Common use of Risoluzione del contratto di assicurazione Clause in Contracts

Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso di un Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento; • surrogazione del Mutuo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; • accollo del contratto di Xxxxx, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, a condizione che gli stessi comunichino all’Impresa l’anticipata estinzione totale/la surroga del Finanziamento: in tal caso l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 12 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva E Facoltativa Tariffa 81bd Temporanea in Caso Di Morte in Forma Collettiva a Premio Unico Ed a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione

Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un Assicurato; • alla data sinistro di scadenza originaria del Contratto Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato nell’ambito dell’abbinata Copertura di FinanziamentoInvalidità Totale Permanente prestata dall’Impresa di Assicurazione Vera Assicurazioni S.p.A.; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamentodisdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva della Copertura Assicurativa; • surrogazione sospensione del Mutuo pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato; • alla data di scadenza della Copertura Assicurativa nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza; • annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi dell’artdegli Artt. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; • accollo del contratto di Xxxxx1892, ai sensi dell’art. 1273 1893 e 1894 del Codice Civile. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, a condizione che gli stessi comunichino all’Impresa l’anticipata estinzione totale/la surroga del Finanziamento: in tal caso l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stessocivile. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 12 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALEDISDETTA/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO CHIUSURA DEL FINANZIAMENTOCONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO” delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un Assicurato; • alla data sinistro di scadenza originaria del Contratto Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato nell’ambito dell’abbinata Copertura di FinanziamentoInvalidità Totale Permanente prestata dall’Impresa di Assicurazione Avipop Assicurazioni S.p.A.; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamentodisdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva della Copertura Assicurativa; • surrogazione sospensione del Mutuo pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato; • alla data di scadenza della Copertura Assicurativa nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza; • annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi dell’artdegli Artt. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; • accollo del contratto di Xxxxx1892, ai sensi dell’art. 1273 1893 e 1894 del Codice Civilecivile. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, a condizione che gli stessi comunichino all’Impresa l’anticipata estinzione totale/la surroga del Finanziamento: in tal caso l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 12 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALEDISDETTA/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO CHIUSURA DEL FINANZIAMENTOCONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO” delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Risoluzione del contratto di assicurazione. La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso di un Assicuratodell’Assicurato; alla data di scadenza originaria del Contratto di FinanziamentoLeasing; esercizio del diritto di recesso;  cessazione del pagamento dei premi trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato;  anticipata estinzione totale del FinanziamentoContratto di Leasing da parte dell’Impresa Locataria; • surrogazione  subentro nel Contratto di Leasing;  estinzione o risoluzione anticipata del Mutuo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 40 Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del 2 aprile 2007; • accollo del contratto di Xxxxxbene, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civileperimento. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, Assicurati a condizione che gli stessi comunichino sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale/la surroga totale del Finanziamento: in tal Contratto di Leasing. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure l’estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing - anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento -, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In entrambi i casi l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno Locataria, avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria del FinanziamentoContratto di Leasing. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative alla Copertura Assicurativa saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento Finanziario originario del finanziamento stessocontratto di leasing in base ad un tasso prestabilito dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/risoluzione. In caso di cessazione dell’Impresa Locataria stessa contestuale o successiva all’anticipata estinzione totale o alla risoluzione del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento (nel caso in cui l’Impresa Locataria abbia richiesto di proseguire le Coperture Assicurative) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di cessazione dell’Impresa Locataria. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVADELLE COPERTURE ASSICURATIVE” e dell’Art. 12 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO SUBENTRO DEL FINANZIAMENTOCONTRATTO DI LEASING” delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa