ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
POR Fesr 2014–2020 AZIONE 3.1.1 FONDO PER PRESTITI
Sub Azione a.1 “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici” BANDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE ATTIVITA’ DI
LOGISTICA DELLE IMPRESE TOSCANE
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1.2 Dotazione finanziaria
2. SOGGETTI DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità
2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Programmi di investimento ammissibili
3.2 Importi dell’investimento ammesso
3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
3.4 Spese ammissibili
3.5 Caratteristiche del finanziamento
3.6 Intensità dell’agevolazione
3.7 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Soggetto gestore
4.2 Presentazione della domanda
4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
5.4 Cause di inammissibilità
5.5 Esiti istruttori
5.6 Controlli successivi alla concessione dell’agevolazione
5.7 Rinuncia all’agevolazione
6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
6.1 Obblighi del beneficiario
7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
7.1 Modifiche dei programmi di investimento
7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione e durante il periodo di mantenimento
7.3 Procedura di modifica
7.4 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario
8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
8.2 Rimodulazione e riduzione dell’investimento e della relativa agevolazione
8.3 Modalità di erogazione, piano di rientro e restituzione del finanziamento
8.4 Controlli in loco e ispezioni
8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
9. REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell’agevolazione e revoca totale
9.2 Revoca parziale
9.3 Procedure di revoca e recupero dell’agevolazione
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
9.5 Sanzioni
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
10.3 Disposizioni finali
11. RIFERIMENTI NORMATIVI
Allegato A Elenco beni materiali Allegato B Elenco beni immateriali Allegato C Priorità tecnologiche RIS 3
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
La Regione Toscana, con il presente bando intende aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’articolo 28 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08 oltre il livello minimo previsto dalle normative in materia e con specifico riguardo alle attività di logistica per le imprese operanti nel territorio Toscano .
Tale scopo è realizzato tramite lo strumento finanziario del prestito a tasso zero per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in linea con la strategia della specializzazione intelligente per la Toscana (RIS 3):
• ICT e FOTONICA
• FABBRICA INTELLIGENTE
• CHIMICA e NANOTECNOLOGIA,
nonché in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0.
Il bando è attuato, per quanto compatibile, nell’ambito dell’azione 3.1.1 sub azione a1) del POR FESR 2014-2020 e in linea con le strategie di intervento a sostegno della competitività indicate nel Piano Regionale dello Sviluppo 2016-2020, con la modalità del procedimento a sportello.
Il presente bando è attivato ai sensi:
• dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
• della L.R. 71/2017;
• del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
• del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
• del Regolamento (UE) 651/2014;
• della decisione di G.R. n. 4 del 7 aprile 2014;
• delibera di G.R. n. 727 del 03.06.2019 di approvazione delle direttive.
1.2 Dotazione finanziaria
Lo strumento finanziario nella forma del prestito è costituito ai sensi dell’articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 con la dotazione di Euro 1.500.000,00.
Tali risorse sono rendicontabili in overbooking a valere sul “POR Fesr 2014–2020 AZIONE 3.1.1 FONDO PER PRESTITI Sub Azione a.1 “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici. La dotazione potrà essere successivamente incrementata con ulteriori risorse regionali.
Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale, l’interruzione della presentazione delle domande.
2. SOGGETTI DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
2.1 Soggetti beneficiari
Xxxxxxx presentare domanda le imprese, xxx comprese le società consortili di cui all’art. 2615-ter del C.C. così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), aventi sede o unità locale destinatarie dell'intervento nel territorio regionale.
Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.
Sono ammissibili le imprese e/o i liberi professionisti in forma singola o associata in ATS, ATI, reti senza personalità giuridica (Rete-Contratto), reti con personalità giuridica (Xxxx-Xxxxxxxx), solo se costituite da almeno 3 imprese/liberi professionisti.
Le imprese e i professionisti devono essere costituiti da almeno 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso al fondo, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un’attività economica identificata come prevalente nella sede o unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:
B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – con esclusione delle seguenti categorie:
30.11.0 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
30.12.0 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
33.15.0 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.20 - Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO con esclusione della seguente categoria:
38.31.2 - Cantieri di demolizione navali
G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, con esclusione delle seguenti sottocategorie:
45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1 H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE con
esclusione della seguente classe:
77.32 noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
P – ISTRUZIONE, limitatamente alla classe 85.52
Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, ad eccezione del gruppo 86.1
R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, limitatamente alla divisione 95 e 96
La data di costituzione coincide :
a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo;
c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) per i liberi professionisti con la data di presentazione all’Agenzia delle Entrate della denuncia di inizio attività.
La partecipazione dei richiedenti in forma aggregata è così disciplinata:
Le Associazioni temporanee (ATI), le Associazioni temporanee di scopo (ATS), le Reti-contratto e le Reti soggetto sono ammessi se costituiti da almeno tre imprese/liberi professionisti di micro, piccola e media dimensione. Tutte le imprese/liberi professionisti (compresa la Rete soggetto) devono essere in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.
La verifica dei requisiti di ammissibilità verrà effettuata su tutti i soggetti facenti parte della rete in quanto, ai sensi del presente bando, sono considerati soggetti beneficiari i singoli richiedenti.
Qualora il numero dei partner risulti inferiore a tre a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di investimenti non è ammesso.
Non sono ammesse le imprese/liberi professionisti che partecipino a più ATI/ATS o Reti-soggetto o Reti-contratto.
Il partenariato (ATI/ATS/Rete contratto) deve essere già costituito alla data di presentazione della domanda. L’atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
1. l’indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all’erogazione a saldo.
