Apertura di credito Clausole campione

Apertura di credito. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, può, a suo insindacabile giudizio, concedere le aperture di credito di cui all’art. 205-bis del T.U.E.L., approvato con X.Xxx. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia.
Apertura di credito. Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Impresa, non garantito da ipoteca su immobili, avente per oggetto la messa a disposizione dell’Impresa, da parte del Contraente, di una somma predeterminata utilizzabile in una o più volte nei limiti disponibili; l’Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma mutuata dovrà essere restituita dall’Impresa al Contraente secondo un piano di rientro predeterminato.
Apertura di credito. 1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Apertura di credito. Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta di CheBanca! Il cliente e CheBanca! possono recedere dall’apertura di credito come indicato nella Sez. I al paragrafo “Diritto di recesso e tempi di chiusura”. Le eventuali disposizioni allo scoperto, che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Nel caso di recesso di CheBanca! il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso ancora il termine di presentazione.
Apertura di credito. La Banca può concedere al Cliente aperture di credito soggette alle seguenti condizioni:
Apertura di credito. 1. Le aperture di credito (di seguito anche “Apertura di credito” o “Fido”) che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente possono essere concesse anche a tempo determinato.
Apertura di credito. 1. Il Tesoriere provinciale, su richiesta dell’Ente, può, a suo insindacabile giudizio, concedere le aperture di credito di cui all’art. 205-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, s.m.i., nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia.
Apertura di credito. L’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo determinato.
Apertura di credito. 1. Nozione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1231 § 2. Classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1231 § 3. Utilizzazione del credito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1233 § 4. Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1233 § 5. Recesso dal contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1233 § 6. Formula del contratto di apertura di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1236
Apertura di credito. Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta di CheBanca! Il cliente e CheBanca! possono recedere dall'apertura di credito come indicato nel Principio 1 al paragrafo “Diritto di recesso e tempi di chiusura”. Le eventuali disposizioni allo scoperto, eseguite da CheBanca! dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Nel caso di recesso di CheBanca! il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso ancora il termine di presentazione.