Risoluzione del contratto di assicurazione Clausole campione

Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: • in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; • alla Scadenza dell’Assicurazione; • in caso di Recesso; • in caso di estinzione anticipata del prestito.
Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso di un Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento; • surrogazione del Mutuo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; • accollo del contratto di Xxxxx, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, a condizione che gli stessi comunichino all’Impresa l’anticipata estinzione totale/la surroga del Finanziamento: in tal caso l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 12 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione.
Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in caso di Recesso; - nei casi indicati all’art. 4.
Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non ri- chieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 11 “ANTICIPA- TA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione.
Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - alla scadenza, senza tacito rinnovo; - nei casi indicati all’Art. 15/A; - in caso di Recesso; - in caso di decesso dell’Assicurato.
Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - in caso di pagamento dell’Indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, che pertanto può essere corrisposto una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in caso di Recesso; - nei casi indicati all’art.16; - nei casi indicati all’art.36.
Risoluzione del contratto di assicurazione. Il Programma Assicurativo cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato nell’ambito dell’abbinata Copertura di Invalidità Totale Permanente prestata dall’Impresa di Assicurazione Vera Assicurazioni S.p.A.; • in caso di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving; • in caso di esercizio del diritto di recesso dal Programma Assicurativo da parte dell’Assicurato; • in caso di sospensione pagamento premi, dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento; • annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 5 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 9 “DISDETTA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO REVOLVING” delle Condizioni di Assicurazione.
Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione si estingue ed il Premio resta acquisito dall’Assicuratore: . in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; . alla Scadenza dell’Assicurazione; - In caso di Recesso; . nei casi indicati all’art. 4/B.
Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, garanzia prestata da Avipop Assicurazioni SpA; • esercizio del diritto di recesso; • disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva della Copertura Assicurativa; • sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato; • alla data di scadenza della Copertura Assicurativa nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 10 “DISDETTA/CHIUSURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO” delle Condizioni di Assicurazione.