Agenzia d’Ambito per i Pubblici Servizi di Piacenza
Agenzia d’Ambito per i Pubblici Servizi di Piacenza
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CONVENZIONE CON TESA PIACENZA S.p.a.
INDICE
Art. 1 – Oggetto della convenzione 4
Art. 2 – Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni 5
Art. 3 – Durata dell’affidamento 5
Art. 4 – Parametri per la Gestione del Servizio di Rifiuti Urbani nella fase di prima attivazione 5
Art. 5 – Tassa del servizio e passaggio a tariffa. 6
Art. 6 – Dotazione del soggetto Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani 7
Art. 7 – Piano di Ambito per l’organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani 7
Art. 8 – La valutazione dei beni in dotazione al Gestore 8
Art. 9 – Modifiche dell’organizzazione dei servizi. 8
Art. 10 – Superamento delle gestioni in economia 8
Art. 11 – Finanziamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia. 9
Art. 12 – Disposizioni applicabili 9
Art. 13 – Oggetto dell’affidamento 9
Art. 14 – Altre attività svolte dal Gestore 10
Art. 15 – Obblighi del Gestore 10
Art. 16 – Responsabilità del Gestore 11
Art. 17 – Revisione del perimetro del servizio 11
Art. 18 – Trasferimento del personale. 12
Art. 19 – Inventario definivo delle opere, impianti e attrezzature. 12
Art. 20 – Canone di concessione. 12
Art. 21 – Piano di Ambito e tariffa 12
Art. 22 – Tariffa del servizio. 13
Art. 23 – Criteri di omogeneizzazione delle rilevazioni contabili 13
Art. 24 – Indicatori, progetti di intervento e livelli di qualità del servizio 14
Art. 25 – Revisione tariffaria 14
Art. 26 – Varianti al programma degli interventi 15
Art. 27 – Comunicazione degli incrementi delle immobilizzazioni relative agli impianti 15
Art. 28 – Controllo da parte dell’Agenzia 15
Art. 29 – Comunicazione dati sul servizio 17
Art. 30 – Carta del Servizio 17
Art. 32– Certificazione di Qualità 18
Art. 33– Rifiuti da imballaggi – Rapporti con il CONAI 18
Art. 34 – Imposte, tasse, canoni 18
Art. 35 – Divieto di subconcessione 18
Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore uscente 19
Art. 37 – Riscatto 19
Art. 38 – Cauzione e sanzioni pecuniarie 21
Art. 39 – Penalizzazioni 21
Art. 40 – Avvio delle procedure per l’applicazione di sanzioni al Gestore comportanti la sospensione e la risoluzione del contratto 22
Art. 41 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria 22
Art. 42 – Risoluzione del contratto 23
Art. 43 – Elezioni di domicilio. 24
Art. 44 – Clausola compromissoria 24
CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI FRA L’AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI
L’anno duemilaquattro (2004), il giorno diciotto del mese di maggio, in Piacenza presso la sede dell’Agenzia d’Ambito.
Tra:
1) l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza ATO n° 1 (di seguito “Agenzia”), con sede in Piacenza – Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 20/A – CF 91072990335 – legalmente rappresentata ai sensi dell’art. 24 del proprio statuto dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 19.03.2004, esecutivo;
2) Tesa Piacenza S.p.a (indicato anche col termine di “Gestore”), con sede legale in Piacenza – Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 – CF 01258400330 – legalmente rappresentata ai sensi dell’art. 22 del proprio statuto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
PREMESSO:
- che in attuazione dell’art.23 del D.Lgs.22/1997, la Regione Xxxxxx-Romagna ha emanato la legge 6 settembre 1999, n°25 recante, tra l’altro, delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- che in applicazione della legge L.R.25/1999 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’ATO della Provincia di Piacenza (A.T.O. 1) hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni (ai sensi dell’art.24 della legge 142/1990, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), denominato “Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza”;
- che ai sensi dell’art.6 della L.R.25/1999 l’Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione ed all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresi quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene all’istaurazione, modifica o cessazione;
- che con atto dell’Assemblea n° 11 del 05/12/2003 l’Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l’altro, l’affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi dell’art. 16 della L.R.25/1999 alla T.E.S.A. S.p.a.;
- che i rapporti tra l’Agenzia e i gestori del Servizio di Gestione dei rifiuti solidi urbani devono essere regolati da apposita convenzione ai sensi della L.reg. 25/99, art. 16, come modificato dalla L. Reg 1/2003;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Disposizioni preliminari
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza, costituita ai sensi dell’art.3 della L.R.25/1999, quale forma di cooperazione tra la Provincia e i Comuni dell’ambito territoriale di Piacenza, e la società TESA PIACENZA S.p.a., iscritta presso la CCIAA di Piacenza col numero 01258400330, codice fiscale 01258400330, Capitale Sociale pari a 51.200.000,00 Euro, individuata quale Gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 2, della L.R.25/1999, con deliberazione dell’assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 11 del 05/12/2003 , allegata alla presente convenzione con la lettera A.
