili delle predette violazioni; provvedimenti che Saranno propoSti dall’OrganiSmo e valutati dalle funzioni competenti.
Obblighi d’informazione. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare notizia della pianificazione dei predetti interventi alla struttura organizzativa della Giunta regionale, competente in materia di Polizia locale, nonché a comunicare alla stessa ed alla Prefettura di Milano entro il mattino del 14 ottobre 2018 i risultati conseguiti.
Obblighi d’informazione. Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni infor- mazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e referti medici – specie in merito all’evento assicurato e su eventuali malattie e infortuni precedenti. I medici che hanno visitato la persona assicu- rata devono essere liberati dal segreto professionale. La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati. Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la verifica dell’andamento degli affari, lo stipulante deve ga- rantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri con- tabili. Se la persona assicurata non è in grado di adempiere ai propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal suo rap- presentante e da eventuali aventi diritto. Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l’avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni de- cade. Il sollecito deve richiamare l’attenzione sulle conse- guenze della negligenza.
Obblighi d’informazione. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV; c) ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Obblighi d’informazione. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare notizia della pianificazione dei predetti interventi alla struttura organizzativa della Giunta regionale, competente in materia di Polizia locale, nonché a comunicare alla stessa i risultati conseguiti, con le modalità e i termini indicati nell’allegato.
Obblighi d’informazione. Ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare subito alla controparte (tramite il competente punto di contatto) fatti emersi di recente nonché guasti imminenti o già verificatisi, eventi straordinari e misure adottate che rivestono importanza per la stipulazione e l’attuazione dell’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante. Ciascuna parte contraente deve fornire tempestivamente alla controparte le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti e degli obblighi. Le parti contraenti hanno l’obbligo di scambiarsi a vicenda le informazioni richieste nelle Appendici e di provvedere alla reciproca notifica di eventuali cambiamenti. I dispositivi tecnici utilizzati e i formati per lo scambio di dati e informazioni devono essere conformi agli standard del settore. Swissgrid concorda preliminarmente con addetti del settore i formati da usare e li comunica con un congruo preavviso al GCE.
Obblighi d’informazione. 6.9 L’utilizzatrice è tenuta a informare immediatamente le officine, i concessionari o i fornitori incaricati di lavori di ma- nutenzione, riparazione o vendita di pezzi di ricambio che il vei- colo in questione è di proprietà di Arval.
Obblighi d’informazione. Il dovere d'informazione da parte della direzione di Allianz SE sussiste sol- tanto fin dove, nel rispetto di criteri oggettivi, non vengano compromessi dei segreti aziendali o commerciali di Allianz SE e delle sue filiali.
Obblighi d’informazione. Su richiesta, l’impresa di assicurazione comunica all’avente diritto il valore di 73 trasformazione o di riscatto. Se l’avente diritto richiede ulteriori dati per il calcolo del valore di trasformazione o di 74 riscatto, l’impresa di assicurazione è tenuta a trasmettergli le seguenti informazioni: • provvisione matematica di inventario 75 • deduzione per spese di acquisizione non ammortizzate • deduzione per il rischio di tasso d’interesse • eventuali averi di eccedenze accumulati • importo pro rata della quota di eccedenza per l’anno di assicurazione in corso • premio non ancora esaurito. Tali dati devono essere comunicati in modo tale da risultare comprensibili a esperti in 76 materia.