Decadenza dal beneficio del termine Clausole campione

Decadenza dal beneficio del termine. Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l’insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito Euribor (Euro Interbank Offered Rate) L’Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
Decadenza dal beneficio del termine il Cliente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse. In tal caso Compass può esigere immediatamente ed in unica soluzione il pagamento del debito residuo e degli ulteriori oneri applicabili.
Decadenza dal beneficio del termine. 8.1 Qualunque inadempimento e/o ritardo nel pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni in corso, già eseguite e/o comunque dovuto, a qualunque titolo, costituirà per l’organizzazione diritto ad ottenere immediatamente l’intero pagamento dei propri crediti e il conseguentemente, per l’espositore, la decadenza dal beneficio del termine e/o dilazioni eventualmente riconosciutegli in precedenze.
Decadenza dal beneficio del termine. Il finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.
Decadenza dal beneficio del termine. Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.
Decadenza dal beneficio del termine. Ferme le ipotesi indicate degli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Mutuo, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto, pertanto la Banca può esigere immediatamente il rimborso di quanto dovuto dalla Parte Mutuataria.
Decadenza dal beneficio del termine. 10.1 Nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 5, in caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della pensione o di mancato o ritardato versamento da parte dell’Ente previdenziale anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, il Consumatore può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. 10.2 Quale conseguenza della risoluzione del contratto il Consumatore deve rimborsare, a semplice richiesta del Finanziatore e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del Finanziatore stesso, tutte le somme dovute per l’estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese sostenute dal Finanziatore per la riscossione del proprio credito.
Decadenza dal beneficio del termine. 10.1 Nonostante la stipula delle polizze assicurative di cui all’articolo 5, in caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di mancato o ritardato versamento da parte dell’ATC anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, il Consumatore può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato.
Decadenza dal beneficio del termine. 11.2.1 Si conviene espressamente che, senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 1186 c.c., costituirà causa di decadenza, per le rispettive obbligazioni di pagamento o rimborso, dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Accordo e nella Documentazione Finanziaria di cui le Società sono parti la circostanza che una o più delle Società: paragrafo 11.2.1 abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi della facoltà prevista dal presente paragrafo 11.2, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.6.