Fanno parte del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R.25/1999, le seguenti attività: lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento
preliminare.
Art. 2 – Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni
Sono dichiarati decaduti, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l’organizzazione del servizio, ai sensi dell’art.16, comma 1, della L.R.25/1999, tutti gli affidamenti in essere, disposti dai singoli Enti locali riguardanti l’igiene urbana o parti di essa.
Art. 3 – Durata dell’affidamento.
Ai sensi dell’art.16, comma 2 , della L.R. n° 25/1999, e successive modifiche ed integrazioni, la durata della presente convenzione è di anni 10 con decorrenza dal 20-12-2001. Ai sensi dell’art 1339 del codice civile la durata si intende automaticamente adeguata a seguito dell’emanazione di provvedimenti normativi nazionali o regionali incidenti sulla stessa.
L’Agenzia dovrà avviare l’iter per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, mediante procedura di evidenza pubblica, almeno dodici mesi prima della scadenza della convenzione, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio ed evitare soluzioni di continuità nella gestione dello stesso. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore.
Capo I – Prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 4 – Parametri per la Gestione del Servizio di Rifiuti Urbani nella fase di prima attivazione. La prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani riguarda i rapporti fra l’Agenzia e il Gestore nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione della presente convenzione e l’approvazione del Piano di Ambito previsto dall’art.17 L.R.25/1999.
La prima attivazione del servizio comporta l’individuazione di regole omogenee per tutto il territorio di cui al successivo art. 13 della presente convenzione, mantenendo comunque, fino al 31/12/2004, i contenuti economici dei contratti già stipulati dal Gestore con i singoli Comuni e con l’Agenzia e fino
all’approvazione del Piano d’Ambito i contenuti tecnici, fatto salvo quanto previsto all’art. 9.
L’Assemblea dell’Agenzia approva, nei tempi e con le modalità definite dall’art.17 L.R.25/1999, il Piano di Ambito per l’organizzazione unitaria dei Rifiuti Xxxxxx definendo:
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari e i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti articolati per zone territoriali;
- la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell’ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
Unitamente al Piano d’Ambito dovranno essere approvati:
- Disciplinare Tecnico
- Carta dei Servizi
previsti rispettivamente dagli artt. 24 e 30 della convenzione.
Art. 5 – Tassa del servizio e passaggio a tariffa.
La TARSU, nelle entità fissate autonomamente dai Comuni, è riscossa dagli stessi e versata al Gestore secondo le modalità già in atto, unitamente all’integrazione eventualmente dovuta per la totale copertura del costo del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
I Comuni, di cui al successivo art. 13, che ancora non hanno previsto e neppure sono obbligati al passaggio da tassa a tariffa, potranno richiedere all’Agenzia,entro il 30 Aprile di ogni anno con decorrenza dal 1 gennaio successivo, l’avviamento della procedura per il calcolo della stessa.