3. l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il raggruppamento (RTI/ATS/Rete-Contratto), tutti gli adempimenti necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la sottoscrizione del piano di rientro di cui al paragrafo 8.3 che dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto individualmente, e la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e gli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione con la firma digitale della domanda di cui al paragrafo 4.3;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.
Le suddette prescrizioni possono essere anche specificate in un contratto integrativo dell’atto costitutivo.
Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le erogazioni sono effettuate alle singole imprese/liberi professionisti aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Ciascun partner dovrà restituire alla Regione il finanziamento di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di rientro.
Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa/liberi professionisti come da piano finanziario approvato.
Le Reti-Soggetto sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituite da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso al fondo. Le
erogazioni sono effettuati alla Rete-Soggetto che sarà conseguentemente obbligata alla restituzione del finanziamento alla Regione nel rispetto del piano di rientro.
2.2 Requisiti di ammissibilità
I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di “requisiti di carattere generale” fornita dall’art. 7 comma 1, lett. a).
Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di cui al punto 3, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC on-line in fase istruttoria.
1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
2. avere sede legale nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell’attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA. Per le imprese e i professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione a qualsiasi titolo. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato nelle unità locali che esercitano le attività di cui al paragrafo 2.1. e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente a a tali sedi come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC).
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (requisito non richiesto per i liberi professionisti );
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca1 adottati dalla Regione Toscana per:
a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
b) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
1 Art.23 L.R. n. 71/ 2017
c) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
e) provvedimenti definitivi adottati dall’Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;
h) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/20012:
b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale4 o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l’impresa)5:
a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
• associazione per delinquere,
• associazione per delinquere di stampo mafioso,
• traffico illecito di rifiuti,
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
• corruzione,
• peculato,
• frode6, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediate frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
• terrorismo,
• riciclaggio,
• sfruttamento del lavoro minorile;
b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
• di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
2 D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”)
3 Art. 9, comma 2, lettera c), X.Xxx. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni
4 Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002
5 Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75
6 Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)
• ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. 81/2008);
• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. 24/2014 e D.Lgs. 345/1999);
• reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge
n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso7 e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interditivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;8
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea9; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”;
10. possedere la dimensione di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione; (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
7 Art. 25, L.R. n. 71/2017
8 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008
9 D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx/
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;
13. essere in regola con la normativa antimafia10;
14. possedere il merito creditizio;
15. possedere, la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare in base ai parametri indicati al paragrafo 5.2;
16. non essere impresa in “difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Xxx. (XX) x. 000/0000 (xx ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
18. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;
19. essere imprese attiva da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda; per i liberi professionisti essere in attività da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva).
2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:
• verifiche d’ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 9), 13), 13), 14), 15), 16), 17), 18)12 e 19 e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2. se posseduti al momento della domanda.
• verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (10%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12), 15) per liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata e 18);
10 D.Lgs. 159/2011
11 Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.
12 Da controllare tramite Registro nazionale degli Aiuti, attivo dal 12 agosto 2017
La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (10%) ai fini dell’erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l’erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.
Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità”13 non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).
Le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
• Se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 1 e 2 );
• Se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 1 e 2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale anch’essa accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12), 15) per liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata e 18) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.
Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare coerenti con le prescrizioni del bando sin dalla data di avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/ a saldo; eventuali giustificativi di spesa emessi prima della data di apertura della sede o unità locale in Toscana o eventuali costi relativi ad impegni giuridicamente vincolanti formalizzati prima di tale data, nonché giustificativi di spesa intestati ad una sede o unità locale non toscana non possono essere ammessi alle agevolazioni.
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Programmi di investimento ammissibili
Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura valutativa a sportello.
Il fondo supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali quali macchinari ed impianti e/o beni intangibili (attivi immateriali) finalizzati alle seguenti tipologie di cui al Reg. (UE) n. 651/2014:
13 Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti
a) ampliamento di uno stabilimento esistente;
b) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
c) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Gli investimenti dovranno essere finalizzati a realizzare:
a) progetti per il miglioramento della movimentazione e magazzinaggio materiali e/o materie e sostanze pericolose all’interno dell’area di attività,
oppure
b) progetti per il rinnovamento delle attrezzature di lavoro
tali da influire positivamente sui livelli di salute e sicurezza nelle attività di logistica che l’impresa svolge nel territorio toscano.
Gli investimenti per i quali si richiede l'agevolazione devono essere realizzati nelle unità locali che esercitano le attività di cui al paragrafo 2.1. e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente a a tali sedi come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa.
Gli investimenti devono necessariamente riferirsi agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) con le seguenti priorità tecnologiche, come meglio articolate nell’allegato C:
• ICT e Fotonica
• Fabbrica Intelligente
• Chimica e Nanotecnologie.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e, fermi restando gli adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione prevede a carico dei diversi soggetti, devono essere specificamente destinati ad incrementare il livello di sicurezza per i lavoratori, con esclusivo riferimento al miglioramento del rischio residuo.
Gli investimenti, infine oltre, possono riferirsi alle strategie nazionali e regionali di Industria 4.0, con cui si intendono gli investimenti in tecnologie digitali materiali e immateriali elencati nel solo Allegato A, oppure in entrambi gli Allegati A e B (esclusi gli investimenti di cui al solo Allegato B).
Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura.
Con riferimento agli investimenti Industria 4.0, i beneficiari dovranno produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, oppure una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi degli Allegati A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che:
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per
14 Possono essere previsti in questa tipologia di investimento l’acquisto di software (ad esempio di modellazione avanzati, utilizzati nella progettazione), se la loro adozione è coerente con gli obiettivi del bando (maggiore sicurezza/minore rischio).
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un siffatto programma di investimento in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda di programma di investimento) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.
La proposta di investimento deve illustrare nel dettaglio:
1. la descrizione dettagliata del progetto di investimento con evidenza delle modalità con cui lo stesso è in grado di aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori o a diminuire il rischio nella movimentazione e magazzinaggio materiali e/o materie e sostanze pericolose all’interno dell’area di attività. Tale descrizione deve fare particolarmente riferimento ai dati disponibili sulle ultime versioni adottate e vigenti dei seguenti documenti:
◦ Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), con particolare riferimento agli adempimenti ex art. 28 comma 2 lettera c) e/o
◦ Evidenze che attestino i miglioramenti rispetto al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al contratto di appalto ovvero, per i casi in cui è previsto, accettato ai sensi dell’articolo 26 comma 3-ter e/o
relativamente ai rischi specifici connessi alle attività svolte nel territorio toscano. I documenti sopra elencati dovranno riferirsi all’ultima versione adottata dal richiedente.
2. l’indicazione delle priorità tecnologiche della RIS3, le sottocategorie delle priorità e le roadmap di innovazione previste dalla Strategia di cui all’allegato C, nonché l’eventuale indicazione degli investimenti materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, specificando se i beni di cui all’allegato B si riferiscono a sistemi di produzione esistenti;
3. le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento.
3.2 Importi dell’investimento ammesso
Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 40.000,00 e non può essere superiore a € 200.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino all’importo di € 200.000,00 fermo restando l’obbligo di rendicontare l’intero valore dell’investimento.
3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento Termine iniziale
La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione.
Termine finale
Il progetto di investimento dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione.
Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza adeguatamente motivata al soggetto gestore, una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali, non
prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla volontà dell’impresa.
L’esito dell’istruttoria dell’istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni dall’istanza, dal soggetto gestore.
Il termine finale corrisponde alla data dell’ultimo pagamento imputato al progetto.
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di mantenere l’investimento oggetto di agevolazione e l’unità produttiva localizzata in Toscana, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 71/2017, per otto anni successivi all’erogazione del saldo.
3.4 Spese ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.
L’inizio del progetto prima della comunicazione di esito della domanda è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito al paragrafo 3.3. per la realizzazione del programma di investimento.
Sono ammissibili le seguenti spese riferite ai programmi di investimento di cui al paragrafo 3.1.
Attivi materiali nuovi: impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e assimilate solo se funzionalmente correlate agli investimenti materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto di investimento ammissibile.
Attivi immateriali: attivi (diversi da attivi materiali o finanziari), quali diritti di brevetto, licenze,
knowhow o altre forme di proprietà intellettuale
Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
1. sono utilizzati esclusivamente nell’unità locale destinataria dell’aiuto; nell’ambito delle operazioni o dei servizi portuali o nello stabilimento industriale beneficiario degli aiuti;
2. sono considerati ammortizzabili;
3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
4. figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.
Nell’ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore di verificarne l’ammissibilità.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.
Sono in ogni caso esclusi:
i. le spese per l’acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti
amministratori o soci dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
iii. i lavori in economia;
iv. l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
v. gli interessi passivi;
vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
vii. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
viii. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
ix. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
x. l’avviamento;
xi. beni acquistati con permute e contributi in natura.
3.5 Caratteristiche del finanziamento
L’agevolazione viene concessa nella forma del prestito a tasso zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali, con le seguenti percentuali di copertura degli investimenti:
• 70% del costo totale ammissibile sugli investimenti in RIS3;
• 80% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi così come individuati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e s.m.i. e nel caso in cui i beni di cui all’allegato B si riferiscano a beni nuovi di cui all’allegato A.
• 70% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni strumentali immateriali qualora gli investimenti di cui all’allegato B si riferiscano a sistemi di produzione esistenti.
Il finanziamento relativo al costo delle opere murarie è comunque pari al 650%.
La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.
Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate costanti.
Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014 e ss.mm.ii.
Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d’Italia).
3.6 Intensità dell’agevolazione
I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).
3.7 Cumulo
Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.
In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 e, nel caso di imprese di grande dimensione, dell’art. 5 del Reg. (UE)N 1407/2013 – de minimis.
In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati (nel caso in cui i beneficiari siano PMI) ai sensi del presente bando possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti concessi in “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.
La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l’inserimento nel documento della dicitura indicata al par. 8.1.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Soggetto gestore
L’attività istruttoria regionale, di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa
4.2 Presentazione della domanda
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto, pena l’esclusione di tutte le domande in cui esso figura. Possono presentare domanda anche soggetti già beneficiari di bandi attivati nell’Azione 311 sub azione a 1) del POR 2014-2020, purché, alla data della presentazione della domanda, abbiano completato il progetto e richiesto al soggetto gestore l’erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso. Possono essere comunque presentate al massimo 2 domande nell’arco dei 12 mesi, comprese le domande per le quali ci sono state rinunce e revoche.
La domanda di agevolazione è redatta utilizzando il modello reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e deve essere inviata tramite il sistema APACI raggiungibile tramite il seguente URL xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx indicando:
Ente destinatario: Regione Toscana Giunta”
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI LOGISTICA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO TOSCANO
A partire dalle ore 9,00 del giorno 02/09/2019.
La domanda, che deve essere redatta in lingua italiana, consiste nel documento in formato pdf salvato al termine della compilazione del modello reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.
La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx- architetture/firme-elettroniche).
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo di domanda.
In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner (impresa o OR) dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.
La domanda si considera pervenuta contestualmente alla data di consegna che risulta nello stato “ricevuta di APACI”. Il richiedente è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regionale controllando lo stato di “ricevuta” nel sistema APACI. L’assenza di tale ricevuta indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.
Non è ammissibile la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
15 D.D. n. 4841 del 08.032.2019
4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.
1. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000
A) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.;
B) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ad eccezione dei liberi professionisti), requisito 10) del paragrafo 2.2.;
C) DICHIARAZIONE DI XXXXXX, requisito 17) del paragrafo 2.2.;
D) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA’ A CONTRARRE ai sensi dell’ art. 9, comma 2, lettera c), X.Xxx. 08-06-2001 n. 231. (requisito punto 6) del paragrafo 2.2);
E) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI16 (requisito punto 11) del paragrafo 2.2);
F) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO, requisito 8) del paragrafo 2.2;
G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (requisito punto 12) antimafia).
H) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
I) Per le imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti, prospetti redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR
n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti., dal quale sono desunti i dati relativi ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, affidabilità economica e finanziaria di cui al successivo paragrafo 5.2;
2. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera
J) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/i EFFETTIVO/i, accompagnata da copia del documento di indentità medesimo/i in corso di validità;
3. Documentazione a corredo della domanda
A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:
K) PROPOSTA PROGETTUALE CORREDATA DA PREVENTIVI DI SPESA - PIANO FINANZIARIO – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, firmati digitalmente dal legale rappresentante,;
16Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)
L) SCHEDA PER MERITO DI CREDITO
M) LA COPIA DI ALMENO UNO DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI DOCUMENTI CON EVIDENZIA DEGLI ELEMENTI ATTESTANTI I MIGLIORAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA:
◦ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con particolare riferimento agli adempimenti ex art. 28 comma 2 lettera c) e/o
◦ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al contratto di appalto ovvero, per i casi in cui è previsto, accettato ai sensi dell’articolo 26 comma 3-ter
relativamente ai rischi specifici connessi alle attività svolte nel territorio toscano. I documenti sopra elencati dovranno riferirsi all’ultima versione adottata dal richiedente.
Le copie del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dovranno essere accompagnate da una sintesi che indichi i passaggi in cui emerge quali sono gli ambiti in cui il progetto presentato migliora il livello di sicurezza o diminuisce gli indici di rischio.
N) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ E PRIORITA’; per gli investimenti Industria 4.0 occorre altresì fornire una dichiarazione resa dal legale rappresentante o una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell’Allegato A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura nel caso di investimenti in tecnologie digitali;
4. Documentazione da allegare:
O) per le imprese non obbligate alla pubblicazione del bilancio e i professionisti: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti (per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio del soggetto gestore);
P) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
Q) conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
R) conto economico previsionale relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post investimento, con breve storia dell’impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell’iniziativa.
S) elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza.
Nei casi O) e P), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.
In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) il legale rappresentante del soggetto capofila cura la trasmissione della domanda e sottoscrive con la firma digitale. La domanda comprende le singole dichiarazioni suindicate firmate da ciascun partner e rese ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La documentazione di cui alla lettera K) (scheda tecnica di progetto – piano finanziario – scheda per la
rilevazione degli indicatori) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila del progetto.
Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, L, M, O, P, Q, R, S, saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4.
Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.
Una volta presentata la domanda non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:
• istruttoria di ammissibilità (vd. Paragrafo 5.2), nella quale verranno anche esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.4);
• valutazione della rispondenza del progetto agli obiettivi specifici del bando;
• esiti istruttori e concessione dell’agevolazione (vd. paragrafo 5.5).
5.2 Istruttoria di ammissibilità
Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l’iter istruttorio).
Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).
L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
• la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
• la completezza della domanda e della documentazione allegata;
• la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. e dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16) , 18) e
19) del paragrafo 2.2., ;
• la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 18) e 19) del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure (se non posseduti al momento della domanda) l’impegno relativo all’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 2), di un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 (punto 1);
ammissibilità delle spese previste in relazione agli obiettivi del progetto presentato;
• la presenza del carattere innovativo del programma di investimento riferito agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) vale a dire con le seguenti priorità tecnologiche:
- ICT e Fotonica
- Fabbrica Intelligente
-Chimica e Nanotecnologie.
Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d’ufficio e con controllo puntuale.
Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 13) e 14) del paragrafo 2.2. sarà verificato: Preliminarmente il possesso dei seguenti parametri
1) Adeguatezza patrimoniale PN /(CP-C) > 0,2
dove:
PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall’ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
CP = somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda; C = importo del contributo richiesto dall’impresa;
Ad incremento di PN potranno essere considerati:
a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione.
b) un aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda.
c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.
I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall’impresa e non distribuiti.
2) Affidabilità economica
(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)
> 0,02
(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)
Purché risulti rispettata la condizione
(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)
_ > 0,2
(CP-C)
Dove:
EBITn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
EBITn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
Sn-1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
CP = Costo del progetto presentato
C = Ammontare dell’incentivo pubblico richiesto
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio e i liberi professionisti i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiamo presentato un’unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall’unico esercizio contabile disponibile.
Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.
