Rimborso anticipato obbligatorio Clausole campione

Rimborso anticipato obbligatorio. 6.3.1 con riferimento ai Finanziamenti, a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista BEI, la BEI cancelli in tutto o in parte il Credito BEI e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito BEI ovvero di una o più Erogazioni BEI, ai sensi dell’Articolo 4.03 del Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. All’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore conseguirà l’obbligo, per il Prenditore e/o per il MIUR, di corrispondere quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino alla Data di Rimborso Anticipato, nonché le eventuali ulteriori somme di cui al successivo Paragrafo 2.03 del presente Contratto.
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, in qualsiasi momento la Garanzia FdG sia o diventi inefficace o invalida o sia o diventi oggetto di revoca o risoluzione per qualsiasi ragione (incluso per inadempimento o comunque responsabilità imputabile alla Parte Mutuataria), la Parte Mutuataria, avrà l’obbligo di rimborsare integralmente la somma mutuata in essere (unitamente al pagamento degli interessi maturati e di quanto altro alla stessa dovuto ai sensi del Contratto) entro, e non oltre, 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di richiesta inviata dalla Banca, restando inteso che, quanto precede è in aggiunta agli importi che la Parte Mutuataria dovesse essere tenuta a versare a qualsiasi titolo a favore del Fondo di Garanzia /o degli altri organismi competenti, in base alla normativa applicabile, in ogni caso di revoca, invalidità, risoluzione e/o inefficacia totale o parziale della Garanzia FdG nonché ai diritti e rimedi previsti dalla normativa vigente.
Rimborso anticipato obbligatorio. 6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione semestrale dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2017 (incluso):
Rimborso anticipato obbligatorio qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell’articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2017:
Rimborso anticipato obbligatorio. 6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:
Rimborso anticipato obbligatorio. Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.4.3, la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio di ciascun Finanziamento, un ammontare pari a:
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, la Banca cancelli in tutto o in parte il Credito Provvista e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito Banca ovvero di una o più Erogazioni Provvista, ai sensi dell’articolo [4.03 [provvista BEI] del Contratto Provvista / 3.3 del Regolamento Prestiti[provvista CEB]], l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, al Prenditore e al MIUR. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore, il Prenditore e/o il MIUR, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a), dovranno corrispondere, a seconda dei casi, alla Data di Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione indicata dall’Istituto Finanziatore nella predetta comunicazione, che non potrà in ogni caso cadere prima di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione medesima, le somme richieste e/o dovute ai sensi del presente Articolo 2 ─ ivi incluse le eventuali somme di cui al successivo Articolo 2.03 ─ unitamente a quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino, a seconda dei casi, alla menzionata Data di Rimborso Anticipato o data di cancellazione.
Rimborso anticipato obbligatorio. 1. Qualora, in qualsiasi momento la Garanzia FdG sia/diventi inefficace o invalida o sia/diventi oggetto di revoca o risoluzione per qualsiasi ragione (incluso per inadempimento o comunque responsabilità imputabile alla Parte Mutuataria), la Parte Mutuataria, avrà l’obbligo di rimborsare integralmente la somma mutuata in essere (unitamente al pagamento degli interessi maturati e di quanto altro alla stessa dovuto ai sensi del Contratto) entro, e non oltre, 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di richiesta inviata dalla Banca, restando inteso che, quanto precede è in aggiunta agli importi che la Parte Mutuataria dovesse essere tenuta a versare a qualsiasi titolo a favore del Fondo di Garanzia e/o degli altri organismi competenti, in base alla normativa applicabile, in ogni caso di revoca, invalidità, risoluzione e/o inefficacia totale o parziale della Garanzia FdG nonché ai diritti e rimedi previsti dalla normativa vigente. Qualora, in qualsiasi momento, la Banca venga a conoscenza che la somma mutuata ed erogata non sia stata utilizzata allo scopo di acquistare i Beni per la realizzazione dell’Attività Finanziabile (a titolo esemplificativo in caso di truffa ai danni della Banca), la Parte Mutuataria, avrà l’obbligo di rimborsare integralmente la somma mutuata in essere (unitamente al pagamento degli interessi maturati e di quanto altro alla stessa dovuto ai sensi del Contratto) entro, e non oltre, 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento della comunicazione di richiesta inviata dalla Banca, fermo il diritto della Banca alla richiesta di eventuale risarcimento dei danni.
Rimborso anticipato obbligatorio. (a) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo Indennità e Indennizzi, dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio pro quota della Linee di Credito.