I ricavi provenienti dall’applicazione della tassa o della tariffa, con le eventuali integrazioni dovute dai Comuni, costituiscono il corrispettivo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo stesso potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio fatte salve le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione e alle varianti al Piano di Ambito.
Il Gestore, fino all’approvazione del Piano di Ambito, dovrà presentare all’Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dettagliato degli Investimenti su base annua e pluriennale, da aggiornare annualmente in considerazione dello stato di attuazione dei programmi in corso; tale Piano sarà approvato dall’Agenzia con le modifiche ritenute necessarie entro 60 giorni dal ricevimento. Il Piano si riterrà comunque approvato nel caso in cui l’Agenzia non si sia pronunciata entro il termine predetto.
Il Gestore fornirà all’Agenzia tutte le informazioni relative ai costi di smaltimento e recupero. L’eventuale aggiornamento del corrispettivo annuo, da corrispondere al Gestore a partire dal 01/01/2005, sarà determinato dall’Agenzia, tenendo conto della proposta di aggiornamento di quest’ultimo, articolandolo per qualità e modalità di erogazione del servizio sulla base dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmato risultante dal DPEF;
b) recupero di produttività in entità percentuale programmata sui costi operativi;
c) attuazione degli investimenti programmati e incidenza sui costi di esercizio;
d) recupero di qualità del servizio.
Art. 6 – Dotazione del soggetto Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli ad esso assegnati in uso dagli Enti Locali nella fase di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione sarà redatto il primo inventario dei beni utilizzati dal Gestore, con la distinzione fra beni in uso o in proprietà. Il primo inventario, sottoscritto dall’Agenzia e dal Gestore, assume il valore di stato di consistenza ad ogni effetto di legge sino alla sottoscrizione dell’inventario definito nel Piano d’Ambito ai sensi dell’art.19.
Art. 7 – Piano di Ambito per l’organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
La presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell’art. 17 della L.R.25/1999, alle previsioni del Piano di Ambito per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro un anno dall’approvazione del Piano medesimo.
Il Gestore, ove non ritenga di adeguarsi a tutte le condizioni imposte nel Piano di Ambito per la
Gestione del servizio di Rifiuti Xxxxxx, potrà recedere unilateralmente dalla presente ai sensi dell’art 1373 del codice civile dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e fatta salva in ogni caso la regolazione dei rapporti di debito - credito con l’Agenzia e gli Enti locali, garantendo comunque l’erogazione del servizio sino al subentro di un nuovo gestore.
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L.R.25/1999, nei dodici mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, espleterà le procedure per l’affidamento del servizio di Gestione dei rifiuti solidi urbani, mediante gara o comunque secondo le disposizioni vigenti.
Art. 8 – La valutazione dei beni in dotazione al Gestore
Il Piano di Ambito comprenderà la verifica del valore dei beni in dotazione al Gestore, distinguendo, per ogni settore, i beni di proprietà del Gestore dai beni di proprietà degli Enti Locali o di altri soggetti. La valutazione deve tenere conto del:
a) costo teorico di ricostruzione a nuovo sulla base della vetustà, dell’obsolescenza e dello stato attuale degli impianti;
b) flusso dei ricavi conseguibili dal Gestore attraverso l’uso degli impianti.
Art. 9 – Modifiche dell’organizzazione dei servizi
L’Agenzia, prima dell’approvazione del Piano d’Ambito, può richiedere al gestore modifiche dell’organizzazione dei servizi e/o dei relativi standards al fine di migliorarne l’efficacia o per il perseguimento degli obiettivi indicati dal PPGR, ovvero per altre ragioni di pubblico interesse. In tal caso verrà adeguato il corrispettivo dovuto al gestore sulla base della variazione dei costi operativi e degli investimenti previsti.
Art. 10 – Superamento delle gestioni in economia
Entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione sarà redatto di comune accordo il programma cronologico per il superamento delle residue gestioni in economia ai sensi dell’art. 16 della L.R. 25/99. Il superamento dovrà comunque avvenire entro i termini dell’applicazione della tariffa ai sensi del decreto legislativo 22/97.
Art. 11 – Finanziamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia.
