Modalità di realizzazione Clausole campione

Modalità di realizzazione. Il reato è configurabile in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge. Si tratta, come per le fattispecie delittuose precedenti, di condotte che presuppongono l’effettuazione di operazioni o alterazione di dati che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo. Tali condotte possono coinvolgere gli Amministratori e le strutture preposte alle seguenti attività: predisposizione di documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società in occasione della deliberazione o esecuzione di operazioni sul capitale sociale.
Modalità di realizzazione. 1. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore delle attività progettuali, assicura il pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.
Modalità di realizzazione. 1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del Dipartimento, nell’effettuare i trasferimenti agli operatori verifica, ai sensi della normativa vigente, le loro eventuali inadempienze in applicazione dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e la loro regolarità contributiva in materia previdenziale.
Modalità di realizzazione. Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.
Modalità di realizzazione. Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.
Modalità di realizzazione. 1. Le parti, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, si impegnano a programmare incontri periodici fra gli organi direttivi della Rete Città Sane OMS e del Centro Nazionale Sangue per rendere possibile e mantenere un ottimale livello di coordinamento.
Modalità di realizzazione. La fattispecie sanziona innanzitutto le condotte di chi sfrutta o vanta (condotta del millantato credito di cui all’art. 346 abolito dalla Legge n. 3/2019) relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti equiparati per offrire la propria mediazione illecita affinché questi compiano atti contrari ai doveri d’ufficio o per remunerarli per l’esercizio delle loro funzioni o poteri. In buona sostanza, la fattispecie colpisce chi si offre come mediatore di un accordo corruttivo, riguardi esso il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio o il loro ritardo od omissione (secondo lo schema della corruzione propria, con impatto sulla maggior severità della sanzione) o il compimento di atti conformi ai doveri d’ufficio (secondo lo schema della corruzione impropria). Il secondo comma estende, in analogia al regime sanzionatorio della corruzione (cfr. art. 321 Codice Penale), la punibilità al soggetto che acquista la mediazione, con ciò confermando l’intento del legislatore di colpire chiunque si renda partecipe di condotte che possono compromettere il bene giuridico tutelato individuabile nella buona reputazione della Pubblica Amministrazione. Anche la definizione del prezzo della mediazione (denaro o altra utilità) e del relativo beneficiario (chi offre la mediazione o un terzo) conferma l’intento di estendere la punibilità a ogni tipologia di accordo o proposta di accordo, quale che sia la remunerazione richiesta e il soggetto che la riceve.
Modalità di realizzazione. La sussistenza del reato in esame presuppone il conseguimento indebito di contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni agevolate comunque denominate tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l’omissione di informazioni dovute. L’ipotesi delittuosa si realizza, pertanto, nel momento in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici o Comunità Europea. Il reato si consuma al momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.
Modalità di realizzazione. La condotta delittuosa presuppone che il Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.
Modalità di realizzazione. Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, o ne accetta la promessa, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Per tale ipotesi di reato, la punibilità è estesa anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità.