CREDITO AL CONSUMO
T I T O L O VIII – Usi negoziali
CREDITO AL CONSUMO
Sommario
Definizione Art. 1
A) Prestito finalizzato
Definizione | Art. | 1 |
Modalità di stipulazione del contratto | » | 2 |
Rimborso del finanziamento | » | 3 |
Divieto di versamenti al venditore | » | 4 |
Richiesta di garanzie | » | 5 |
Ritardato versamento | » | 6 |
Decadenza dal beneficio del termine | » | 7 |
Responsabilità sussidiaria del finanziatore | » | 8 |
B) Credito rotativo o revolving
Definizione | Art. | 1 |
Modalità di stipulazione del contratto | » | 2 |
Scelta del venditore | » | 3 |
Responsabilità sussidiaria del finanziatore | » | 4 |
Modalità di utilizzo del credito | » | 5 |
Recesso | » | 6 |
Smarrimento e furto della carta di credito | » | 7 |
Modifica delle condizioni | » | 8 |
C) Accordo di convenzionamento (convenzione)
Definizione | Art. | 1 |
Modalità di stipulazione della convenzione | » | 2 |
Richiesta di finanziamento | » | 3 |
Identificazione della clientela | » | 4 |
Documentazione probatoria | » | 5 |
Divieto di pagamento al venditore convenzionato | » | 6 |
Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato | » | 7 |
Erogazione del finanziamento | » | 8 |
Caratteristica di non esclusività del rapporto | » | 9 |
Pubblicità | » | 10 |
ITER DELL’ACCERTAMENTO
a) Esame del Comitato tecnico: febbraio-dicembre 1998.
b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale Usi: 14 dicembre 1998.
c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione: deliberazione della Giunta camerale N. 381 del 19 luglio 1999.
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:
A) Esame del Comitato Tecnico: 07 giugno 2004.
B) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 13 dicembre 2004.
C) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione; deliberazione della Giunta Camerale n.144 del 17 dicembre 2004.
Art. 1 - Definizione.
Per credito al consumo, secondo la definizione di legge, si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
Nell’ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate “prestito finalizzato” e “credito rotativo” o “revolving”, che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l’acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato “convenzione”, eroga direttamente l’importo finanziato.
Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi.
A) PRESTITO FINALIZZATO
Art. 1 - Definizione.
Si suole denominare prestito finalizzato una forma di finanziamento volta all’acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.
Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto.
Il contratto di finanziamento si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.
Art. 3 - Rimborso del finanziamento.
Il Cliente rimborsa l’importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.
Art. 4 - Divieto di versamenti al venditore.
L’acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del Finanziatore e non a mani del venditore.
Art. 5 - Richiesta di garanzie.
L’Acquirente rilascia, ove pattuito, le garanzie a tutela di tutte le somme contrattualmente dovute.
Art. 6 - Ritardato versamento.
In caso di ritardato pagamento di una o più rate di rimborso, il cliente riconosce al Finanziatore un equo indennizzo per il ritardo del rimborso comprensivo delle spese sostenute dal Finanziatore per l’eventuale esazione.
Art. 7 - Decadenza dal beneficio del termine.
Il Finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme contrattualmente dovute.
Art. 8 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore1.
Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
B) CREDITO ROTATIVO O REVOLVING
Art. 1 - Definizione.
Si suole denominare contratto di credito rotativo o revolving2 la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l’acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l’acquisizione di disponibilità monetaria.
Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.
Il contratto di credito relativo può essere connesso all’utilizzo di una carta di credito.
Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto.
Il contratto di credito rotativo si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.
Art. 3 - Scelta del venditore.
Il cliente sceglie il venditore del bene nell’ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal Finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.
Art. 4 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore3.
Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Art. 5 - Modalità di utilizzo del credito.
Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il Finanziatore.
Il cliente rimborsa l’importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di pagamento.
Il cliente ha facoltà di rimborsare in un’unica soluzione l’intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.
Art. 6 - Recesso4.
Il cliente e il finanziatore possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7 - Smarrimento e furto della carta di credito.
In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al Finanziatore e invia copia della denuncia sporta.
1 Si veda l’art. 125, IV Testo Unico Legge Bancaria e art.22 Legge 142/92.
2 Art.126 Testo Unico Legge Bancaria.
3 Si veda l’art. 125, IV Testo Unico Legge Bancaria e art.22 Legge 142/92
4 Si veda art.126, I lett. c) Testo Unico Legga Bancaria e art. 1469-bis c.c., II n.8.
Art. 8 - Modifica delle condizioni5.
Il finanziatore ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali, previa comunicazione al cliente, secondo le pattuizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
C) ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO (CONVENZIONE)
Art. 1 - Definizione.
Si suole denominare accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore e il venditore, volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.
Art. 2 - Modalità di stipulazione della convenzione.
La convenzione si suole stipulare mediante scambio di corrispondenza.
Art. 3 - Richiesta di finanziamento.
Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal Finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall’acquirente, completati in ogni loro parte.
La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.
La richiesta contiene altresì, in conformità alla normativa vigente, gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l’individuazione del bene oggetto del finanziamento.
Art. 4 - Identificazione della clientela.
L’identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l’acquisizione dei documenti di identità e di quant’altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.
Art. 5 - Documentazione probatoria.
Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del Finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Finanziatore in relazione al contratto.
Art. 6 - Divieto di pagamento al venditore convenzionato.
Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.
Art. 7 - Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato.
Il venditore-convenzionato rimborsa al Finanziatore, su richiesta di quest’ultimo, l’importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:
a) mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
b) mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
c) pagamenti effettuati dal cliente direttamente al Convenzionato;
d) restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.
5 Si veda art.126 Testi Unico Legge Bancaria e art.1469-bis c.c.
Art. 8 - Erogazione del finanziamento.
Il Finanziatore eroga, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, l’importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore in relazione ai medesimi beni e/o servizi
Art. 9 - Caratteristica di non esclusività del rapporto.
Il rapporto tra venditore-convenzionato e Finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.
Art. 10 - Pubblicità.
Prima della conclusione del contratto, il venditore-convenzionato consegna ai clienti, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, il materiale informativo/pubblicitario fornito dal Finanziatore.