Sino alla determinazione del canone di concessione di cui al successivo art. 20 il gestore corrisponde all’Agenzia la quota delle spese di funzionamento della stessa, imputate al servizio rifiuti ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1550 del 28-7-2003. Tale quota è convenzionalmente fissata in misura pari al 50% del totale delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Essa sarà corrisposta con le modalità indicate all’art. 20. In sede di prima applicazione, essa sarà corrisposta per intero entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
Art. 12 – Disposizioni applicabili
Anche in sede di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del Gestore, previsti dalla convenzione e riferiti al Piano d’Ambito, riguardano anche la fase di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le norme contenute al presente capo I cessano di avere efficacia dall’approvazione del Piano d’Ambito.
Capo II – Disposizioni generali
Art. 13 – Oggetto dell’affidamento
Con la presente convenzione è affidata a T.E.S.A. S.p.a. la gestione esclusiva dei rifiuti urbani e assimilati, nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale.
Costituiscono oggetto dell’affidamento:
⮚ le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
⮚ raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;
⮚ raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata;
⮚ la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
⮚ lo spazzamento delle strade;
⮚ la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua o dei laghi;
⮚ la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
⮚ derivanti da attività cimiteriali;
⮚ la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;
⮚ gli impianti di trattamento così come definiti nella Del. Reg. 1550/03.
Non costituiscono oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art.15, comma 1, L.R. 25/1999, le attività di smaltimento e di recupero così come definite dagli allegati B e C del Decr.Lgs.22/1997.
Art. 14 – Altre attività svolte dal Gestore
Eventuali altri servizi svolti dal Gestore su incarico di singoli Enti locali, quali la disinfestazione, derattizzazione, la manutenzione del verde o delle strade od altro, saranno definiti con appositi contratti stipulati dalle parti, senza alcun intervento da parte dell’Agenzia, salvo la verifica delle modalità di separazione amministrativa-gestionale fra le attività relative al servizio di Gestione dei rifiuti urbani e quelle non oggetto di convenzionamento.
Qualora il Gestore svolga attività riguardanti la gestione dei rifiuti urbani o parte di essa in Comuni posti all’esterno del territorio definito dall’art. 13 della presente convenzione, dovrà essere predisposta un’idonea separazione contabile.
Il Gestore potrà assumere altre iniziative di carattere imprenditoriale, fermo restando il principio, onde evitare sussidi incrociati, dell’obbligatorietà dell’adozione della separazione contabile.
Art. 15 – Obblighi del Gestore
Il Gestore espleterà i servizi conformemente a quanto disposto dalla presente convenzione adempiendo alla normativa vigente ed a tutti gli obblighi previsti dal disciplinare tecnico.
Il Gestore si impegna a garantire, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di
sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità alle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
E’ fatto obbligo al Gestore di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei poteri di controllo dei servizi affidati.
Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente i corrispettivi derivanti dall’applicazione della tariffa di cui al successivo capo III.
Art. 16 – Responsabilità del Gestore
Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi e della gestione delle opere affidategli dalla data di attivazione dell’affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
Il Gestore si impegna all’adeguamento delle opere, degli impianti e delle attrezzature secondo le vigenti norme in materia sia di tecnica che di sicurezza.
Gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, vanno considerati per la determinazione della tariffa come disciplinata dal successivo capo III.
Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi che gli sono stati affidati.
Art. 17 – Revisione del perimetro del servizio
L’esercizio del servizio affidato avviene all’interno del territorio su cui si estende la competenza amministrativa dei Comuni indicati all’articolo 13 della presente convenzione.
L’Agenzia, anche su determinazione della Regione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25/1999, previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall’affidamento parti di territorio di cui al precedente comma 1, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.
Art. 18 – Trasferimento del personale.
Il gestore si impegna ad assumere il personale già effettivamente adibito alle gestioni in economia che saranno superate secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 25/99 e successive modificazioni.
Art. 19 – Inventario definivo delle opere, impianti e attrezzature.
