RESPONSABILITA’ CIVILE Clausole campione

RESPONSABILITA’ CIVILE. 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, cagionati all’Azienda e/o a terzi, connessi alla esecuzione del contratto; • garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, t...
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata. L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza, vale per i danni verificatisi in tutto il mon- do, esclusi USA e Canada. Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo. Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 4.1 – delle Con- dizioni Generali Responsabilità Civile. Nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Con- dizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
RESPONSABILITA’ CIVILE. La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Direzione della struttura non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possano insorgere a causa di comportamenti personali di ciascun Ospite o degli Ospiti tra loro o di incidenti dovuti alle cose proprie degli Ospiti. La Struttura non assume alcun obbligo e/o mandato per la custodia dei beni e degli effetti personali, del denaro, degli oggetti dell'Ospite che non siano stati depositati presso gli uffici e regolarmente inventariati e dei quali il valore sia stato preventivamente determinato o comunque indicato nel verbale di consegna, nonché dei presidi sanitari di qualsiasi natura utilizzati dall'Ospite stesso. L'Ospite è responsabile dei danni cagionati alle strutture della Fondazione e ai relativi beni, ai beni degli altri Ospiti e del personale nonché degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ad altri ospiti al personale e a eventuali terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. Garanzie Franchigie/ Scoperti (per Sinistro)* Limiti di indennizzo/Massimali* Esclusioni a valere per singola garanzia Danni da spargimento di acqua Tutti i danni 200,00 Massimale assicurato ! Danni da rottura imputabile a gelo di condutture installate o interrate all’esterno del Fabbricato Danni a cose poste in locali interrati relative ad attività artigianali e/o commerciali 10% minimo 150,00 Sino alla concorrenza di 60.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo Danni da rigurgiti, occlusioni o traboccamento di grondaie, pluviali 250,00 Massimo 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo Danni di spargimento acqua a seguito di rottura accidentale causata da gelo 150,00 Massimo 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività 10% minimo 500,00 per Sinistro 10% del Massimale assicurato con un massimo di 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo Committenza auto 250,00 Massimale assicurato Committenza di lavori Massimale assicurato Inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato 10% minimo 2.000,00 per Sinistro. 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni: ! dall’esercizio nel Fabbricato di industrie, commercio, arti e professioni, attività personali dell’Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari; ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche; ! derivanti da amianto o Crysothile; ! conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; ! da detenzione, impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! dall’assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali da qualunque causa determinate; ! derivanti dalla conduzione delle singole unità abitative.
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi. Direzione e Segreteria Via Santa Xxxxx in Castello 2b – 00000 XXXXX (Xxxxxx) Tel. 059/649143 fax 059/649152
RESPONSABILITA’ CIVILE. La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare agli IFO e a terzi nell’espletamento dell’appalto anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. Gli IFO sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto provvedere all’accensione di polizza assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile della quale si intendono beneficiari gli IFO. Preliminarmente alla stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare, in originale o in copia conforme, una polizza assicurativa R.C. a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o beni degli IFO o di terzi. La polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento della fornitura del servizio nei confronti degli IFO e/o di terzi sia per i danni arrecati per qualunque causa, incendio compreso, alle cose di proprietà degli IFO o di terzi e dovrà avere comunque durata non inferiore a quella prevista per l’affidamento del servizio.