3) Affidabilità finanziaria
(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35) + F
(CP-C)
Dove:
> 0,25
EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
F = Eventuale finanziamento17 deliberato per la copertura finanziaria del progetto CP = Costo del progetto presentato
C = Ammontare dell’incentivo pubblico richiesto
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime
Non necessariamente bancario; sono da ritenersi adeguati allo scopo anche finanziamenti derivanti da altre idonee forme di indebitamento, ivi inclusi finanziamenti deliberati da società controllanti nell’ambito di gruppi di imprese.
due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2425
C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiamo presentato un’unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall’unico esercizio contabile disponibile, oltre all’eventuale finanziamento esterno.
L’accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito
(1) e almeno uno fra il secondo e il terzo (2. e 3.) suindicati.
Successivamente verrà valutata la capacità dell’impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere.
La valutazione della rispondenza del progetto agli obiettivi del bando (aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori o diminuire il rischio miglioramento del rischio residuo specifico) è condotta parallelamente all’istruttoria di ammissibilità a cura di una commissione di valutazione composta da esperti nominati dal responsabile del procedimento.
La commissione valuta la coerenza dell’investimento e la relazione tra l’intervento proposto, come descritto nella proposta progettuale (cfr lettera K par. 4.3), e gli indici di rischio indicati nei documenti allegati alla domanda ed elencati alla (cfr lettera M del paragrafo 4.3).
L’organismo istruttore trasmette a tutti i componenti della commissione i progetti ricevuti entro 10 gg. dal ricevimento delle stesse e previa verifica della completezza della domanda di partecipazione.
La composizione ed il funzionamento della commissione, formata esclusivamente da personale tecnico nominato da Enti Pubblici, è regolata da decreto dirigenziale approvato dal responsabile del procedimento nella persona del dirigente pro-tempore del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.
La persona designata a svolgere il ruolo di Presidente della commissione di valutazione comunica l’esito dell’esame dei progetti al soggetto gestore entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.
E’ possibile da parte della Commissione richiedere ulteriori documenti o dettagli alla imprese richiedenti, per il tramite del soggetto gestore, che l’impresa dovrà fornire entro 10 giorni dalla richiesta. In questo caso il termine per l’esito della valutazione è sospeso per un numero massimo di giorni pari a 15.
5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.
18 Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo
4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.
5.4 Cause di inammissibilità
Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, immediatamente verificabili:
• la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
• l’errato invio della domanda;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
• la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
• l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9) 14), 15), 16), 1719), 18) e 19) di cui al paragrafo 2.2; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
• l’assenza del progetto e mancato rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4.
A parità di data di presentazione della domanda (giorno, ora, minuto e secondo), sarà data priorità a:
1. progetti che comprendono anche investimenti in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0, che riguardino beni materiali strumentali nuovi e beni strumentali immateriali così come individuati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e ss.mm.ii.;
2. imprese ubicate nelle aree di crisi individuate dalla Giunta Regionale;
3. imprese che prevedono aumento occupazionale;
4. imprese localizzate nelle aree interne ai sensi della DGRT n. 289/2014 e ss.mm.ii;
5. per le imprese del settore turismo: imprese che intendono innovare attraverso l’acquisizione di servizi qualificati di cui all’azione 1.1.2 e che abbiano pertanto già presentato domanda sul bando dell’Azione 1.1.2;
6. imprese in forma associata;
7. possesso del Rating di legalità;
19 Xxxxx salva la possibilità di rideterminare il contributo in materia di cumulo e normativa De Minimis
5.5 Esiti istruttori
L’attività istruttoria, comprensiva della valutazione del progetto, si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.3, con la comunicazione della concessione o di non ammissibilità al soggetto richiedente dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, con invio di comunicazione via PEC all’indirizzo indicato nel modulo di domanda.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3 ed il termine di sospensione previsto in caso di richiesta di dettagli da parte della commissione di valutazione, di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire l’elenco delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse disponibili il soggetto gestore si riserva di mantenere la validità di detti elenchi e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate.
La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.
Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.
5.6 Controlli successivi alla concessione dell’agevolazione
Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
• Controlli a campione pari al 10% i soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), 12), e 15) per i liberi professionisti e le imprese in contabilità semplificata 17) e 18);
• Controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8),10), 11), 12), e 15) per i liberi professionisti e le imprese in contabilità semplificata 17) e 18);
Il requisito di cui al punto 13) (antimafia) del paragrafo 2.2 è verificato d’ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rilasciata ai sensi della normativa (documenti indicati alle lettere G e H del paragrafo 4.3).
In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 “Obblighi del beneficiario”.
Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere ai fini dellla dichiarazione riguardante la dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti
in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxx_xxx_xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ traduzionelegalizzazionedocumenti.html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.)secondo la normativa xxxxxxx00, purché asseverate da un revisore legale.
5.7 Rinuncia all’agevolazione
L’impresa deve rendere nota la rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. La rinuncia deve essere comunicata con le stesse modalità della presentazione della domanda, specificando nell’oggetto che si tratta di rinuncia. In questo caso il soggetto gestore adotta un provvedimento di presa d’atto della rinuncia.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione21 come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell’agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell’amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all’adozione dell’atto di revoca.
6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
6.1 Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell’agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi.
1) realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute nella misura minima dell’80% dell’importo dell’investimento ammesso, come previsto dal bando, salvo il caso di approvazioni di variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 7.1 del bando, fermi restando gli importi ammissibili di cui al paragrafo 3.2. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;
2) realizzare il progetto entro 12 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3. del bando;
3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento;
4) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione;
5) comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento dell’investimento e richiedere al soggetto gestore l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto di investimento e del soggetto beneficiario/obbligato/debitore
20 Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014
21 Art. 24, L.R. n. 71/2017
secondo le modalità dettate dal bando, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
6) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
7) nel caso di PMI: rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; in particolare per le agevolazioni cofinanziate dalla CE, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR;
8) rispettare il divieto di xxxxxx, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso progetto/investimento; in particolare il beneficiario si impegna a estinguere anticipatamente le altre agevolazioni sotto forma di finanziamento ottenute. La prova dell’avvenuta estinzione del finanziamento agevolato dovrà essere allegata alla richiesta di erogazione di cui al paragrafo 8.3;
9) sottoscrivere il piano di rientro e restituire il finanziamento secondo le scadenze ivi indicate;
10) in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione rispettare l’obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi;
11) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all’erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1. CCIAA, 2. sede, 3. durc, 4. procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7. casellario giudiziale, 11. caporalato, 12. antimafia, 13. merito creditizio, 14. capacità economico-finanziaria, 18. impresa attiva e le priorità previste dal bando;
12) mantenere anche per 8 anni successivi all’erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
a) l'investimento oggetto di agevolazione, i livelli occupazionali relativi alla priorità e l’unità produttiva localizzata in Toscana, ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata e l’investimento realizzato nell’ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell’agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l’ accordo di ristrutturazione dei debiti.
7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
7.1 Modifiche dei programmi di investimento
Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, fermo restando:
• l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all’importo dell’investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
• le proroghe temporali autorizzate sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal paragrafo 3.3. del bando;
• il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2;
• il rispetto dei paragrafi 3.1, 3.4 e 3.5;
• il rispetto della percentuale minima di realizzazione dell’80% del progetto ammesso; è ammessa una realizzazione del programma inferiore all’80% a condizione che l’investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.2 e 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa;
Le richieste di variazione devono essere presentate in modalità telematica tramite l’invio di PEC e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del soggetto gestore.
Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza inviata in modalità telematica tramite l’invio di PEC al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.
Nel caso in cui le modifiche al programma di investimento riguardino gli aspetti oggetto della valutazione condotta dalla commissione di cui al par. 5.2., la stessa sarà interpellata formalmente del gestore per esprimere una valutazione sull’ammissibilità della modifica e sul mantenimento della coerenza con gli obiettivi del bando. La commissione di valutazione si esprime, tramite la persona che la presiede, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del soggetto istruttore.
L’esito dell’istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite invio di PEC entro 45 giorni dalla richiesta.
Qualora in fase di istruttoria emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione, inviata agli indirizzi indicati nel modulo di domanda, potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.
22 Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.
7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione e durante il periodo di mantenimento
Variazioni della composizione del partenariato
Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell’aiuto.
Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di seguito indicati. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d’azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.
E’ ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall’aggregazione purché l’investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell’investimento totale ammesso del progetto e l’intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
I partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo al soggetto gestore una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.
In alternativa, il partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale dell’agevolazione e l’eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E’ in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.
Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare, con le modalità di seguito indicate.
In ogni caso è obbligatoria la modifica dell’RTI.
Per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni successivi all’erogazione del saldo.
1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo (modifica del soggetto beneficiario)
In questi casi il soggetto gestore procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.
Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest’ultimo:
• sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
• nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.
Nelle operazioni aziendali che comportano l’estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest’ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.
2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo
In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell’art.71 Reg.1303/2013 e soggetto debitore obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del suddetto requisito entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.
3. Casi in cui la modificazione interviene dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (modifica del soggetto debitore)
Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (8 anni), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore).
In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Nel caso di finanziamenti agevolati, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.
Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.
7.3 Procedura di modifica
La domanda di modifica del soggetto beneficiario e/o di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e soggetto debitore, deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.
Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.
L’esito dell’istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite PEC entro 45 giorni dalla richiesta.
Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare
esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.
A tal fine, nell’atto che autorizza la modifica del soggetto , deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.
Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell’evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidate al nuovo soggetto.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
7.4 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario
A) Cessione di azienda o di ramo d’azienda. Trasferimento.
L’atto di trasferimento (cessione) d’azienda (o di ramo d’azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.
In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.
Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.
Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.
B) Trasformazione
Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.
Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).
L’operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.
23 Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017
Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.
C) Fusione per incorporazione/unione
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.
A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine,
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.
Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013.
D) Scissione
La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.
Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 9 Reg. 1407/201324
8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell’investimento.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione.
Tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:
"Spesa finanziata da Regione Toscana nell’ambito del Bando per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nelle attività di logistica delle imprese toscane per Euro "
24 Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 “In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.”
Nel caso di beneficiari rientranti nella categoria di PMI deve essere aggiunta anche la dicitura: “POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1 - Sub Azione a.1”
INDICAZIONI PER L’ANNULLAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il beneficiario può chiedere al fornitore di inserire il timbro di annullo nel campo "note" della fattura in sede di emissione della stessa.
In alternativa il beneficiario ha due ulteriori opzioni:
1) può effettuare una dichiarazione, da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale attesta che un certo elenco di fatture specificamente identificato è oggetto di imputazione sul progetto CUP.......finanziato a valere sul fondo..…..per l'importo indicato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa .
2) in alterantiva può praticare, mutatis mutandis, la soluzione prevista dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2):
- il beneficiario deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando;
- detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
- se, invece, il documento integrativo è redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile a nostro avviso), in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica come al punto precedente.
Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, in modalità telematica con riferimento agli attivi materiali ed immateriali
• relazione attestante la realizzazione dell’investimento nell’unità locale indicata nel progetto;
• tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
• fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
• copia conforme degli atti relativi all’acquisizione di attivi materiali e immateriali;
• bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
• dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR Creo FESR 2014- 2020 (nel caso di PMI)
La relazione attestante la realizzazione dell’investimento dovrà dare evidenza che gli investimenti realizzati migliorano le condizioni di salute e sicurezza o diminuiscono il livello di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. Tali risultati dovranno inoltre essere riscontrabili:
- nel DVR, con particolare riferimento agli adempimenti ex art. 28 comma 2 lettera c) e/o
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al contratto di appalto per i casi in cui è previsto, accettato ai sensi dell’articolo 26 comma 3-ter
relativamente ai rischi specifici connessi alle attività di logistica svolte.
In caso di investimenti in macchinari ed attrezzature di lavoro dovranno essere allegate le relative certificazioni di conformità. In alternativa alla relazione sopra indicata è possibile allegare una perizia asseverata attestante l’idoneità di macchinari e attrezzature alla finalità del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Tale perizia dovrà essere prodotta nel caso in cui la Commissione non ritenga sufficiente la documentazione presentata e ne faccia espressamente richiesta al beneficiario per il tramite del soggetto gestore.
Nel caso in cui la documentazione da inviare ai fini della rendicontazione abbia un peso superiore a 100MB essa può essere inviata, analogamente alla domanda di ammissione, tramite il sistema APACI
Ente destinatario: Regione Toscana Giunta
Oggetto: RENDICONTAZIONE - BANDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE ATTIVITA’ DI LOGISTICA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO TOSCANO
La rendicontazione è approvata dal soggetto gestore e comunicata al beneficiario tramite PEC, previa ricezione del parere positivo da parte della commissione di valutazione di cui al paragrafo
5.2. Il soggetto gestore invia alla commissione, nella persona del presidente, copia della documentazione ricevuta. La commissione esprime il suo parere entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, fatta salva la necessita di richiedere ulteriore documentazione che comporta una sospensione dei termini di massimo 30 giorni, compresi i 15 giorni assegnati al beneficiario per l’invio di quanto richiesto a titolo di integrazione.
Qualora le spese siano riferite ad investimenti in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0, si farà riferimento agli investimenti in tecnologie digitale, materiali e immateriali, elencati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e s.m.i.. i beneficiari dovranno produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante o una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell’Allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
8.2 Rimodulazione e riduzione dell’investimento e della relativa agevolazione
La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.
8.3 Modalità di erogazione, piano di rientro e restituzione del finanziamento Erogazione
L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore inviata via PEC con le seguenti modalità:
A) Richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipo
E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari all’80% del finanziamento agevolato concesso, dietro presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.
L’erogazione è effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
Il modello di fideiussione è reso disponibile sul portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. L’originale della fideiussione deve essere inoltrato al soggetto gestore per raccomandata A/X. Xxxx garanzia deve coprire:
• capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
• un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.
Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla
Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante
La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Amministrazione Regionale (v. allegato) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.
In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell’art. 25 del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.
La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all’organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.
Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all’estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.
Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961.
Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch’essa debitamente legalizzata.
La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.
La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
25 D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3
Resta altresì fermo l’art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell’anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l’avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall’art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.
La fideiussione deve prevedere espressamente:
- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Xxxx competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;la legge italiana come sola legge applicabile e l’uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
B) Richiesta di erogazione per stato di avanzamento di almeno il 50% dell’importo del finanziamento agevolato concesso, redatta sull’apposito modulo, con l’inserimento dei giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione del progetto di investimento ammesso nella misura percentuale corrispondente all’acconto richiesto, riepilogati in una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento secondo quanto previsto al paragrafo 8.1.
L’erogazione è effettuata entro 60 giorni dalla richiesta.
Il saldo del finanziamento agevolato verrà erogato a rendicontazione finale dell’investimento, secondo le modalità previste al successivo punto C.
C) Richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a saldo con rendicontazione finale dell’investimento, redatta sull’apposito modulo, da inoltrare entro 30 giorni dall’ultimazione del programma di investimento, con l’ inserimento della documentazione elencata al paragrafo 8.1. L’erogazione è effettuata entro 90 giorni dalla richiesta.
A seguito dell’approvazione della rendicontazione finale, il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il “piano di rientro” che sarà definito in relazione all’esatto ammontare del finanziamento erogato calcolato sulla base del progetto effettivamente realizzato e correttamente rendicontato e che contiene:
a) importo complessivo finanziato;
b) modalità di pagamento delle rate;
c) durata del preammortamento;
d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
e) termine del piano di ammortamento.
Successivamente il soggetto gestore provvede all’erogazione del saldo.
E’ facoltà del soggetto beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’agevolazione concessa.
Ogni erogazione dell’agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 11), 12) se scaduto, e 18) di cui al paragrafo 2.2.
Con riferimento al punto 11) il soggetto beneficiario a seguito dell’istanza di erogazione del saldo dovrà allegare alla richiesta una nuova “Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso”.
Con riferimento al punto 12) antimafia,il requisito viene controllato qualora il certificato in possesso del soggetto gestore sia scaduto
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni per la verifica del requisito 12) il soggetto gestore potrà procedere all'erogazione dell’agevolazione, previa acquisizione dell'autocertificazione rilasciata da parte del soggetto beneficiario ed in tal caso l'erogazione del beneficio sarà sottoposta a condizione risolutiva.
Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il soggetto gestore procederà alla verifica con controlli a campione del 10%.