Le opere, gli impianti e le attrezzature relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, identificati secondo le modalità di cui all’articolo 6 della presente convenzione, sono elencati in apposito inventario che ne costituisce parte integrante.
Il Gestore e l’Agenzia sottoscrivono l’inventario, come definito nel Piano d’Ambito, che assume valore di stato di consistenza a tutti gli effetti di legge e sostituisce il primo inventario di cui all’art. 6.
In detto inventario è specificato lo stato di adeguamento degli impianti alle normative tecniche e ambientali attualmente vigenti.
Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l’utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nella convenzione di cui sopra.
Art. 20 – Canone di concessione.
Il Gestore, per i beni strumentali eventualmente ottenuti in uso e per la quota delle spese di funzionamento dell’Agenzia, dalla stessa fissate in base alla deliberazione della Giunta Regionale n.1550 del 28-7-2003, è tenuto a versare annualmente a quest’ultima, un canone di concessione, determinato secondo i criteri stabiliti dal Piano d’Ambito. Il Piano d’Ambito fissa le modalità per la determinazione del canone dovuto per l’uso dei beni strumentali e per il suo riparto fra i Comuni. Il canone di concessione è corrisposto per il 20% entro il mese di Febbraio, per il 30% entro il mese di Giugno e per la quota restante entro il 31 di Ottobre dell’esercizio di competenza.
Capo III – Finanziamento.
Art. 21 – Piano di Ambito e tariffa.
Il Gestore accetta gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e delle tariffe derivanti
dal Piano di Ambito, ai sensi dell’art.17, L.R.25/1999 e dell’art.49, Decr.Lgs.22/1997. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
- la tariffa;
- il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l’Agenzia;
- qualunque altra forma di finanziamento o contribuzione finanziaria ammessa dalla legge.
Art. 22 – Tariffa del servizio.
La tariffa, determinata con il metodo normalizzato secondo le modalità stabilite dal D.P.R.158/1999, costituisce il corrispettivo del servizio.
La tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall’art.17 della L.R.25/1999 ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal citato D.P.R.158/1999.
I ricavi provenienti dall’applicazione dell’articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e lo stesso potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano d’Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo le modifiche conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 25 e 26 della presente convenzione.
In riferimento alla componente tariffaria rappresentata dai costi operativi, si definisce il principio della neutralità delle eventuali politiche gestionali aventi ad oggetto le rivalutazioni dei beni ammortizzabili e gli ammortamenti anticipati, anche se consentiti dalla normativa fiscale.
L’eventuale riconoscimento, ai fini tariffari, di fondi rischi di carattere straordinario, può avvenire solamente previa richiesta del Gestore ed assenso dell’Agenzia.
Art. 23 – Criteri di omogeneizzazione delle rilevazioni contabili
Ai fini dell’omogeneizzazione delle rilevazioni contabili, si conviene che:
a) le immobilizzazioni in corso di realizzazione comprendano i costi relativi alla costruzione di impianti, per l’ammontare sostenuto fino alla data di riferimento. Tali investimenti sono ammortizzati a partire dalla data di inserimento nel ciclo di produzione o di effettivo utilizzo;
b) gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio saranno ammortizzati in ragione del 50 %;
c) gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni devono comprendere unicamente i costi del lavoro e dei materiali a magazzino, capitalizzati e documentati con apposite schede di commesse.
In ogni caso, i costi operativi che costituiscono componenti della voce “incrementi” delle immobilizzazioni per lavori interni non debbono concorrere, ai fini tariffari, agli ammortamenti, né alla remunerazione del capitale investito.
Art. 24 – Indicatori, progetti di intervento e livelli di qualità del servizio
Nel Disciplinare Tecnico, derivato dal Piano d’Ambito, sono stabiliti i progetti di intervento, i livelli di qualità del servizio, i relativi indicatori e standard tecnici ed organizzativi.
Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standards tecnici nei tempi e nei modi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nello stesso indicati.
Art. 25 – Revisione tariffaria
Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano di Ambito. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei “costi operativi” e/o nel miglioramento della qualità e della quantità dei servizi da considerare nella determinazione tariffaria.
