Garanzie e responsabilità Clausole campione

Garanzie e responsabilità. Niente in questa sezione limiterà o escluderà qualsiasi garanzia implicita per legge che sarebbe illegale limitare o escludere. Questo sito web e tutti i contenuti del sito web sono forniti su una base " così com'è " e " come disponibile " e possono includere imprecisioni o errori tipografici. Decliniamo espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo, sia espresse che implicite, per quanto riguarda la disponibilità, l'accuratezza o la completezza del Contenuto. Non garantiamo che: questo sito web o i nostri contenuti soddisfino le vostre esigenze; questo sito web sarà disponibile in modo ininterrotto, tempestivo, sicuro o senza errori Nulla di questo sito web costituisce o è destinato a costituire una consulenza legale, finanziaria o medica di qualsiasi tipo. Se avete bisogno di consigli dovreste consultare un professionista appropriato. Le seguenti disposizioni di questa sezione si applicheranno nella misura massima consentita dalla legge applicabile e non limiteranno o escluderanno la nostra responsabilità in relazione a qualsiasi questione che sarebbe illegale o illegale per noi limitare o escludere la nostra responsabilità. In nessun caso saremo responsabili per qualsiasi danno diretto o indiretto (compresi i danni per la perdita di profitti o entrate, perdita o corruzione di dati, software o database, o perdita o danno alla proprietà o ai dati) sostenuti da voi o da qualsiasi terza parte, derivanti dal vostro accesso o uso del nostro sito web. Tranne nella misura in cui qualsiasi contratto aggiuntivo dichiara espressamente il contrario, la nostra massima responsabilità nei vostri confronti per tutti i danni derivanti da o relativi al sito web o a qualsiasi prodotto e servizio commercializzato o venduto attraverso il sito web, indipendentemente dalla forma di azione legale che impone la responsabilità (sia nel contratto, equità, negligenza, condotta intenzionale, torto o altro) sarà limitata al prezzo totale che avete pagato a noi per acquistare tali prodotti o servizi o utilizzare il sito web. Tale limite si applicherà nel complesso a tutti i vostri reclami, azioni e cause di azione di ogni tipo e natura.
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti degli enti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 10.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare agli enti copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. Gli enti sono manlevati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del con...
Garanzie e responsabilità. 13.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che in tutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, IPS risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi.
Garanzie e responsabilità. 12.1 Fermo restando quanto sopra, i Contenuti sono forniti nello stato in cui si trovano pertanto, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge. Telecom non risponde dei danni diretti o indiretti (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Servizio.
Garanzie e responsabilità. 11.1 Fermo restando quanto indicato nel precedente articolo, i Contenuti sono forniti nello stato in cui si trovano pertanto, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge. TIM non risponde dei danni diretti o indiretti (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Servizio.
Garanzie e responsabilità. Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico del concessionario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori: La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole: • l’assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata; • la responsabilità civile personale di ogni “prestatore di lavoro”, ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l’appaltatore si avvalga nell’esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell’operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario; • il riconoscimento della qualifica di “Terzo” — a tu...
Garanzie e responsabilità. Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Garanzie e responsabilità. L’acquirente è tenuto a esaminare ogni fornitura immediatamente al suo arrivo. Qualsiasi difetto evidente (compresi danni di traspor- to), incompletezza delle merci o altre differenze rispetto alla con- ferma d’ordine, dovrà essere segnalato per iscritto esclusivamente a Mondi, quindi anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1745 del codice civile, immediatamente all’arrivo della fornitura a desti- nazione, specificando il tipo di difetto, incompletezza o altra diffe- renza e citando il numero di fattura o del documento di trasporto. In caso di presunti danni derivanti a giudizio dell’acquirente a cau- sa del trasporto, l’acquirente medesimo dovrà indicare detti pre- sunti danni, fermi rimanendo gli obblighi di cui al presente articolo, anche nella documentazione del trasporto Eventuali difetti nascosti (compresi i difetti che dovessero emergere durante la lavorazione) dovranno essere segnalati immediatamente appena scoperti; si presuppone che i difetti latenti siano normalmente riscontrabili entro un periodo di sessanta giorni dall’arrivo, salvo il caso in cui l’acquirente possa dimostrare che non era ragionevolmente possi- bile notare il difetto entro tale periodo. Su richiesta di Xxxxx do- vranno essere rispediti a Mondi dei campioni delle merci difettose. Qualsiasi rivendicazione dell’acquirente a causa dei difetti o dell’incompletezza della merce è esclusa se non sono soddisfatte le summenzionate obbligazioni. L’acquirente dovrà notificare immediatamente a Mondi eventuali segnalazioni di articoli difettosi pervenute dai suoi clienti e riguar- danti le merci fornite. Se l’acquirente omette di ottemperare a que- sta obbligazione, non potrà avanzare verso Mondi pretese per la merce difettosa né Mondi sarà tenuta a indennizzarlo. In caso di accertata responsabilità di Xxxxx, Xxxxx sceglierà di riparare i sacchi o fornire articoli sostitutivi. In ogni caso Xxxxx risponderà sempre e solo limitatamente al valore della merce forni- ta e contestata. Sono escluse pretese basate sui difetti se si tratta di differenze trascurabili rispetto alle specifiche concordate e/o di un solo minor pregiudizio dell’applicabilità. Sono escluse eventuali pretese per danni di qualsiasi tipo causati da uso improprio o sostituzione delle merci oppure da avvisi o istruzioni errate fornite dall’acquirente. In particolare, non sono ammessi reclami dell’acquirente per altera- zioni della merce dovute all’esposizione alla luce e ad agenti an- che solo potenzialmente dannosi per le ...
Garanzie e responsabilità. 10.1 Parte Venditrice garantisce che i prodotti commercializzati siano privi
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