Rimborso anticipato volontario Clausole campione

Rimborso anticipato volontario. 4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, previa comunicazione del MIUR d'intesa con il MEF, da inviarsi all’Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, con un preavviso di almeno trentacinque giorni rispetto alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Prenditore.
Rimborso anticipato volontario. 1. La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:
Rimborso anticipato volontario. 4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, e previa richiesta del MIUR d'intesa con il MEF, che deve pervenire all’Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, almeno trentacinque giorni prima della Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso tra le Parti che la predetta richiesta di esercizio della facoltà di rimborso anticipato sarà irrevocabile e che, in conseguenza della stessa, il MIUR e/o il Prenditore si obbligheranno irrevocabilmente a corrispondere all’Istituto Finanziatore, alla Data di Rimborso anticipato, tutte le somme dovute in conseguenza del rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 4.02B, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a).
Rimborso anticipato volontario. 1. Le Parti precisano che il termine per la restituzione della somma mutuata è stabilito nell’interesse di entrambe le Parti, ai sensi dell’art. 1816 c.c.. Le Parti convengono tuttavia che la Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che: - la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo; - siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal presente Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo; - unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e - sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.
Rimborso anticipato volontario. 1. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2016, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Rimborso anticipato volontario. 1. Le Parti precisano che il termine per la restituzione della somma mutuata è stabilito nell’interesse di entrambe le Parti, ai sensi dell’art. 1816 c.c.. Le Parti convengono tuttavia che la Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:
Rimborso anticipato volontario. Ammesso, in via totale o parziale.
Rimborso anticipato volontario. Il Richiedente potrà procedere a rimborsare anticipatamente l’intero importo in linea capitale del Finanziamento unitamente alla relativa quota di interessi dovuti sino a tale data, a fronte di comunicazione inviata alla Società con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi contenente l’indicazione di voler procedere al rimborso anticipato integrale del Finanziamento. La Società provvederà a comunicare al Richiedente entro i successivi 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx l’importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Richiedente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato integrale del Finanziamento, oltre che il termine entro il quale procedere al rimborso. La Società procederà inoltre a inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato integrale del Finanziamento, indicando l’ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento. Resta inteso che il Richiedente potrà procedere anche a effettuare un rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento. In tale ipotesi, il Richiedente dovrà inviare alla Società con preavviso di almeno 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx una comunicazione contenente l’indicazione di voler procedere con un rimborso anticipato parziale del Finanziamento, riportando l’ammontare in linea capitale dello stesso che intende rimborsare. La Società provvederà a comunicare al Richiedente entro i successivi 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx l’importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Richiedente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato parziale del Finanziamento, nonché il termine entro il quale procedere al relativo versamento. La Società procederà inoltre ad inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato parziale del Finanziamento, indicando l’ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento. In caso di rimborso anticipato volontario parziale la Società provvederà ad aggiornare il Piano di Ammortamento, il quale diverrà parte integrante e sostanziale del Contratto di Finanziamento sostituendo ad ogni effetto il precedente Piano di Ammortamento. Ogni comunicazione avente a oggetto il rimborso anticipato volontario (integrale o parziale) inviata ai sensi del presente Articolo 3.2 deve intendersi come irrevocabile. Ogni importo rimborsato ai sensi del presente Articolo 3.2 non potrà in alcun modo essere restituito. Ogni rimborso effettuato ai sensi del present...
Rimborso anticipato volontario. Fermo restando tutto quanto precede, il beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l’estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.