La tariffa potrà subire variazioni, previa deliberazione dell’assemblea dell’Agenzia, a seguito di:
a) disposizioni normative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del servizio;
b) verifiche periodiche sui risultati della gestione e sull’attuazione degli investimenti programmati;
c) variazione dei costi ottimali, riferibili alla gestione più efficiente, di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) espansione delle aree urbanizzate;
e) rispetto delle modalità indicate all’art.4 della convenzione.
Entro il 30 novembre del 2°anno di gestione e così ogni 2 anni successivi, l’Agenzia opera una verifica, prendendo in esame:
1. l’andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.
L’Agenzia, in conseguenza della verifica, apporta alle tariffe le variazioni conseguenti in aumento o in diminuzione.
Art. 26 – Varianti al programma degli interventi
L’Agenzia si riserva il diritto di variare il Programma degli Interventi, (ex art.4 della presente convenzione) per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o da regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.
Il Gestore può presentare all’Agenzia richiesta per variare il programma degli interventi al fine di ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, utilizzare nuove tecnologie, ridurre i costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio.
Tale richiesta deve essere congruamente motivata con l’indicazione delle conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, nonché sui tempi di realizzazione degli interventi.
Nel caso in cui il Gestore e l’Agenzia non raggiungano un accordo, ciascuna delle parti potrà ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall’articolo 44 della presente convenzione il cui lodo sarà vincolante per entrambe.
Capo IV – Controllo
Art. 27 – Comunicazione degli incrementi delle immobilizzazioni relative agli impianti
Il Gestore deve comunicare entro il 30 aprile di ogni anno all’Agenzia e a tutti i Comuni facenti parte del perimetro di servizio, così come risultante dall’art. 13 della presente convenzione, la descrizione analitica degli investimenti e degli interventi aventi natura incrementativa degli impianti realizzati nell’esercizio precedente.
Art. 28 – Controllo da parte dell’Agenzia
L’Agenzia controlla il servizio e l’attività del Gestore al fine di:
⮚ assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di igiene urbana;
⮚ verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito;
⮚ definire nel loro complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito.
Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun settore del servizio.
Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in ottemperanza delle direttive e prescrizioni di carattere contabile che saranno concordate con l’Agenzia.
Il Gestore deve trasmettere all’Agenzia tutte le informazioni periodiche da quest’ultima richieste per l’esercizio delle proprie funzioni al fine di attuare quanto disposto dalla Delibera CIPE 24.04.1996, pubblicata sulla G.U. del 22.05.1996 e integrata dalla Delibera CIPE 17.03.2000.
Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti concordemente individuati dall’Agenzia e dal Gestore.
La certificazione dovrà in particolare accertare che:
a) i costi di investimento siano idonei a fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari e non più alti di quanto necessario per soddisfare gli obblighi della Convenzione;
b) il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi;
c) le misure ed i mezzi adottati offrano attendibili risultanze in termini di ritorno qualitativo - economico senza peraltro rappresentare le alternative più costose sul piano organizzativo – gestionale.
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
Il Gestore consente all’Agenzia, alla Regione Xxxxxx-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuni o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento.
Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento, e potranno
riguardare documenti, luoghi o circostanze.
I contenuti economici e gli standards qualitativi delle attività di smaltimento e di recupero, escluse dall’affidamento secondo il disposto dall’art. 13 della presente convenzione, sono comunque soggette a controllo da parte dell’Agenzia.
Art. 29 – Comunicazione dati sul servizio
Il Gestore è tenuto a fornire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall’Agenzia stessa. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell’art. 39 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di chiedere, nell’ipotesi di reiterata inadempienza, la risoluzione del contratto a norma dell’art. 42 della presente convenzione.