Qualora l’erogazione avvenga oltre 12 mesi dalla data di concessione, l’erogazione e lo svincolo della fideiussione, sono subordinati alla verifica del requisito 13) (merito di credito) di cui al paragrafo 2.2.
Con riferimento al requisito 11) di cui al paragrafo 2.2. l’erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell’impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).
Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità”, il soggetto gestore procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Rimborso del finanziamento
Successivamente all’erogazione del saldo ha inizio il rimborso dell’aiuto erogato, mediante pagamento di rate semestrali posticipate costanti nella misura indicata dal “Piano di rientro”.
Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..
Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l’immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall’Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R e ss.mm.ii.).
Entro 60 giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito “Sollecito di pagamento”. Entro 60 giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà
provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i.. Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, sarà avviato il procedimento di revoca con le modalità di cui al paragrafo 9.3.
E’ facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:
• quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
• quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
• quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.
La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipo rimborso. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.
8.4 Controlli in loco e ispezioni
Dopo l’erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.
L’Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.
In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.26 dal ricevimento.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di anticipo, di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di erogazione a SAL e 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di saldo.
26 Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017
9. REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell’agevolazione e revoca totale
Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell’agevolazione:
• indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
• mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1;
• adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
• rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione;
• mancata realizzazione del progetto;
• esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’unità produttiva in Toscana;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’investimento oggetto di agevolazione e l’incremento occupazionale relativo alla priorità;
• venir meno di uno dei partner del raggruppamento, in questo caso si tratta di revoca individuale alle condizioni di cui al paragrafo 7.2; nel caso di partenariati la revoca totale dell’agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell’agevolazione a tutti i componenti del partenariato.
Il mancato rispetto del piano di rientro determina la revoca del beneficio del termine, a meno che esso non faccia venir meno uno o più requisiti che di per sé determinerebbero la revoca totale dell’agevolazione.
9.2 Revoca parziale
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l’investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale.27 In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l’entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore e l’ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.
9.3 Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione
Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.
Il soggetto gestore e/o l’amministrazione regionale comunicano al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall’accertamento del presupposto di revoca (con
27 Art. 22, L n. 71/2017
indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnano ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
Il soggetto gestore e/o l’amministrazione regionale esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).
Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunica al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).
In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione.
Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.
Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.
In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e ss.mm.ii.
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
Come stabilito della L.R. n. 71/2017, in caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione28 sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 29.
28 Art. 24, L.R. n. 71/2017
29 Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017
Le tariffe applicate sono le seguenti:
Costo di istruttoria | Costo di erogazione |
Euro 903,00 | Euro 1098,00 |
1. Nel caso in cui il progetto di investimento è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfetario dei costi, è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;
2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi. costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:
a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;
b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI e la Rete-Contratto.
9.5 Sanzioni
Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).
In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all’articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell’art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: X.xxx Xxxxx 00
- 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (dati di contatto: email:/xxx//@xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ <mailto:xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx>).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
I responsabili esterni del trattamento sono
- Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx. Per l’esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.
- ARTIGIANCREDITO TOSCANO, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa, in forma abbreviata “ACT soc. coop.”. Per l’esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax. 055/0000000, e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o alla PEC 00000@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.
- Artigiancassa S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000/X - 00000 Xxxx. Per l’esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 06/58451, fax. 06/0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa S.p.A.
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati ( xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx <mailto:xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx>/).
Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000).
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx.
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.
E’ prevista altresì un’assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.
10.3 Disposizioni finali
L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria in- clusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate in modalità telematica tramite l’invio di documenti informatici, sottoscritti digitalmente, si sensi dell'art. 5-bis, X.Xxx. 82/2005 . Le comunicazioni aventi carattere operativo e tecnico (es. richiesta di integrazioni o di chiarimenti su documenti presentati) saranno inviate, in via eventuale e comunque aggiuntiva e non sostitutiva, anche tramite e-mail all’indirizzo indicato dal beneficiario nel modulo di domanda a titolo aggiuntivo.
A tal fine, le imprese partecipanti dovranno inserire i riferimenti della propria casella PEC nel modulo di presentazione della domanda definitiva e dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria casella PEC.
In caso di necessità di trasmettere documenti con dimensione maggiore di 100 MB i beneficiari possono utilizzare il sistema APACI, con le modalità descritte al paragrafo 4.2. per la presentazione della domanda. Gli uffici regionali trasmetteranno via APACI al gestore le relative comunicazioni. Ai fini della quantificazione dei tempi dei procedimenti farà fede la data di consegna dei documenti al soggetto gestore.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
11. RIFERIMENTI NORMATIVI
Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l’applicazione del bando.
COMUNITARIA
REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
NAZIONALE
REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”
LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”
D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”
D.M. MIUR 06-12-2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)
D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”
LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO - “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”
D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”
D. LGS. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
D. LGS. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
D. LGS. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
REGIONE TOSCANA
L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”
L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”;
L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”
L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della
L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”
DECISIONE X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”
DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”
DELIBERA G.R. n. 151 del 1-03-2016 che “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”;
DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”
DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 “POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti”
DECISIONE X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”
DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”
DELIBERA X.X. x. 000 xxx 0-00-0000 “Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese.”
DELIBERA G.R. n. 727 del 03-06-2019 “Approvazione dei criteri per la definizione di un intervento destinato al sostegno di investimenti in salute e sicurezza nelle attività di logistica per le imprese operanti nel territorio toscano. Intervento realizzato in overbooking della linea di azione 311 a1 del POR FESR 2014-2020 ”