Prestiti oggetto della Convenzione Clausole campione

Prestiti oggetto della Convenzione. Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono esclusi dalla presente Convenzione le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell’assegno.
Prestiti oggetto della Convenzione. Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - salva la diversa durata prevista per specifici prodotti - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Regione Siciliana (C.F. 80012000826). Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di . lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato; . prestatori d’opera di cui all’art. 409, punto 3 del Codice di Procedura Civile; ciò nei termini e nei vincoli fissati dall’art. 52 della Legge 180.
Prestiti oggetto della Convenzione. Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato. Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.

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  • Oggetto della Convenzione La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per i lotti oggetto dell’affidamento e, segnatamente: Lotto DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO FORNITORE UNITA' DI MISURA FABBISOGNO QUADRIENNALE P.U. Offerto VALORE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 3 201 TL-Tallio CloruroSoluzione sterile iniettabile TALLIO 201TL CLORURO TL-201-S-1-5 F 5.240 € 366,90 € 1.922.556,00 11 BESILESOMAB - anticorpo anti leucociti - BESILESOMAB SCINTIMUN F 520 € 279,90 € 145.548,00 Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

  • Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, l a riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.

  • Risoluzione della convenzione Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione dell’infrazione, potrà disporre la risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della Convenzione.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L’oggetto della prestazione è il seguente:

  • Oggetto della garanzia Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio. La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24 Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI).

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il Comune di Trieste concede in locazione il Centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica, sito in xxx Xxxxxxxxx, x. 0. Il Centro servizi per la produzione musicale è aperto al pubblico dal 2002 e la locazione è disposta allo scopo di gestire il servizio in modo da consolidare i risultati raggiunti con l’attuazione del Progetto Tergeste (iniziativa comunitaria Urban) nel centro storico di Trieste. Nell’ambito di tale progetto (Progetto Tergeste) lo specifico sottoprogetto destinato alla realizzazione di un Centro servizi alla produzione musicale veniva così descritto: “Centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica: con questa azione si persegue l’obiettivo di contribuire alla rivitalizzazione sociale e culturale dell’area bersaglio, offrendo opportunità di occupazione del tempo libero, crescita culturale, socializzazione soprattutto giovanile. A tal scopo si intende far leva sull’attività musicale che nella città è estremamente sentita e vitale, ma che risente della mancanza di spazi e strutture adeguate, e sulla forte capacità di aggregazione riconosciuta alla musica.”. La struttura dovrà garantire lo svolgimento di attività di tipo didattico, di promozione e di divulgazione culturale, in particolare musicale, nonché il servizio di noleggio dello studio di registrazione e delle sale di prova. L’accesso al servizio dello studio di registrazione e delle sale di prova è consentito a singoli artisti e a gruppi musicali sulla base di tariffe allineate ai costi di mercato con possibilità di tariffa oraria o forfetaria giornaliera. Tutte le predette attività dovranno essere accessibili al pubblico. La locazione del Centro servizi per la produzione musicale – Casa della Musica comprende l’immobile sito in xxx Xxxxxxxxx, x. 0, che ha una superficie complessiva mq. 596,80, suddivisi in piano terra e due piani, di cui si allega la planimetria (all. 1). L’immobile è completo di arredi ed attrezzature, come indicativamente descritte nell’elenco allegato (all. 2), nella quantità e qualità in dotazione al momento dell’inizio del servizio e come risultante nell’apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio e da sottoscriversi tra le parti. Eventuali elementi aggiuntivi negli arredi e nelle attrezzature, necessari allo svolgimento del servizio, dovranno essere forniti dal locatario.

  • OGGETTO DELLA GARA L’Isecs del Comune di Correggio indice la gara d’appalto disciplinata dal presente capitolato speciale, avvalendosi in convenzione della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Reggio Emilia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, per individuare come aggiudicatario un operatore economico, fra le Agenzie per il Lavoro, iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 del D.Lgs. 276/2003, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rinnovabile a termini di legge. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l’impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine organizzativo e sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività di Isecs, ex D.Lgs 276/2003, art. 20, co. 4, all’interno di quelle previste dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs 165/2001, utilizzando personale a tempo determinato di cui agli artt. 30 – 40 del D.Lgs 81/2015. In particolare per il personale educativo/insegnante si farà riferimento soprattutto per le sostituzioni di breve durata, mentre per il personale ausiliario si attingerà anche le supplenze di lunga durata, Isecs mantiene comunque completa autonomia nell’acquisire le professionalità oggetto della gara anche attraverso modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all’aggiudicatario.

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi- cimiteri - sagrati) di competenza del Comune di Giussano. L’accordo quadro in oggetto è un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto descritto negli articoli seguenti. La natura dei lavori previsti è di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice. Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore. Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronta reperibilità, come meglio descritto all’art. 3. Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.