Art. 30 – Carta del Servizio
Il gestore si impegna ad uniformare, entro 60 giorni, la propria carta dei servizi allo schema che sarà predisposto dall’Agenzia. La carta dei servizi dovrà essere applicata all’intero ambito. Nel Piano di Ambito e nel relativo piano economico-finanziario saranno indicati gli interventi necessari a conseguire, per i fattori di qualità, i relativi standards di continuità e regolarità.
Periodicamente la Carta verrà sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie. La Carta dei Servizi conterrà anche le procedure di gestione delle interruzioni di servizio.
Art. 31 – Manuale della Sicurezza
Il Gestore, entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone all’approvazione dell’Agenzia e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori in conformità agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.626/1994 e successive disposizioni legislative e normative, in particolare a quanto disposto dall’art.4, comma 2, lett. a), b) e c).
Art. 32– Certificazione di Qualità
Il Gestore si impegna a conservare la certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9000 o equivalenti.
Art. 33– Rifiuti da imballaggi – Rapporti con il CONAI
Il Gestore conferisce i rifiuti da imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico al CONAI, ovvero ai singoli Consorzi istituiti ai sensi dell’art.40 del Decr.Lgs.22/1997, secondo le modalità contenute negli accordi quadro fra ANCI e CONAI e nelle convenzioni stipulate fra il Gestore ed il CONAI e i Consorzi previsti dall’art.40 del Decr.Lgs.22/1997.
L’Agenzia fin da ora autorizza il Gestore ad assumere ogni iniziativa finalizzata all’estensione delle convenzioni con il CONAI e con i Consorzi suddetti, nonché a rinnovare le convenzioni in essere alla loro naturale scadenza.
Il Gestore dovrà comunicare all’Agenzia l’entità dei contributi ottenuti a qualunque titolo, dal CONAI o dai Consorzi di cui all’art.40 del Decr. Lgs.22/1997.
Capo V – Regime fiscale
Art. 34 – Imposte, tasse, canoni
Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni in relazione gli obblighi nascenti tra le parti per effetto della presente convenzione e delle intese complementari in esse richiamate. Sono altresì a carico del Gestore tutte le spese e gli oneri fiscali connessi alla stipula del presente atto e di quelli di esso attuativi.
Capo VI – Esecuzione e termine della convenzione
Art. 35 – Divieto di subconcessione
E’ fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente, il servizio di gestione dei
rifiuti urbani oggetto della presente convenzione, salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l’esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del servizio di igiene urbana, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture.
Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore uscente
Gli investimenti realizzati secondo il Piano d’Ambito saranno retrocessi, al termine del periodo di affidamento, all’eventuale Gestore subentrante, previa corresponsione al Gestore uscente di un indennizzo pari al costo di costruzione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
Il valore residuo verrà rivalutato, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite.
L’indennizzo deve altresì comprendere le immobilizzazioni in corso di realizzazione in misura corrispondente all’ammontare sostenuto fino alla data del subentro del nuovo Gestore.
Il Gestore subentrante è tenuto ad assumere le garanzie e le obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, oppure, a sua scelta, a estinguere queste ultime, con corrispondente decurtazione dell’indennizzo da corrispondere all’Agenzia che opera in nome e per conto del Gestore uscente.
Per quanto riguarda il personale adibito alle attività di cui all’art. 13, si applicano le disposizioni dell’art. 25 L.R. n.25/1999.
Art. 37 – Riscatto
L’Agenzia può riscattare il servizio prima della scadenza prevista nella presente convenzione, unicamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tali da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche.
Il riscatto comporta la restituzione all’Agenzia dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni,
mobili ed immobili, successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all’espletamento del servizio pubblico oggetto della presente convenzione.
L’Agenzia dovrà corrispondere al Gestore un’indennità di riscatto da determinarsi come segue:
a) valore industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall’effettivo inizio dell’esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale, tenuto conto inoltre delle clausole che nel contratto di servizio siano contenute circa la proprietà di detto materiale, alla conclusione della concessione medesima;
b) profitto che al Gestore viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell’interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell’ultimo quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare l’affidamento, purché un tale numero di anni non superi mai quello di cinque.
