RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Clausole campione

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tut- te le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, condut- tore, gestore o committente. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: ▪ morte e lesioni personali ▪ distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La garanzia RCT non comprende altresì i danni: • provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività; • alle Cose e/o al Campionario Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o al Campionario Merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; • di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; • alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse; • a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati; • a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato; • cagionati da macchine, macchinari, impianti, Merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi; • cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; • da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; • alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore; • derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi; • da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi...
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Come indicato nella scheda di Polizza **********************
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). 3.2 Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Art 3 Novero dei terzi
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a euro 1.000,00.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa nè eccettuata ovunque nell’ambito territoriale dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Responsabilità che deriva da un fatto che causa involontariamente ad altri un danno ingiusto e obbliga chi lo ha compiuto a risarcire il danno.