Fattispecie di reato Clausole campione

Fattispecie di reato. La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:
Fattispecie di reato. Peculato (art. 314 cod. pen.) Tale ipotesi di reato ricorre laddove pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.) Tale ipotesi di reato ricorre laddove il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. 31 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.
Fattispecie di reato. L’attività di risk assessment condotta preliminarmente all’adozione del presente Modello ha fatto emergere che le singole fattispecie contemplate dall’art. 25-bis. 1 che si ritengono astrattamente configurabili in relazione alla realtà organizzativa e operativa di Molteni & C. sono le seguenti: Turbata libertà dell’industria o del commercio L’art. 513 cod. pen. prevede che sia punita la condotta di chi adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. Illecita concorrenza con minaccia o violenza L’art. 513-bis cod. pen. punisce chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Fattispecie di reato. La presente Parte Speciale tratta di una sola fattispecie: l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 377-bis cod. pen. La disposizione è stata introdotta con la legge n. 63/2001 sul giusto processo e sanziona - "salvo che il fatto costituisca più grave reato” - i comportamenti sia di costrizione mediante minaccia o violenza sia di induzione con offerta di utilità, i quali siano finalizzati ad indurre i soggetti che abbiano la facoltà di non rispondere e le cui dichiarazioni possano essere utilizzate in un procedimento penale a non rendere la dichiarazione o a renderne una falsa. L’interesse protetto dalla norma è l’amministrazione della giustizia, non solo in ordine alla genuinità delle prove ma anche alla acquisizione delle stesse.
Fattispecie di reato. Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regolamenta l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l’art. 25- duodecies nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di “datore di lavoro” occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano: (i) in numero superiore a tre; (ii) minori in età non lavorativa; (iii) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis, cod. pen.
Fattispecie di reato. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente previste dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità, confermato dall’art. 2 del d.lgs.231/2001. Le stesse, dettagliatamente elencate all’Allegato 3, possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:  delitti contro la pubblica amministrazione (quali: corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, malversazione ai danni dello Stato; truffa ai danni dello Stato; frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);  delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);  delitti di criminalità organizzata (quali: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso, richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);  delitti contro la fede pubblica (quali: falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);  delitti contro l’industria e il commercio (quali: turbata libertà dell’industria o del commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; frodi contro le industrie nazionali, introdotti dall’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);  reati societari (quali: false comunicazioni sociali; falso in prospetto; illecita influenza sull’assemblea, corruzione tra privati, etc., richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);  delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, richiamati dall’art. 25-quater del d.lgs. 231/2001);  delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-quater. 1 del d.lgs.231/2001);  delitti contro la personalità individuale (quali: la prostituzione minorile; la pornografia minorile; la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall’art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001);  reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (richiamati dall’art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001);  reati di omicidio colposo e lesion...
Fattispecie di reato. La società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25- quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies, 25- duodecies, 25-terdecies e 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla Legge n. 146/2006) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001. Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo possono essere catalogate nelle seguenti categorie: • DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) Corruzione e concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato. • DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); • DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) Quelli previsti dal Codice Penale. • DELITTI CONTRO LA FEDE BUPPLICA (art. 25-bis del Decreto) Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento. • DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 de...

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