In relazione alla previsione di cui alla lettera b) si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito nella presente convenzione.
I valori dei beni non soggetti a devoluzione gratuita saranno fissati concordemente dalle parti sulla base dei criteri sopraesposti o in sede arbitrale a norma del successivo art. 44.
Il ritardo nel pagamento dell’indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi in entità pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. L’eventuale disaccordo tra le parti sull’ammontare dell’indennità di riscatto non può comunque ritardare la immissione nel possesso degli impianti da parte dell’Agenzia e del nuovo gestore.
Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Capo VII – Garanzie, sanzioni e contenzioso
Art. 38 – Cauzione e sanzioni pecuniarie
Il Gestore dovrà costituire un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità “a prima richiesta” per un importo non inferiore al 1% dei ricavi di esercizio previsti, con le modalità e alle condizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.
Da detta cauzione l’Agenzia potrà prelevare l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico derivato dal Piano d’Ambito.
Il Gestore, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia, dovrà reintegrare la cauzione delle somme prelevate, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i danni derivati da inadempienze contrattuali e/o comportamenti illeciti causati all’Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali Consorziati.
La presente norma non si applica prima dell’approvazione del Piano di Ambito.
In tale fase si applicheranno garanzie, controlli e sanzioni, come da accordi ancora in vigore.
Art. 39 – Penalizzazioni
Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente Capo VII in caso di mancato raggiungimento:
1) degli obiettivi strategici entro i tempi e nei modi prescritti;
2) dei livelli minimi di prodotto e di servizi.
Sarà altresì sottoposto a penale qualunque inadempimento, anche non grave, qualora comporti la non corretta esecuzione delle previsioni convenzionali e venga rilevato dagli enti preposti agli ordinari controlli o su segnalazione degli utenti.
Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore sono contenute nel Disciplinare Tecnico derivato dal Piano d’Ambito.
L’Agenzia avvia la procedura di applicazione delle penalizzazioni di cui al presente articolo mediante comunicazione scritta inviata al gestore dalla quale risulti la penalizzazione da comminare e la relativa
motivazione. Il soggetto Gestore può presentare controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L’Agenzia decide sull’applicazione della penalizzazione entro 10 giorni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni e ne dà comunicazione al soggetto Gestore.
Art. 40 – Avvio delle procedure per l’applicazione di sanzioni al Gestore comportanti la sospensione e la risoluzione del contratto
L’Agenzia, per avviare, nei confronti del Gestore, la procedura per l’applicazione di sanzioni, che possono comportare la sospensione provvisoria o la risoluzione del contratto, deve procedere alla contestazione degli addebiti al Gestore, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza ed alla complessità degli interventi da porre in essere.
Il Gestore, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, presenta le proprie eventuali deduzioni sulle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.
Qualora il Gestore persista nel grave inadempimento, l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto e se del caso, alla sostituzione provvisoria del gestore stesso.
Art. 41 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze giustificative eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito solo parzialmente, l’Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la risoluzione del contratto e la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico, l’Agenzia ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso alle procedure in contraddittorio proprie del contenzioso.
Art. 42 – Risoluzione del contratto
La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società gerente o dell’Agenzia d’Ambito.
Al di fuori dei casi previsti all’art. 16, comma 2 della L.R.n° 25/1999, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà il nuovo soggetto imprenditoriale alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L’autorizzazione si intende rilasciata se l’Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra indicata.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l‘Agenzia potrà richiedere la risoluzione della convenzione.
E’ qui dedotta quale clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile, l’interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell’art.1456 Cod.Civ., l’Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, oltre a trattenere un’equa somma dell’indennizzo spettante al Gestore uscente, ai sensi dell’art. 36 della presente convenzione, in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla risoluzione.
Art. 43 – Elezioni di domicilio
Per tutti i rapporti nascenti dalla presente convenzione, il Gestore elegge il proprio domicilio in Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00.
Art. 44 – Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione – saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt.806 e segg. c.p.c.
Il Presidente TESA S.p.a Il Direttore dell’ATO