CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Clausole campione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. MISURA 5: Modifica delle Condizioni Generali di Vendita Nel Provvedimento di avvio (par. 17), questa spettabile Autorità ha posto particolare attenzione ad alcune clausole contenute nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita poiché apparirebbero "idonee a condizionare l’attività economica del franchisee alla volontà di Benetton" ed in quanto tali contribuirebbero a integrare la fattispecie di abuso di dipendenza economica da parte di Benetton nei confronti del Segnalante. Tali preoccupazioni, peraltro ribadite dagli Uffici nell'ambito delle interlocuzioni sino ad oggi intercorse, hanno in particolare avuto ad oggetto (i) i termini di consegna con efficacia meramente indicativa in favore di Benetton (art. 3 Condizioni Generali di Vendita); (ii) il divieto di rifiuto della merce da parte dell'affiliato (art. 4 Condizioni Generali di Vendita). Nel Provvedimento di avvio è stata poi svolta una digressione in merito alla (iii) limitazione di garanzia sulla integrità e corrispondenza delle merci all’ordinato e le modalità di restituzione dei capi in eccesso o fallati (artt. 6 e 7 Condizioni Generali di Vendita). Prima di entrare nel merito dei vari aspetti sollevati in relazione alle Condizioni Generali di Vendita, sul punto, sia consentito sottolineare come la Società, in ottica di semplificare e razionalizzare il testo e, dunque, rendere immediatamente fruibili tali previsioni, ha già trasposto nel corpo del Contratto standard le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Vendita, originariamente previste come autonomo allegato del Contratto standard di affiliazione. Ciò premesso con riferimento alle clausole delle Condizioni Generali oggetto di attenzione da parte di codesta spettabile Autorità si ritiene opportuno osservare, in via preliminare, quanto segue.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Le presenti Condizioni Generali condizionano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti del Venditore ( di seguito denominati “Prodotti Contrattuali”). A tali contratti non si applicano le Condizioni Generali di Acquisto del Compratore. Se una qualsiasi norma di queste condizioni generali divenisse inapplicabile, resteranno comunque valide tutte le restanti clausole contrattuali.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 7.2 In caso di inadempimento dell’Acquirente, Eurotec avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riserva di proprietà, ovunque essi si trovino, con riserva di intentare qualunque ulteriore opportuno rimedio legale per il pregiudizio subito.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. SCHEDA TECNICA ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici TERMINI DI PAGAMENTO Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Le condizioni generali di vendita di seguito riportate costituiscono base contrattuale tra Xxxxxxxxxx S.r.l. - Laboratorio ATP ed i propri clienti una volta che ricevuto ordine del cliente. Le condizioni generali sono richiamate nell’offerta emessa da Xxxxxxxxxx S.r.l. - Laboratorio ATP e si intendono accettate dal cliente con l’emissione dell’ordine (accettazione offerta). L’offerta può riportare condizioni di vendita diverse dalle condizioni generali, in questo caso fanno testo le condizioni riportate in offerta. Le presenti Condizioni generali di vendita sono a inviate al Cliente contestualmente all’ordine e prossimamente disponibili presso il nostro sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1.1 Il Cliente si impegna ad acquistare i prodotti e/o servizi descritti nella Proposta d'Ordine di Prodotti e Servizi nei termini ed alle condizioni qui specificate.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1.1. I termini indicati con lettera maiuscola al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1. La vendita è effettuata con l’osservanza delle seguenti condizioni generali:
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 4.2 Ove le parti abbiano concordato il pagamento dei Prodotti a mezzo di credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione no. 600) della Camera di commercio internazionale, un credito documentario irrevocabile e confermato da primaria banca italiana gradita ad Euroricambi. Al ricevimento della conferma d’ordine di Euroricambi, l’Acquirente sottoporrà ad Euroricambi, per revisione ed approvazione scritta di quest’ultimo, il testo del credito documentario. Se non diversamente concordato per iscritto con Euroricambi, il credito documentario (I) sarà emesso almeno trenta (30) giorni prima della data di spedizione dei Prodotti indicata da Euroricambi nella propria conferma d’ordine, (II) avrà validità a partire dalla data di emissione e fino ad almeno trenta
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Responsabilità: EC INTERNATIONAL ITALY s.r.l commercializza pezzi prototipali o pre-serie (non pezzi di serie) derivanti da processi di prototipazione, quindi non possono essere utilizzati per altri scopi. La nostra Società, dunque, declina ogni responsabilità attinente all'utilizzo dei pezzi da parte del cliente e ogni responsabilità sui materiali e sulle finiture prescritti nonché sui designi forniti dal cliente per la realizzazione dei pezzi (il file 3D prevale sul file 2D per prototipazione & pre-serie).