Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Ritardo. 8.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio
Ritardo. Se viene concordata una data di consegna fissa e Danfoss non effettua la consegna nel tempo concordato, il Cliente ha il diritto di richiedere per iscritto la consegna e di fissare un termine finale, ragionevole, per la consegna. Se la consegna non viene effettuata entro tale termine, il Cliente ha diritto di risolvere il contratto di vendita e, fatti salvi ogni esclusione o limite di responsabilità nelle presenti Condizioni, di richiedere il risarcimento per le sue perdite dirette e documentate. In nessun caso il risarcimento può superare un importo equivalente al prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo. Ogni richiesta di risarcimento deve essere effettuata entro un mese dalla data di consegna concordata. Non possono essere effettuate dal Cliente ulteriori richieste in conseguenza del ritardo.
Ritardo. Per tutte le imprese, i ritardi ‘tollerabili’ dovuti ai provvedimenti di contenimento per l’emergenza sanitaria - se ragguagliati al contenuto del rapporto e all’interesse del creditore - possono rappresentare cause di inesigibilità della prestazione da parte del creditore, anche ove si tratti di obbligazione pecuniaria. La tollerabilità può essere indicativamente commisurata alla durata delle misure di contenimento imposte nel periodo di emergenza sanitaria (5 marzo – 17 maggio 2020); tuttavia, sempre con riferimento al contenuto del rapporto e all’interesse del creditore, il periodo di tollerabilità può estendersi anche ben oltre questi CERTIFICAZIONE CAMERA DI COMMERCIO termini: indicative sono, in tal senso, le misure a sostegno delle imprese previste dal D.L. 17.03.2020, ove si prorogano fino a 12 mesi i termini per i finanziamenti agevolati (art. 58, c. 1) e fino a 6 mesi i rimborsi di mutui e finanziamenti rateali (art. 56, c. 2, lett. c)). Inoltre, sempre indicativamente, il medesimo D.L. qualifica come inadempimento il protarsi del mancato pagamento ad oltre 90 giorni dalla data di scadenza, sebbene limitatamente al caso specifico della trasformazione in crediti di imposta della cessione dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (art. 55, cc. 1 e 5). Sempre a proposito della scusabilità del ritardo nei pagamenti, giova ricordare l’art. 11 del D.L. 08.04.2020, n. 23, il quale sospende fino al 30 aprile 2020 la scadenza dei termini di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020.
Ritardo. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per: (i) qualsiasi ritardo nella fornitura di Servizi Professionali ; o (ii) ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di Prodotti Tecnologici, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo tragga origine da un Atto commesso dall’Assicurato.
Ritardo. Articolo 19
Ritardo. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Contratto Esecutivo, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e agli Ordini di Fornitura. In tal caso Xxxxxx e/o le Amministrazioni contraenti dei singoli Contratti Esecutivi (di seguito Amministrazione) applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ritardo. In caso di mancato rispetto delle scadenze determinanti la costituzione in mora il prestatore è automaticamente costituito in mora, mentre negli altri casi la costituzione in mora interviene a seguito di sollecito con concessione di una proroga adeguata. Il prestatore risponde dei danni dovuti al superamento dei termini. Saranno applicate per analogia le conseguenze di mora descritte nel par. 11.
Ritardo. 1. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 15 minuti sull’orario concordato e assegnato.
Ritardo. SI NO COLPA APPALTATORE SI NO PENALE SPROPORZIONATA SI Sanzionatoria Funzione della Penale Risarcitoria